Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 16/04/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 64/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE A-
composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente relatore Riccardo PATUMI Consigliere Khelena NIKIFARAVA Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46679 proposto dal Procuratore regionale nei confronti di RO LL, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), e ivi residente in [...], a pagare in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’illecito contestato, l’importo di euro 4.500,75 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio;
Udita, alla pubblica udienza del 18 marzo 2026, la relazione del Presidente dott. Vittorio Raeli;
Udito, per la Procura, il Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza, il quale si è rimesso agli atti, confermando le conclusioni ivi rassegnate, e ha chiesto il rinvio del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in analogo giudizio pendente innanzi alla locale Sezione giurisdizionale;
Assente e non costituito in giudizio RO LL;
Visti gli atti del procedimento istruttorio I01279/2022/CDE, esitati nell’atto di citazione, completo di relata di notifica;
Visto l’atto di citazione, depositato in data 11 novembre 2025 e ritualmente notificato;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Considerato in
FATTO
Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell’atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato.
A seguito di segnalazione del Comune di Rimini, la Procura regionale, dopo avere svolto attività istruttoria, nell’ambito della quale era emerso l’omesso riversamento relativo alla imposta di soggiorno pari a € 4.500,75 e avere invitato a dedurre l’odierno convenuto, ha depositato in data 11 novembre 2025 atto di citazione avverso il medesimo soggetto, ritenuto, sulla base della prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, agente contabile e titolare di rapporto di servizio con il Comune, con riguardo alla imposta di soggiorno, anche successivamente alla modifica normativa effettuata con l’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 D.LGS. n. 23/2011.
Di qui la domanda di condanna al pagamento, in favore del Comune di Rimini della somma di € 4.500,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’illecito contestato, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
All’odierna udienza, il Procuratore regionale si è richiamato agli atti depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate e chiedendo, altresì, il rinvio dell’udienza in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso questa Sezione giurisdizionale.
Ritenuto in
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare, non accoglie l’istanza di rinvio formulata in udienza dal Procuratore regionale perché palesemente destituita di ogni fondamento, in considerazione della motivazione della stessa.
Come certamente noto al Procuratore regionale, il rinvio dell’udienza di discussione della causa è disciplinato dall’art. 92 del codice di giustizia contabile (d’ora in avanti, c.g.c.), che prevede la facoltà del Presidente di rinviare l’udienza a quella immediatamente successiva (comma 1), di ufficio ovvero su motivata istanza di parte (comma 2).
Ciò premesso, come si è accennato, l’istanza è palesemente destituita di ogni fondamento, in quanto è intervenuta di recente la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiarando, con ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga a quella all’esame del Collegio, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
È chiaro, quindi, che l’unica motivazione che spinge la Procura regionale a chiedere il rinvio della presente udienza è quella di sperare che la Corte di cassazione si ricreda, a distanza di qualche mese, sulla giurisdizione sul danno derivante dall’omesso riversamento della imposta di soggiorno, in favore della Corte dei conti.
Tale aspettativa della Procura regionale non può, però, trovare ingresso in giudizio, in quanto maturo per essere deciso ed ostandovi il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi che si svolgano innanzi a qualsivoglia organo giurisdizionale.
Ciò premesso, deve porsi il Collegio la permanenza o meno della giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie di responsabilità del gestore della struttura alberghiera o comunque ricettiva per il danno da omesso riversamento nelle casse comunali della imposta di soggiorno.
Come noto, infatti, fino alla riforma di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n.77/2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti attribuiva all’albergatore il ruolo di agente contabile e, conseguentemente, riconosceva la giurisdizione contabile sulla riscossione dell’imposta di soggiorno da parte del predetto.
Senonché, l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile di imposta”, ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all’art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile.
La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall’esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito dall’art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS 24.3.2025, n.33).
Il responsabile di imposta, obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (Cass., sez. V, n. 9538/2022 a proposito del notaio nella qualità di responsabile d’imposta ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986).
L’affiancamento della responsabilità del responsabile d’imposta a quella dell’effettivo contribuente obbligato insieme con altri genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell’imposta, tale da legittimare l’esercizio, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell’art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo avere qualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni tributarie di cui al D.LGS. n. 471/1997.
La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore come responsabile d’imposta è stata già affermata dalla Corte di cassazione (Sez. V, n. 6187/2024) ove si è puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente Con la recente ordinanza n. 1527/2026, infine, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti fra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna
DICHIARA
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Vittorio Raeli
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 16 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(firmato digitalmente)