CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2773/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL DD, Presidente
ZZ MA RI, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0364594 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2269/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 e ritualmente notificato, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1
, ciascuno proprietario per 1/3, hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0364594, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Napoli e notificato in date 20/01/2025
(Ricorrente_2), 21/01/2025 (Ricorrente_1 ) e 23/01/2025 (Ricorrente_3), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Napoli, Galleria Umberto I n. 78, censita al NCEU – Sez. SFE, Foglio 1, Particella 380,
Subalterno 12 (C/1, cl. 17), con rettifica della consistenza da mq 50 a mq 89 e della rendita da € 4.924,42
a € 8.765,46.
Gli odierni ricorrenti hanno dedotto a sostegno della impugnativa, in sintesi, i seguenti motivi: (i) la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
(ii) l'erroneità della rettifica per invarianza della superficie utile nel tempo, assumendo che l'aumento derivava da errore di poligonazione nella DOCFA del 03/04/2023 (prot. NA0107056) e dall'inidoneità del piano ammezzato (h=1,95
m) a “duplicare” la superficie. A supporto hanno prodotto anche una DOCFA di rettifica del 12/03/2025.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale Territorio deducendo che l'amministrazione avevaricostruito la sequenza procedimentale evidenziando che la DOCFA del 03/04/2023 (diversa distribuzione degli spazi interni) aveva condotto a variazione di classamento del 23/09/2024 (prot. NA0321405) con fissazione della consistenza a mq 89 (superficie catastale mq 115), per poi notificare l'avviso 2024NA0364594 nelle suindicate date;
ha altresì illustrato i criteri di calcolo della consistenza in osservanza degli artt. 49–50 D.P.R. 1142/1949,
Istruzione II par. 15 per la cat. C), l'uso dei ragguagli per i vani “retro” e il confronto con unità similari (sub
380/11, 394/8, 398/93).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul dedotto vizio di mancato contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000).
I ricorrenti assumono l'annullabilità dell'avviso per non essere stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto ai sensi del comma 3 dell'art.
6-bis L. 212/2000, sostenendo che la procedura DOCFA non integri, in sé, un contraddittorio effettivo, trattandosi di “dichiarazione di scienza” emendabile (in ricorso vi è richiamo alla prassi e a Cass. ord. 19247/2017).
La tesi non può essere condivisa. Dalle controdeduzioni e dalla motivazione degli avvisi emerge che l'accertamento impugnato è stato adottato a valle di una dichiarazione di variazione DOCFA presentata dai contribuenti, in seno a un modello procedimentale partecipato, nel quale la proposta del privato viene verificata e, ove occorra, rettificata dall'Ufficio con indicazione dei dati oggettivi, del classamento e dei raffronti di zona. In tale assetto,
l'Amministrazione ha correttamente evidenziato come gli atti post-DOCFA siano riconducibili alla tipologia per cui il modello speciale di interlocuzione, già normativamente previsto, esclude l'ulteriore contraddittorio
“generale” di cui all'art.
6-bis; ha richiamato, al riguardo, la disciplina attuativa del D.M. 24/04/2024 e l'interpretazione autentica di cui all'art.
7-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv. L. 23/05/2024, n. 67, oltre a principi di legittimità sulla struttura collaborativa della procedura DOCFA e sul correlato obbligo motivazionale
“attenuato” (in quanto basato su elementi conosciuti o conoscibili dal dichiarante).
