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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente
MISERI CARLO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200255/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: conclusioni come in ricorso
Parte resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.TI3010200255/2023 per l'anno 2018 notificato in data 16/12/2024 l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Trieste contestava a Ricorrente_1 l'omessa dichiarazione di redditi d'impresa inerenti all'attività di compravendita immobiliare. L'accertamento richiamava per relationem gli elementi e le conclusioni indicate nel processo verbale di constatazione redatto e notificato in data 26/07/2019 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste, che aveva riscontrato una serie di atti di acquisto e di vendita di immobili posti in essere negli anni dal contribuente, con caratteristiche di abitualità tali integrare l'esercizio di un'attività d'impresa, dimostrata anche dalla indubbia capacità economica del contribuente.
L'impresa veniva qualificata come impresa individuale in contabilità semplificata, non sussistendo i presupposti per ricondurre il soggetto al regime di contabilità ordinaria, secondo il disposto dall'art.18 DPR
600/1973 nella versione applicabile all'anno d'imposta 2018. Inoltre, quanto ai costi, ai sensi del'art. 66 DPR
917/1986 sempre nel testo applicabile all'anno in questione, veniva esclusa la rilevanza delle rimanenze finali, diversamente da quanto era stato possibile per le annualità precedenti. Pertanto, mancando una contabilità che consentisse di ricostruire in modo puntuale i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività e vista l'omessa dichiarazione del reddito d'impresa, l'Ufficio procedeva alla determinazione induttiva dello stesso ai sensi dell'art.39 comma 2 lettera a) DPR 600/1973.
Considerato che
nel 2018 il contribuente aveva stipulato due atti di vendita, i ricavi venivano determinati in misura pari al prezzo di vendita complessivo di
€ 154.500,00 ed i costi in misura pari al prezzo complessivo di acquisto per € 70.047,50. Veniva così determinato il reddito d'impresa in € 84.452,00, il valore della produzione netta ai fini dell'Irap in € 71.452,00, la base imponibile ai fini dei contributi pervidenziali in € 77.717,00. Il reddito complessivo imponibile veniva accertato in € 110.153,00, con maggiori imposte dovute e sanzioni.
Con tempestivo ricorso il contribuente impugnava l'avviso di accertamento formulando i seguenti motivi: 1
In via pregiudiziale: nullità dell'atto per mutamento del metodo accertativo adottato, in quanto in sede di contraddittorio finalizzato al'accertamento con adesione l'Agenzia aveva effettuato una ricostruzione del reddito in via analitico induttiva ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) DPR 600/1973, mentre nell'avviso di accertamento è stato applicato il metodo induttivo puro previsto dal comma 2, lett.a) del medesimo art.39;
2 Vizio dell'atto per infondatezza del presupposto accertativo in relazione alle dedotte circostanze economiche-giuridiche e fattuali a sostegno dell'esercizio di un'attività d'impresa: il ricorrente contestava la molteplicità dei contratti di compravendita a lui attribuiti e l'asserita capacità economica quale sintomo dell'attività dìimpresa; 3 Vizio dell'atto per illegittima ed infondata motivazione in relazione alla determinazione del reddito imponibile riferito agli immobili accertati: nell'anno 2018 il ricorrente era proprietario di molte unità immobiliari, ma l'accertamento aveva considerato due soli enti;
per alcuni immobili il contribuente aveva benficiato di detrazioni d'imposta per oneri di ristrutturazione, non spettanti per i beni merce dell'imprenditore individuale;
il regime di contabilità ordinaria applicato dall'ufficio non trova giustificazione, essendo naturale il regime ordinario, in mancanza di opzione da parte del contribuente;
la ricostruzione induttiva doveva tenere conto dei costi documentati dal contribuente, anche se quelli determinati dall'ufficio erano maggiori. Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso perché infondati. Sosteneva la legittimità del metodo accertativo induttivo seguito nell'accertamento, perché più favorevolale al contribuente rispetto al sistema analitico induttivo. Confermava la forza probatoria delle circostanze riscontrate dalla Guardia di Finanza a dimostrazione della sussitenza dell'attività d'impresa. Ribadiva la corretta applicazione del regime di contabilità semplificata, in base all'art.66 del TUIR. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese rifuse.
La difesa ricorrente presentava memoria illustrativa e di replica, con una proposta di conciliazione giudiziale.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 15/01/2026 in cui le parti confermavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, risultando fondato il motivo con cui, in via pregiudiziale, si rileva la nullità dell'avviso di accertamento per avere l'Agenzia utilizzato un metodo accertativo diverso da quello seguito nell'invito al contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione.
