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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERLICHER DINO, Presidente
MO DR, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU006172021 713 2016
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava due separati ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento e precisamente n. T2A01MU00617-2021, notificato il 31/01/2022 e nr. T2A01MU00768-2023, notificato il 07/08/2023, per imposte dirette ed Iva riferita ai redditi di lavoro autonomo per le due annualità d'imposta 2016 e 2017.
Gli importi accertati nei confronti del contribuente sono: per l'anno 2017 pari a complessivi euro 18.285,17
(comprensivi di imposte Irpef, Iva, Sanzioni, Add., Interessi e spese di notifica); per l'anno 2016 pari a complessivi euro 835,38 (comprensivi di imposte sostitutiva, Interessi e spese di notifica).
Il contribuente precisa di aver optato per il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, della legge n.
190/14. Nella dichiarazione annuale aveva dichiarato nel quadro LM del Modello Unico, per l'anno d'imposta
2017, componenti positivi pari a € 29.464,00, a fronte di € 35.034,00 di compensi certificati.
Secondo l'archivio tributario, l'ufficio ha preso atto che il sig. Ricorrente_1, nel corso dell'anno 2016 e 2017, ha percepito anche i seguenti compensi con causale “N” rientranti nell'art. 69 comma 2 del Tuir. Tali compensi risultano esenti fino all'importo di € 7.500,00 e sono riferiti ai seguenti soggetti giuridici: Associazione_5
P.IVA_1 per euro 4.550,00; Associazione_9 per euro 420,00; Associazione_2 per euro 600,00 per un totale di euro 5.570,00.
Al riguardo l'ufficio ne deduce “che i percipienti svolgano le predette attività come attività lavorativa non occasionale (tramite apertura di partita iva), non possono essere considerati collaboratori “non professionali” e quindi, il corrispettivo delle prestazioni va classificato tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del TUIR”. Parte ricorrente contesta gli avvisi di accertamento perché l'attività svolta è quella di coordinatore tecnico sportivo per l'Associazione_3 (Associazione_4) e per la Associazione_7 A. s.d.. Il codice ATECO attribuito al sig. Ricorrente_1 (il numero 93.19.99) prevede anche “Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera…”.
Secondo motivo di ricorso sostiene che per svolgere l'attività di allenatore per Associazione_5 sia obbligatorio aver conseguito il patentino. Nella classe Optimist non esiste attività di tipo professionistico in quanto è rivolta ad atleti di età fino ai 15 anni. Pertanto, l'attività di tecnico nazionale ricoperta non sarebbe assolutamente correlata alla qualifica di istruttore/allenatore del sig. Ricorrente_1.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Ufficio osservando che l'attività svolta in modo non occasionale, ossia tramite apertura di partita IVA, enuclea i redditi percepiti tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del TUIR. A ciò aggiungasi il fatto che la collaborazione con Associazione_5 è consolidata e abituale. Infatti, negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sig. Ricorrente_1 ha percepito da tale Associazione compensi per attività sportive dilettantistiche.
Riguardo il secondo motivo l'Ufficio ribadisce che le prestazioni rese dal sig. Ricorrente_1 nei confronti di Associazione_5 non possono rientrare nei redditi diversi, ai sensi dell'art 67 lettera m) del TUIR. La norma richiamata espressamente recita che “sono redditi diversi i compensi erogati per prestazioni di natura non professionale erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Associazione_6, dalla Società_1, dalle Federazioni sportive nazionali…” Nel caso di specie la collaborazione resa dal sig. Ricorrente_1 è connessa con la sua attività professionale di coaching in quanto non può prescindere dalle conoscenze tecniche acquisite come allenatore.
Per tali motivi chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Memorie di parte ricorrente
Il difensore di parte ricorrente presenta ulteriore memoria aggiuntiva sostenendo quanto già indicato nei ricorsi principali, e facendo presente che “di fatto l'accertamento per l'anno d'imposta 2016 è tuttora pendente presso la Commissione tributaria di 1° grado. Pertanto, la circostanza relativa al superamento del limite relativo ai compensi non è di fatto operante per l'anno d'imposta 2017, e quindi l'applicazione delle imposte ordinarie risulta illegittima rendendo di fatto nullo l'intero atto impositivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene i ricorsi infondati per cui li rigetta.
Il collegio precisa che il ricorrente ha iniziato la sua attività dal 2014, nei confronti della Associazione_5 ; dalla lettura del materiale prodotto in fascicolo il sig. Ricorrente_1 ha iniziato l'attività di allenatore a tempo pieno già nel 1998 nella classe Optimist. Nel 2016 ricopriva altresì il ruolo di direttore tecnico dell'associazione Associazione_7. Nel ricorso, così come in sede di udienza, parte ricorrente mette in luce che la categoria Optimist è praticamente una classe velica rappresentata da un'imbarcazione con caratteristiche standard utilizzata dai bambini/ragazzi fino all'età di 15 anni. Il sig. Ricorrente_1 svolge un'attività di coordinatore nell'ambito di tale classe sportiva essendo esperto da moltissimi anni di questa classe velica. Secondo parte ricorrente in tale classe Optimist non esisterebbe un'attività di tipo professionale perché è rivolta a ragazzi di età fino ai 15 anni;
inoltre, gli atleti non sono tesserati. Per questo motivo l'attività del signor Ricorrente_1 non può essere equiparata a quella di istruttore e/o allenatore.