Le rettifiche basate su dichiarazioni DOCFA non necessitano di contraddittorio preventivo poiché
l'accertamento si fonda su dati tecnici oggettivi ed autodichiarati, rendendo valida la motivazione senza una stima diretta preliminare. La giurisprudenza (sentenza n. 8660/2025 della CGT di Roma), specifica che l'atto di rettifica catastale, non imponendo direttamente imposte, non richiede il contraddittorio preventivo, la cui mancanza non costituisce vizio di legittimità. Inoltre, il D.M. 24 aprile 2024 ha escluso l'obbligo di contraddittorio per atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, che spesso coincidono con le rettifiche catastali ordinarie. Il contraddittorio resta necessario se l'accertamento non è meramente automatizzato ma implica una valutazione discrezionale, a meno che non sussista un "fondato pericolo per la riscossione". In definitiva, per le rettifiche catastali, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio, specialmente se si tratta di correzioni basate sul confronto di banche dati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento indica la proposta DOCFA e le ragioni tecniche della rettifica
(inclusione degli ambienti secondari e del piano superiore, inizialmente non computati come “utili”), il riferimento agli strumenti di riscontro utilizzati e il confronto con unità similari nella stessa zona censuaria;
i tempi del procedimento (DOCFA 03/04/2023; rettifica 23/09/2024; notifiche gennaio 2025) risultano documentati. In tale quadro, si ritiene che la censura di mancato contraddittorio non colga nel segno, avendo l'Ufficio operato nell'alveo del modello speciale di interlocuzione proprio dell'aggiornamento DOCFA e assolto al relativo onere motivazionale. Il motivo, pertanto, è infondato.
2. Sul merito della rettifica (consistenza e rendita)
I ricorrenti affermano l'invarianza della superficie utile nel tempo (50 mq), imputando l'aumento a “errore di poligonazione” nella DOCFA del 03/04/2023 e alla non idoneità del piano ammezzato (h=1,95 m) a “duplicare” la superficie;
richiamano la successiva DOCFA di rettifica del 12/03/2025 che propone un quadro metrico diverso (lorde 44+43 mq, utili 40+40, “superficie catastale” 66 mq).
La doglianza non risulta fondata.
Dalla visura storica si ricava che, a seguito della DOCFA 03/04/2023 (diversa distribuzione spazi interni),
l'Ufficio ha proceduto a variazione di classamento (23/09/2024, prot. NA0321405), fissando la consistenza di 89 mq e la rendita € 8.765,46; la superficie catastale risulta 115 mq. Tali assetti sono confluiti nell'avviso impugnato, ritualmente notificato nelle date di gennaio 2025.
Quanto al metodo di calcolo si osserva quanto segue.
Gli artt. 49 e 50 del DPR 1142/1949 disciplinano le modalità di calcolo della consistenza dei locali principali e dei locali adibiti a retro-negozio
Art. 49 - Misura della consistenza a metro quadro - Per la misura della consistenza delle unità' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato.
La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità' immobiliare. Art. 50 - Locali accessori dei negozi e delle botteghe - La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.
L'Ufficio ha fatto applicazione degli artt. 49–50 del D.P.R. 1142/1949 (negozi a mq, con ragguaglio delle superfici degli accessori rispetto al locale principale) e dei criteri applicativi di Istruzione II (par. 15 per la cat.
C), indicando espressamente un conteggio per cui la consistenza ragguagliata deriva dalla somma della superficie principale con la superficie degli accessori moltiplicata per il relativo coefficiente (esempio riportato:
84 mq principali + 9 mq retro × 0,60 = 89 mq).
In tale schema, il piano sovrastante è stato incluso quale ambiente principale/secondario secondo i poligoni dichiarati, non già “duplicato” per mera altezza, e la superficie catastale è rimasta invariata (115 mq).
Pertanto, alla luce della dettagliata motivazione e delle disposizioni normative, si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio
In ordine alla prova tecnica offerta dai ricorrenti, la DOCFA 12/03/2025 ha natura propositiva e non risulta avere determinato modifiche dell'archivio; non sono stati versati rilievi metrologici asseverati o perizie indipendenti idonee a confutare il ragguaglio applicato;
le planimetrie DOCFA (2023/2025) riportano sì le altezze (3,30 m al piano terra;
1,95–2,40 m al piano superiore), ma l'Ufficio ha esplicitato il ragguaglio delle superfici “retro” (0,60) e un calcolo coerente con la normativa, confermando categoria e classe (C/1, cl. 17) ed effettuando raffronti con UIU similari (sub 380/11, 394/8, 398/93) nella medesima zona censuaria. In assenza di elementi oggettivi contrari, non emergono errori manifesti nel criterio applicato.
