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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4055/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 F.LL MI RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300686/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. con sede in Carinaro (CE) Zona Ind. Aversa – Nord KM 11,400 Partita IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Nominativo_1 rappresentata difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Roma, propone ricorso avverso lì AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF7030300686/2025 PER L'ANNO 2019.
Nel caso che ci occupa secondo le deduzioni operate dell'Agenzia delle Entrate la Ricorrente_1
S.R.L. avrebbe utilizzato ai fini IVA fatture emesse dalla Società_2 s.r.l. nell'anno 2019 e che le stesse siano riferite ad operazioni fittizie ritenute “soggettivamente inesistenti
Pertanto, considerato che nel caso di specie la società Ricorrente_1 S.r.l., nell'anno d'imposta 2019, ha ricevuto e contabilizzato fatture d'acquisto emesse dalle società e per gli importi di seguito riportati:
Società_2 S.r.l. (codici fiscale P.IVA_2) 42.299,63 iva 5.019,72
Società_3 S.r.l. (codici fiscale P.IVA_3) 38.767,73 8.528,90
81.067,36 13.548,62
L'Ufficio accerta ai fini IVA l'imposta indebitamente detratta pari ad € 13.548,62 in violazione dell'art. 19 del
D.P.R. n. 633/72, considerato che nell'anno di imposta in esame la società oggetto di controllo ha contabilizzato fatture soggettivamente inesistenti per un totale complessivo di € 81.067,36
La società ricorrente ccepisce che ha assunto una condotta trasparente e corretta e non vi è nessuna la prova che essa fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle sue fornitrici e della loro intenzione di evadere l'iva, poiché è dubbio che le forniture ricevute dalla soc. Società_2 srl e dalla soc. Società_3 srl possono qualificarsi cioè operazioni soggettivamente inesistenti.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa: - in via principale nel merito di accogliere il ricorso dichiarando la nuLLtà e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti considerata l'assenza dei presupposti di legge in forza dei quali potrebbe applicarsi la sezione irrogata ed alla circostanza che il provvedimento viene adottato sulla base di meri indizi e non di prove certe. - Ai sensi dell'art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002 che viene versato un contributo unificato di importo pari ad € 120,00
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, ribadendo il corretto operato dell'ufficio, n via preliminare: 1) la riunione del presente processo R.G.R. 004055/2025, con il processo R.G.R.
004056/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; - nel merito: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'accertamento difetta di una prova concreta in relazione a quanto addebitato alla società
I giudici della Corte di cassazione hanno evidenziato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti,
l'orientamento della Corte stessa è nel senso di ritenere che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti tale circostanza, ha l'onere di provare “…non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta.” In particolare, bisogna dimostrare, sulla base di elementi oggettivi specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente
Una volta che l'Amministrazione fornisce tale prova, “…grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.”
Nel caso concreto mancano elementi a supporto e accertamenti finalizzati a provare la consapevolezza della società acquirente della fittizietà del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29478/2025 della Sezione Tributaria, pubblicata il 7 novembre
2025, è nuovamente intervenuta sulla questione, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 9851/2018
e n. 27555/2018) precisando che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi e specifici, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza propria della sua qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente.
L'ufficio si è limitato a riportare gli elementi riportati nella “segnalazione unificata n. 262/2021” trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e Medie
Imprese – Settore Contrasto Illeciti – Sez. Territoriale Nord Est -, prot. nr. 96474 del 22.06.2021, senza una ulteriore verifica sulla società che facesse emergere ulteriori elementi di prova.
La questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4055/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 F.LL MI RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300686/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. con sede in Carinaro (CE) Zona Ind. Aversa – Nord KM 11,400 Partita IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Nominativo_1 rappresentata difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Roma, propone ricorso avverso lì AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF7030300686/2025 PER L'ANNO 2019.
Nel caso che ci occupa secondo le deduzioni operate dell'Agenzia delle Entrate la Ricorrente_1
S.R.L. avrebbe utilizzato ai fini IVA fatture emesse dalla Società_2 s.r.l. nell'anno 2019 e che le stesse siano riferite ad operazioni fittizie ritenute “soggettivamente inesistenti
Pertanto, considerato che nel caso di specie la società Ricorrente_1 S.r.l., nell'anno d'imposta 2019, ha ricevuto e contabilizzato fatture d'acquisto emesse dalle società e per gli importi di seguito riportati:
Società_2 S.r.l. (codici fiscale P.IVA_2) 42.299,63 iva 5.019,72
Società_3 S.r.l. (codici fiscale P.IVA_3) 38.767,73 8.528,90
81.067,36 13.548,62
L'Ufficio accerta ai fini IVA l'imposta indebitamente detratta pari ad € 13.548,62 in violazione dell'art. 19 del
D.P.R. n. 633/72, considerato che nell'anno di imposta in esame la società oggetto di controllo ha contabilizzato fatture soggettivamente inesistenti per un totale complessivo di € 81.067,36
La società ricorrente ccepisce che ha assunto una condotta trasparente e corretta e non vi è nessuna la prova che essa fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle sue fornitrici e della loro intenzione di evadere l'iva, poiché è dubbio che le forniture ricevute dalla soc. Società_2 srl e dalla soc. Società_3 srl possono qualificarsi cioè operazioni soggettivamente inesistenti.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa: - in via principale nel merito di accogliere il ricorso dichiarando la nuLLtà e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti considerata l'assenza dei presupposti di legge in forza dei quali potrebbe applicarsi la sezione irrogata ed alla circostanza che il provvedimento viene adottato sulla base di meri indizi e non di prove certe. - Ai sensi dell'art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002 che viene versato un contributo unificato di importo pari ad € 120,00
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, ribadendo il corretto operato dell'ufficio, n via preliminare: 1) la riunione del presente processo R.G.R. 004055/2025, con il processo R.G.R.
004056/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; - nel merito: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'accertamento difetta di una prova concreta in relazione a quanto addebitato alla società
I giudici della Corte di cassazione hanno evidenziato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti,
l'orientamento della Corte stessa è nel senso di ritenere che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti tale circostanza, ha l'onere di provare “…non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d'imposta.” In particolare, bisogna dimostrare, sulla base di elementi oggettivi specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente
Una volta che l'Amministrazione fornisce tale prova, “…grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.”
Nel caso concreto mancano elementi a supporto e accertamenti finalizzati a provare la consapevolezza della società acquirente della fittizietà del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29478/2025 della Sezione Tributaria, pubblicata il 7 novembre
2025, è nuovamente intervenuta sulla questione, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 9851/2018
e n. 27555/2018) precisando che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi e specifici, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza propria della sua qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente.
L'ufficio si è limitato a riportare gli elementi riportati nella “segnalazione unificata n. 262/2021” trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e Medie
Imprese – Settore Contrasto Illeciti – Sez. Territoriale Nord Est -, prot. nr. 96474 del 22.06.2021, senza una ulteriore verifica sulla società che facesse emergere ulteriori elementi di prova.
La questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.