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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8380/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - Via US RE, N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via GU OB 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2020 - sull'appello n. 633/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via GU OB 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210112522475000 REGISTRO
- sull'appello n. 2923/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - US RE 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - GU OB 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210112522475000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5207/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà targato Targa_1, notificata il 07.05.24, scaturente da un ruolo, ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli e notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 359,77 per omesso versamento del tributo.
Il contribuente lamentava che l'atto in contestazione scaturiva da un prodromico avviso di accertamento e da una successiva cartella di pagamento regolarmente notificati, eccepiva l'illegittimità dello stesso, per aver presentato, ai sensi dell'art.1, commi da 537 a 544 Legge n.228/2012, istanza di sospensione della summenzionata cartella esattoriale alla quale non risulta essere stata data risposta nei termini di legge con la conseguente nullità dell'atto; in via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del ricorso, rilevando di avere regolarmente notificato e nei termini di legge, il diniego della sospensione delle somme dovute.
Con sentenza n.16821/24, depositata il 25.11.24, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso compensando le spese, ritenendo infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento, sottesa all'odierno atto impugnato, relativamente alla chiesta sospensione legale prodotta in data 11.7.2022, avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al contribuente nei termini di legge del diniego della sospensione delle somme dovute. Il primo Giudice rilevava che il contribuente aveva ricevuto rituale notifica degli atti sottesi al provvedimento di fermo amministrativo - l'avviso di liquidazione e la successiva cartella di pagamento - atti non tempestivamente opposti e divenuti pertanto definitivi. Infondata risultava, infine, a parere del primo Giudice, l'eccezione di prescrizione, avendo il contribuente ricevuto la rituale notifica degli atti interruttivi.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente, si osserva nell'atto di gravame, si è avvalso della procedura di autotutela riportata nella cartella di pagamento sottesa alla comunicazione impugnata alla pagina 2. Infatti, in essa è espressamente riportato: “Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art.1, comma 538, della legge n.228/20212 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento ….. omissis …..), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Il contribuente ha, pertanto, scaricato dal portale dell'Agenzia delle Entrate il mod. SL1 (Art.1, commi da
537 a 544, Legge n.228/2021) “Sospensione legale della riscossione”, compilandolo in ogni sua parte, e unitamente alla copia del documento di identità, lo ha trasmesso, in data 11.07.22, all'indicato indirizzo:
“Email_5”.
Avendo il ricorrente trasmesso l'istanza di sospensione in data 11.07.22, l'Ente avrebbe dovuto rispondere entro il 21.02.23.
L'appellante assume di non avere mai ricevuto la comunicazione di diniego alla sospensione.
Rileva che la pec di diniego alla sospensione “Email_6”, che l'Agenzia delle Entrate ha spedito il 17.01.23, non è stata inviata alla pec dell'istante, bensì alla pec: “Email_7 Email_8”.
Ne consegue, conclude parte appellante, l'improcedibilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancata osservanza delle norme di autotutela.
Si è costituita Agenzia Entrate DPI Na, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
Veniva disposta la riunione al presente procedimento delle procedure nr. 633/2025 e 2923/25 aventi ad oggetto la medesima impugnazione proposta dal contribuente avverso la sentenza n.16821/24, depositata il 25.11.24.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ai sensi dell'art. 1 c. 538 della L. 228/2012, “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
A norma dell'art. 1 c. 539 della citata legge, “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
L'art. 1 c. 540 della citata legge dispone che “ In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Tanto premesso, passando all'esame del caso concreto, il contribuente ha documentato di avere trasmesso, in data 11.07.22, all' indirizzo email: Email_5 . l'istanza di sospensione.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che la pec di diniego alla sospensione “ Email_6it”, che l'Agenzia delle Entrate ha spedito il 17.01.23, non è stata inviata alla pec del contribuente, bensì alla pec: “Email_9”.
Ne consegue la fondatezza del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate, della evoluzione giurisprudenziale nella materia, e del corretto comportamento processuale delle parti, avendo in particolare l'Ufficio costituito, sin dal giudizio di primo grado, ammesso la rituale trasmissione da parte del contribuente della istanza di sospensione, provvedendo altresì a depositare la documentazione utile ai fini della definizione della presente procedura.
P.Q.M.
