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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2157/2021, promossa
DA
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso per procura allegata all'atto d'appello dall'Avv. Andrea Bassilici del Foro di Firenze ( ), pec: CodiceFiscale_2 [...]
presso il quale elettivamente domicilia per la lite in Email_1
Firenze, Via Guglielmo Massaia 86.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Montespertoli (Fi), via Tre- Controparte_1
santi 4, sciolta per atto d'autorità con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle im- prese e del made in Italy del 31.5.2023 n° 17/SAA/2023, pubblicato in G.U. Serie Generale
1 n° 139 del 16.6.2023, in persona del Commissario Liquidatore nominato con lo stesso prov- vedimento nato a [...] il [...], cf. do- CP_2 C.F._3 miciliato in Firenze, via Palestro 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Pecchioli del foro di Prato (C.F. ), con studio in Calenzano, via L. Ariosto 5/2, in C.F._4
virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III co. c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza non definitiva n.2075/2020, pubblicata in data 30/9/2020, e sentenza defi- nitiva n.2904/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 15/11/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contra- ria istanza disattesa: 1)In totale riforma della sentenza non definitiva 2075/2020 resa nel giudizio RG 12659/2017 dal Tribunale di Firenze Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri in data 29 settembre 2020 e pubblicata in data 30 settembre 2020 DICHIARARE la nullità ed ineffica- cia dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio di Firenze in data 30 di- Persona_1
cembre 1993 Rep. 48121 Racc. 5599 stipulato tra il Sig. e la (allora) Parte_1 [...]
previo accertamento e declaratoria di simu- Controparte_3 lazione assoluta dell'atto sopra richiamato. Conseguentemente, preso atto dell'apertura della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa dell'appellata, con impossibilità di formulare domande di condanna verso la procedura, accertare il diritto del sig.
[...]
verso l'attuale Società oggi in Liqui- Parte_1 Controparte_4
alla riconsegna nella libera disponibilità dei beni immobili Parte_2 oggetto dell'atto simulato di compravendita, catastalmente descritti al N.C.T.: a) in Comune di Montespertoli, nel foglio 114, dalle particelle 27,28,29,30,31,32,33,34,40 (F.R.),72,73 e
74, e nel foglio 115, dalla particella 60; b) in Comune di , nel foglio 5, dalle parti- Pt_3
celle 50,54,55,56,58,59,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,57, 60,61,62 e 49. Da intendersi in ogni caso sino da ora richiamato quanto dedotto nel giudizio di primo grado e nelle conclusioni spie- gate in atto di citazione in punto di donazione. 2)In totale riforma della sentenza definitiva
2904/2021 resa nel giudizio RG 12659/2017 Tribunale di Firenze Seconda Sezione Civile in
2 composizione collegiale in data 08 novembre 2021 e pubblicata in data 15 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, DICHIARARE la validità ed efficacia della delibera assembleare totalitaria in data 28.05.1994 della con la quale al socio CP_3 [...]
sono stati assegnati dalla in uso vitalizio parte dei Parte_4 Controparte_3 beni immobili oggetto della compravendita simulata di cui all'atto 30.12.1993 CP_5
con conseguente illegittimità della richiesta di riconsegna di tali beni formulata dalla
[...] in data 22.11.2016 e comunque l'assunzione da parte di Controparte_6 Parte_1
della qualifica di socio ordinario particolare in forza di regolamento del 12 novembre 2014.
In ordine alla sopra richiamata richiesta di riconsegna, la stessa non è stata oggetto di do- manda in primo grado ed in ogni caso questa difesa non accetta il contraddittorio su do- mande nuove. L'odierno ricorrente, nella creduta e comunque auspicata ipotesi di accogli- mento delle domande come sopra formulate, riserva di reiterare le domande di riconsegna e pagamento come in atti spiegate in tutte le opportune sedi, giudiziali e stragiudiziali valendo il presente notificando atto al Commissario Liquidatore quale atto interruttivo di ogni pre- scrizione e comunque valevole ai fini degli articoli 207/208 e ss. L.F. e 308/309 e ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e conseguente accertamento del diritto ad ottenere dall'appellata la restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado ed oltre il rimborso delle eventuali spese anticipate per la registrazione della sentenza appellata. Con richiesta di ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori capitolati dall'odierna appellante in memoria ex art. 183 VI co. N. 2 cpc depositata telematicamente in data 19.03.2018, e non ammessi dal Giudice di prime cure, con i testi ivi indicati, e con richiesta di ammissione della fonoregistrazione richiamata nella medesima memoria di primo grado”.
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze voglia: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. Parte_1
, per tutti i motivi rappresentati in comparsa di costituzione e risposta;
2) Rigettare
[...]
nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare le sentenze appellate;
3) Revocare la trascrizione pregiudizievole e annotazione al conservatore, accer- tare la responsabilità aggravata di parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannarla a pagare alla convenuta il risarcimento nella somma che la Corte
3 vorrà determinare in via equitativa. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso for- fettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Previa reiezione dell'istanza di ammissione dei mezzi istruttori capitolati dall'appellante e non ammessi dal Giudice di prime cure”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Firenze: in tesi: previo accertamento e declaratoria di simulazione assoluta della compravendita stipulata per atto ai rogiti di Firenze in Controparte_7
data 30 dicembre 1993, rep. 48121 Racc. 5599, fra il Sig. e la (allora) Parte_1
Società (…) dichiarare la Controparte_8 nullità e l'inefficacia di detto atto di compravendita, con condanna della (attuale)
[...]
alla riconsegna nella libera disponibilità del Sig. Controparte_4
dei beni immobili oggetto dell'atto simulato di compravendita, catastal- Parte_1
mente descritti al N.C.T.: a) in Comune di Montespertoli, nel foglio 114, dalle particelle
27,28,29,30,31,32,33,34,40 (F.R.),72,73 e 74, e nel foglio 115, dalla particella 60; b) in Co- mune di , nel foglio 5, dalle particelle 50, 54, 55, 56, 58, 59, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pt_3
10, 57, 60, 61, 62 e 49; in ipotesi: qualora dovesse ritenersi, o ex adverso dovesse essere sostenuto, che la compravendita simulata di cui all'atto in data 30 dicembre CP_5
1993 dissimulasse un atto di donazione, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto simulato di compravendita e la nullità e l'inefficacia dell'atto pretesamente dissimulato di donazione in quanto anch'esso simulato, non avendo le parti voluto donare né ricevere donazione al- cuna, e, comunque, per difetto del requisito di forma sostanziale della presenza e della sot- toscrizione dei testimoni;
in ipotesi subordinata: dichiarare la validità e l'efficacia della delibera assembleare totalitaria ed unanime in data 28.05.1994 con la quale (..) al socio
sono stati assegnati dalla in uso vitalizio parte Parte_1 CP_3 CP_3 dei beni immobili oggetto della compravendita simulata di cui all'atto CP_5
30.12.1993 con conseguente illegittimità della richiesta di riconsegna di tali beni formulata
4 dalla in data 22.11.2016 (…); in ogni caso: con vittoria delle spese Controparte_6 di lite”.
