Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2026, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B61D9FA6AA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, S.R.R. Società Regolamentazione Servizio Gestione Rifiuti “A.T.O. Siracusa Provincia, Comune di Noto”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
US S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Floreno e Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EC S.r.l., Teknoservice S.r.l., Raccolgo S.r.l., Eco.S.E.I.B. S.r.l., Ecolandia S.r.l., Eco.Car. S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determina di aggiudicazione n. 1033 del 18 dicembre 2025, con la quale il dirigente del Servizio Provinciale dell'Ufficio Regionale di Committenza di Siracusa dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha aggiudicato alla US S.r.l. la gara di appalto relativa all'affidamento del “ servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Noto ”, bandito dalla S.R.R. ATO 8 di Siracusa provincia (CIG: B61D9FA6AA), nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare:
- dei verbali della commissione di gara nn. 1 del 16 giugno 2025, 2 dell'8 luglio 2025, 3 del 9 luglio 2025, 4 del 10 luglio 2025, 5 del 29 luglio 2025, 6 dell'11 agosto 2025, 7 del 18 agosto 2025, nella parte in cui sono state ammesse e valutate le offerte degli altri 7 operatori che precedono la ricorrente nella graduatoria di merito;
- dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1 (pubblica) del 1° settembre 2025 e (pubblica) n. 2 dell'8 ottobre 2025, nonché i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice n. 1 del 01/09/2025, n. 2 del 05/09/2025, n. 3 del 09/09/2025, n. 4 del 12/09/2025, n. 5 del 16/09/2025, n. 5-bis di correzione del precedente verbale n. 4 del 16/09/2025, n. 6 del 22/09/2025, n. 6-bis di rinvio della seduta, n. 7 del 26/09/2025, n. 8 del 01/10/2025, n. 9 del 03/10/2025, citati nelle premesse della determina di aggiudicazione ma non resi pubblici, nella parte in cui sono state ammesse e valutate le offerte degli altri 7 operatori economici che la precedono in graduatoria;
- dei verbali del Responsabile della fase di Aggiudicazione nn. 1/A del 17 novembre 2025 e 2/A del 5 dicembre 2025, in esito ai quali l'offerta della US S.r.l. non è stata ritenuta anomala.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della US S.r.l. e della Regione Siciliana - S.R.R. Società̀ Regolamentazione Servizio Gestione Rifiuti “A.T.O. Siracusa Provincia, Comune di Noto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa PA AN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. La ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione ed altri atti della gara per l’affidamento del “ servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Noto ”, bandita dalla S.R.R. ATO 8 di Siracusa provincia (CIG: B61D9FA6AA).
Si tratterebbe di un appalto misto, servizi e forniture, prevedente, in particolare, oltre l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, anche la fornitura, da parte dell’appaltatore, di specifiche attrezzature (contenitori per la raccolta, cassonetti, sacchi e contenitori rigidi) da utilizzare durante lo svolgimento del servizio, sia su strada che presso l’utenza.
Alla predetta gara, aggiudicata alla US s.r.l. secondo il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato complessivamente 12 operatori, tra cui la ricorrente, che si è posizionata all’ottavo posto, successivamente alle imprese odierne controinteressate.
2. Con il ricorso in esame l’impresa ricorrente ha lamentato che le offerte di tutte le sette imprese classificatesi in posizione poziore alla propria, compresa quella dell’aggiudicataria, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per carenza dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis ; ha chiesto, pertanto, oltre all’annullamento degli atti, in parte qua , di conseguire l’aggiudicazione e il subentro nel contratto eventualmente medio tempore sottoscritto.
2.1. In particolare, in relazione all’offerta dell’aggiudicataria US, la ricorrente ha proposto le seguenti censure:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. A), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022 e del D.M. 17/06/2021.
L’offerta risultata aggiudicataria prevederebbe l’impiego, per l’espletamento del servizio appaltato, di veicoli non conformi ai Criteri Ambientali Minimi (d’ora in avanti CAM) di cui al D.M. 17 giugno 2021, lett. B), D) e F).
II) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. b), e comma 5, lett. c), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
La quantificazione degli oneri della sicurezza effettuata dalla US nella propria offerta sarebbe incongrua, in quanto l’importo ivi indicato sarebbe pari a meno di un quinto della media dei valori indicati da tutte le altre imprese partecipanti alla gara.
III) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
L’aggiudicataria sarebbe incorsa in un macroscopico errore di calcolo nel quantificare il costo della manodopera, tale da rendere palese la violazione dei minimi salariali, atteso che applicando correttamente questi ultimi, i costi del personale per anno di appalto, in relazione alle ore annue di impiego, sarebbero di gran lunga maggiori rispetto a quelli indicati nell’offerta presentata dalla US.
2.2. Con riferimento all’offerta presentata dalla seconda graduata, EC S.r.l., la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022.
L’offerta non sarebbe stata corredata, come prescritto, dalla scheda tecnica dei contenitori e dei sacchetti per la raccolta differenziata, non essendovi dunque prova del rispetto dei CAM di cui al decreto ministeriale del 22.6.2022 (punto 6.1.1.).
V) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett.a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
Anche la EC avrebbe sottostimato, nella propria offerta, i costi della manodopera, evidentemente omettendo di valorizzare il costo per festivi e notturni e per gli scatti parametrali.
2.3. Con riferimento all’offerta presentata dalla terza graduata, Teknoservice S.r.l., la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022.
Anche la Teknoservice S.r.l. non avrebbe prodotto le schede tecniche delle attrezzature offerte, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei CAM.
VII) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
Il costo della manodopera proposto dalla Teknoservice, seppure superiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, sarebbe incongruo e sottostimato, tenuto conto dei servizi migliorativi offerti.
2.4. Con riferimento all’offerta presentata dalla quarta graduata, Raccolgo S.r.l., la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022 e del D.M. 17/06/2021.
L’offerta presentata non sarebbe conforme alla disciplina sui CAM, né con riferimento ai veicoli, né con riferimento alle attrezzature che l’offerente ha proposto di voler impiegare per l’esercizio del servizio. I veicoli qualificabili come puliti tra quelli proposti, infatti, non raggiungerebbero la percentuale minima prevista dal D.M. del 17 giugno2021; inoltre, le schede tecniche dei sacchi da fornire non riporterebbero il contenuto del materiale riciclato, in violazione del punto 6.1.4. dei CAM.
IX) Violazione del paragrafo 18 del disciplinare di gara – offerta aliud pro alio.
Il complessivo parco veicoli offerto dalla Raccolgo non rispetterebbe la dotazione minima dei mezzi prevista dal capitolato speciale di appalto, né sarebbero stati offerti mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate.
X) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
Anche l’offerta della Raccolgo S.r.l. sarebbe viziata da una sottostima dei costi per la manodopera.
2.5. Con riferimento all’offerta presentata dalla quinta graduata, Eco. S.E.I.B. S.r.l., la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
XI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a) D . Lgs. n. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18) del D.M. 23 giugno 2022 e del D.M. 17/6/2021.
I veicoli offerti dalla Eco. S.E.I.B. S.r.l. non rispetterebbero i CAM, non soddisfacendo la percentuale minima di veicoli cd. puliti previsti dalla relativa normativa.
XII) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
Nel progetto di assorbimento della Eco. S.E.I.B. S.r.l. non sarebbe stato indicato il CCNL da applicare, né sarebbe stata inserita alcuna dichiarazione circa l’impegno di applicarne uno in particolare.
XIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022.
Anche la predetta offerente avrebbe sottostimato i costi della manodopera che, seppure di poco superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, non sarebbero congrui rispetto alle numerose migliorie offerte.
2.6. Con riferimento all’offerta presentata dalla sesta graduata, Ecolandia S.r.l., la ricorrente ha proposto le seguenti censure.
XIV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), D. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022.
L’offerta non sarebbe stata corredata dalle schede tecniche delle attrezzature offerte, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei CAM.
XV) Violazione dell’art. 108, comma 9 e 110, comma 4, lett. a), comma 5, D. Lgs. N. 36/2023 – violazione dell’art. 19 del disciplinare.
L’offerta sarebbe incongrua con riferimento ai costi della manodopera, anche in questo caso sottostimati, rispetto alle numerose migliorie offerte.
2.7. Con riferimento all’offerta della settima graduata, Eco. Car. S.r.l., infine, la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
XVI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 110, comma 5, lett. a), d. Lgs. N. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara (par. 18), del D.M. 23 giugno 2022 e del D.M. 17/06/2021.
