Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1966 dalla legge 27 giugno 1962, n. 1098 , e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.
E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1966 dalla legge 27 giugno 1962, n. 1098 , e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.