A fondamento delle domande esponeva di essere stato socio fondatore della società convenuta, costituita nell'anno 1987 come società di mutuo soccorso e poi trasformata nel
2016 in società cooperativa a r.l., e di avere conservato tale qualità sino a quando era stato escluso dalla società; che in data 30.12.1993, con atto Notaio di Firenze Rep. CP_5
48121, raccolta n. 5599, registrato a Firenze in data 18.01.1994 al N. 632, aveva venduto alla
Cooperativa tutti i beni immobili, a suo tempo acquistati dalla Società Poggio Antico Snc dei
F.lli Mario e Sergio Lovato, attestando di aver ricevuto, prima della stipula, l'intero prezzo convenuto in Lire 106.000.000.; che nella realtà tale atto era simulato in maniera assoluta, non avendo egli mai riscosso alcuna somma a titolo di prezzo della compravendita ed essendo stato l'atto stipulato, su consiglio del commercialista della società, sia per godere CP_5
del trattamento fiscale agevolato previsto per le cooperative, sia per patrimonializzare la coo- perativa stessa, sia per sottrarre i beni a future successioni in caso di morte di esso esponente;
che il carattere simulato dell'atto de quo emergeva da tutta una serie di atti sociali successivi
(su cui si tornerà infra), che costituivano anche principio di prova scritta ai fini dell'ammis- sione della richiesta prova testimoniale;
che, in ipotesi, l'atto de quo configurava una dona- zione nulla per difetto di forma;
che, in via subordinata al rigetto delle precedenti domande, egli aveva diritto all'uso vitalizio dei beni oggetto del predetto atto di vendita, come da deli- berati sociali (e in particolare, da delibera assembleare del 28.5.1994) e da regolamento in- terno della società, sicché era illegittima la richiesta della convenuta di liberazione e ricon- segna dei predetti beni.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contrastando punto per punto le do- mande dell'attore ed evidenziando che esse costituivano l'ultimo atto di un più ampio con- tenzioso, svoltosi dinanzi al giudice ordinario e agli arbitri, che aveva visto sempre soccom- bente il ricorrente.
Non ammesse le prove orali capitolate dall'attore, il Tribunale di Firenze decideva con la sentenza non definitiva n.2075/2020 le domande, in tesi, di simulazione assoluta e, in ipotesi, di simulazione relativa, rigettandole, e, quindi, con la sentenza definitiva n.
2904/2021, la domanda di accertamento del diritto di uso vitalizio e la dipendente domanda
5 di accertamento negativo del diritto della convenuta alla riconsegna dei beni oggetto del pre- detto diritto di uso vitalizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, con la sentenza non definitiva n.2075/2020 il tribunale di Firenze osservava che i documenti indicati dall'attore non costituivano principio di prova scritta e, pertanto, la prova per testi era inammissibile ex art.1417 c.c.; che difettava la prova della simulazione (assoluta o relativa), tale prova non potendosi ricavare dagli atti societari indicati dall'attore, i quali anzi denotavano che la cessione dei beni era stata effettiva e la società aveva disposto degli stessi beni.
Con la sentenza definitiva n.2904/21, il tribunale ha riconosciuto che la delibera
28.5.1994, in quanto totalitaria e a decisione unanime e in quanto sottoscritta anche dagli amministratori, aveva costituito validamente l'uso vitalizio dei beni oggetto della domanda subordinata, pur in mancanza della stipula di un successivo specifico atto negoziale, ma ha respinto la domanda attorea sull'assunto, per un verso, che tale delibera aveva previsto un termine alla durata del diritto d'uso, collegandolo alla permanenza della qualità di socio, con una previsione compatibile con l'art.979 c.c., che stabilisce che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, e per altro verso, che la successiva delibera del
12.11.14, che aveva modificato il regolamento interno della società cooperativa, introdu- cendo la categoria dei soci ordinari particolari, per i quali l'assegnazione vitalizia dei beni permane anche dopo la perdita dello status di socio, non giustificava una diversa soluzione, posto che l'attore non aveva provato di avere acquisito tale status particolare prima di perdere la qualità di socio per l'esclusione. Al riguardo il tribunale evidenziava che “Stante il disposto dell'art.1350, n.2 c.c., derivando da ciò la modifica del diritto d'uso costituito con la delibera del 28.5.94, era evidentemente necessario che l'accesso alla nuova categoria risultasse quantomeno da scrittura privata” e che nessuna prova era stata allegata sul punto, anzi risul- tando dalla documentazione di parte convenuta la comunicazione del Presidente della
[...]
del 14.1.2015, diretta ai soci, con la quale la procedura di accesso alla categoria dei Pt_5 soci ordinari particolari era stata sospesa in ragione della sospensione dell'esecuzione della deliberazione del 5.8.2014 disposta in sede giudiziale.
L'appello.
6 2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo che le sentenze gra- Parte_1
vate siano errate e ingiuste, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con riferimento alla sentenza non definitiva n.2075/2020, l'appellante ha censu- rato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'inesistenza in atti di principi di prova per iscritto e non ha ammesso di conseguenza la prova testimoniale, per la cui ammissione ha insistito.
Ha criticato ancora la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto carente la prova dell'accordo simulatorio, tanto dovendosi desumere dalla dichiarazione successiva alla vendita del 19/4/2006; dalla delibera del 28.5.1994; dal verbale del consiglio di amministra- zione del 21.4.1994; dal regolamento interno del 2014; nonché dalla stessa ricostruzione della vicenda prospettata dalla controparte in ordine alle modalità di pagamento del prezzo d'ac- quisto e, infine, dalla trascrizione della fonoregistrazione del verbale d'assemblea ordinaria del 29.6.2015 e, in particolare, dalle dichiarazioni dell'allora Presidente del CdA. Quanto a quest'ultimo documento, il giudice ne aveva omesso ogni valutazione;
vero era che
contro
- parte con la terza memoria ex art.183, co.6 cpc ne aveva disconosciuto formalmente la ripro- duzione meccanica, ma la stessa circostanza che aveva speso ben quattro pagine per conte- starne il contenuto, dimostrava la valenza probatoria del documento. Insisteva, pertanto, per l'ammissione della prova per testi sul punto capitolata, non ammessa in primo grado, e per l'eventuale acquisizione al processo della fonoregistrazione.
2) Quanto alla sentenza definitiva n.2904/21, l'appellante assume che la motivazione sia contraddittoria e illogica: da un lato, il giudice aveva ritenuto correttamente che il diritto d'uso vitalizio degli immobili da lui detenuti fosse stato costituito con la delibera assembleare
28.5.1994, ma, dall'altro lato, aveva errato nel paragonare la perdita della qualifica di socio alla morte dell'usufruttuario come causa di estinzione dell'usufrutto ai sensi dell'art.979, co.1
c.c. Secondo l'appellante il diritto di uso era stato costituito nel 1994 a vita e, come risultava anche dal regolamento interno del 2010, poteva essere rinunciato soltanto dal socio;
soltanto la rinuncia era causa di estinzione del diritto (oltre che la morte dell'usuario).
Peraltro, per il caso in cui la Corte d'Appello così non avesse ritenuto, era evidente- mente errato anche l'altro passaggio argomentativo della decisione, secondo cui esso appel- lante non aveva acquisito nel 2014 la qualifica di socio ordinario particolare.
