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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004537961 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3484/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00346373 14 000, notificata in data 11.2.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina ha richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 1.011,88, vantato dall'Ente creditore Resistente_1 Spa in Liquidazione, per somme iscritte 2024/001699, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 oltre sanzioni e interessi, reso esecutivo in data 18.3.2024, consegnato il 25.4.2024, a seguito dell'asserita notificazione della intimazione di pagamento n. 276166 del 29.7.2019, e n. 295 2024 00045379 61 000, notificata in data 11.2.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina ha richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 88,88, vantato dall'Ente creditore Resistente_1 Spa in Liquidazione, per somme iscritte 2024/000242, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2007, oltre sanzioni e interessi, reso esecutivo in data 2.11.2023, consegnato il 10.1.2024, a seguito dell'asserita notificazione della cartella di pagamento n. 320694 del
31.10.2018.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica atti prodromici e della prescrizione.
L'Resistente_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell'ADER non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
Ciò detto, sussiste con riferimento agli anni indicati nelle cartelle la prospettata prescrizione, atteso che le stessa sono state notificate in data 11.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto agli anni cui si riferiscono le cartelle
(nulla è stato provato in contrario).
Per completezza, l'Resistente_1 1 s.p.a. ha prodotto in giudizio relata di notifica riguardante una intimazione sottesa, che non rappresenta tempestivo valido atto interruttivo. In particolare, quanto all'intimazione n. 300450 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, come riconosciuto dallo stesso ente impositore, la stessa risulta non notificata per destinatario trasferito (cfr. pure “Dettaglio documento”).
Per il resto, nulla è stato provato da parte dei convenuti.
Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno annullati, e le spese seguono la soccombenza di entrambe le parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna entrambe le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre ad iva e cassa, spese generali, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che si è dichiarato antistatario.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004537961 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034637314 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3484/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00346373 14 000, notificata in data 11.2.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina ha richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 1.011,88, vantato dall'Ente creditore Resistente_1 Spa in Liquidazione, per somme iscritte 2024/001699, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 oltre sanzioni e interessi, reso esecutivo in data 18.3.2024, consegnato il 25.4.2024, a seguito dell'asserita notificazione della intimazione di pagamento n. 276166 del 29.7.2019, e n. 295 2024 00045379 61 000, notificata in data 11.2.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina ha richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 88,88, vantato dall'Ente creditore Resistente_1 Spa in Liquidazione, per somme iscritte 2024/000242, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2007, oltre sanzioni e interessi, reso esecutivo in data 2.11.2023, consegnato il 10.1.2024, a seguito dell'asserita notificazione della cartella di pagamento n. 320694 del
31.10.2018.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica atti prodromici e della prescrizione.
L'Resistente_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell'ADER non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
Ciò detto, sussiste con riferimento agli anni indicati nelle cartelle la prospettata prescrizione, atteso che le stessa sono state notificate in data 11.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto agli anni cui si riferiscono le cartelle
(nulla è stato provato in contrario).
Per completezza, l'Resistente_1 1 s.p.a. ha prodotto in giudizio relata di notifica riguardante una intimazione sottesa, che non rappresenta tempestivo valido atto interruttivo. In particolare, quanto all'intimazione n. 300450 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, come riconosciuto dallo stesso ente impositore, la stessa risulta non notificata per destinatario trasferito (cfr. pure “Dettaglio documento”).
Per il resto, nulla è stato provato da parte dei convenuti.
Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno annullati, e le spese seguono la soccombenza di entrambe le parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna entrambe le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre ad iva e cassa, spese generali, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che si è dichiarato antistatario.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna