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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente
GN ES, OR
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 677/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100192 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.p.a. ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento IRES per l'anno 2016, con il quale era stato rideterminato il reddito di impresa contestando la indebita detrazione di perdite su crediti in violazione dell'art. 101 comma 5 D.Lvo n. 917/1986 per un ammontare di € 185.230,23. In particolare si trattava di un credito che la società Soc4 s.r.l. (poi incorporata da Resistente_1 s.p.a.) aveva nei confronti di Società_2 per forniture di macchinari negli anni 2003-2005. La società americana non aveva pagato e Soc4 s.r.l. aveva ceduto il credito dietro il corrispettivo di € 100,00 a Società_3 s.p.a.
La CTP di Pisa aveva accolto il ricorso condannando l'Ag. Entrate al pagamento delle spese liquidate in
€ 2.324,00.
Agenzia Entrate ha proposto appello, sostanzialmente reiterando gli stessi argomenti già spesi nel giudizio di primo grado ed in particolare sottolineando che la società cessionaria del credito non era iscritta nell'albo dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca_1 alla data in cui è stata fatta la cessione del credito, perché si era cancellata il 09.05.2016.
La società contribuente si è costituita nel giudizio di appello, depositando le proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio di appello le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e quindi hanno concordemente chiesto che il giudizio venisse estinto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate fra le parti, secondo la loro volontà.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese fra le parti.
Firenze lì 28 gennaio '26;
Il Presidentedott. Fabrizio Celenza
Il Giudice relatore dott. Francesco Bagnai
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente
GN ES, OR
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 677/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100192 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.p.a. ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento IRES per l'anno 2016, con il quale era stato rideterminato il reddito di impresa contestando la indebita detrazione di perdite su crediti in violazione dell'art. 101 comma 5 D.Lvo n. 917/1986 per un ammontare di € 185.230,23. In particolare si trattava di un credito che la società Soc4 s.r.l. (poi incorporata da Resistente_1 s.p.a.) aveva nei confronti di Società_2 per forniture di macchinari negli anni 2003-2005. La società americana non aveva pagato e Soc4 s.r.l. aveva ceduto il credito dietro il corrispettivo di € 100,00 a Società_3 s.p.a.
La CTP di Pisa aveva accolto il ricorso condannando l'Ag. Entrate al pagamento delle spese liquidate in
€ 2.324,00.
Agenzia Entrate ha proposto appello, sostanzialmente reiterando gli stessi argomenti già spesi nel giudizio di primo grado ed in particolare sottolineando che la società cessionaria del credito non era iscritta nell'albo dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca_1 alla data in cui è stata fatta la cessione del credito, perché si era cancellata il 09.05.2016.
La società contribuente si è costituita nel giudizio di appello, depositando le proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio di appello le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e quindi hanno concordemente chiesto che il giudizio venisse estinto, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate fra le parti, secondo la loro volontà.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese fra le parti.
Firenze lì 28 gennaio '26;
Il Presidentedott. Fabrizio Celenza
Il Giudice relatore dott. Francesco Bagnai