7 Vero era invece che tale qualifica, a lui come agli altri soci fondatori, era stata attri- buita “nominalmente” proprio dal regolamento de quo, senza necessità di dover chiedere, a differenza degli altri soci (che fondatori non erano), di dover essere ammesso alla stessa at- traverso apposita istanza e procedura. Ne discendeva che non poteva avere alcuna rilevanza la circostanza che fosse stata sospesa la delibera di approvazione del regolamento.
Per tali ragioni ha formulato la richiesta di riforma integrale delle sentenze de quibus, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese dell'appellata.
3. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato punto per punto l'ap- pello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era in- terrotta a seguito dello scioglimento dell'appellata per atto d'autorità ai sensi dell'articolo
2545-septiesdecies c.c.
Riassunto il giudizio interrotto, si è costituita la società appellata in persona del com- missario liquidatore.
Senza attività istruttoria, la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 12-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per conclusionali e repliche (D25+20).
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza non definitiva n.2075/2020.
5. L'appello è infondato e va respinto.
5.1.- Va confermato, anzitutto, il giudizio espresso dal giudice di primo grado in punto di mancata ammissione delle prove testimoniali.
Vertendosi in materia di prova della simulazione assoluta in un giudizio pendente tra le parti, la prova per testi è ammissibile unicamente alle condizioni poste dal combinato di- sposto degli artt.1417 e 2724 c.c.
8 L'appellante assume che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere insussi- stente “un principio di prova per iscritto”, laddove invece egli aveva prodotto una serie di documenti sociali che facevano apparire come verosimile il fatto allegato.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il tribunale ha già valutato tutti i documenti prodotti dall'appellante, nel contesto della complessiva evidenza probatoria acquisita al giudizio di primo grado. E la valutazione del tribunale si sottrae alle censure dell'appellante.
In particolare, a pag.5 della sentenza, dopo aver esaminato i documenti richiamati dall'appellante (ovvero il regolamento interno della società del 19/4/2006; la delibera del
28.5.1994; il regolamento interno del 2010 e del 2014; il verbale del consiglio di ammini- strazione del 21.4.1994), il tribunale ha concluso che “tali delibere e norme regolamentari appaiono invece confermare l'effettiva sussistenza dell'apporto dei beni in oggetto da parte del alla società ”, aggiungendo che è proprio in ragione anche “dell'apporto Parte_1 CP_3 dei beni di cui all'atto di vendita del 30.12.93 al patrimonio di che poi al CP_3 Parte_1 sono stati riconosciuti determinati benefici”.
In altre parole, il tribunale sta dicendo (il punto è invero poi esplicitato nel successivo paragrafo della sentenza di primo grado) che i documenti individuati dall'attore come prin- cipio di prova per iscritto dell'accordo simulatorio non hanno in realtà tale valore, non fa- cendo apparire come verosimile il fatto allegato, anzi presupponendo l'effettivo apporto dei beni alla società ed essendo gli atti de quibus del tutto corrispondenti a dinamiche interne alla stessa società cooperativa e allo scopo per cui fu costituita.
D'altro canto, se si vuole imputare al tribunale una lettura parziale dei documenti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, questa va riferita ai documenti prodotti dalla società convenuta, che concorrono a dimostrare ancor più l'insussistenza di un principio di prova per iscritto. Ad esempio, nel ricorso ex art.447 bis ss cpc, introdotto dall'attore nei confronti di , con l'intervento in causa della Coopera- Controparte_9
tiva Agorà Celeste, il ricorrente assumeva che i beni per cui è causa erano stati venduti alla ed erano stati acquistati grazie ai prestiti infruttiferi dei soci poi Controparte_3
destinati a Fondo di Riserva Indivisibile, e quindi(nei fatti) mai restituiti;
che ciò era stato
9 necessario per l'attuazione del progetto statutario che richiedeva la creazione di un patrimo- nio immobiliare che consentisse alla società una propria autonomia materiale ed economica realizzatasi “mediante il conferimento di prestiti infruttiferi” e, quindi “il trasferimento da parte dei soci fondatori dei patrimoni di proprietà esclusiva in seno alla stessa società”; che in ragione di tali conferimenti erano stati attribuiti ai soci fondatori alcuni benefici, tra cui, ad esso esponente, “il diritto di uso a vita dei beni” de quibus (v. doc.43.5 di parte convenuta, recante a margine procura alle liti conferita dal ). Parte_1
Ancora, in tutte le altre iniziative giudiziarie intraprese dal (da solo o as- Parte_1
sieme ad altri soci fondatori nel momento in cui è sorto contrasto con la nuova amministra- zione della società) si dà per presupposto che i beni assegnati o concessi in uso ai soci siano di proprietà della Cooperativa e concessi in uso ai soci ora in forza di vitalizio, ora di contratti di affitto o di comodato (v. doc. allegati sub 42 e 43 di parte convenuta, tra cui: (i) domanda di arbitrato del gennaio 2016, firmata personalmente dal , oltre che da altri soci Parte_1
fondatori, in cui si richiamano i contratti in forza dei quali i soci potevano usare i beni sociali;
(ii) la denuncia ex art.2409 c.c., proposta dal e da altri soci: denuncia fondata, fra Parte_1
l'altro, sull'assunto che la nuova amministrazione avesse revocato contratti di affitto e co- modato con cui i beni erano stati assegnati in uso ai soci de quibus pacificamente da anni;
(iii) il verbale dell'udienza del 24.5.2016 dinanzi al collegio arbitrale, firmato personalmente dall'attore appellante, in cui il , nel rendere i chiarimenti richiesti dagli arbitri sugli Parte_1
atti societari che si erano succeduti nel tempo, riconosce espressamente che la proprietà delle particelle rilevanti nel giudizio arbitrale era dell' anche se esse erano in uso a lui dal CP_3
1994 (v. pag. 5 del verbale).
In sintesi, anche i documenti prodotti dalla convenuta concorrono a dimostrare l'as- senza di principi di prova per iscritto dell'accordo simulatorio. Anzi, tali documenti eviden- ziano che pacificamente tra le parti i beni erano di proprietà della e che soltanto CP_3 dopo che le altre iniziative giudiziarie non sono andate a buon fine l'attore ha provato a col- tivare anche l'iniziativa de qua.
L'appello avverso la sentenza definitiva n.2904/2021.
6. L'appello è inammissibile.
10 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda proposta dal sulla base di Parte_1 un ragionamento che non è stato pienamente compreso dall'appellante.
Il tribunale ha ritenuto, in questo modo respingendo le difese della convenuta, che la delibera assembleare del 28.5.1994 fosse autoesecutiva, configurando, in quanto decisione riferibile a tutti i soci e sottoscritta anche dagli amministratori, non soltanto un deliberato di un organo collegiale, ma direttamente un contratto costitutivo del diritto reale di uso sugli immobili oggetto di causa concluso tra la società, proprietaria dei beni, da un lato, e dal socio
, dall'altro lato. Parte_1
Questa soluzione, corretta o errata che sia, non è stata impugnata dalla convenuta.