In tale procedura, come si legge nell'invito a comparire prodotto dal ricorrente (all.3 ricorso), il reddito d'impresa ricostruito in capo al contribuente veniva determinato ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) del DPR
600/1973 cioè con il cd. metodo analitico induttivo. Su tale base era stato avviato il contradditorio con il contribuente, poi sviluppatosi in vari incontri. Nell'avviso di accertamento impugnato il reddito d'impresa è stato invece determinato ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. a) dello stesso DPR 600/1973, ovvero con metodo induttivo in senso stretto.
Come noto, la caratteristica dell'accertamento analitico induttivo è quella di consentire all'Ufficio finanziario di procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione dell'art.39, comma 1, lett.d) presuppone l'esistenza di scritture contabili regoalrmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.
Invece nell'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art.39, comma 2, lett.a) l'Agenzia può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o inparte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni semplicissime, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Pertanto, l'utilizzo dell'una o dell'altra metodologia di accertamento incide diversamente sotto il profilo della motivazione dell'atto di accertamento, così come dell'adempimento dell' onere della prova posto in capo all'Ufficio e dei conseguenti mezzi di difesa utilizzabili dal contribuente. A ciò si aggiunge anche la necessità di verificare la conformità dell'accertamento alle ragioni giuridiche ed agli elementi di fatto su cui è stato svolto il contraddittorio preventivo.
Nella fattispecie, pur se i fatti contestati al contribuente con l'invito a comparire a fini dell'accertamento con adesione erano gli stessi posti poi alla base dell'accertamento, tuttavia l'utilizzo in tale atto di una metodologia diversa per la determinazione del reddito d'impresa priva l'accertamento di un valido contraddittorio preventivo. Inoltre, rende illegittima la motivazione dell'atto, che richiama un contraddittorio svolto su basi giuridiche diverse. In tal modo risulta pregiudicato il diritto di difesa del contribuente. In particolare, discutendosi dell'ammontare di costi deducibili, è evidente che nella ricostruzione analitico induttiva del reddito la prova al riguardo si atteggia in modo diverso rispetto alla determinazione induttiva dei componenti negativi.
Tale vizio rende illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, che pertanto deve essere annullato, in via pregiudiziale rispetto alle questioni di merito.
Il ricorso va così accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di
€ 7.500,00 per compensi oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di Trieste, sezione II, accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione dell spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Trieste, 15 gennaio 2026 Il EL Il
Presidente Carlo Miseri Dario Grohmann
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente
MISERI CARLO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200255/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: conclusioni come in ricorso
Parte resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.TI3010200255/2023 per l'anno 2018 notificato in data 16/12/2024 l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Trieste contestava a Ricorrente_1 l'omessa dichiarazione di redditi d'impresa inerenti all'attività di compravendita immobiliare. L'accertamento richiamava per relationem gli elementi e le conclusioni indicate nel processo verbale di constatazione redatto e notificato in data 26/07/2019 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste, che aveva riscontrato una serie di atti di acquisto e di vendita di immobili posti in essere negli anni dal contribuente, con caratteristiche di abitualità tali integrare l'esercizio di un'attività d'impresa, dimostrata anche dalla indubbia capacità economica del contribuente.
L'impresa veniva qualificata come impresa individuale in contabilità semplificata, non sussistendo i presupposti per ricondurre il soggetto al regime di contabilità ordinaria, secondo il disposto dall'art.18 DPR
600/1973 nella versione applicabile all'anno d'imposta 2018. Inoltre, quanto ai costi, ai sensi del'art. 66 DPR
917/1986 sempre nel testo applicabile all'anno in questione, veniva esclusa la rilevanza delle rimanenze finali, diversamente da quanto era stato possibile per le annualità precedenti. Pertanto, mancando una contabilità che consentisse di ricostruire in modo puntuale i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività e vista l'omessa dichiarazione del reddito d'impresa, l'Ufficio procedeva alla determinazione induttiva dello stesso ai sensi dell'art.39 comma 2 lettera a) DPR 600/1973.
Considerato che
nel 2018 il contribuente aveva stipulato due atti di vendita, i ricavi venivano determinati in misura pari al prezzo di vendita complessivo di
€ 154.500,00 ed i costi in misura pari al prezzo complessivo di acquisto per € 70.047,50. Veniva così determinato il reddito d'impresa in € 84.452,00, il valore della produzione netta ai fini dell'Irap in € 71.452,00, la base imponibile ai fini dei contributi pervidenziali in € 77.717,00. Il reddito complessivo imponibile veniva accertato in € 110.153,00, con maggiori imposte dovute e sanzioni.
