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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2221/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8055/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00292860 86000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00292860
86000 notificata a mezzo p.e.c. il 12 marzo 2025, avente ruolo n. 2025/002221, afferente a non meglio precisati crediti di natura giudiziaria dell'anno 2024 vantati dal Ministero della Giustizia, – Tribunale di Napoli dell'importo complessivo di Euro 574,60 derivanti da “Contributo unificato” e interessi (cfr . allegato n. 1).; ruolo reso esecutivo il 26 novembre 2024 e consegnato il 25 gennaio 2025.
Premette la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata non è stata preceduta da alcun atto di accertamento o altro atto suscettibile di autonoma impugnativa a norma dell'articolo 19, comma 3, del D.
Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 ed eccepisce vizi propri della cartella di pagamento e del ruolo in oggetto, nonché quelli afferenti alla pretesa tributaria nei termini della sua fondatezza.
Deduce la carenza di ogni riferimento in merito all'originario debito per il quale sarebbe stata emessa, a tal punto da rendere incerta l'esistenza dello stesso – presunto – debito tributario e, soprattutto, della sua riferibilità alla contribuente, con evidenti riflessi in tema di “diritto alla difesa”.
La motivazione della cartella opposta infatti, non riporta il titolo specifico in forza del quale viene richiesta la pretesa esattoriale ed è priva, altresì, della descrizione precisa delle somme dovute e delle “fonti” da cui sarebbero generati i crediti giudiziari, mancando ogni dettaglio specifico del procedimento di cui la ricorrente sarebbe stata, o è ancora, parte in giudizio (numero di R.G., anno del procedimento, etc.) e a cui il contributo unificato si riferirebbe, anche ai fini di ogni diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali soccombenti.
Eccepisce inoltre l'assenza del criterio di calcolo degli interessi applicati, privi persino dell'indicazione del dies a quo di decorrenza, né quest'ultimo è altrimenti desumibile. Nella cartella, infatti, viene riportata solo la cifra globale della somma dovuta a titolo di interessi, senza alcuna specificazione in merito alle modalità di calcolo e alla normativa di riferimento.
In particolare, la voce “Contributo unificato – interessi” non specifica l'aliquota presa come base delle annualità, né la norma in base alla quale è stata irrogata la sanzione vessatoria, aggravando in maniera evidente il diritto di difesa della ricorrente e la certezza della sanzione eventualmente da applicare.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso in esame, con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate - riscossione, costituitasi in giudizio, ribadisce la piena correttezza del proprio operato e chiede rilascio del rimborso, con vittoria di spese. Sinteticamente, nelle proprie controdeduzioni, chiarisce che le doglianze avanzate dal contribuente, anche in riferimento alla carente motivazione ed al mancato calcolo degli interessi, sono ascrivibili all'ente impositore ed eccepisce, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli- ufficio di Presidenza- risulta aver conferito, per la propria rappresentanza e difesa nel presente giudizio, apposita delega al funzionario Nominativo_1 dottoressa Difensore_3, la quale ha avanzato in data 30.05.2025 richiesta di accesso agli atti del fascicolo telematico. Il predetto ente si è costituito presentendo proprie controdeduzioni solo in data 9.1.26, osservando che la cartella di pagamento numero
071 2025 00292860 86000 fa riferimento al giudizio avente numero R.G. 34703/2018, nata dalla causa proposta in data 13.12.2018 dalla signora Ricorrente_1 contro le Generali Italia Spa. Produce, sempre in pari data documentazione.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni delle parti, la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto nel processo tributario la parte resistente si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto per posta. Tuttavia, mentre per la parte ricorrente,
l'inosservanza del termine per la costituzione in giudizio comporta l'inammissibilità del ricorso, per la parte resistente la norma non commina alcuna sanzione, salvo la inammissibilità a chiamare in causa un terzo.
Inoltre, entrambe le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione.
Il termine per le memorie illustrative è di 10 giorni. In primo grado, il resistente tardivamente costituito perde il diritto di produzione di documenti se la costituzione avviene senza il rispetto del termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza.
Tanto premesso, la documentazione depositata da parte resistente in difformità del disposto dell'art. 32 D.
Lgvo 546/92 non può essere valutata.
Pertanto, il Tribunale di Napoli non ha fornito prova dell'avviso di atti prodromici e nonostante precisi a quale causa si riferisca la cartella, non può che darsi atto che la cartella esattoriale impugnata è assolutamente carente di ogni riferimento in merito all'originario debito per il quale sarebbe stata emessa, essendo omesso nella descrizione del ruolo – di competenza dell'ente impositore ogni riferimento al numero di causa e alle parti processuali.
Assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va accolto.
Invero, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi impone che l'atto indichi, anche sinteticamente ma in modo che il contribuente possa esplicare concretamente le proprie difese, i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In conseguenza sussiste il difetto di motivazione quando non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Nella specie, l'atto impositivo non consente di comprendere le ragioni della domanda, non essendo in alcun modo esplicitate le ragioni della stessa;
non sono infatti indicati gli estremi della controversia cui si riferisce il preteso contributo unificato. A tale stregua e non offrendosi elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta, ciò a detrimento della eventuale facoltà, individuata precipuamente nel proposto ricorso, di far valere pretese contro altre parti soccombenti coinvolte nel giudizio non chiaramente identificabile.