Su questa premessa, il tribunale ha poi aggiunto che la stessa delibera, richiamando l'art.7, Sez. I del Regolamento Interno, collegava la durata del vitalizio alla qualità di socio del titolare del diritto d'uso. E che, quindi, in caso di perdita della qualità di socio, sarebbe cessato anche il diritto d'uso. Infine, il tribunale ha argomentato che non era possibile perve- nire ad una diversa soluzione sulla base del diverso argomento del Libralato, secondo cui il regolamento precedente, richiamato nella delibera costitutiva del diritto reale d'uso, era stato superato da quello adottato dalla delibera 12.11.2014, che aveva previsto la creazione della categoria dei soci ordinari particolari, per i quali il diritto d'uso (dei beni sociali) era sgan- ciato dalla qualità di socio, sia perché l'attore non aveva fornito la prova di avere assunto la qualità di socio ordinario particolare prima di aver perso lo status di socio, sia perché, stante il disposto dell'art.1350, n.2 c.c., conseguendo da tale diverso regolamento la modifica del diritto d'uso costituito con la delibera del 28.5.1994, era evidente che la modifica del con- tratto costitutivo del diritto d'uso dovesse risultare da una nuova scrittura privata.
Ora, l'appellante censura male la decisione di primo grado.
Egli assume, anzitutto, che il giudice di primo grado avrebbe sbagliato nell'applicare l'art.979 c.c., dettato per il caso di morte dell'usufruttuario, al diverso caso della perdita della qualità di socio dell'usuario. Ma simile argomento non si correla con la motivazione della sentenza. Il tribunale non ha detto quanto sostenuto dall'appellante, ma ha richiamato l'art.979 c.c., applicabile ex art.1026 c.c. al diritto d'uso, per evidenziare che l'uso, come l'usufrutto, può essere a termine e, qui, il termine era costituito dalla perdita della qualità di socio, termine compatibile, come tutti i termini di durata in caso di diritto reale costituito a
11 favore di persona fisica, con la previsione dell'art.979 c.c. (l'unico termine non compatibile con l'art.979 è quello che eccede la morte dell'usufruttuario).
Il ha censurato, poi, la decisione di primo grado, nella parte in cui il giudice Parte_1
ha evidenziato che il regolamento del 2014, a differenza di quello deliberato nel 1994, non era di per sé un contratto modificativo di quello concluso nel 1994 e che la qualità di socio ordinario particolare doveva risultare da scrittura privata, sull'assunto che tale qualità risul- tava in realtà dallo stesso regolamento attuativo del nuovo statuto.
Anche in questo caso, l'appellante non ha ben compreso la motivazione della sentenza definitiva.
La delibera che nel 2014 aveva adottato il nuovo statuto sociale e il correlato nuovo regolamento interno era stata impugnata da alcuni soci che non l'avevano approvata, come risulta dal doc.18 di parte convenuta, richiamato nella motivazione della sentenza di primo grado. Ne risulta, pertanto e perciò stesso, che la delibera de qua non era stata approvata e sottoscritta, come il regolamento deliberato nel 1994, da tutti i soci e dagli amministratori sociali, e che, quindi, essa, a differenza della delibera del 1994, non poteva valere come con- tratto, concluso dalla società e dal , modificativo di quello concluso nel 1994. Parte_1
Nel ragionamento del tribunale, la delibera del 1994 è il contratto (o ha valore di contratto) concluso in forma scritta costitutivo del diritto di uso, in quanto approvata e sotto- scritta da tutti soci (compreso il ) e dagli stessi amministratori, mentre la delibera Parte_1
del 2014 non è totalitaria e non è sottoscritta dagli amministratori, sicché non può avere un simile valore. Da ciò viene tratta la conclusione che essa non può valere quale contratto mo- dificativo del diritto d'uso a termine costituito a favore del con la delibera del 1994. Parte_1
Simile ragionamento non è censurato specificamente.
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità dei motivi d'appello esaminati che non si correlano con la motivazione della decisione di primo grado.
Le richieste dell'appellata.
7. Costituisce mero errore materiale, emendabile direttamente in questa sede, la man- cata emissione da parte del giudice di primo grado dell'ordine di cancellazione della trascri- zione della domanda giudiziale.
12 Infatti, per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità, “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'i- stanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammis- sibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 683-22; 19284-14).
8. Non configura, invece, errore materiale la mancata pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art.96, co.2 cpc, sull'assunto che la trascrizione della domanda giudiziale le stesse causando dei danni patrimoniali impedendo la vendita dei beni.
L'omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere fatta valere mediante proposizione di appello, previa formulazione ai sensi degli artt.340 cpc e 129 disp.att. cpc di riserva d'ap- pello in relazione alla sentenza non definitiva, con la quale, come risulta dalla stessa motiva- zione della decisione (v. ultima pagina), il tribunale aveva deciso di tutte le questioni relative all'azione di simulazione, disponendo la remissione in istruttoria e la prosecuzione del giu- dizio in relazione alla sola domanda afferente al diritto di uso dei beni sociali.
L'appellata si è limitata inammissibilmente ad una mera reiterazione della richiesta di danni, senza nemmeno denunciare l'omissione di pronuncia e senza aver formulato riserva d'appello in primo grado (v. verbale udienza 18.2.2021, dove la riserva d'appello era formu- lata soltanto dal ). In altre parole, non vertendosi in ipotesi di assorbimento di do- Parte_1 manda, non può trovare applicazione l'art.346 cpc.
Né, infine, l'appellata ha denunciato l'esistenza di nuovi danni prodottisi in grado d'appello e per effetto della proposizione del mezzo di impugnazione, sicché l'istanza de qua non può nemmeno essere interpretata come proposta direttamente al giudice d'appello in relazione a danni diversi e nuovi rispetto a quelli oggetto della domanda (non esaminata) formulata in primo grado.
13 Sintesi. Spese.
9. In conclusione, l'appello proposto dal in parte è inammissibile, in parte Parte_1
va respinto. E' inammissibile la mera riproposizione della domanda di danni ex art.96, co.2 cpc., non esaminata dal giudice di primo grado.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto. Per il resto fanno carico all'appellante, che è il soccombente pre- valente, e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti se- condo questi criteri: DM 55/2014, e ss. mod., causa di valore indeterminabile di complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3 in presenza della sola attività di trattazione e in assenza di attività istruttoria (totale euro 8469-20%= 6775,20 euro). L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della disposta compensazione par- ziale.