Con tempestivo ricorso il contribuente impugnava l'avviso di accertamento formulando i seguenti motivi: 1
In via pregiudiziale: nullità dell'atto per mutamento del metodo accertativo adottato, in quanto in sede di contraddittorio finalizzato al'accertamento con adesione l'Agenzia aveva effettuato una ricostruzione del reddito in via analitico induttiva ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) DPR 600/1973, mentre nell'avviso di accertamento è stato applicato il metodo induttivo puro previsto dal comma 2, lett.a) del medesimo art.39;
2 Vizio dell'atto per infondatezza del presupposto accertativo in relazione alle dedotte circostanze economiche-giuridiche e fattuali a sostegno dell'esercizio di un'attività d'impresa: il ricorrente contestava la molteplicità dei contratti di compravendita a lui attribuiti e l'asserita capacità economica quale sintomo dell'attività dìimpresa; 3 Vizio dell'atto per illegittima ed infondata motivazione in relazione alla determinazione del reddito imponibile riferito agli immobili accertati: nell'anno 2018 il ricorrente era proprietario di molte unità immobiliari, ma l'accertamento aveva considerato due soli enti;
per alcuni immobili il contribuente aveva benficiato di detrazioni d'imposta per oneri di ristrutturazione, non spettanti per i beni merce dell'imprenditore individuale;
il regime di contabilità ordinaria applicato dall'ufficio non trova giustificazione, essendo naturale il regime ordinario, in mancanza di opzione da parte del contribuente;
la ricostruzione induttiva doveva tenere conto dei costi documentati dal contribuente, anche se quelli determinati dall'ufficio erano maggiori. Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso perché infondati. Sosteneva la legittimità del metodo accertativo induttivo seguito nell'accertamento, perché più favorevolale al contribuente rispetto al sistema analitico induttivo. Confermava la forza probatoria delle circostanze riscontrate dalla Guardia di Finanza a dimostrazione della sussitenza dell'attività d'impresa. Ribadiva la corretta applicazione del regime di contabilità semplificata, in base all'art.66 del TUIR. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese rifuse.
La difesa ricorrente presentava memoria illustrativa e di replica, con una proposta di conciliazione giudiziale.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 15/01/2026 in cui le parti confermavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, risultando fondato il motivo con cui, in via pregiudiziale, si rileva la nullità dell'avviso di accertamento per avere l'Agenzia utilizzato un metodo accertativo diverso da quello seguito nell'invito al contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione.
In tale procedura, come si legge nell'invito a comparire prodotto dal ricorrente (all.3 ricorso), il reddito d'impresa ricostruito in capo al contribuente veniva determinato ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) del DPR
600/1973 cioè con il cd. metodo analitico induttivo. Su tale base era stato avviato il contradditorio con il contribuente, poi sviluppatosi in vari incontri. Nell'avviso di accertamento impugnato il reddito d'impresa è stato invece determinato ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. a) dello stesso DPR 600/1973, ovvero con metodo induttivo in senso stretto.
Come noto, la caratteristica dell'accertamento analitico induttivo è quella di consentire all'Ufficio finanziario di procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione dell'art.39, comma 1, lett.d) presuppone l'esistenza di scritture contabili regoalrmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.
Invece nell'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art.39, comma 2, lett.a) l'Agenzia può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o inparte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni semplicissime, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Pertanto, l'utilizzo dell'una o dell'altra metodologia di accertamento incide diversamente sotto il profilo della motivazione dell'atto di accertamento, così come dell'adempimento dell' onere della prova posto in capo all'Ufficio e dei conseguenti mezzi di difesa utilizzabili dal contribuente. A ciò si aggiunge anche la necessità di verificare la conformità dell'accertamento alle ragioni giuridiche ed agli elementi di fatto su cui è stato svolto il contraddittorio preventivo.
Nella fattispecie, pur se i fatti contestati al contribuente con l'invito a comparire a fini dell'accertamento con adesione erano gli stessi posti poi alla base dell'accertamento, tuttavia l'utilizzo in tale atto di una metodologia diversa per la determinazione del reddito d'impresa priva l'accertamento di un valido contraddittorio preventivo. Inoltre, rende illegittima la motivazione dell'atto, che richiama un contraddittorio svolto su basi giuridiche diverse. In tal modo risulta pregiudicato il diritto di difesa del contribuente. In particolare, discutendosi dell'ammontare di costi deducibili, è evidente che nella ricostruzione analitico induttiva del reddito la prova al riguardo si atteggia in modo diverso rispetto alla determinazione induttiva dei componenti negativi.
Tale vizio rende illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, che pertanto deve essere annullato, in via pregiudiziale rispetto alle questioni di merito.
Il ricorso va così accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di
€ 7.500,00 per compensi oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di Trieste, sezione II, accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione dell spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Trieste, 15 gennaio 2026 Il EL Il
Presidente Carlo Miseri Dario Grohmann