Sentenza 9 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Abuso edilizio: nessuna sanatoria con il solo pagamentoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 17 gennaio 2026
Risulta coerente con un condivisibile orientamento giurisprudenziale che disconosce effetti sananti al pagamento della sanzione pecuniaria e che considera una tale eventualità solo in riferimento all'ipotesi speciale contemplata dall'art. 38 comma 2 del D.p.r. 380/2001 che così espressamente prevede: “2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36”. In tale prospettiva il pagamento della sanzione pecuniaria “lascia immutata la valenza antigiuridica del manufatto realizzato, di talché permane il suo status di res illegittima, configurandosi, pertanto, una categoria di beni che, pur …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
contro
Comune di Buccinasco, non costituito in giudizio;
per il parziale annullamento
- della nota Prot. n. -OMISSIS- del 02.03.2023, conclusiva del procedimento di cui alla SCIA in sanatoria n. -OMISSIS-, emessa dalla Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Buccinasco, limitatamente alla sola parte in cui, tra le conseguenze derivanti dall'ascrivibilità dell'intervento all'art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, viene indebitamente dettata la prescrizione 1), ossia “ dover rispettare, per eventuali interventi futuri anche di mera modifica della distribuzione interna, il parametro dell'altezza media ponderale pari a 2,40 mt. ” (doc. 1);
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota confermativa del Comune di Buccinasco Prot. n. -OMISSIS- del 07.04.2023 (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. IG RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- è proprietario dell’unità immobiliare situata in Buccinasco (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, catastalmente identificata al -OMISSIS-.
Con SCIA n. -OMISSIS- del 19.06.2019, il ricorrente avviava il recupero a fini abitativi del sottotetto posto al quarto ed ultimo piano dell’edificio, prevedendosi l’installazione di un controsoffitto per impianti tecnici volto a limitare anche l’altezza interna dell’appartamento nel vano sottotetto a mt. 2,40.
Nel marzo 2021, al termine dei lavori, il sig. RB decideva di rimuovere la controsoffittatura poiché il vano tecnico, così progettato, sarebbe rimasto inutilizzato in ragione dell’individuazione di soluzioni alternative al suo utilizzo.
L’intervento veniva eseguito sine titulo .
Il ricorrente decideva quindi di regolarizzare lo stato dei luoghi anche in considerazione di altre difformità, riguardanti, in particolare, la modifica della copertura e dei serramenti.
A tal fine presentava la SCIA in sanatoria n. -OMISSIS-, assunta al Prot. n. 25735/2022 del 15.07.2022.
Con provvedimento prot. N.-OMISSIS- del 02.03.2023, il Comune di Buccinasco, pur rilevando la chiusura del procedimento, dopo aver evidenziato le opere oggetto di sanatoria “ riconducibili alla fattispecie delle opere effettuate in assenza di Segnalazione Certificata Inizio Attività di cui all’art. 22 co. 1 lett. c), nello specifico modifica alla copertura e modifica dei serramenti ” e “ rimozione del controsoffitto all’interno dell’unità immobiliare, che ha portato l’altezza media interna a circa 3,45 m dai 2,40 m di progetto, parametro da dover raggiungere ai sensi dell’art. 63 co. 6 della L.R. n. 12/05, ma anche limite da dover rispettare in funzione di quanto previsto dal già menzionato art. 64 co. 1 della medesima Legge ” osserva che “ La rimozione del controsoffitto dei locali in questione (assentito, secondo quanto prospettato nell’istanza di recupero del sottotetto, al fine di realizzare un cavedio per il passaggio degli impianti tecnologici), non è semplicemente ascrivibile a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, in quanto la sua presenza diventava condizione per poter qualificare l’intervento edilizio come recupero del sottotetto ai fini abitativi ”. Con la stessa Nota il Comune comunica che “ Ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 37 co. 4 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., in assenza di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in merito alle opere riguardanti la modifica ai serramenti e alla copertura dell’immobile, si attesta l’avvenuta chiusura del procedimento amministrativo ” e prende atto che “ le opere consistenti nella rimozione del controsoffitto e relativo aumento dell’altezza media ponderale interna, restano ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 37 co. 1 del D.P.R. n. 380/01, con le eventuali conseguenze connesse” che, nello specifico, “ comprendono la necessità di: 1) Dover rispettare, per eventuali interventi edilizi futuri anche di mera modifica della distribuzione interna, il parametro dell’altezza media ponderale pari a 2,40 m. 2) Non poter usufruire, qualora qualsiasi condizione edilizia e urbanistica dovesse consentirlo, di traslazioni della volumetria riferita all’immobile oggetto di recupero del sottotetto”.
Il ricorrente, in disaccordo con la prescrizione di cui al numero 1 del richiamato provvedimento, presentava in data 20.03.2023 istanza per l’annullamento in autotutela del predetto atto, limitatamente alla prescrizione n. 1 di cui sopra.
L’amministrazione, con nota Prot. n. -OMISSIS- del 07.04.2023 rilevava che “ il senso della comunicazione inviatavi sopra richiamata era quello di precisare che le opere inerenti la rimozione del controsoffitto restano opere abusive ascrivibili all’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, sottolineando che le stesse non possono considerarsi sanate dal punto di vista urbanistico-edilizio, in quanto non rispondenti a quanto previsto dall’art. 36 del medesimo D.P.R. La fiscalizzazione delle opere abusive in questione attraverso il versamento della sanzione di cui all’art. 37 comma 1 non equivale ad aver ottenuto la sanatoria edilizia di cui all’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/01. Eventuali interventi futuri inerenti l’immobile in questione varranno valutati da questo ufficio al momento della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato in considerazione delle normative urbanistico-edilizie vigenti in quel momento. Tutto quanto sopra esposto, con la presente si conferma la chiusura del procedimento relativo alla Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria n.-OMISSIS- […] senza prescrizioni di sorta.”