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello relativo alla sentenza non definitiva n.2075/20 e dichiara inam- missibile quello relativo alla sentenza n.2904/21;
- dichiara inammissibile la mera riproposizione della domanda di danni ex art.96, co.2 cpc., non esaminata dal giudice di primo grado;
- corregge la sentenza non definitiva di primo grado n.2075/20 nel senso che nel dispositivo, dopo il segno di interpunzione che chiude l'unico periodo, è inserita la seguente frase: “Ordina, ai sensi dell'art.2668 c.c., la cancellazione della tra- scrizione della domanda di simulazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale/Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in data 26/9/2017 ai numeri 38035 reg. gen. e 26540 reg. part. -”;
- condanna a pagare a favore dell'appellata le spese di questo Parte_1
grado, liquidate (al netto della disposta compensazione parziale) in euro 6.775,20
14 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori fi- scali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 22-8-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2157/2021, promossa
DA
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso per procura allegata all'atto d'appello dall'Avv. Andrea Bassilici del Foro di Firenze ( ), pec: CodiceFiscale_2 [...]
presso il quale elettivamente domicilia per la lite in Email_1
Firenze, Via Guglielmo Massaia 86.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Montespertoli (Fi), via Tre- Controparte_1
santi 4, sciolta per atto d'autorità con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle im- prese e del made in Italy del 31.5.2023 n° 17/SAA/2023, pubblicato in G.U. Serie Generale
1 n° 139 del 16.6.2023, in persona del Commissario Liquidatore nominato con lo stesso prov- vedimento nato a [...] il [...], cf. do- CP_2 C.F._3 miciliato in Firenze, via Palestro 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Pecchioli del foro di Prato (C.F. ), con studio in Calenzano, via L. Ariosto 5/2, in C.F._4
virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III co. c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza non definitiva n.2075/2020, pubblicata in data 30/9/2020, e sentenza defi- nitiva n.2904/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 15/11/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contra- ria istanza disattesa: 1)In totale riforma della sentenza non definitiva 2075/2020 resa nel giudizio RG 12659/2017 dal Tribunale di Firenze Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri in data 29 settembre 2020 e pubblicata in data 30 settembre 2020 DICHIARARE la nullità ed ineffica- cia dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio di Firenze in data 30 di- Persona_1
cembre 1993 Rep. 48121 Racc. 5599 stipulato tra il Sig. e la (allora) Parte_1 [...]
previo accertamento e declaratoria di simu- Controparte_3 lazione assoluta dell'atto sopra richiamato. Conseguentemente, preso atto dell'apertura della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa dell'appellata, con impossibilità di formulare domande di condanna verso la procedura, accertare il diritto del sig.
[...]
verso l'attuale Società oggi in Liqui- Parte_1 Controparte_4
alla riconsegna nella libera disponibilità dei beni immobili Parte_2 oggetto dell'atto simulato di compravendita, catastalmente descritti al N.C.T.: a) in Comune di Montespertoli, nel foglio 114, dalle particelle 27,28,29,30,31,32,33,34,40 (F.R.),72,73 e
74, e nel foglio 115, dalla particella 60; b) in Comune di , nel foglio 5, dalle parti- Pt_3
celle 50,54,55,56,58,59,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,57, 60,61,62 e 49. Da intendersi in ogni caso sino da ora richiamato quanto dedotto nel giudizio di primo grado e nelle conclusioni spie- gate in atto di citazione in punto di donazione. 2)In totale riforma della sentenza definitiva
2904/2021 resa nel giudizio RG 12659/2017 Tribunale di Firenze Seconda Sezione Civile in
2 composizione collegiale in data 08 novembre 2021 e pubblicata in data 15 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, DICHIARARE la validità ed efficacia della delibera assembleare totalitaria in data 28.05.1994 della con la quale al socio CP_3 [...]
sono stati assegnati dalla in uso vitalizio parte dei Parte_4 Controparte_3 beni immobili oggetto della compravendita simulata di cui all'atto 30.12.1993 CP_5
con conseguente illegittimità della richiesta di riconsegna di tali beni formulata dalla
[...] in data 22.11.2016 e comunque l'assunzione da parte di Controparte_6 Parte_1
della qualifica di socio ordinario particolare in forza di regolamento del 12 novembre 2014.
In ordine alla sopra richiamata richiesta di riconsegna, la stessa non è stata oggetto di do- manda in primo grado ed in ogni caso questa difesa non accetta il contraddittorio su do- mande nuove. L'odierno ricorrente, nella creduta e comunque auspicata ipotesi di accogli- mento delle domande come sopra formulate, riserva di reiterare le domande di riconsegna e pagamento come in atti spiegate in tutte le opportune sedi, giudiziali e stragiudiziali valendo il presente notificando atto al Commissario Liquidatore quale atto interruttivo di ogni pre- scrizione e comunque valevole ai fini degli articoli 207/208 e ss. L.F. e 308/309 e ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e conseguente accertamento del diritto ad ottenere dall'appellata la restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado ed oltre il rimborso delle eventuali spese anticipate per la registrazione della sentenza appellata. Con richiesta di ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori capitolati dall'odierna appellante in memoria ex art. 183 VI co. N. 2 cpc depositata telematicamente in data 19.03.2018, e non ammessi dal Giudice di prime cure, con i testi ivi indicati, e con richiesta di ammissione della fonoregistrazione richiamata nella medesima memoria di primo grado”.
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze voglia: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. Parte_1
, per tutti i motivi rappresentati in comparsa di costituzione e risposta;
2) Rigettare
[...]
nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare le sentenze appellate;
3) Revocare la trascrizione pregiudizievole e annotazione al conservatore, accer- tare la responsabilità aggravata di parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannarla a pagare alla convenuta il risarcimento nella somma che la Corte
3 vorrà determinare in via equitativa. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso for- fettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Previa reiezione dell'istanza di ammissione dei mezzi istruttori capitolati dall'appellante e non ammessi dal Giudice di prime cure”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Firenze: in tesi: previo accertamento e declaratoria di simulazione assoluta della compravendita stipulata per atto ai rogiti di Firenze in Controparte_7
data 30 dicembre 1993, rep. 48121 Racc. 5599, fra il Sig. e la (allora) Parte_1
Società (…) dichiarare la Controparte_8 nullità e l'inefficacia di detto atto di compravendita, con condanna della (attuale)
[...]
alla riconsegna nella libera disponibilità del Sig. Controparte_4
dei beni immobili oggetto dell'atto simulato di compravendita, catastal- Parte_1
mente descritti al N.C.T.: a) in Comune di Montespertoli, nel foglio 114, dalle particelle
27,28,29,30,31,32,33,34,40 (F.R.),72,73 e 74, e nel foglio 115, dalla particella 60; b) in Co- mune di , nel foglio 5, dalle particelle 50, 54, 55, 56, 58, 59, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pt_3
10, 57, 60, 61, 62 e 49; in ipotesi: qualora dovesse ritenersi, o ex adverso dovesse essere sostenuto, che la compravendita simulata di cui all'atto in data 30 dicembre CP_5
1993 dissimulasse un atto di donazione, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto simulato di compravendita e la nullità e l'inefficacia dell'atto pretesamente dissimulato di donazione in quanto anch'esso simulato, non avendo le parti voluto donare né ricevere donazione al- cuna, e, comunque, per difetto del requisito di forma sostanziale della presenza e della sot- toscrizione dei testimoni;
in ipotesi subordinata: dichiarare la validità e l'efficacia della delibera assembleare totalitaria ed unanime in data 28.05.1994 con la quale (..) al socio
sono stati assegnati dalla in uso vitalizio parte Parte_1 CP_3 CP_3 dei beni immobili oggetto della compravendita simulata di cui all'atto CP_5
30.12.1993 con conseguente illegittimità della richiesta di riconsegna di tali beni formulata
4 dalla in data 22.11.2016 (…); in ogni caso: con vittoria delle spese Controparte_6 di lite”.
A fondamento delle domande esponeva di essere stato socio fondatore della società convenuta, costituita nell'anno 1987 come società di mutuo soccorso e poi trasformata nel
2016 in società cooperativa a r.l., e di avere conservato tale qualità sino a quando era stato escluso dalla società; che in data 30.12.1993, con atto Notaio di Firenze Rep. CP_5
48121, raccolta n. 5599, registrato a Firenze in data 18.01.1994 al N. 632, aveva venduto alla
Cooperativa tutti i beni immobili, a suo tempo acquistati dalla Società Poggio Antico Snc dei
F.lli Mario e Sergio Lovato, attestando di aver ricevuto, prima della stipula, l'intero prezzo convenuto in Lire 106.000.000.; che nella realtà tale atto era simulato in maniera assoluta, non avendo egli mai riscosso alcuna somma a titolo di prezzo della compravendita ed essendo stato l'atto stipulato, su consiglio del commercialista della società, sia per godere CP_5
del trattamento fiscale agevolato previsto per le cooperative, sia per patrimonializzare la coo- perativa stessa, sia per sottrarre i beni a future successioni in caso di morte di esso esponente;
che il carattere simulato dell'atto de quo emergeva da tutta una serie di atti sociali successivi
(su cui si tornerà infra), che costituivano anche principio di prova scritta ai fini dell'ammis- sione della richiesta prova testimoniale;
che, in ipotesi, l'atto de quo configurava una dona- zione nulla per difetto di forma;
che, in via subordinata al rigetto delle precedenti domande, egli aveva diritto all'uso vitalizio dei beni oggetto del predetto atto di vendita, come da deli- berati sociali (e in particolare, da delibera assembleare del 28.5.1994) e da regolamento in- terno della società, sicché era illegittima la richiesta della convenuta di liberazione e ricon- segna dei predetti beni.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contrastando punto per punto le do- mande dell'attore ed evidenziando che esse costituivano l'ultimo atto di un più ampio con- tenzioso, svoltosi dinanzi al giudice ordinario e agli arbitri, che aveva visto sempre soccom- bente il ricorrente.
Non ammesse le prove orali capitolate dall'attore, il Tribunale di Firenze decideva con la sentenza non definitiva n.2075/2020 le domande, in tesi, di simulazione assoluta e, in ipotesi, di simulazione relativa, rigettandole, e, quindi, con la sentenza definitiva n.
2904/2021, la domanda di accertamento del diritto di uso vitalizio e la dipendente domanda
5 di accertamento negativo del diritto della convenuta alla riconsegna dei beni oggetto del pre- detto diritto di uso vitalizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, con la sentenza non definitiva n.2075/2020 il tribunale di Firenze osservava che i documenti indicati dall'attore non costituivano principio di prova scritta e, pertanto, la prova per testi era inammissibile ex art.1417 c.c.; che difettava la prova della simulazione (assoluta o relativa), tale prova non potendosi ricavare dagli atti societari indicati dall'attore, i quali anzi denotavano che la cessione dei beni era stata effettiva e la società aveva disposto degli stessi beni.
Con la sentenza definitiva n.2904/21, il tribunale ha riconosciuto che la delibera
28.5.1994, in quanto totalitaria e a decisione unanime e in quanto sottoscritta anche dagli amministratori, aveva costituito validamente l'uso vitalizio dei beni oggetto della domanda subordinata, pur in mancanza della stipula di un successivo specifico atto negoziale, ma ha respinto la domanda attorea sull'assunto, per un verso, che tale delibera aveva previsto un termine alla durata del diritto d'uso, collegandolo alla permanenza della qualità di socio, con una previsione compatibile con l'art.979 c.c., che stabilisce che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, e per altro verso, che la successiva delibera del
12.11.14, che aveva modificato il regolamento interno della società cooperativa, introdu- cendo la categoria dei soci ordinari particolari, per i quali l'assegnazione vitalizia dei beni permane anche dopo la perdita dello status di socio, non giustificava una diversa soluzione, posto che l'attore non aveva provato di avere acquisito tale status particolare prima di perdere la qualità di socio per l'esclusione. Al riguardo il tribunale evidenziava che “Stante il disposto dell'art.1350, n.2 c.c., derivando da ciò la modifica del diritto d'uso costituito con la delibera del 28.5.94, era evidentemente necessario che l'accesso alla nuova categoria risultasse quantomeno da scrittura privata” e che nessuna prova era stata allegata sul punto, anzi risul- tando dalla documentazione di parte convenuta la comunicazione del Presidente della
[...]
del 14.1.2015, diretta ai soci, con la quale la procedura di accesso alla categoria dei Pt_5 soci ordinari particolari era stata sospesa in ragione della sospensione dell'esecuzione della deliberazione del 5.8.2014 disposta in sede giudiziale.
L'appello.
6 2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo che le sentenze gra- Parte_1
vate siano errate e ingiuste, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con riferimento alla sentenza non definitiva n.2075/2020, l'appellante ha censu- rato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'inesistenza in atti di principi di prova per iscritto e non ha ammesso di conseguenza la prova testimoniale, per la cui ammissione ha insistito.
Ha criticato ancora la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto carente la prova dell'accordo simulatorio, tanto dovendosi desumere dalla dichiarazione successiva alla vendita del 19/4/2006; dalla delibera del 28.5.1994; dal verbale del consiglio di amministra- zione del 21.4.1994; dal regolamento interno del 2014; nonché dalla stessa ricostruzione della vicenda prospettata dalla controparte in ordine alle modalità di pagamento del prezzo d'ac- quisto e, infine, dalla trascrizione della fonoregistrazione del verbale d'assemblea ordinaria del 29.6.2015 e, in particolare, dalle dichiarazioni dell'allora Presidente del CdA. Quanto a quest'ultimo documento, il giudice ne aveva omesso ogni valutazione;
vero era che
contro
- parte con la terza memoria ex art.183, co.6 cpc ne aveva disconosciuto formalmente la ripro- duzione meccanica, ma la stessa circostanza che aveva speso ben quattro pagine per conte- starne il contenuto, dimostrava la valenza probatoria del documento. Insisteva, pertanto, per l'ammissione della prova per testi sul punto capitolata, non ammessa in primo grado, e per l'eventuale acquisizione al processo della fonoregistrazione.
2) Quanto alla sentenza definitiva n.2904/21, l'appellante assume che la motivazione sia contraddittoria e illogica: da un lato, il giudice aveva ritenuto correttamente che il diritto d'uso vitalizio degli immobili da lui detenuti fosse stato costituito con la delibera assembleare
28.5.1994, ma, dall'altro lato, aveva errato nel paragonare la perdita della qualifica di socio alla morte dell'usufruttuario come causa di estinzione dell'usufrutto ai sensi dell'art.979, co.1
c.c. Secondo l'appellante il diritto di uso era stato costituito nel 1994 a vita e, come risultava anche dal regolamento interno del 2010, poteva essere rinunciato soltanto dal socio;
soltanto la rinuncia era causa di estinzione del diritto (oltre che la morte dell'usuario).
Peraltro, per il caso in cui la Corte d'Appello così non avesse ritenuto, era evidente- mente errato anche l'altro passaggio argomentativo della decisione, secondo cui esso appel- lante non aveva acquisito nel 2014 la qualifica di socio ordinario particolare.
