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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1919/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 276/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Corrado (codice fiscale e ON RC (codice fiscale C.F._2
, in virtù della procura in atti C.F._3
-appellante 1 E
(2) (codice fiscale ), residente a Parte_2 C.F._4
Napoli in via Argine n. 491
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 30 novembre 2021, regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo quanto Parte_2
segue.
In data 25 novembre 2017, tramite l' , Controparte_1
l'attore aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto per l'unità immobiliare sita in Napoli, al Vico Melofioccolo n.15, piano 2°, part. 143 sub 75
e in tale occasione aveva depositato la caparra confirmatoria corrispondente ad
€ 5.000,00, versando il predetto importo a mezzo assegno bancario n.
3046631574-12 non trasferibile, tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro e intestato a Tale assegno, in particolare, veniva rilasciato Parte_2
all'Agente Immobiliare in servizio presso la perché fosse poi CP_1
consegnato alla all'accettazione della proposta di acquisto, con Parte_2
detrazione di tale importo dal prezzo pattuito per l'immobile.
Il giorno 8 febbraio 2017 la aveva accettato la proposta di Parte_2
acquisto sottoscrivendola ed aveva incassato l'assegno consegnatole dall'agente immobiliare, impegnandosi a liberare l'immobile da cose e persone, oneri reali, vincoli, gravami, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e pesi edilizi entro il 2 termine di 120 giorni. A sua volta, lo il 10 febbraio 2017 aveva Parte_1
sottoscritto il ritiro della proposta di acquisto accettata e si era impegnato a mantenere ferma a proposta per un periodo di 180 giorni.
Tale proposta di acquisto prevedeva, inoltre, che l'atto notarile di compravendita dovesse essere stipulato in data 27 aprile 2017.
Nel frattempo, lo stesso aveva corrisposto al Parte_1 Controparte_2
a titolo di provvigione per l'intermediazione immobiliare per
[...]
l'acquisto del ridetto immobile €7.000,00, di cui €2.000,00 in contanti ed
€5.000,00 a mezzo assegno bancario n. 304663157412.
Ebbene, nonostante i reiterati solleciti inoltrati dallo alla Parte_1
affinché quest'ultima provvedesse all'adempimento dei suddetti Parte_2
obblighi contrattuali, la convenuta non eseguiva quanto pattuito. Sicché, il 10 agosto 2017 lo RC intimava la a comparire innanzi al Notaio Parte_2
Dr.ssa alle ore 16:00 del 19 ottobre 2017 per la stipula del Persona_1
contratto di compravendita in oggetto. Tuttavia, tale invito a comparire restava privo di riscontro da parte della che non compariva innanzi al Notaio Parte_2
nel giorno fissato. Peraltro, dalla visura storica emergeva che il 3 luglio 2017 con atto di compravendita n. 14805.5 la suddetta aveva trasferito la Parte_2
proprietà dello stesso immobile oggetto della proposta di acquisto (sito in Napoli,
Vico Melofioccolo n. 15, piano 2, part. 143 sub75) ad . Controparte_3
Sulla scorta di ciò, il 6 novembre 2017 lo aveva inviato una Parte_1
raccomandata alla con invito a stipulare una negoziazione assistita Parte_2
per inadempimento contrattuale relativo alla proposta di acquisto su citata, non
3 ricevendo neanche in tal caso alcun riscontro dalla suddetta promittente venditrice.
Tanto premesso, lo citava in giudizio la chiedendo al Parte_1 Parte_2
Giudice di “accertare che la sig. ra aveva accettato la proposta di Parte_2
acquisto del sig. relativamente all'unità immobiliare sita in Parte_1
Napoli, al Vico Melofioccolo n. 15, particella sub. 75;
accertare l'inadempimento contrattuale della sig.ra nei Parte_2
confronti del sig. relativamente alla proposta di acquisto, Parte_1
dalla prima accettata in data 08/02/2017 e relativa all'unità immobiliare sita in
Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75.
Per l'effetto condannare la sig. ra al pagamento Parte_2
dell'importo di euro diciassettemila (€17.000,00) e cioè euro diecimila
(€10.000,00), pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 co. II, c.c., ed euro settemila (€7.000,00) per le competenze corrisposte all'Agente immobiliare
(…) oltre interessi e valutazione monetaria (…)”. (cfr. Atto di citazione).