Secondo il parere di codesto collegio, l'inquadramento fiscale va ricercato non nell'art. 69 del TUIR, sopra descritto, ma nell'ambito dell'art. 53, comma 1 del TUIR. Infatti, la norma recita: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell' articolo
5”.
Possiamo definire l'esercizio professionale abituale un'attività esercitata con continuità, regolarità e sistematicità. Non deve essere sporadica e si distingue da quella occasionale per la continuità nel tempo e codice ATECO specifico. La stessa Corte di Cassazione con proprie sentenze precisa che “L'elemento dell'abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l'attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà, di talché anche l'effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l'esercizio di un'attività economica abituale (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021)”.
Con il termine ripetitività si intende la reiterazione nel tempo di atti simili. In buona sostanza il ricorrente svolge, in modo ripetitivo, la formazione verso i giovani atleti. La regolarità, invece, si riferisce alla non occasionalità dell'attività. Non è necessario che venga svolta con continuità. Nel caso specie non si può dire che l'attività non venga svolta in modo occasionale perché la sua prestazione è rivolta a più associazioni in modo continuo. La stabilità riguarda il fatto che l'attività deve avere una prospettiva durevole. Dalla lettura del materiale prodotto, risulta che il ricorrente svolge questa attività in modo stabile da parecchi anni. La sistematicità sta ad indicare che la prestazione del sig. Ricorrente_1 ha un indirizzo ben preciso verso un progetto coerente individuabile nella formazione dei ragazzi nell'intraprendere lo sport della vela.
Da quanto sopra illustrato possiamo affermare che, nel caso di specie, siamo al cospetto di una attività di lavoro autonomo che si può definire professionale in quanto soddisfa tutti i requisiti sopra descritti. Ne discende che i compensi soggiacciono alla categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma
1 del TUIR.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta i ricorsi e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore dell'Ufficio, liquidate in complessive € 600,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00, a favore di parte resistente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERLICHER DINO, Presidente
MO DR, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU006172021 713 2016
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU007682023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava due separati ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento e precisamente n. T2A01MU00617-2021, notificato il 31/01/2022 e nr. T2A01MU00768-2023, notificato il 07/08/2023, per imposte dirette ed Iva riferita ai redditi di lavoro autonomo per le due annualità d'imposta 2016 e 2017.
Gli importi accertati nei confronti del contribuente sono: per l'anno 2017 pari a complessivi euro 18.285,17
(comprensivi di imposte Irpef, Iva, Sanzioni, Add., Interessi e spese di notifica); per l'anno 2016 pari a complessivi euro 835,38 (comprensivi di imposte sostitutiva, Interessi e spese di notifica).
Il contribuente precisa di aver optato per il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, della legge n.
190/14. Nella dichiarazione annuale aveva dichiarato nel quadro LM del Modello Unico, per l'anno d'imposta
2017, componenti positivi pari a € 29.464,00, a fronte di € 35.034,00 di compensi certificati.
Secondo l'archivio tributario, l'ufficio ha preso atto che il sig. Ricorrente_1, nel corso dell'anno 2016 e 2017, ha percepito anche i seguenti compensi con causale “N” rientranti nell'art. 69 comma 2 del Tuir. Tali compensi risultano esenti fino all'importo di € 7.500,00 e sono riferiti ai seguenti soggetti giuridici: Associazione_5
P.IVA_1 per euro 4.550,00; Associazione_9 per euro 420,00; Associazione_2 per euro 600,00 per un totale di euro 5.570,00.
Al riguardo l'ufficio ne deduce “che i percipienti svolgano le predette attività come attività lavorativa non occasionale (tramite apertura di partita iva), non possono essere considerati collaboratori “non professionali” e quindi, il corrispettivo delle prestazioni va classificato tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del TUIR”. Parte ricorrente contesta gli avvisi di accertamento perché l'attività svolta è quella di coordinatore tecnico sportivo per l'Associazione_3 (Associazione_4) e per la Associazione_7 A. s.d.. Il codice ATECO attribuito al sig. Ricorrente_1 (il numero 93.19.99) prevede anche “Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera…”.