In ragione della complessità della causa e della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8055/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00292860 86000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00292860
86000 notificata a mezzo p.e.c. il 12 marzo 2025, avente ruolo n. 2025/002221, afferente a non meglio precisati crediti di natura giudiziaria dell'anno 2024 vantati dal Ministero della Giustizia, – Tribunale di Napoli dell'importo complessivo di Euro 574,60 derivanti da “Contributo unificato” e interessi (cfr . allegato n. 1).; ruolo reso esecutivo il 26 novembre 2024 e consegnato il 25 gennaio 2025.
Premette la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata non è stata preceduta da alcun atto di accertamento o altro atto suscettibile di autonoma impugnativa a norma dell'articolo 19, comma 3, del D.
Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 ed eccepisce vizi propri della cartella di pagamento e del ruolo in oggetto, nonché quelli afferenti alla pretesa tributaria nei termini della sua fondatezza.
Deduce la carenza di ogni riferimento in merito all'originario debito per il quale sarebbe stata emessa, a tal punto da rendere incerta l'esistenza dello stesso – presunto – debito tributario e, soprattutto, della sua riferibilità alla contribuente, con evidenti riflessi in tema di “diritto alla difesa”.
La motivazione della cartella opposta infatti, non riporta il titolo specifico in forza del quale viene richiesta la pretesa esattoriale ed è priva, altresì, della descrizione precisa delle somme dovute e delle “fonti” da cui sarebbero generati i crediti giudiziari, mancando ogni dettaglio specifico del procedimento di cui la ricorrente sarebbe stata, o è ancora, parte in giudizio (numero di R.G., anno del procedimento, etc.) e a cui il contributo unificato si riferirebbe, anche ai fini di ogni diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali soccombenti.
Eccepisce inoltre l'assenza del criterio di calcolo degli interessi applicati, privi persino dell'indicazione del dies a quo di decorrenza, né quest'ultimo è altrimenti desumibile. Nella cartella, infatti, viene riportata solo la cifra globale della somma dovuta a titolo di interessi, senza alcuna specificazione in merito alle modalità di calcolo e alla normativa di riferimento.
In particolare, la voce “Contributo unificato – interessi” non specifica l'aliquota presa come base delle annualità, né la norma in base alla quale è stata irrogata la sanzione vessatoria, aggravando in maniera evidente il diritto di difesa della ricorrente e la certezza della sanzione eventualmente da applicare.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso in esame, con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate - riscossione, costituitasi in giudizio, ribadisce la piena correttezza del proprio operato e chiede rilascio del rimborso, con vittoria di spese. Sinteticamente, nelle proprie controdeduzioni, chiarisce che le doglianze avanzate dal contribuente, anche in riferimento alla carente motivazione ed al mancato calcolo degli interessi, sono ascrivibili all'ente impositore ed eccepisce, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli- ufficio di Presidenza- risulta aver conferito, per la propria rappresentanza e difesa nel presente giudizio, apposita delega al funzionario Nominativo_1 dottoressa Difensore_3, la quale ha avanzato in data 30.05.2025 richiesta di accesso agli atti del fascicolo telematico. Il predetto ente si è costituito presentendo proprie controdeduzioni solo in data 9.1.26, osservando che la cartella di pagamento numero
071 2025 00292860 86000 fa riferimento al giudizio avente numero R.G. 34703/2018, nata dalla causa proposta in data 13.12.2018 dalla signora Ricorrente_1 contro le Generali Italia Spa. Produce, sempre in pari data documentazione.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni delle parti, la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto nel processo tributario la parte resistente si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto per posta. Tuttavia, mentre per la parte ricorrente,
l'inosservanza del termine per la costituzione in giudizio comporta l'inammissibilità del ricorso, per la parte resistente la norma non commina alcuna sanzione, salvo la inammissibilità a chiamare in causa un terzo.
Inoltre, entrambe le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione.
Il termine per le memorie illustrative è di 10 giorni. In primo grado, il resistente tardivamente costituito perde il diritto di produzione di documenti se la costituzione avviene senza il rispetto del termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza.
Tanto premesso, la documentazione depositata da parte resistente in difformità del disposto dell'art. 32 D.
Lgvo 546/92 non può essere valutata.
Pertanto, il Tribunale di Napoli non ha fornito prova dell'avviso di atti prodromici e nonostante precisi a quale causa si riferisca la cartella, non può che darsi atto che la cartella esattoriale impugnata è assolutamente carente di ogni riferimento in merito all'originario debito per il quale sarebbe stata emessa, essendo omesso nella descrizione del ruolo – di competenza dell'ente impositore ogni riferimento al numero di causa e alle parti processuali.
Assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va accolto.
Invero, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi impone che l'atto indichi, anche sinteticamente ma in modo che il contribuente possa esplicare concretamente le proprie difese, i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In conseguenza sussiste il difetto di motivazione quando non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Nella specie, l'atto impositivo non consente di comprendere le ragioni della domanda, non essendo in alcun modo esplicitate le ragioni della stessa;
non sono infatti indicati gli estremi della controversia cui si riferisce il preteso contributo unificato. A tale stregua e non offrendosi elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta, ciò a detrimento della eventuale facoltà, individuata precipuamente nel proposto ricorso, di far valere pretese contro altre parti soccombenti coinvolte nel giudizio non chiaramente identificabile.
In ragione della complessità della causa e della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.