Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Benedetta Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Società Baia Calma S.r.l.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”;
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL MO il 13 marzo 2024:
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», comunicata via pec al ricorrente in data 28 dicembre 2023;
nonché per accogliere le seguenti domande
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate
1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piombino, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria del 9 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che la società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti i provvedimenti in epigrafe indicati e con i quali si è disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime sopra citate;
che si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe citate, chiedendo il rigetto del ricorso;
che la società ricorrente con la memoria da ultimo depositata ha evidenziato che “ nelle more della trattazione del ricorso …è venuto meno l’interesse al suo accoglimento ”;
Ritenuto che in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, in quanto nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato che le spese di lite possono essere compensate, in considerazione anche della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Piombino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | IC GI |
IL SEGRETARIO