Secondo motivo di ricorso sostiene che per svolgere l'attività di allenatore per Associazione_5 sia obbligatorio aver conseguito il patentino. Nella classe Optimist non esiste attività di tipo professionistico in quanto è rivolta ad atleti di età fino ai 15 anni. Pertanto, l'attività di tecnico nazionale ricoperta non sarebbe assolutamente correlata alla qualifica di istruttore/allenatore del sig. Ricorrente_1.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Ufficio osservando che l'attività svolta in modo non occasionale, ossia tramite apertura di partita IVA, enuclea i redditi percepiti tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del TUIR. A ciò aggiungasi il fatto che la collaborazione con Associazione_5 è consolidata e abituale. Infatti, negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sig. Ricorrente_1 ha percepito da tale Associazione compensi per attività sportive dilettantistiche.
Riguardo il secondo motivo l'Ufficio ribadisce che le prestazioni rese dal sig. Ricorrente_1 nei confronti di Associazione_5 non possono rientrare nei redditi diversi, ai sensi dell'art 67 lettera m) del TUIR. La norma richiamata espressamente recita che “sono redditi diversi i compensi erogati per prestazioni di natura non professionale erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Associazione_6, dalla Società_1, dalle Federazioni sportive nazionali…” Nel caso di specie la collaborazione resa dal sig. Ricorrente_1 è connessa con la sua attività professionale di coaching in quanto non può prescindere dalle conoscenze tecniche acquisite come allenatore.
Per tali motivi chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Memorie di parte ricorrente
Il difensore di parte ricorrente presenta ulteriore memoria aggiuntiva sostenendo quanto già indicato nei ricorsi principali, e facendo presente che “di fatto l'accertamento per l'anno d'imposta 2016 è tuttora pendente presso la Commissione tributaria di 1° grado. Pertanto, la circostanza relativa al superamento del limite relativo ai compensi non è di fatto operante per l'anno d'imposta 2017, e quindi l'applicazione delle imposte ordinarie risulta illegittima rendendo di fatto nullo l'intero atto impositivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene i ricorsi infondati per cui li rigetta.
Il collegio precisa che il ricorrente ha iniziato la sua attività dal 2014, nei confronti della Associazione_5 ; dalla lettura del materiale prodotto in fascicolo il sig. Ricorrente_1 ha iniziato l'attività di allenatore a tempo pieno già nel 1998 nella classe Optimist. Nel 2016 ricopriva altresì il ruolo di direttore tecnico dell'associazione Associazione_7. Nel ricorso, così come in sede di udienza, parte ricorrente mette in luce che la categoria Optimist è praticamente una classe velica rappresentata da un'imbarcazione con caratteristiche standard utilizzata dai bambini/ragazzi fino all'età di 15 anni. Il sig. Ricorrente_1 svolge un'attività di coordinatore nell'ambito di tale classe sportiva essendo esperto da moltissimi anni di questa classe velica. Secondo parte ricorrente in tale classe Optimist non esisterebbe un'attività di tipo professionale perché è rivolta a ragazzi di età fino ai 15 anni;
inoltre, gli atleti non sono tesserati. Per questo motivo l'attività del signor Ricorrente_1 non può essere equiparata a quella di istruttore e/o allenatore.
Secondo il parere di codesto collegio, l'inquadramento fiscale va ricercato non nell'art. 69 del TUIR, sopra descritto, ma nell'ambito dell'art. 53, comma 1 del TUIR. Infatti, la norma recita: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell' articolo
5”.
Possiamo definire l'esercizio professionale abituale un'attività esercitata con continuità, regolarità e sistematicità. Non deve essere sporadica e si distingue da quella occasionale per la continuità nel tempo e codice ATECO specifico. La stessa Corte di Cassazione con proprie sentenze precisa che “L'elemento dell'abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l'attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà, di talché anche l'effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l'esercizio di un'attività economica abituale (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021)”.
Con il termine ripetitività si intende la reiterazione nel tempo di atti simili. In buona sostanza il ricorrente svolge, in modo ripetitivo, la formazione verso i giovani atleti. La regolarità, invece, si riferisce alla non occasionalità dell'attività. Non è necessario che venga svolta con continuità. Nel caso specie non si può dire che l'attività non venga svolta in modo occasionale perché la sua prestazione è rivolta a più associazioni in modo continuo. La stabilità riguarda il fatto che l'attività deve avere una prospettiva durevole. Dalla lettura del materiale prodotto, risulta che il ricorrente svolge questa attività in modo stabile da parecchi anni. La sistematicità sta ad indicare che la prestazione del sig. Ricorrente_1 ha un indirizzo ben preciso verso un progetto coerente individuabile nella formazione dei ragazzi nell'intraprendere lo sport della vela.
Da quanto sopra illustrato possiamo affermare che, nel caso di specie, siamo al cospetto di una attività di lavoro autonomo che si può definire professionale in quanto soddisfa tutti i requisiti sopra descritti. Ne discende che i compensi soggiacciono alla categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma
1 del TUIR.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta i ricorsi e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore dell'Ufficio, liquidate in complessive € 600,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00, a favore di parte resistente.