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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5463/21 R.G., e vertente TRA
, in persona del sindaco p.t., rapp.to e Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Loffredo;
- ricorrente -
E
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
RU Vellone;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.09.21 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che era stato proprio dipendente con mansioni inizialmente di Controparte_1
Istruttore Amministrativo e, successivamente, di Responsabile dell'Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D2, dal 10.01.2019 fino al 1.08.2020 (data in cui veniva posto in comando, ex art. 30 co. 2 sexies D.Lgs. 165/2001, presso il comune di Cancello ed Arnone);
- Che, con nota prot. n. 18/int. indirizzata all'Ente, in data 05.01.2018, in seguito a precedenti richieste in tal senso già formulate ed autorizzate, avanzava CP_1 richiesta di proroga per l'espletamento di lavoro part – time al 50 %, 18 ore settimanali, autorizzata con delibera n. 08 del 11.01.2018;
- Che, nell'ambito di controlli e verifiche delle competenze stipendiali erogate ai dipendenti comunali nel biennio 2019/2020, il Segretario Generale dell'Ente, riscontrava una irregolarità sui cedolini del convenuto, da egli stesso redatti, come rilevato nella nota prot. int. 195/2020;
- Che le irregolarità riscontrate consistono nel pagamento di voci di salario accessorio a titolo di lavoro supplementare e straordinario per il periodo gennaio 2019 – giugno 2020, per complessivi euro 23.408,62. Premesso, allora, il carattere indebito delle predette erogazioni (dettagliatamente indicate in ricorso), in assenza di autorizzazione allo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario ed in violazione del disposto dell'art. 15 CCNL Enti locali, concludeva chiedendo accertarsi il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, con condanna del resistente al pagamento di euro 23.408,62. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente il resistente chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale, essendo in corso procedimento a carico del Sindaco, del Segretario Comunale e della funzionaria comunale per aver reso false informazioni alla P.G. Nel merito, deduceva l'insussistenza CP_2 dell'indebito, per assenza di prova, per assenza di errore scusabile o riconoscibile ex art. 1431 c.c., per assenza di riserva di ripetizione nel pagamento. Asseriva, infine, l'effettiva debenza delle somme “a fronte delle superiori mansioni dallo stesso svolte”, nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso avendo rassegnato le dimissioni per causa imputabile al datore di lavoro. Concludeva, allora, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI - SOSPENSIONE Va, in primo luogo, esaminata la richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità penale. In proposito, occorre premettere che l'art. 295 c.p.c. dispone che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La richiesta, conseguentemente, non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che il procedimento in questione risulta, allo stato, archiviato e, comunque, dalla documentazione in atti, non pare ricollegabile alla vicenda per cui è causa (si rileva, in proposito, che la querela non è versata in atti). MERITO Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, esso deve trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato n. 1852/2019), la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di ripetere le somme corrisposte per errore, a titolo di stipendio, assegni ed indennità, a pubblici dipendenti. Il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti non ha pertanto carattere retributivo, ma ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell'indebito, comportando essa in capo all'amministrazione il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore. Il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza, per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula infatti l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione per il solvens, con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale. Sul piano processuale, poi, ritiene il giudicante che il soggetto procedente al recupero, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sia gravato dell'onere di dedurre e provare, ove sul punto vi sia contestazione, i fatti costitutivi della pretesa azionata. Orbene, nel caso di specie il ha depositato i cedolini paga relativi al Parte_1 periodo dal Gennaio 2019 al Giugno 2020 nel quale sono indicate le somme corrisposte a titolo di lavoro supplementare con maggiorazione del 15% e lavoro supplementare con maggiorazione del 25%. Il lavoratore, dal canto suo, non ha mai smentito l'avvenuta percezione delle somme indicate in busta paga, ma ha sostenuto la legittimità dell'erogazione per plurime ragioni. È, allora, il caso di precisare che a fronte della prova dell'avvenuto pagamento, grava sull'accipiens fornire prova della legittimità dell'erogazione. Sul punto il resistente ha sviluppato plurime argomentazioni, a giudizio del Tribunale, tutte infondate. Ha asserito in primo luogo l'assenza di errore scusabile o riconoscibile nel pagamento, nonché l'assenza di riserva di ripetizione. Dette argomentazioni non sono condivisibili, per le ragioni già innanzi esposte in ordine alla doverosità, da parte della pubblica amministrazione, del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Non risultano, peraltro, applicabili al caso di specie le disposizioni invocate dallo CP_1