7 Vero era invece che tale qualifica, a lui come agli altri soci fondatori, era stata attri- buita “nominalmente” proprio dal regolamento de quo, senza necessità di dover chiedere, a differenza degli altri soci (che fondatori non erano), di dover essere ammesso alla stessa at- traverso apposita istanza e procedura. Ne discendeva che non poteva avere alcuna rilevanza la circostanza che fosse stata sospesa la delibera di approvazione del regolamento.
Per tali ragioni ha formulato la richiesta di riforma integrale delle sentenze de quibus, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese dell'appellata.
3. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato punto per punto l'ap- pello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era in- terrotta a seguito dello scioglimento dell'appellata per atto d'autorità ai sensi dell'articolo
2545-septiesdecies c.c.
Riassunto il giudizio interrotto, si è costituita la società appellata in persona del com- missario liquidatore.
Senza attività istruttoria, la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 12-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per conclusionali e repliche (D25+20).
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza non definitiva n.2075/2020.
5. L'appello è infondato e va respinto.
5.1.- Va confermato, anzitutto, il giudizio espresso dal giudice di primo grado in punto di mancata ammissione delle prove testimoniali.
Vertendosi in materia di prova della simulazione assoluta in un giudizio pendente tra le parti, la prova per testi è ammissibile unicamente alle condizioni poste dal combinato di- sposto degli artt.1417 e 2724 c.c.
8 L'appellante assume che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere insussi- stente “un principio di prova per iscritto”, laddove invece egli aveva prodotto una serie di documenti sociali che facevano apparire come verosimile il fatto allegato.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il tribunale ha già valutato tutti i documenti prodotti dall'appellante, nel contesto della complessiva evidenza probatoria acquisita al giudizio di primo grado. E la valutazione del tribunale si sottrae alle censure dell'appellante.
In particolare, a pag.5 della sentenza, dopo aver esaminato i documenti richiamati dall'appellante (ovvero il regolamento interno della società del 19/4/2006; la delibera del
28.5.1994; il regolamento interno del 2010 e del 2014; il verbale del consiglio di ammini- strazione del 21.4.1994), il tribunale ha concluso che “tali delibere e norme regolamentari appaiono invece confermare l'effettiva sussistenza dell'apporto dei beni in oggetto da parte del alla società ”, aggiungendo che è proprio in ragione anche “dell'apporto Parte_1 CP_3 dei beni di cui all'atto di vendita del 30.12.93 al patrimonio di che poi al CP_3 Parte_1 sono stati riconosciuti determinati benefici”.
In altre parole, il tribunale sta dicendo (il punto è invero poi esplicitato nel successivo paragrafo della sentenza di primo grado) che i documenti individuati dall'attore come prin- cipio di prova per iscritto dell'accordo simulatorio non hanno in realtà tale valore, non fa- cendo apparire come verosimile il fatto allegato, anzi presupponendo l'effettivo apporto dei beni alla società ed essendo gli atti de quibus del tutto corrispondenti a dinamiche interne alla stessa società cooperativa e allo scopo per cui fu costituita.
D'altro canto, se si vuole imputare al tribunale una lettura parziale dei documenti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, questa va riferita ai documenti prodotti dalla società convenuta, che concorrono a dimostrare ancor più l'insussistenza di un principio di prova per iscritto. Ad esempio, nel ricorso ex art.447 bis ss cpc, introdotto dall'attore nei confronti di , con l'intervento in causa della Coopera- Controparte_9
tiva Agorà Celeste, il ricorrente assumeva che i beni per cui è causa erano stati venduti alla ed erano stati acquistati grazie ai prestiti infruttiferi dei soci poi Controparte_3
destinati a Fondo di Riserva Indivisibile, e quindi(nei fatti) mai restituiti;
che ciò era stato
9 necessario per l'attuazione del progetto statutario che richiedeva la creazione di un patrimo- nio immobiliare che consentisse alla società una propria autonomia materiale ed economica realizzatasi “mediante il conferimento di prestiti infruttiferi” e, quindi “il trasferimento da parte dei soci fondatori dei patrimoni di proprietà esclusiva in seno alla stessa società”; che in ragione di tali conferimenti erano stati attribuiti ai soci fondatori alcuni benefici, tra cui, ad esso esponente, “il diritto di uso a vita dei beni” de quibus (v. doc.43.5 di parte convenuta, recante a margine procura alle liti conferita dal ). Parte_1
Ancora, in tutte le altre iniziative giudiziarie intraprese dal (da solo o as- Parte_1
sieme ad altri soci fondatori nel momento in cui è sorto contrasto con la nuova amministra- zione della società) si dà per presupposto che i beni assegnati o concessi in uso ai soci siano di proprietà della Cooperativa e concessi in uso ai soci ora in forza di vitalizio, ora di contratti di affitto o di comodato (v. doc. allegati sub 42 e 43 di parte convenuta, tra cui: (i) domanda di arbitrato del gennaio 2016, firmata personalmente dal , oltre che da altri soci Parte_1
fondatori, in cui si richiamano i contratti in forza dei quali i soci potevano usare i beni sociali;
(ii) la denuncia ex art.2409 c.c., proposta dal e da altri soci: denuncia fondata, fra Parte_1
l'altro, sull'assunto che la nuova amministrazione avesse revocato contratti di affitto e co- modato con cui i beni erano stati assegnati in uso ai soci de quibus pacificamente da anni;
(iii) il verbale dell'udienza del 24.5.2016 dinanzi al collegio arbitrale, firmato personalmente dall'attore appellante, in cui il , nel rendere i chiarimenti richiesti dagli arbitri sugli Parte_1
atti societari che si erano succeduti nel tempo, riconosce espressamente che la proprietà delle particelle rilevanti nel giudizio arbitrale era dell' anche se esse erano in uso a lui dal CP_3
1994 (v. pag. 5 del verbale).
In sintesi, anche i documenti prodotti dalla convenuta concorrono a dimostrare l'as- senza di principi di prova per iscritto dell'accordo simulatorio. Anzi, tali documenti eviden- ziano che pacificamente tra le parti i beni erano di proprietà della e che soltanto CP_3 dopo che le altre iniziative giudiziarie non sono andate a buon fine l'attore ha provato a col- tivare anche l'iniziativa de qua.
L'appello avverso la sentenza definitiva n.2904/2021.
6. L'appello è inammissibile.
10 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda proposta dal sulla base di Parte_1 un ragionamento che non è stato pienamente compreso dall'appellante.
Il tribunale ha ritenuto, in questo modo respingendo le difese della convenuta, che la delibera assembleare del 28.5.1994 fosse autoesecutiva, configurando, in quanto decisione riferibile a tutti i soci e sottoscritta anche dagli amministratori, non soltanto un deliberato di un organo collegiale, ma direttamente un contratto costitutivo del diritto reale di uso sugli immobili oggetto di causa concluso tra la società, proprietaria dei beni, da un lato, e dal socio
, dall'altro lato. Parte_1
Questa soluzione, corretta o errata che sia, non è stata impugnata dalla convenuta.