Ne discende che anche la censura di erroneità nel merito non può essere accolta, risultando l'accertamento motivato, metodologicamente corretto e coerente con il contesto di zona.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
3.Sussistono gravi ragioni per compensare interalmente le spese di lite, alla luce delle novità sul contraddittorio rpeventivo e della complessità in fatti della vicenda, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL DD, Presidente
ZZ MA RI, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0364594 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2269/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 e ritualmente notificato, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1
, ciascuno proprietario per 1/3, hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0364594, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Napoli e notificato in date 20/01/2025
(Ricorrente_2), 21/01/2025 (Ricorrente_1 ) e 23/01/2025 (Ricorrente_3), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Napoli, Galleria Umberto I n. 78, censita al NCEU – Sez. SFE, Foglio 1, Particella 380,
Subalterno 12 (C/1, cl. 17), con rettifica della consistenza da mq 50 a mq 89 e della rendita da € 4.924,42
a € 8.765,46.
Gli odierni ricorrenti hanno dedotto a sostegno della impugnativa, in sintesi, i seguenti motivi: (i) la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
(ii) l'erroneità della rettifica per invarianza della superficie utile nel tempo, assumendo che l'aumento derivava da errore di poligonazione nella DOCFA del 03/04/2023 (prot. NA0107056) e dall'inidoneità del piano ammezzato (h=1,95
m) a “duplicare” la superficie. A supporto hanno prodotto anche una DOCFA di rettifica del 12/03/2025.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale Territorio deducendo che l'amministrazione avevaricostruito la sequenza procedimentale evidenziando che la DOCFA del 03/04/2023 (diversa distribuzione degli spazi interni) aveva condotto a variazione di classamento del 23/09/2024 (prot. NA0321405) con fissazione della consistenza a mq 89 (superficie catastale mq 115), per poi notificare l'avviso 2024NA0364594 nelle suindicate date;
ha altresì illustrato i criteri di calcolo della consistenza in osservanza degli artt. 49–50 D.P.R. 1142/1949,
Istruzione II par. 15 per la cat. C), l'uso dei ragguagli per i vani “retro” e il confronto con unità similari (sub
380/11, 394/8, 398/93).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul dedotto vizio di mancato contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000).
I ricorrenti assumono l'annullabilità dell'avviso per non essere stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto ai sensi del comma 3 dell'art.
6-bis L. 212/2000, sostenendo che la procedura DOCFA non integri, in sé, un contraddittorio effettivo, trattandosi di “dichiarazione di scienza” emendabile (in ricorso vi è richiamo alla prassi e a Cass. ord. 19247/2017).
La tesi non può essere condivisa. Dalle controdeduzioni e dalla motivazione degli avvisi emerge che l'accertamento impugnato è stato adottato a valle di una dichiarazione di variazione DOCFA presentata dai contribuenti, in seno a un modello procedimentale partecipato, nel quale la proposta del privato viene verificata e, ove occorra, rettificata dall'Ufficio con indicazione dei dati oggettivi, del classamento e dei raffronti di zona. In tale assetto,
l'Amministrazione ha correttamente evidenziato come gli atti post-DOCFA siano riconducibili alla tipologia per cui il modello speciale di interlocuzione, già normativamente previsto, esclude l'ulteriore contraddittorio
“generale” di cui all'art.
6-bis; ha richiamato, al riguardo, la disciplina attuativa del D.M. 24/04/2024 e l'interpretazione autentica di cui all'art.
7-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv. L. 23/05/2024, n. 67, oltre a principi di legittimità sulla struttura collaborativa della procedura DOCFA e sul correlato obbligo motivazionale
“attenuato” (in quanto basato su elementi conosciuti o conoscibili dal dichiarante).
Le rettifiche basate su dichiarazioni DOCFA non necessitano di contraddittorio preventivo poiché
l'accertamento si fonda su dati tecnici oggettivi ed autodichiarati, rendendo valida la motivazione senza una stima diretta preliminare. La giurisprudenza (sentenza n. 8660/2025 della CGT di Roma), specifica che l'atto di rettifica catastale, non imponendo direttamente imposte, non richiede il contraddittorio preventivo, la cui mancanza non costituisce vizio di legittimità. Inoltre, il D.M. 24 aprile 2024 ha escluso l'obbligo di contraddittorio per atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, che spesso coincidono con le rettifiche catastali ordinarie. Il contraddittorio resta necessario se l'accertamento non è meramente automatizzato ma implica una valutazione discrezionale, a meno che non sussista un "fondato pericolo per la riscossione". In definitiva, per le rettifiche catastali, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio, specialmente se si tratta di correzioni basate sul confronto di banche dati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento indica la proposta DOCFA e le ragioni tecniche della rettifica
(inclusione degli ambienti secondari e del piano superiore, inizialmente non computati come “utili”), il riferimento agli strumenti di riscontro utilizzati e il confronto con unità similari nella stessa zona censuaria;
i tempi del procedimento (DOCFA 03/04/2023; rettifica 23/09/2024; notifiche gennaio 2025) risultano documentati. In tale quadro, si ritiene che la censura di mancato contraddittorio non colga nel segno, avendo l'Ufficio operato nell'alveo del modello speciale di interlocuzione proprio dell'aggiornamento DOCFA e assolto al relativo onere motivazionale. Il motivo, pertanto, è infondato.
