Art. 20.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , resta determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 537.515.460.000.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , resta determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 537.515.460.000.