Nei giudizi riuniti accoglie l'appello del contribuente e l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8380/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - Via US RE, N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via GU OB 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2020 - sull'appello n. 633/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via GU OB 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210112522475000 REGISTRO
- sull'appello n. 2923/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - US RE 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - GU OB 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033676000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210112522475000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5207/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà targato Targa_1, notificata il 07.05.24, scaturente da un ruolo, ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli e notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 359,77 per omesso versamento del tributo.
Il contribuente lamentava che l'atto in contestazione scaturiva da un prodromico avviso di accertamento e da una successiva cartella di pagamento regolarmente notificati, eccepiva l'illegittimità dello stesso, per aver presentato, ai sensi dell'art.1, commi da 537 a 544 Legge n.228/2012, istanza di sospensione della summenzionata cartella esattoriale alla quale non risulta essere stata data risposta nei termini di legge con la conseguente nullità dell'atto; in via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del ricorso, rilevando di avere regolarmente notificato e nei termini di legge, il diniego della sospensione delle somme dovute.
Con sentenza n.16821/24, depositata il 25.11.24, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso compensando le spese, ritenendo infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento, sottesa all'odierno atto impugnato, relativamente alla chiesta sospensione legale prodotta in data 11.7.2022, avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al contribuente nei termini di legge del diniego della sospensione delle somme dovute. Il primo Giudice rilevava che il contribuente aveva ricevuto rituale notifica degli atti sottesi al provvedimento di fermo amministrativo - l'avviso di liquidazione e la successiva cartella di pagamento - atti non tempestivamente opposti e divenuti pertanto definitivi. Infondata risultava, infine, a parere del primo Giudice, l'eccezione di prescrizione, avendo il contribuente ricevuto la rituale notifica degli atti interruttivi.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente, si osserva nell'atto di gravame, si è avvalso della procedura di autotutela riportata nella cartella di pagamento sottesa alla comunicazione impugnata alla pagina 2. Infatti, in essa è espressamente riportato: “Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art.1, comma 538, della legge n.228/20212 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento ….. omissis …..), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Il contribuente ha, pertanto, scaricato dal portale dell'Agenzia delle Entrate il mod. SL1 (Art.1, commi da
537 a 544, Legge n.228/2021) “Sospensione legale della riscossione”, compilandolo in ogni sua parte, e unitamente alla copia del documento di identità, lo ha trasmesso, in data 11.07.22, all'indicato indirizzo:
“Email_5”.
Avendo il ricorrente trasmesso l'istanza di sospensione in data 11.07.22, l'Ente avrebbe dovuto rispondere entro il 21.02.23.
L'appellante assume di non avere mai ricevuto la comunicazione di diniego alla sospensione.
Rileva che la pec di diniego alla sospensione “Email_6”, che l'Agenzia delle Entrate ha spedito il 17.01.23, non è stata inviata alla pec dell'istante, bensì alla pec: “Email_7 Email_8”.
Ne consegue, conclude parte appellante, l'improcedibilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per mancata osservanza delle norme di autotutela.
Si è costituita Agenzia Entrate DPI Na, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
Veniva disposta la riunione al presente procedimento delle procedure nr. 633/2025 e 2923/25 aventi ad oggetto la medesima impugnazione proposta dal contribuente avverso la sentenza n.16821/24, depositata il 25.11.24.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ai sensi dell'art. 1 c. 538 della L. 228/2012, “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
A norma dell'art. 1 c. 539 della citata legge, “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
L'art. 1 c. 540 della citata legge dispone che “ In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Tanto premesso, passando all'esame del caso concreto, il contribuente ha documentato di avere trasmesso, in data 11.07.22, all' indirizzo email: Email_5 . l'istanza di sospensione.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che la pec di diniego alla sospensione “ Email_6it”, che l'Agenzia delle Entrate ha spedito il 17.01.23, non è stata inviata alla pec del contribuente, bensì alla pec: “Email_9”.
Ne consegue la fondatezza del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate, della evoluzione giurisprudenziale nella materia, e del corretto comportamento processuale delle parti, avendo in particolare l'Ufficio costituito, sin dal giudizio di primo grado, ammesso la rituale trasmissione da parte del contribuente della istanza di sospensione, provvedendo altresì a depositare la documentazione utile ai fini della definizione della presente procedura.
P.Q.M.
Nei giudizi riuniti accoglie l'appello del contribuente e l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate