Art. 4. Divieto di rieleggibilita'
Dopo l' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente articolo 23-bis:
"Art. 23-bis - Divieto di rieleggibilita'. - Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Dopo l' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente articolo 23-bis:
"Art. 23-bis - Divieto di rieleggibilita'. - Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".