TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2084/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALETTA Parte_1 C.F._1
ZO e dell'Avv. VIRARDI VINCENZINA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Severino Boezio n. 9; nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GERMANI LUIGIA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Binasco (MI), Via Matteotti n. 1;
con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti aderiscono alla domande sullo status a spese compensate e senza condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 05.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
pag. 1 di 2 Infatti, è stata depositata la copia della sentenza di separazione n. 956/2024 pubbl. il
06/06/2024, RG n. 674/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite del presente procedimento vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alghero il
10/04/1983, da e da atto Parte_1 Controparte_1
n. 41, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Pavia il 04/12/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2084/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALETTA Parte_1 C.F._1
ZO e dell'Avv. VIRARDI VINCENZINA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Severino Boezio n. 9; nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GERMANI LUIGIA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Binasco (MI), Via Matteotti n. 1;
con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti aderiscono alla domande sullo status a spese compensate e senza condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 05.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
pag. 1 di 2 Infatti, è stata depositata la copia della sentenza di separazione n. 956/2024 pubbl. il
06/06/2024, RG n. 674/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite del presente procedimento vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alghero il
10/04/1983, da e da atto Parte_1 Controparte_1
n. 41, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Pavia il 04/12/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2