Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1975, n. 695
Articolo 3Articolo 5
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15 gennaio 1976
Art. 4. Divieto di rieleggibilita'

Dopo l' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente articolo 23-bis:
"Art. 23-bis - Divieto di rieleggibilita'. - Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976
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