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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026Sentenza n. 684/2026
Depositata il 27/01/2026Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2689/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014388808000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014388808000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002013016000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002013016000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015744142000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il pignoramento presso terzi n. N.29384202500002242/001, notificato in data 17/03/2025, limitatamente alle tre seguenti sottese cartelle di pagamento pure impugnate:
-n. 29320170014388808000, asseritamente notificata in data 06/03/2017, relativa a IRES ed IVA anno d'imposta 2013, per un ammontare di euro 24.249,87;
-n. 29320180002013016000, asseritamente notificata in data 12.3.20118, relativa a IRES ed IVA anno d'imposta 2014, per un ammontare di euro 13.965,15;
-n. 29320190015744142000, asseritamente notificata in data 02/09/2019, relativa a IVA anno 2017 per un ammontare di euro 8.445,91.
La società, nel premettere di essere venuto a conoscenza delle suddette cartelle di pagamento solo a seguito di notifica del pignoramento presso terzi n. N.29384202500002242/001, ricevuto in data 17/03/2025, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti erariali poiché non avrebbe mai ricevuto le sottese cartelle di pagamento prodromiche all'atto di pignoramento opposto;
2) l'assoluta genericità del credito per il quale si procede, ovvero il difetto di motivazione;
3) la decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento che, ai sensi dell'art. 25, comma
1, lettera a, del D.P.R. 602/73, andrebbe notificata entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, posto che nella fattispecie, trattandosi di anni di riferimento dal 2013 al 2017, il termine per la notifica delle cartelle di pagamento (31 dicembre del terzo anno successivo) non sarebbe stato rispettato. Pertanto la società ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati assieme alle relative iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv. Difensore_1 e avv. Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento presso terzi, posto che le stesse sarebbero state regolarmente notificate per avrebbe documentato l'ADER in corso di causa;
-la non intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, tenuto conto della regolare notifica delle stesse e della proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020, poi confluito nell'art.
1-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020, che ha inserito il comma 4-bis, da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, in considerazione della necessità di adeguare la disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione all'ampliamento del periodo di sospensione;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita carenza di motivazione degli atti impugnati in quanto nessuna disposizione normativa prevederebbe che l'atto di pignoramento presso terzi debba essere motivato, dal momento che si riterrebbe sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere, considerato che nel caso di specie, i dati riportati nell'atto di pignoramento corrisponderebbero a quanto previsto dalla norma e conterrebbe tutti gli elementi identificativi delle sottese cartelle di pagamento o degli altri atti per i quali la parte ricorrente risulterebbe morosa.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per il rigetto del ricorso, per la conferma degli atti impugnati e per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di costituzione in giudizio del 15.5.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-la regolare notifica delle tre cartelle di pagamento opposte e sottese all'impugnato pignoramento presso terzi notificato in data 19.3.2025 e precisamente: cartelle di pagamento n. 29320170014388808000, n.
29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, tutte notificate a mezzo pec ai sensi dell'articolo
26. Comma 2. del d.P.R. n. 602/73, rispettivamente in data 06.03.2017, in data 12.03.2018 ed in data
02.09.2019, per come si evince dal relativo estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica versati agli atti di causa;
cartelle di pagamento che sarebbero divenute definitive ed inoppugnabili per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle suddette cartelle di pagamento, per essere stato il relativo termine utilmente interrotto dall'Agente della riscossione con le successive notifiche delle intimazioni di pagamento n. 29320239003934373000 (in data 14.02.2023) e n. 29320249021198186000 (in data 21.05.2024), nonché dell'impugnato pignoramento presso terzi n. 29384202500002242001 (in data 19.03.2025; inoltre, la parte ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento n. 29320170014388808000, n.
29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, istanza che varrebbe come riconoscimento del debito e di atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.. incompatibile con la difesa della parte ricorrente di mancata ricezione della notificazione delle suddette cartelle di pagamento;
evidenziava, altresì,
l'ADER che l'invocato termine di prescrizione sarebbe ulteriormente infondato poiché sarebbe stato sospeso dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 ex art. 68, comma 1. D.L. n. 18/2020 e s.a.m. a causa della normativa emessa per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto l'ADER concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'impugnato pignoramento presso terzi è stato opposto limitatamente alla parte di credito riportata nelle sottese tre cartelle di pagamento: 1) 29320170014388808000, notificata il 6.3.2017, 2) 29320180002013016000 notificata il 23.5.2022 e 3) 29320190015744142000 notificata il2.9.2019 e che pertanto per la residua parte di credito la parte ricorrente ha prestato acquiescenza all'atto opposto.