I mezzi puliti offerti dalla Eco. Car. S.r.l. non soddisfarebbero la percentuale minima di veicoli puliti imposti dalla normativa CAM.
XVII) Violazione del paragrafo 18 del disciplinare di gara – offerta aliud pro alio.
Anche l’offerta in parola non rispetterebbe la dotazione minima di veicoli imposta dalla lex specialis , né prevederebbe mezzi equivalenti o migliorativi.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale di Committenza già U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Siracusa) e l’aggiudicataria, US S.r.l.
4. Non si sono costituiti, invece, seppur ritualmente evocati in giudizio, la S.R.R. A.T.O. 8 Siracusa, il Comune di Noto e le sopra citate imprese graduatesi nelle posizioni dalla seconda alla settima.
5. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è in parte infondato; mentre, per la restante parte, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sono, infatti, infondati tutti e tre i motivi di ricorso (da I) a III) ) formulati con riferimento all’offerta della US S.r.l., risultata aggiudicataria, dacché ne consegue il difetto di interesse all’esame dei restanti motivi di ricorso (da IV) a XVII) ), relativi alle offerte presentate dalle altre sei imprese graduatesi in posizione poziore a quella della ricorrente.
6.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato l’asserita violazione della normativa di cui ai D.M. 23 giugno 2022 e 17 giugno 2021 sui CAM per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada, che non risulterebbero rispettati dall’offerta dell’aggiudicataria.
In particolare, ha rilevato che ai sensi del paragrafo 7.1.1. del D.M. 23 giugno 2022, i veicoli forniti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi al citato D.M. 17 giugno 2021 .
Quest’ultimo, secondo quanto disposto ai punti B. e D. dell’allegato 1, imporrebbe alle Amministrazioni aggiudicatrici, in ossequio alla normativa comunitaria, “ di assicurare la promozione di un mercato di veicoli puliti e a basso consumo energetico ”, in vista del raggiungimento degli obiettivi minimi imposti dalla direttiva 2019/1161/UE “ per gli acquisti verdi pubblici di veicoli puliti ”. In particolare, la predetta normativa prevederebbe, che determinate categorie di veicoli da adibire a servizi su strada siano, in determinate percentuali, classificabili come “puliti”.
Più specificamente, il punto B. dell’allegato 1, prevederebbe che dal 2026, la percentuale minima degli “acquisti verdi” debba essere pari al 38,5%, per i veicoli cd. leggeri, e del 15% per i veicoli pesanti.
Le soglie minime di emissione affinché i veicoli leggeri possano considerarsi puliti sarebbero indicate dal successivo punto D. dell’allegato, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, imporrebbe, in relazione alla predetta categoria, soglie di emissione di CO ₂ pari a 0, risultato conseguibile solo con i veicoli a trazione elettrica.
In coerenza con il punto B., il punto F., lett. a), n.1 del citato D.M. 17 giugno del 2021, prevederebbe poi, che i veicoli pesanti (ovvero quelli di categoria N2 ed N3 dunque di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate, categoria alla quale appartengono i mezzi indicati nell’offerta – cfr. pag. 7 ricorso), debbano essere “puliti” per una percentuale pari almeno pari al 15% del numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, con ciò intendendosi “ i veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL) ”.
I veicoli offerti dalla US, a dire della ricorrente, non rispetterebbero tali criteri, posto che gli stessi sarebbero o ad alimentazione endotermica non inferiore a Euro 6, ovvero ad alimentazione ibrida. Quest’ultima non sarebbe idonea a soddisfare i citati CAM, posto che non garantirebbe l’azzeramento delle emissioni di CO ₂, come sarebbe stato riconosciuto anche da questo Tribunale, con la sentenza n. 925/2025.
6.1.1. Il motivo è infondato.
6.1.2. La tesi propugnata dalla ricorrente parte da un errore di fondo, consistente nella non corretta interpretazione dei CAM, da cui ella trae l’assunto secondo cui i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio de quo possano essere esclusivamente veicoli elettrici, e non anche veicoli ibridi, in tesi non qualificabili come veicoli cd. “puliti” ai sensi della predetta normativa.