2. Sul merito della rettifica (consistenza e rendita)
I ricorrenti affermano l'invarianza della superficie utile nel tempo (50 mq), imputando l'aumento a “errore di poligonazione” nella DOCFA del 03/04/2023 e alla non idoneità del piano ammezzato (h=1,95 m) a “duplicare” la superficie;
richiamano la successiva DOCFA di rettifica del 12/03/2025 che propone un quadro metrico diverso (lorde 44+43 mq, utili 40+40, “superficie catastale” 66 mq).
La doglianza non risulta fondata.
Dalla visura storica si ricava che, a seguito della DOCFA 03/04/2023 (diversa distribuzione spazi interni),
l'Ufficio ha proceduto a variazione di classamento (23/09/2024, prot. NA0321405), fissando la consistenza di 89 mq e la rendita € 8.765,46; la superficie catastale risulta 115 mq. Tali assetti sono confluiti nell'avviso impugnato, ritualmente notificato nelle date di gennaio 2025.
Quanto al metodo di calcolo si osserva quanto segue.
Gli artt. 49 e 50 del DPR 1142/1949 disciplinano le modalità di calcolo della consistenza dei locali principali e dei locali adibiti a retro-negozio
Art. 49 - Misura della consistenza a metro quadro - Per la misura della consistenza delle unità' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato.
La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità' immobiliare. Art. 50 - Locali accessori dei negozi e delle botteghe - La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.
L'Ufficio ha fatto applicazione degli artt. 49–50 del D.P.R. 1142/1949 (negozi a mq, con ragguaglio delle superfici degli accessori rispetto al locale principale) e dei criteri applicativi di Istruzione II (par. 15 per la cat.
C), indicando espressamente un conteggio per cui la consistenza ragguagliata deriva dalla somma della superficie principale con la superficie degli accessori moltiplicata per il relativo coefficiente (esempio riportato:
84 mq principali + 9 mq retro × 0,60 = 89 mq).
In tale schema, il piano sovrastante è stato incluso quale ambiente principale/secondario secondo i poligoni dichiarati, non già “duplicato” per mera altezza, e la superficie catastale è rimasta invariata (115 mq).
Pertanto, alla luce della dettagliata motivazione e delle disposizioni normative, si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio
In ordine alla prova tecnica offerta dai ricorrenti, la DOCFA 12/03/2025 ha natura propositiva e non risulta avere determinato modifiche dell'archivio; non sono stati versati rilievi metrologici asseverati o perizie indipendenti idonee a confutare il ragguaglio applicato;
le planimetrie DOCFA (2023/2025) riportano sì le altezze (3,30 m al piano terra;
1,95–2,40 m al piano superiore), ma l'Ufficio ha esplicitato il ragguaglio delle superfici “retro” (0,60) e un calcolo coerente con la normativa, confermando categoria e classe (C/1, cl. 17) ed effettuando raffronti con UIU similari (sub 380/11, 394/8, 398/93) nella medesima zona censuaria. In assenza di elementi oggettivi contrari, non emergono errori manifesti nel criterio applicato.
Ne discende che anche la censura di erroneità nel merito non può essere accolta, risultando l'accertamento motivato, metodologicamente corretto e coerente con il contesto di zona.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
3.Sussistono gravi ragioni per compensare interalmente le spese di lite, alla luce delle novità sul contraddittorio rpeventivo e della complessità in fatti della vicenda, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.