Riguardo alle suddette tre cartelle di pagamento, al contrario di quanto eccepito dalla parte ricorrente,
l'ADER ha sostenuto e documentato che le stesse sono state regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alle date delle rispettive notifiche, ragion per cui le censure sollevate dalla parte ricorrente relative all'attività espletata o che avrebbe dovuto espletare l'ente impositore devono ritenersi inammissibili perché tardive ed improponibili.
Infondata ed inammissibile è, altresì, la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento poiché è stata sollevata oltre il termine di 60 giorni dalle rispettive date di notifica, ovvero dopo la data di definitività delle stesse.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione dei crediti inseriti nelle opposte cartelle di pagamento, anche successiva alla data di notifica delle tre cartelle impugnate, posto che:
- l'ADER ha sostenuto e documentato in corso di causa che, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle stesse (rispettivamente in data 06/03/2017, 12.3.2018 e 02/09/2019), il relativo termine di prescrizione è stato utilmente interrotto con le notifiche delle successive intimazioni di pagamento n.
29320239003934373000 (in data 14.02.2023) e n. 29320249021198186000 (in data 21.05.2024), atti questi ultimi divenuti inopponibili per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni dalle rispettive date di notifica dei medesimi, ragion per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (17.3.2025) nessun termine di prescrizione decennale previsto per i tributi erariali può ritenersi maturato;
- la parte ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento n.
29320170014388808000, n. 29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, istanza che deve ritenersi come atto di riconoscimento del debito dalla parte ricorrente nonché interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., fermo restando che, in ogni caso, per tutte le cartelle di pagamento opposte con il proposto ricorso e riconducibili a tributi erariali, alla data di notifica dell'atto impugnato (17.3.2025) nessun termine di prescrizione decennale può ritenersi maturato, dovendosi tener conto, sia degli atti interruttivi ulteriormente notificati, nonchè dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali disposti dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 ex art. 68, comma 1. D.L. n. 18/2020 e s.a.m.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermato totalmente l'atto di pignoramento presso terzi.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato atto di pignoramento presso terzi. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 3.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 3.500,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 27/01/2026Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2689/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014388808000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014388808000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002013016000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002013016000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015744142000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il pignoramento presso terzi n. N.29384202500002242/001, notificato in data 17/03/2025, limitatamente alle tre seguenti sottese cartelle di pagamento pure impugnate:
-n. 29320170014388808000, asseritamente notificata in data 06/03/2017, relativa a IRES ed IVA anno d'imposta 2013, per un ammontare di euro 24.249,87;
-n. 29320180002013016000, asseritamente notificata in data 12.3.20118, relativa a IRES ed IVA anno d'imposta 2014, per un ammontare di euro 13.965,15;
-n. 29320190015744142000, asseritamente notificata in data 02/09/2019, relativa a IVA anno 2017 per un ammontare di euro 8.445,91.
La società, nel premettere di essere venuto a conoscenza delle suddette cartelle di pagamento solo a seguito di notifica del pignoramento presso terzi n. N.29384202500002242/001, ricevuto in data 17/03/2025, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti erariali poiché non avrebbe mai ricevuto le sottese cartelle di pagamento prodromiche all'atto di pignoramento opposto;
2) l'assoluta genericità del credito per il quale si procede, ovvero il difetto di motivazione;
3) la decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento che, ai sensi dell'art. 25, comma
1, lettera a, del D.P.R. 602/73, andrebbe notificata entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, posto che nella fattispecie, trattandosi di anni di riferimento dal 2013 al 2017, il termine per la notifica delle cartelle di pagamento (31 dicembre del terzo anno successivo) non sarebbe stato rispettato. Pertanto la società ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati assieme alle relative iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv. Difensore_1 e avv. Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento presso terzi, posto che le stesse sarebbero state regolarmente notificate per avrebbe documentato l'ADER in corso di causa;
-la non intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, tenuto conto della regolare notifica delle stesse e della proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020, poi confluito nell'art.
