CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IU nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo del 19/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 830 Anno 2026 Presidente: DE MARZO IU Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava a PP TT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e sesto, cod. pen., commesso in Palermo dal gennaio 2023 sino all'attualità e con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159/2011 per avere commesso il fatto durante il periodo previsto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e, comunque, sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'applicazione. 1.1. Gli addebiti mossi all'indagato riguardavano la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di OM Natale, riconnpresa nel mandamento mafioso di OM NA OR e, tra l'altro, avere: - partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali;
- provveduto, sotto la direzione di RA ST, ad occuparsi del settore di attività del gioco illegale controllato dalla cosca mafiosa, contribuendo ad espandere gli affari;
- partecipato alla gestione dell'impresa edile di EA MI secondo logiche mafiose, anche prendendo accordi con gli esponenti di altre famiglie mafiose;
- partecipato alla spartizione mafiosa del litorale di Barcarello per la gestione degli stabilimenti balneari;
- eseguito gli ordini ricevuti e le incombenze affidategli (capo della 2 della imputazione provvisoria). 1.2. Il Tribunale del riesame, al contrario del Giudice per le indagini preliminari, riteneva che gli elementi raccolti nel corso delle indagini avessero fornito gravi elementi indiziari a conferma del perdurante inserimento dell'indagato all'interno del sodalizio criminale sopra indicato nel periodo oggetto della imputazione provvisoria, successivo a quello per il quale egli era già stato condannato in via definitiva sempre per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Giovanni Rizzuti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo 2 per il suo annullamento stante l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 del codice di rito, 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza, da parte dei giudici del riesame, di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo sopra indicato. 2.2. Al riguardo PP TT deduce, anzitutto, che l'ordinanza impugnata - in ragione della precedente condanna per associazione di stampo mafioso - ha illegittimamente ritenuto sussistente una presunzione di attuale appartenenza nei confronti dell'indagato, ponendo a suo carico l'onere di dimostrare l'assenza dell'attuale legame;
inoltre, evidenzia che la precedente condanna aveva accertato unicamente la sua appartenenza al sodalizio mafioso, ma non anche un suo ruolo di rilievo all'interno di esso. 2.3. Ciò posto, il ricorrente osserva che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ricavati da due distinte vicende consistite nell'avere reclutato EA MI nel settore delle scommesse illegali e del gioco clandestino, nonché nel suo coinvolgimento nel subappalto dei lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip. 2.3.1. Secondo l'imputato, in realtà, tali episodi - come confermato dalle relative intercettazioni - non dimostrano affatto la permanenza della sua partecipazione al sodalizio in questione nel periodo oggetto di contestazione, ma eventualmente la sussistenza di rapporti da lui tenuti con soggetti considerati vicini o appartenenti alla associazione mafiosa. In particolare, a sua discolpa, evidenzia che al MI non venne assegnato alcun ruolo nel settore del gioco e delle scommesse, che RA ST non aveva avuto colloqui con il TT, di talché non vi era alcun elemento indiziario a suo carico. 2.3.2. Quanto poi ai lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip il ricorrente osserva che l'unico dato emergente dalle captazioni è l'affidamento, da parte di Salvatore Trentacoste, di una parte dei lavori edilizi al MI ed al TT (la cui attività lavorativa è quella di geometra) e che la circostanza che la zona in cui si trova l'edificio in questione è diversa da quella del sodalizio al quale 3 apparterrebbe l'indagato dimostra, di per sé, la assoluta inconsistenza della ipotesi accusatoria. Con riferimento al ruolo da lui svolto nella diatriba sorta tra il committente dei lavori e EA MI, il ricorrente rileva che dalle intercettazioni risulta che le sue conversazioni avevano riguardato esclusivamente argomenti di carattere lavorativo. 2.4. Con l'impugnazione ci si duole, pertanto, del malgoverno dei principi fissati dalla Corte di cassazione circa la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto al delitto di associazione di stampo mafioso con riferimento all'ipotesi di indagato precedentemente condannato per il medesimo reato rispetto ad una epoca anteriore a quella per cui si procede, dato che le conversazioni oggetto di captazione non forniscono alcun elemento di riscontro alla ipotesi accusatoria nei confronti di PP TT. 3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Coconnello ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., la Pubblica accusa ha discusso e concluso nei termini sopra riportati, mentre nessuno è comparso per l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che non riguarda la sussistenza dell'aggravante ex art. 71 d.lgs. n. 159/2011, deve essere respinto perché infondato. 2. Come noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Deve poi ricordarsi che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 5 2.3. Inoltre, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna. (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Rv. 278221). 2.4. Non va poi dimenticato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Anche sotto il profilo della interpretazione delle conversazioni captate fra presenti le medesime sono di piana interpretazione, come rilevato nel provvedimento impugnato che, infatti, ha valutato il loro significato in maniera logica e lineare, applicando, come richiesto dagli insegnamenti di legittimità, criteri corretti. Va quindi ricordato che in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo degli insegnamenti sopra richiamati e qui ribaditi poiché, lungi dal limitarsi a richiamare la sola condanna definitiva riportata dall'odierno ricorrente per associazione di stampo mafioso ed estorsione, ha rinvenuto e valorizzato gli elementi indiziari di una perdurante partecipazione dell'indagato all'associazione criminosa, valutati nel loro complesso (pagg.5 e seguenti dell'ordinanza impugnata). In sostanza, il precedente sopra richiamato è stato utilizzare al solo fine di illuminare la storia criminale del ricorrente, senza invertire in alcun modo l'onere della prova. Peraltro, 6 la pregnanza degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata rende del tutto privo di decisività che la precedente condanna avesse ad oggetto la mera partecipazione del ricorrente al sodalizio, anziché l'assunzione di un ruolo apicale 3.1. Invero, l' ordinanza impugnata ha evidenziato che la vicenda per cui si procede aveva avuto origine dai risultati delle attività investigative svolte dai Carabinieri del R.O.N.I. di Palermo che, avvalendosi di attività tecniche di intercettazione e di captazione di conversazioni anche mediante il c.d. spyware, avevano consentito di individuare numerosi affiliati a Cosa Nostra e ad altre associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti ed al controllo del gioco clandestino e delle scommesse. Nello specifico il controllo su NI IO, il quale assieme al fratello IO, aveva diretto il mandamento mafioso di OM NA OR aveva portato, a sua volta, alla sottoposizione e al controllo di RA ST (genero ed autista di MI VA, referente mafioso della famiglia del quartiere ZEN di Palermo) che aveva permesso, tra l'altro, l'acquisizione di conversazioni circa il florido traffico di droga e la intensa attività illecita in materia di giochi e scommesse mediante l'imposizione alle agenzie di un sito illegale per le scommesse on line. Tali indagini avevano dato conto del persistente inserimento dell'odierno ricorrente nel tessuto organizzativo della famiglia mafiosa sopra indicata anche nel periodo successivo al gennaio 2023, vale dire in epoca posteriore a quella per la quale egli era stato già condannato in via definitiva sempre per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. 3.2. Orbene, il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel settore delle scommesse, infatti, è stato desunto in modo non manifestamente illogico dalle istruzioni fornite a EA MI da RA ST, unitamente a PP TT, rispetto alla necessità di usare sempre il plurale con gli interlocutori (vale a dire i titolari delle agenzie di scommesse) per indicare che si agiva per conto del sodalizio criminale ed indurli, in tal modo, a non sottrarsi alle imposizioni delle estorsioni. 3.3. Quanto poi alla vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip il Tribunale di Palermo, sempre in maniera non contraddittoria, ha dato risalto al fatto che l'appaltatore Trentacoste si era rivolto ad EO NO per mantenere la sicurezza nel cantiere e che quest'ultimo aveva contattato proprio l'odierno ricorrente per svolgere tale funzione;
inoltre, in un colloquio intercorso 7 tra l'appaltatore e l'indagato i due si erano scambiati informazioni circa la loro appartenenza a diverse articolazioni di Cosa Nostra, concludendo l'accordo che doveva garantire la sicurezza del cantiere. 3.4. Pertanto, il logico argomentare del Tribunale del riesame non viene scardinato dalle deduzioni difensive, peraltro in parte rivalutative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 830 Anno 2026 Presidente: DE MARZO IU Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava a PP TT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e sesto, cod. pen., commesso in Palermo dal gennaio 2023 sino all'attualità e con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159/2011 per avere commesso il fatto durante il periodo previsto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e, comunque, sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'applicazione. 1.1. Gli addebiti mossi all'indagato riguardavano la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di OM Natale, riconnpresa nel mandamento mafioso di OM NA OR e, tra l'altro, avere: - partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali;
- provveduto, sotto la direzione di RA ST, ad occuparsi del settore di attività del gioco illegale controllato dalla cosca mafiosa, contribuendo ad espandere gli affari;
- partecipato alla gestione dell'impresa edile di EA MI secondo logiche mafiose, anche prendendo accordi con gli esponenti di altre famiglie mafiose;
- partecipato alla spartizione mafiosa del litorale di Barcarello per la gestione degli stabilimenti balneari;
- eseguito gli ordini ricevuti e le incombenze affidategli (capo della 2 della imputazione provvisoria). 1.2. Il Tribunale del riesame, al contrario del Giudice per le indagini preliminari, riteneva che gli elementi raccolti nel corso delle indagini avessero fornito gravi elementi indiziari a conferma del perdurante inserimento dell'indagato all'interno del sodalizio criminale sopra indicato nel periodo oggetto della imputazione provvisoria, successivo a quello per il quale egli era già stato condannato in via definitiva sempre per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Giovanni Rizzuti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo 2 per il suo annullamento stante l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 del codice di rito, 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza, da parte dei giudici del riesame, di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo sopra indicato. 2.2. Al riguardo PP TT deduce, anzitutto, che l'ordinanza impugnata - in ragione della precedente condanna per associazione di stampo mafioso - ha illegittimamente ritenuto sussistente una presunzione di attuale appartenenza nei confronti dell'indagato, ponendo a suo carico l'onere di dimostrare l'assenza dell'attuale legame;
inoltre, evidenzia che la precedente condanna aveva accertato unicamente la sua appartenenza al sodalizio mafioso, ma non anche un suo ruolo di rilievo all'interno di esso. 2.3. Ciò posto, il ricorrente osserva che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ricavati da due distinte vicende consistite nell'avere reclutato EA MI nel settore delle scommesse illegali e del gioco clandestino, nonché nel suo coinvolgimento nel subappalto dei lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip. 2.3.1. Secondo l'imputato, in realtà, tali episodi - come confermato dalle relative intercettazioni - non dimostrano affatto la permanenza della sua partecipazione al sodalizio in questione nel periodo oggetto di contestazione, ma eventualmente la sussistenza di rapporti da lui tenuti con soggetti considerati vicini o appartenenti alla associazione mafiosa. In particolare, a sua discolpa, evidenzia che al MI non venne assegnato alcun ruolo nel settore del gioco e delle scommesse, che RA ST non aveva avuto colloqui con il TT, di talché non vi era alcun elemento indiziario a suo carico. 2.3.2. Quanto poi ai lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip il ricorrente osserva che l'unico dato emergente dalle captazioni è l'affidamento, da parte di Salvatore Trentacoste, di una parte dei lavori edilizi al MI ed al TT (la cui attività lavorativa è quella di geometra) e che la circostanza che la zona in cui si trova l'edificio in questione è diversa da quella del sodalizio al quale 3 apparterrebbe l'indagato dimostra, di per sé, la assoluta inconsistenza della ipotesi accusatoria. Con riferimento al ruolo da lui svolto nella diatriba sorta tra il committente dei lavori e EA MI, il ricorrente rileva che dalle intercettazioni risulta che le sue conversazioni avevano riguardato esclusivamente argomenti di carattere lavorativo. 