Ne conseguirebbe che, non avendo la US proposto alcun veicolo pulito, l’offerta di quest’ultima non soddisferebbe la percentuale minima del 38,5% di cui al richiamato punto D.
Va innanzitutto rilevato come non sia coerente con il caso di specie il richiamo del punto D. del D.M. 17 giugno 2021, posto che lo stesso si riferisce specificamente alle ipotesi di “ acquisto, noleggio, leasing e locazione di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 e N1) ”, riguardando, dunque, una categoria di veicoli, per stessa rappresentazione della ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso), diversa rispetto a quella oggetto di appalto e proposta in offerta (veicoli pesanti di categoria N2 e N3).
Posto che la circostanza che nella fattispecie in questione vengano in considerazione veicoli di categoria N2 e N3 è stata rappresentata dal medesimo ricorrente (seppur non adeguatamente documentata), e non è stata ex adverso contestata, deve concludersi che trova applicazione al caso di specie il punto F. del medesimo D.M. 17 giugno 2021, relativo “ all’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli [pesanti – ndr] per il trasporto merci (categoria N2 e N3) ”, riferibile allo specifico servizio per cui è causa in virtù del richiamo di cui al D.M. 23 giugno 2022.
Quest’ultimo prevede testualmente che “ almeno una percentuale pari al 10% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 15% (dal 1° gennaio 2026) in numero dei veicoli N2 ed N3 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, deve essere costituito da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL) ” (cfr. punto F. lett. a), n. 1).
6.1.3. Sebbene la norma non ricomprenda espressamente tra i veicoli che utilizzano combustibili o fonti di energia alternative i veicoli “ibridi”, deve ritenersi che la relativa definizione possa dirsi applicabile anche a questi ultimi.
Va innanzitutto premesso, come correttamente rilevato dalle controinteressate resistenti, che, la norma prevede che il “combustibile alternativo ” o “ la fonte di energia alternativa ” possano sostituire il combustibile fossile anche solo “ in parte ”.
Non è affatto necessario, pertanto, come assunto dalla ricorrente, che il veicolo sia a trazione totalmente elettrica o abbia una alimentazione che preveda esclusivamente l’utilizzo di un combustibile (o fonte di energia che dir si voglia) sostitutivo al petrolio fossile.
6.1.4. Chiarito quanto sopra, il Collegio rileva che la qualificazione di un veicolo come “ibrido” non è indicativa della specifica alimentazione di cui lo stesso dispone, ma del fatto che il veicolo possieda un sistema a doppia alimentazione, la quale può essere differentemente configurata e che, in genere, prevede la combinazione tra un motore termico con un’altra fonte di propulsione.
Il D. L. 83/2012 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134), all’art. 17 bis , comma 2 lett. e), definisce i veicoli a trazione ibrida:
“ 1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale) ”.
Dalla definizione di cui sopra, può ricavarsi che, qualunque sia la tipologia di ibrido che venga in questione, in ogni caso un veicolo ibrido, per sua natura, combina almeno una motorizzazione di tipo elettrico finalizzata alla trazione con un motore alimentato da altra fonte di propulsione.
Se, dunque, come tipicamente avviene, la componente non termica del motore è alimentata dall’elettricità (fonte di energia alternativa), il veicolo è, almeno in parte, in grado di sostituire la fonte fossile, e dunque deve considerarsi “pulito” ai sensi del citato punto F.
Tale circostanza, appare ricorrere nel caso di specie (o comunque non è stata adeguatamente sconfessata dalla ricorrente) posto che i veicoli ibridi elencati nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria sono espressamente classificati quali veicoli ad alimentazione “ibrida-elettrica”.
6.1.5. Ciò posto, la ricorrente non ha dato prova che i veicoli cd. puliti offerti dalla US (tra cui vanno ricompresi, per quanto sopra detto, i veicoli ibridi) non rispettino la percentuale minima del 15% prevista dal punto F. del D.M. 17 giugno 2021, ed anzi emerge dai dati riportati in ricorso e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria che quest’ultima ha proposto una gamma di veicoli per la quasi totalità ad alimentazione “ibrida-elettrica”.
