Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2025, proposto da
F.I.A.L.S. Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Segreteria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IRCCS - Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’accesso, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta con nota del 9 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa NU UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, parte ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto ad accedere alla documentazione richiesta con istanza prot. n. 66/25/SP del 9 ottobre 2025;
- l’IRCCS - Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina non si è costituito in giudizio;
Rilevato che:
- con memoria del 27 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che l’Istituto ha esibito i documenti di cui all’istanza di accesso del 9 ottobre 2025;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Istituto soddisfatto l’interesse azionato dalla parte ricorrente, come anche dichiarato nella memoria del 27 marzo 2026;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
NU UC, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NU UC | US GI |
IL SEGRETARIO