1-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020, che ha inserito il comma 4-bis, da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, in considerazione della necessità di adeguare la disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione all'ampliamento del periodo di sospensione;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita carenza di motivazione degli atti impugnati in quanto nessuna disposizione normativa prevederebbe che l'atto di pignoramento presso terzi debba essere motivato, dal momento che si riterrebbe sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere, considerato che nel caso di specie, i dati riportati nell'atto di pignoramento corrisponderebbero a quanto previsto dalla norma e conterrebbe tutti gli elementi identificativi delle sottese cartelle di pagamento o degli altri atti per i quali la parte ricorrente risulterebbe morosa.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per il rigetto del ricorso, per la conferma degli atti impugnati e per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di costituzione in giudizio del 15.5.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-la regolare notifica delle tre cartelle di pagamento opposte e sottese all'impugnato pignoramento presso terzi notificato in data 19.3.2025 e precisamente: cartelle di pagamento n. 29320170014388808000, n.
29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, tutte notificate a mezzo pec ai sensi dell'articolo
26. Comma 2. del d.P.R. n. 602/73, rispettivamente in data 06.03.2017, in data 12.03.2018 ed in data
02.09.2019, per come si evince dal relativo estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica versati agli atti di causa;
cartelle di pagamento che sarebbero divenute definitive ed inoppugnabili per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle suddette cartelle di pagamento, per essere stato il relativo termine utilmente interrotto dall'Agente della riscossione con le successive notifiche delle intimazioni di pagamento n. 29320239003934373000 (in data 14.02.2023) e n. 29320249021198186000 (in data 21.05.2024), nonché dell'impugnato pignoramento presso terzi n. 29384202500002242001 (in data 19.03.2025; inoltre, la parte ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento n. 29320170014388808000, n.
29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, istanza che varrebbe come riconoscimento del debito e di atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.. incompatibile con la difesa della parte ricorrente di mancata ricezione della notificazione delle suddette cartelle di pagamento;
evidenziava, altresì,
l'ADER che l'invocato termine di prescrizione sarebbe ulteriormente infondato poiché sarebbe stato sospeso dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 ex art. 68, comma 1. D.L. n. 18/2020 e s.a.m. a causa della normativa emessa per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto l'ADER concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'impugnato pignoramento presso terzi è stato opposto limitatamente alla parte di credito riportata nelle sottese tre cartelle di pagamento: 1) 29320170014388808000, notificata il 6.3.2017, 2) 29320180002013016000 notificata il 23.5.2022 e 3) 29320190015744142000 notificata il2.9.2019 e che pertanto per la residua parte di credito la parte ricorrente ha prestato acquiescenza all'atto opposto.
Riguardo alle suddette tre cartelle di pagamento, al contrario di quanto eccepito dalla parte ricorrente,
l'ADER ha sostenuto e documentato che le stesse sono state regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alle date delle rispettive notifiche, ragion per cui le censure sollevate dalla parte ricorrente relative all'attività espletata o che avrebbe dovuto espletare l'ente impositore devono ritenersi inammissibili perché tardive ed improponibili.
Infondata ed inammissibile è, altresì, la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento poiché è stata sollevata oltre il termine di 60 giorni dalle rispettive date di notifica, ovvero dopo la data di definitività delle stesse.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione dei crediti inseriti nelle opposte cartelle di pagamento, anche successiva alla data di notifica delle tre cartelle impugnate, posto che:
- l'ADER ha sostenuto e documentato in corso di causa che, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle stesse (rispettivamente in data 06/03/2017, 12.3.2018 e 02/09/2019), il relativo termine di prescrizione è stato utilmente interrotto con le notifiche delle successive intimazioni di pagamento n.
29320239003934373000 (in data 14.02.2023) e n. 29320249021198186000 (in data 21.05.2024), atti questi ultimi divenuti inopponibili per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni dalle rispettive date di notifica dei medesimi, ragion per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (17.3.2025) nessun termine di prescrizione decennale previsto per i tributi erariali può ritenersi maturato;
- la parte ricorrente ha proposto istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento n.
29320170014388808000, n. 29320180002013016000 e n. 29320190015744142000, istanza che deve ritenersi come atto di riconoscimento del debito dalla parte ricorrente nonché interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., fermo restando che, in ogni caso, per tutte le cartelle di pagamento opposte con il proposto ricorso e riconducibili a tributi erariali, alla data di notifica dell'atto impugnato (17.3.2025) nessun termine di prescrizione decennale può ritenersi maturato, dovendosi tener conto, sia degli atti interruttivi ulteriormente notificati, nonchè dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali disposti dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 ex art. 68, comma 1. D.L. n. 18/2020 e s.a.m.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermato totalmente l'atto di pignoramento presso terzi.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato atto di pignoramento presso terzi. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 3.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 3.500,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)