2.4. Con l'impugnazione ci si duole, pertanto, del malgoverno dei principi fissati dalla Corte di cassazione circa la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto al delitto di associazione di stampo mafioso con riferimento all'ipotesi di indagato precedentemente condannato per il medesimo reato rispetto ad una epoca anteriore a quella per cui si procede, dato che le conversazioni oggetto di captazione non forniscono alcun elemento di riscontro alla ipotesi accusatoria nei confronti di PP TT. 3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Coconnello ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., la Pubblica accusa ha discusso e concluso nei termini sopra riportati, mentre nessuno è comparso per l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che non riguarda la sussistenza dell'aggravante ex art. 71 d.lgs. n. 159/2011, deve essere respinto perché infondato. 2. Come noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Deve poi ricordarsi che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 5 2.3. Inoltre, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna. (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Rv. 278221). 2.4. Non va poi dimenticato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Anche sotto il profilo della interpretazione delle conversazioni captate fra presenti le medesime sono di piana interpretazione, come rilevato nel provvedimento impugnato che, infatti, ha valutato il loro significato in maniera logica e lineare, applicando, come richiesto dagli insegnamenti di legittimità, criteri corretti. Va quindi ricordato che in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo degli insegnamenti sopra richiamati e qui ribaditi poiché, lungi dal limitarsi a richiamare la sola condanna definitiva riportata dall'odierno ricorrente per associazione di stampo mafioso ed estorsione, ha rinvenuto e valorizzato gli elementi indiziari di una perdurante partecipazione dell'indagato all'associazione criminosa, valutati nel loro complesso (pagg.5 e seguenti dell'ordinanza impugnata). In sostanza, il precedente sopra richiamato è stato utilizzare al solo fine di illuminare la storia criminale del ricorrente, senza invertire in alcun modo l'onere della prova. Peraltro, 6 la pregnanza degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata rende del tutto privo di decisività che la precedente condanna avesse ad oggetto la mera partecipazione del ricorrente al sodalizio, anziché l'assunzione di un ruolo apicale 3.1. Invero, l' ordinanza impugnata ha evidenziato che la vicenda per cui si procede aveva avuto origine dai risultati delle attività investigative svolte dai Carabinieri del R.O.N.I. di Palermo che, avvalendosi di attività tecniche di intercettazione e di captazione di conversazioni anche mediante il c.d. spyware, avevano consentito di individuare numerosi affiliati a Cosa Nostra e ad altre associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti ed al controllo del gioco clandestino e delle scommesse. Nello specifico il controllo su NI IO, il quale assieme al fratello IO, aveva diretto il mandamento mafioso di OM NA OR aveva portato, a sua volta, alla sottoposizione e al controllo di RA ST (genero ed autista di MI VA, referente mafioso della famiglia del quartiere ZEN di Palermo) che aveva permesso, tra l'altro, l'acquisizione di conversazioni circa il florido traffico di droga e la intensa attività illecita in materia di giochi e scommesse mediante l'imposizione alle agenzie di un sito illegale per le scommesse on line. Tali indagini avevano dato conto del persistente inserimento dell'odierno ricorrente nel tessuto organizzativo della famiglia mafiosa sopra indicata anche nel periodo successivo al gennaio 2023, vale dire in epoca posteriore a quella per la quale egli era stato già condannato in via definitiva sempre per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. 3.2. Orbene, il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel settore delle scommesse, infatti, è stato desunto in modo non manifestamente illogico dalle istruzioni fornite a EA MI da RA ST, unitamente a PP TT, rispetto alla necessità di usare sempre il plurale con gli interlocutori (vale a dire i titolari delle agenzie di scommesse) per indicare che si agiva per conto del sodalizio criminale ed indurli, in tal modo, a non sottrarsi alle imposizioni delle estorsioni. 3.3. Quanto poi alla vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex motel Agip il Tribunale di Palermo, sempre in maniera non contraddittoria, ha dato risalto al fatto che l'appaltatore Trentacoste si era rivolto ad EO NO per mantenere la sicurezza nel cantiere e che quest'ultimo aveva contattato proprio l'odierno ricorrente per svolgere tale funzione;
inoltre, in un colloquio intercorso 7 tra l'appaltatore e l'indagato i due si erano scambiati informazioni circa la loro appartenenza a diverse articolazioni di Cosa Nostra, concludendo l'accordo che doveva garantire la sicurezza del cantiere. 3.4. Pertanto, il logico argomentare del Tribunale del riesame non viene scardinato dalle deduzioni difensive, peraltro in parte rivalutative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.