e, segnatamente, l'art. 1431 c.c. che riguarda l'annullamento del contratto e non l'indebito oggettivo, regolato (come già posto in luce) dall'art. 2033 c.c. Nemmeno sono fondate ed, anzi, sono inammissibili, le argomentazioni in ordine all'asserita debenza delle somme oggetto di causa, alla stregua delle quali il convenuto “a fronte delle superiori mansioni dallo stesso svolte, è pertanto titolare di un diritto di credito ben determinato, anche in relazione al quantum della liquidazione dell'indennità di risultato e dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, comprensivo di T.F.R. maturato alla data di cessazione del rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa per colpa del datore di lavoro”. Nella memoria di costituzione in giudizio, tardivamente depositata, il lavoratore non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'avvenuto svolgimento delle asserite “mansioni superiori” e nemmeno ha chiarito in cosa siano consistite tali mansioni, a quale inquadramento sarebbero riconducibili. Non sono, inoltre, esplicitati i criteri di calcolo delle somme che lo ritiene essergli dovute, né si formula una CP_1 richiesta di compensazione con quanto richiesto in restituzione dal Pt_1
Medesime considerazioni valgono con riguardo alla pretesa condotta persecutoria e vessatoria, mai descritta compiutamente, ma solo agitata in maniera confusa e strumentale alla propria tesi difensiva. Del resto, né a supporto dell'asserito svolgimento di mansioni superiori, né del paventato trattamento discriminatorio, sono state fornite prove documentali di sorta, o formulate istanze istruttorie. Anche in tal caso, inoltre, non risulta proposta domanda riconvenzionale per l'accertamento della condotta datoriale. Nemmeno è fondata la tesi del resistente in ordine alla legittimità dell'erogazione, per avere egli effettivamente prestato il lavoro straordinario indicato in busta paga. Invero, per come correttamente evidenziato dal ai sensi dell'art. 15 CCNL Enti Locali “Il trattamento Pt_1 economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”. A ciò si aggiunga che il lavoratore non ha mai sostenuto di essere stato autorizzato dal datore di lavoro all'effettuazione del lavoro straordinario, pur retribuito, sulla scorta dei cedolini compilati dallo stesso CP_1
In ordine al quantum i conteggi effettuati dal sono corretti, in quanto Pt_1 corrispondenti alle voci stipendiali e agli importi indicati nelle buste paga. La domanda, conseguentemente, va accolta nella sua interezza, con condanna del resistente alla restituzione della somma di euro 23.408,62, ove non recuperata già in forza di altro titolo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di euro 23.408,62, ove non recuperata già in forza di altro titolo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, in persona del sindaco p.t., rapp.to e Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Loffredo;
- ricorrente -
E
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
RU Vellone;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.09.21 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che era stato proprio dipendente con mansioni inizialmente di Controparte_1
Istruttore Amministrativo e, successivamente, di Responsabile dell'Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D2, dal 10.01.2019 fino al 1.08.2020 (data in cui veniva posto in comando, ex art. 30 co. 2 sexies D.Lgs. 165/2001, presso il comune di Cancello ed Arnone);
- Che, con nota prot. n. 18/int. indirizzata all'Ente, in data 05.01.2018, in seguito a precedenti richieste in tal senso già formulate ed autorizzate, avanzava CP_1 richiesta di proroga per l'espletamento di lavoro part – time al 50 %, 18 ore settimanali, autorizzata con delibera n. 08 del 11.01.2018;
- Che, nell'ambito di controlli e verifiche delle competenze stipendiali erogate ai dipendenti comunali nel biennio 2019/2020, il Segretario Generale dell'Ente, riscontrava una irregolarità sui cedolini del convenuto, da egli stesso redatti, come rilevato nella nota prot. int. 195/2020;
- Che le irregolarità riscontrate consistono nel pagamento di voci di salario accessorio a titolo di lavoro supplementare e straordinario per il periodo gennaio 2019 – giugno 2020, per complessivi euro 23.408,62. Premesso, allora, il carattere indebito delle predette erogazioni (dettagliatamente indicate in ricorso), in assenza di autorizzazione allo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario ed in violazione del disposto dell'art. 15 CCNL Enti locali, concludeva chiedendo accertarsi il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, con condanna del resistente al pagamento di euro 23.408,62. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente il resistente chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale, essendo in corso procedimento a carico del Sindaco, del Segretario Comunale e della funzionaria comunale per aver reso false informazioni alla P.G. Nel merito, deduceva l'insussistenza CP_2 dell'indebito, per assenza di prova, per assenza di errore scusabile o riconoscibile ex art. 1431 c.c., per assenza di riserva di ripetizione nel pagamento. Asseriva, infine, l'effettiva debenza delle somme “a fronte delle superiori mansioni dallo stesso svolte”, nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso avendo rassegnato le dimissioni per causa imputabile al datore di lavoro. Concludeva, allora, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI - SOSPENSIONE Va, in primo luogo, esaminata la richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità penale. In proposito, occorre premettere che l'art. 295 c.p.c. dispone che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La richiesta, conseguentemente, non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che il procedimento in questione risulta, allo stato, archiviato e, comunque, dalla documentazione in atti, non pare ricollegabile alla vicenda per cui è causa (si rileva, in proposito, che la querela non è versata in atti). MERITO Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, esso deve trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato n. 1852/2019), la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di ripetere le somme corrisposte per errore, a titolo di stipendio, assegni ed indennità, a pubblici dipendenti. Il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti non ha pertanto carattere retributivo, ma ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell'indebito, comportando essa in capo all'amministrazione il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore. Il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza, per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula infatti l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione per il solvens, con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale. Sul piano processuale, poi, ritiene il giudicante che il soggetto procedente al recupero, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sia gravato dell'onere di dedurre e provare, ove sul punto vi sia contestazione, i fatti costitutivi della pretesa azionata. Orbene, nel caso di specie il ha depositato i cedolini paga relativi al Parte_1 periodo dal Gennaio 2019 al Giugno 2020 nel quale sono indicate le somme corrisposte a titolo di lavoro supplementare con maggiorazione del 15% e lavoro supplementare con maggiorazione del 25%. Il lavoratore, dal canto suo, non ha mai smentito l'avvenuta percezione delle somme indicate in busta paga, ma ha sostenuto la legittimità dell'erogazione per plurime ragioni. È, allora, il caso di precisare che a fronte della prova dell'avvenuto pagamento, grava sull'accipiens fornire prova della legittimità dell'erogazione. Sul punto il resistente ha sviluppato plurime argomentazioni, a giudizio del Tribunale, tutte infondate. Ha asserito in primo luogo l'assenza di errore scusabile o riconoscibile nel pagamento, nonché l'assenza di riserva di ripetizione. Dette argomentazioni non sono condivisibili, per le ragioni già innanzi esposte in ordine alla doverosità, da parte della pubblica amministrazione, del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Non risultano, peraltro, applicabili al caso di specie le disposizioni invocate dallo CP_1
e, segnatamente, l'art. 1431 c.c. che riguarda l'annullamento del contratto e non l'indebito oggettivo, regolato (come già posto in luce) dall'art. 2033 c.c. Nemmeno sono fondate ed, anzi, sono inammissibili, le argomentazioni in ordine all'asserita debenza delle somme oggetto di causa, alla stregua delle quali il convenuto “a fronte delle superiori mansioni dallo stesso svolte, è pertanto titolare di un diritto di credito ben determinato, anche in relazione al quantum della liquidazione dell'indennità di risultato e dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, comprensivo di T.F.R. maturato alla data di cessazione del rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa per colpa del datore di lavoro”. Nella memoria di costituzione in giudizio, tardivamente depositata, il lavoratore non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'avvenuto svolgimento delle asserite “mansioni superiori” e nemmeno ha chiarito in cosa siano consistite tali mansioni, a quale inquadramento sarebbero riconducibili. Non sono, inoltre, esplicitati i criteri di calcolo delle somme che lo ritiene essergli dovute, né si formula una CP_1 richiesta di compensazione con quanto richiesto in restituzione dal Pt_1
Medesime considerazioni valgono con riguardo alla pretesa condotta persecutoria e vessatoria, mai descritta compiutamente, ma solo agitata in maniera confusa e strumentale alla propria tesi difensiva. Del resto, né a supporto dell'asserito svolgimento di mansioni superiori, né del paventato trattamento discriminatorio, sono state fornite prove documentali di sorta, o formulate istanze istruttorie. Anche in tal caso, inoltre, non risulta proposta domanda riconvenzionale per l'accertamento della condotta datoriale. Nemmeno è fondata la tesi del resistente in ordine alla legittimità dell'erogazione, per avere egli effettivamente prestato il lavoro straordinario indicato in busta paga. Invero, per come correttamente evidenziato dal ai sensi dell'art. 15 CCNL Enti Locali “Il trattamento Pt_1 economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”. A ciò si aggiunga che il lavoratore non ha mai sostenuto di essere stato autorizzato dal datore di lavoro all'effettuazione del lavoro straordinario, pur retribuito, sulla scorta dei cedolini compilati dallo stesso CP_1
In ordine al quantum i conteggi effettuati dal sono corretti, in quanto Pt_1 corrispondenti alle voci stipendiali e agli importi indicati nelle buste paga. La domanda, conseguentemente, va accolta nella sua interezza, con condanna del resistente alla restituzione della somma di euro 23.408,62, ove non recuperata già in forza di altro titolo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di euro 23.408,62, ove non recuperata già in forza di altro titolo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli