Articolo 9 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 marzo 1986
Art. 9. 1. All' articolo 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985".
2. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione ed altresi' all'ingresso in consorzi costituiti, anche in societa' per azioni o di societa' di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente articolo 7. La relativa autorizzazione e' concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Nota all' art. 9, primo comma :
L' art. 5 della legge n. 73/1958 (Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come integrato dal presente decreto, e' cosi' formulato:
"L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:
a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;
b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita';
d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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