Peraltro, che potessero essere offerti veicoli ibridi emerge anche dalla lex specialis , posto che quest’ultima (punto 20.1. del disciplinare di gara, non impugnato dalla ricorrente) prevede l’attribuzione di punteggi premiali per l’offerta tecnica che preveda l’impiego di ulteriori veicoli puliti, tra cui sono ricompresi testualmente tutti quelli che “ grazie all’alimentazione elettrica, ibrida o a metano e a GPL possano consentire una riduzione degli impatti ambiental i”, in coerenza, peraltro, col punto F. lett. b) 4. del D.M. 17 giugno del 2021, che cita espressamente i veicoli ibridi nell’ambito della previsione del criterio premiante concernente il riciclo e il recupero delle batterie elettriche a fine vita.
6.1.6. Quanto sopra non trova smentita nel precedente giurisprudenziale di questo T.A.R. richiamato in seno al ricorso (sentenza n. 925/2025).
Rileva il Collegio come il predetto richiamo sia frutto di un evidente fraintendimento del contenuto della citata pronuncia che, invero, non è pertinente alla fattispecie oggi in esame, posto che con essa è stato deciso il diverso caso in cui i veicoli indicati in offerta erano, non ibridi ab origine , ma “ibridizzati”, e cioè veicoli originariamente nati con motore endotermico su cui erano stati istallati “kit per ibridazione”, privi di omologazione e di nulla osta ministeriale.
Tali veicoli sono stati esclusi dalla nozione di veicoli cd. puliti sulla base di una circolare del Ministero dei Trasporti (la prot. n.37171 del 31 dicembre 2024), la quale ha chiarito che tali kit, limitandosi a montare un accumulatore di energia in frenata, senza sostituire o affiancare realmente il motore endotermico con una trazione alternativa, non rendo il veicolo “ibrido” ai sensi di legge, in quanto la propulsione del veicolo resta quella originaria.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato l’asserita incongruità dei costi per la sicurezza offerti dall’aggiudicataria, a suo dire resa palese dalla circostanza secondo cui gli stessi sarebbero addirittura pari a meno di un quinto rispetto a quelli indicati da tutti gli altri concorrenti in gara, con la conseguenza che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 19, lett. b) del disciplinare di gara.
6.2.1. Il motivo è infondato, oltre che generico o comunque non supportato da idonei elementi di prova.
Va, innanzitutto, premesso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, gli oneri di sicurezza aziendali «sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, variando da operatore ad operatore in quanto influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta” (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 14/04/2025, n. 3195, 20 febbraio 2024, n. 1677; 19 ottobre 2020, n. 6306) .
Per questa ragione, a differenza dei costi per la sicurezza “da interferenza”, non ribassabili, “non possono essere determinati rigidamente e unitariamente dalla stazione appaltante”, poiché, appunto, variano da un’impresa e l’altra e sono influenzati dalla specifica organizzazione produttiva della singola impresa oltre che dal tipo di offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1677 del 15 febbraio 2024, già richiamato da Tar Catania, I, 10 ottobre 2025, n. 2890).
L’assunto secondo cui l’importo a titolo di costi per la sicurezza inserito nell’offerta della US sarebbe incongruo sol perché inferiore a quello indicato da tutte le altre partecipanti, oltre che a quello calcolato secondo le tabelle ministeriali del costo della manodopera, dunque, appare di per sé privo di forza argomentativa alla luce di quanto sopra chiarito, posto che non tiene in alcun conto delle specifiche caratteristiche aziendali delle imprese in esame.
6.2.2. Peraltro, emerge dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle difese rassegnate dalle parti resistenti, che la Stazione appaltante ha sottoposto a verifica di anomalia l’offerta della US, chiedendole di fornire chiarimenti anche in punto di oneri per la sicurezza, chiarimenti che l’odierna controinteressata ha dimostrato di aver fornito con due puntuali e dettagliate relazioni, con cui, in sostanza, ha dato conto di come riesca ad abbattere i costi della manodopera grazie alla propria organizzazione centralizzata e alle commesse già in essere sul territorio.
Con il verbale n. 2/A del 5.12.2025, la Stazione Appaltante ha reputato sufficientemente esaustivi e convincenti i chiarimenti presentati dalla US, e, posto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di non anomalia di una offerta è connotato da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente ab estrinseco , con riguardo ad eventuali profili di irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 20/01/2026, n. 442), era preciso onere della ricorrente individuare elementi indiziari dell’illegittimità dell’atto nel senso sopra indicato.