Con ricorso notificato in data 27.04.2023 e depositato il 18.05.2023, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
II. Sotto distinto profilo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Comune di Buccinasco, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente deposita memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 04.11.2025 l’affare passa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati attesa la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente osserva che l’istanza di sanatoria si sarebbe favorevolmente conclusa. Tuttavia la “conseguenza” di cui al punto 1) costituirebbe un’illegittima prescrizione volta “ di fatto - a condizionare la sanatoria al ripristino del controsoffitto rimosso ”. L’intervento, osserva parte ricorrente, sarebbe stato sanato dalla medesima nota che riporta la predetta prescrizione.
Ciò costituirebbe un’illegittimità, poiché gli immobili sanati sarebbero, a tutti gli effetti, equiparati a quelli legittimati con gli ordinari titoli abilitativi edilizi. Una volta ottenuto il relativo provvedimento gli stessi risulterebbero pienamente legittimi.
Sul presupposto dell’avvenuto conseguimento del titolo in sanatoria, la prescrizione di cui al punto 1), sarebbe indebitamente apposta in calce al provvedimento di cui sopra.
In sintesi, la prescrizione di cui al punto 1) del provvedimento qui (parzialmente) gravato sarebbe manifestamente illegittima poiché oltre a condizionare la sanatoria concessa limita la piena esplicazione della stessa, impendendo così all’odierno ricorrente di poter considerare regolarizzata e conforme la propria unità immobiliare nonostante la corresponsione della sanzione comminata.
Con il secondo motivo, il ricorrente, inoltre, osserva che il nostro ordinamento non ammetterebbe la sanatoria cd. condizionata. Pertanto, la prescrizione di cui al punto 1) della nota Prot. n. -OMISSIS- del 02.03.2023 dovrebbe intendersi illegittima e meritevole di annullamento o, meglio, considerarsi come non apposta.
Ciò sarebbe valido anche con riferimento all’istituto di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001.
Le censure sono infondate.
Va preliminarmente precisato che, nella formulazione ratione temporis vigente, l’art. 37 comma 1 del D.p.r. 380/2001 così prevedeva: “ La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. ”. Mentre il comma 4, oggi abrogato in forza dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1), del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, così recitava “ 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio ”.
Dal complessivo tenore degli atti impugnati si evince che il Comune di Buccinasco, per ciò che concerne le opere di rimozione del controsoffitto, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sanatoria. Nessun provvedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizia è stato conseguito per il predetto intervento.
A differenza di ciò che presuppone il ricorrente in entrambi i motivi di ricorso, nessuna regolarizzazione urbanistico-edilizia risulta ricollegabile al pagamento della sanzione ex art. 37 comma 1 D.p.r. 380/2001, in quanto le opere, secondo il Comune intimato, non risultano “ rispondenti a quanto previsto dall’art. 36 del medesimo D.P.R. ”.
Ad avviso del Collegio, quanto rilevato nei provvedimenti impugnati risulta coerente con un condivisibile orientamento giurisprudenziale che disconosce effetti sananti al pagamento della sanzione pecuniaria e che considera una tale eventualità solo in riferimento all’ipotesi speciale contemplata dall’art. 38 comma 2 del D.p.r. 380/2001 che così espressamente prevede: “ 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 ”. In tale prospettiva il pagamento della sanzione pecuniaria “ lascia immutata la valenza antigiuridica del manufatto realizzato, di talché permane il suo status di res illegittima, configurandosi, pertanto, una categoria di beni che, pur urbanisticamente tollerati, non sono ammessi ad una legittimazione successiva e rispetto ai quali il legislatore sembra aver voluto mantenere, sin dalla legge n. 47 del 1985, il contrasto formale e sostanziale con la normativa urbanistica ” (Cons. di Stato, 29.09.2011,Sez.IV, n. 5412).
La valenza antigiuridica dell’intervento, sebbene tollerata, resta immutata.
Di talché, con la prescrizione n. 1 riportata nella Nota impugnata, con la quale si impone la necessità di “ 1) Dover rispettare, per eventuali interventi edilizi futuri anche di mera modifica della distribuzione interna, il parametro dell’altezza media ponderale pari a 2,40 m ”, il Comune di Buccinasco non ha introdotto un elemento di criticità rispetto ad una sanatoria intervenuta, ma ha semplicemente rimarcato che, con riferimento alle opere di rimozione del controsoffitto, se da un lato la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione si è esaurita con il pagamento della sanzione ex art. 37 comma 1 D.p.r. 380/2001, senza farne conseguire uno status di piena legittimità, dall’altro ciò non esclude la necessità che, per la futura attività edificatoria, debba sussistere la necessità di rispettare le previsioni in merito all’altezza media ponderale prevista per il recupero volumetrico dei sottotetti.
Sulla base di quanto sopra complessivamente esposto, il ricorso è da respingere.
Nulla per le spese processuali della presente fase del giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune di Buccinasco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IG RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG RO | MA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.