Su questa premessa, il tribunale ha poi aggiunto che la stessa delibera, richiamando l'art.7, Sez. I del Regolamento Interno, collegava la durata del vitalizio alla qualità di socio del titolare del diritto d'uso. E che, quindi, in caso di perdita della qualità di socio, sarebbe cessato anche il diritto d'uso. Infine, il tribunale ha argomentato che non era possibile perve- nire ad una diversa soluzione sulla base del diverso argomento del Libralato, secondo cui il regolamento precedente, richiamato nella delibera costitutiva del diritto reale d'uso, era stato superato da quello adottato dalla delibera 12.11.2014, che aveva previsto la creazione della categoria dei soci ordinari particolari, per i quali il diritto d'uso (dei beni sociali) era sgan- ciato dalla qualità di socio, sia perché l'attore non aveva fornito la prova di avere assunto la qualità di socio ordinario particolare prima di aver perso lo status di socio, sia perché, stante il disposto dell'art.1350, n.2 c.c., conseguendo da tale diverso regolamento la modifica del diritto d'uso costituito con la delibera del 28.5.1994, era evidente che la modifica del con- tratto costitutivo del diritto d'uso dovesse risultare da una nuova scrittura privata.
Ora, l'appellante censura male la decisione di primo grado.
Egli assume, anzitutto, che il giudice di primo grado avrebbe sbagliato nell'applicare l'art.979 c.c., dettato per il caso di morte dell'usufruttuario, al diverso caso della perdita della qualità di socio dell'usuario. Ma simile argomento non si correla con la motivazione della sentenza. Il tribunale non ha detto quanto sostenuto dall'appellante, ma ha richiamato l'art.979 c.c., applicabile ex art.1026 c.c. al diritto d'uso, per evidenziare che l'uso, come l'usufrutto, può essere a termine e, qui, il termine era costituito dalla perdita della qualità di socio, termine compatibile, come tutti i termini di durata in caso di diritto reale costituito a
11 favore di persona fisica, con la previsione dell'art.979 c.c. (l'unico termine non compatibile con l'art.979 è quello che eccede la morte dell'usufruttuario).
Il ha censurato, poi, la decisione di primo grado, nella parte in cui il giudice Parte_1
ha evidenziato che il regolamento del 2014, a differenza di quello deliberato nel 1994, non era di per sé un contratto modificativo di quello concluso nel 1994 e che la qualità di socio ordinario particolare doveva risultare da scrittura privata, sull'assunto che tale qualità risul- tava in realtà dallo stesso regolamento attuativo del nuovo statuto.
Anche in questo caso, l'appellante non ha ben compreso la motivazione della sentenza definitiva.
La delibera che nel 2014 aveva adottato il nuovo statuto sociale e il correlato nuovo regolamento interno era stata impugnata da alcuni soci che non l'avevano approvata, come risulta dal doc.18 di parte convenuta, richiamato nella motivazione della sentenza di primo grado. Ne risulta, pertanto e perciò stesso, che la delibera de qua non era stata approvata e sottoscritta, come il regolamento deliberato nel 1994, da tutti i soci e dagli amministratori sociali, e che, quindi, essa, a differenza della delibera del 1994, non poteva valere come con- tratto, concluso dalla società e dal , modificativo di quello concluso nel 1994. Parte_1
Nel ragionamento del tribunale, la delibera del 1994 è il contratto (o ha valore di contratto) concluso in forma scritta costitutivo del diritto di uso, in quanto approvata e sotto- scritta da tutti soci (compreso il ) e dagli stessi amministratori, mentre la delibera Parte_1
del 2014 non è totalitaria e non è sottoscritta dagli amministratori, sicché non può avere un simile valore. Da ciò viene tratta la conclusione che essa non può valere quale contratto mo- dificativo del diritto d'uso a termine costituito a favore del con la delibera del 1994. Parte_1
Simile ragionamento non è censurato specificamente.
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità dei motivi d'appello esaminati che non si correlano con la motivazione della decisione di primo grado.
Le richieste dell'appellata.
7. Costituisce mero errore materiale, emendabile direttamente in questa sede, la man- cata emissione da parte del giudice di primo grado dell'ordine di cancellazione della trascri- zione della domanda giudiziale.
12 Infatti, per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità, “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'i- stanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammis- sibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 683-22; 19284-14).
8. Non configura, invece, errore materiale la mancata pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art.96, co.2 cpc, sull'assunto che la trascrizione della domanda giudiziale le stesse causando dei danni patrimoniali impedendo la vendita dei beni.
L'omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere fatta valere mediante proposizione di appello, previa formulazione ai sensi degli artt.340 cpc e 129 disp.att. cpc di riserva d'ap- pello in relazione alla sentenza non definitiva, con la quale, come risulta dalla stessa motiva- zione della decisione (v. ultima pagina), il tribunale aveva deciso di tutte le questioni relative all'azione di simulazione, disponendo la remissione in istruttoria e la prosecuzione del giu- dizio in relazione alla sola domanda afferente al diritto di uso dei beni sociali.
L'appellata si è limitata inammissibilmente ad una mera reiterazione della richiesta di danni, senza nemmeno denunciare l'omissione di pronuncia e senza aver formulato riserva d'appello in primo grado (v. verbale udienza 18.2.2021, dove la riserva d'appello era formu- lata soltanto dal ). In altre parole, non vertendosi in ipotesi di assorbimento di do- Parte_1 manda, non può trovare applicazione l'art.346 cpc.
Né, infine, l'appellata ha denunciato l'esistenza di nuovi danni prodottisi in grado d'appello e per effetto della proposizione del mezzo di impugnazione, sicché l'istanza de qua non può nemmeno essere interpretata come proposta direttamente al giudice d'appello in relazione a danni diversi e nuovi rispetto a quelli oggetto della domanda (non esaminata) formulata in primo grado.
13 Sintesi. Spese.
9. In conclusione, l'appello proposto dal in parte è inammissibile, in parte Parte_1
va respinto. E' inammissibile la mera riproposizione della domanda di danni ex art.96, co.2 cpc., non esaminata dal giudice di primo grado.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto. Per il resto fanno carico all'appellante, che è il soccombente pre- valente, e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti se- condo questi criteri: DM 55/2014, e ss. mod., causa di valore indeterminabile di complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3 in presenza della sola attività di trattazione e in assenza di attività istruttoria (totale euro 8469-20%= 6775,20 euro). L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della disposta compensazione par- ziale.
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello relativo alla sentenza non definitiva n.2075/20 e dichiara inam- missibile quello relativo alla sentenza n.2904/21;
- dichiara inammissibile la mera riproposizione della domanda di danni ex art.96, co.2 cpc., non esaminata dal giudice di primo grado;
- corregge la sentenza non definitiva di primo grado n.2075/20 nel senso che nel dispositivo, dopo il segno di interpunzione che chiude l'unico periodo, è inserita la seguente frase: “Ordina, ai sensi dell'art.2668 c.c., la cancellazione della tra- scrizione della domanda di simulazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale/Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in data 26/9/2017 ai numeri 38035 reg. gen. e 26540 reg. part. -”;
- condanna a pagare a favore dell'appellata le spese di questo Parte_1
grado, liquidate (al netto della disposta compensazione parziale) in euro 6.775,20
14 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori fi- scali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 22-8-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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