Tale onere è rimasto inadempiuto, posto che il motivo formulato dalla ricorrente non dà alcun conto delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia, né delle eventuali ragioni per cui la valutazione favorevole delle stesse da parte della S.A. possa ritenersi irragionevole o illogica; sicché il motivo si appalesa, da questo punto di vista, del tutto generico.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato l’asserita sottostima, da parte dell’aggiudicataria, del costo della manodopera, posto che esso sarebbe stato determinato moltiplicando il costo orario previsto dalle Tabelle Ministeriali per la singola unità di personale per il monte ore lordo teorico (pari a 1981 ore), così non tenendo conto della riduzione delle ore effettivamente lavorate per effetto di ferie, malattie, permessi, ecc.
Invero, sempre a dire della ricorrente, il costo della manodopera relativo all’offerta presentata dell’aggiudicataria andava calcolato con riferimento alle ore annue effettivamente lavorate (pari a 1612 ore, come da Tabelle Ministeriali).
Ne deriverebbe che, in considerazione del personale aggiuntivo da impiegare per coprire le 369 ore non lavorate per le causali di cui sopra, anche tenuto conto dei numerosi servizi migliorativi offerti dall’aggiudicataria, quest’ultima dovrebbe in realtà affrontare, per l’intera commessa, un costo per la manodopera maggiore per quasi 3 milioni di euro rispetto a quello indicato nell’offerta.
6.3.1. Il motivo è privo di pregio.
La tesi propugnata dalla ricorrente presuppone, infatti, che sussista un monte ore offerto contrattualmente, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di un contratto che ha ad oggetto l’espletamento di un determinato servizio attraverso l’impiego di un numero di unità di personale, quelle sì, previste nel Capitolato di gara.
Quindi, il calcolo effettuato dalla ricorrente in ricorso è del tutto teorico e non è in grado di comprovare l’inadeguatezza del dato contenuto nell’offerta risultata aggiudicataria, posto che nel caso di specie non è stata prevista dagli atti di gara (né offerta dall’aggiudicataria) la copertura di un monte ore minimo (diversamente dal caso esaminato dalla giurisprudenza citata in ricorso).
In altre parole, il monte ore annue teoriche (pari a 1981) di cui alle Tabelle Ministeriali, nel caso di specie, non costituisce uno specifico impegno contrattuale assunto dalla aggiudicataria, e pertanto legittimamente può essere considerato quale mero parametro di riferimento per la stima dei costi della manodopera.
Peraltro, l’importo per costi della manodopera offerto dall’aggiudicataria (pari a €. 19.945.210,23.), oltre che ad essere superiore rispetto a quello calcolato dalla S.A. (pari ad €. 19.309.717,33) per la determinazione della base d’asta, è stato da quest’ultima ritenuto congruo all’esito della verifica di anomalia (cfr. verbale n. 2/A del 5.12.2025), anche in considerazione del fatto che la remuneratività dell’offerta presentata dalla US è stata stimata essere in linea con quella media del settore, non essendo stati evidenziati dalla ricorrente, sul punto, profili di irragionevolezza di detta valutazione.
7. Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, non sussistono i rappresentati vizi di illegittimità degli atti di gara, con riferimento all’aggiudicazione in favore della US S.r.l.
8. Conseguentemente, come sopra anticipato, viene meno l’interesse della ricorrente all’esame e alla decisione del ricorso con riferimento alle restanti censure, formulate con riguardo alle offerte delle altre 6 imprese graduatesi in posizione poziore alla propria, posto che l’eventuale accoglimento delle stesse, con esclusione, in ipotesi, di tutte e 6 le offerte giudicate migliori di quella presentate dalla ricorrente, non la collocherebbe in posizione utile per l’aggiudicazione, non potendo dunque ella conseguire il risultato utile in vista del quale ha proposto il presente gravame.
9. In conclusione, dunque, il ricorso va respinto per l’infondatezza dei primi tre motivi formulati con riferimento all’offerta dell’aggiudicataria e, per il resto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore dell’Amministrazione resistente e in €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore della US S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
PA AN IZ, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| PA AN IZ | NE AN Barone |
IL SEGRETARIO