I.3 non si costituiva in giudizio e alla udienza dell'1 Parte_2
ottobre 2018 veniva dichiarata contumace.
I.4. Espletata la istruttoria ed escussi i testi, alla udienza del 19 ottobre
2020 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alla parte attrice del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con la sentenza n. 276/2021, pubblicata in data 13 gennaio 2021, il Tribunale
di Napoli così decideva: “a) rigetta la domanda;
b) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 30 novembre
2011, notificata il 23 aprile 2021 - proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
”Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“ - Accertare che la sig. sottoscriveva e accettava la Parte_2
proposta di acquisto del sig. in data 08/02/2017, Parte_1
relativamente all'unità immobiliare, sita in Napoli, al Vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75, e riceveva assegno bancario, a lei intestato, n.
3046631572-10, a titolo di caparra confirmatoria, concludendo di fatto e
perfezionando l'accordo contrattuale, vincolando le parti al rispetto di quanto contenuto nella proposta accettata.
- Accertare l'inadempimento contrattuale di parte venditrice, cioè di
, nei confronti di , appellante, e Parte_2 Parte_1
quindi, la conseguente risoluzione contrattuale della proposta di acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, co. 2 c.c., dalla prima
accettata e sottoscritta in data 08/02/2017, relativa all'unità immobiliare, sita in Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub. 75;
- Per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 17.000,00 e, cioè, euro 10.000 pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 3, cod. civ. ed euro 7.000 per le
competenze immobiliari, , sito in Napoli, alla via Controparte_4
5 duomo, n. 132/134, o, in subordine, a quella diversa somma che la
Corte d'Appello individuerà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, con decorrenda dal 19/10/2017,- data in cui la convenuta doveva comparire innanzi al Notaio, Dott.ssa Per_1
, per la stipula del contratto di compravendita,- al soddisfo.
[...]
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
II.2. Non si costituiva l'appellata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 2 ottobre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte riservava la causa in decisione assegnando il termine di giorni 50 all'appellante ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Alla scadenza, depositato lo scritto defensionale conclusivo ad opera della sola parte appellante, unica costituita, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non Parte_2
costituitasi nel presente giudizio ancorché regolarmente citata dall'appellante con citazione ex art. 143 c.p.c. del 23 aprile 2021.
2.Il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande proposte da nei confronti di al fine di Parte_1 Parte_2
6 ottenere l'accertamento dell'accettazione della proposta di acquisto relativa
“all'unità immobiliare sita in Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75” da parte della e dell'inadempimento di quest'ultima con Parte_2
conseguente condanna della stessa “al pagamento dell'importo di €10.000,00,
pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 co. II, c.c., e di €7.000,00 per le competenze corrisposte all'agente immobiliare , oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria (…)” (cfr. sentenza).
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che la circostanza secondo cui la proposta irrevocabile in questione sarebbe stata accettata dalla
“non è suffragata dall'indispensabile riscontro documentale, atteso Parte_2
che il modulo della contenente la suindicata proposta non risulta CP_1
sottoscritto per accettazione dalla promittente venditrice, né agli atti di causa vi
è altra prova scritta di detta accettazione.” Pertanto, secondo il
Tribunale, “alcun contratto preliminare” si è perfezionato, poiché “il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per il perfezionamento dell'accordo preliminare avente ad oggetto diritti reali immobiliari, può ritenersi soddisfatto
solo in presenza di proposta ed accettazione redatte entrambe per iscritto.”
Inoltre, ha rilevato che “la domanda non può trovare accoglimento neppure limitatamente alla restituzione dell'importo di €5.000,00” corrispondente all'importo versato dallo al momento della Parte_1
sottoscrizione della proposta di acquisto, “non essendo stata fornita una prova
idonea dell'avvenuta corresponsione di tale somma.”
7 3. Con un unico articolato motivo di appello - rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.” - Parte_1
lamenta che la sentenza del Tribunale di Napoli risulti viziata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che “la proposta irrevocabile di
acquisto (…) che sarebbe stata accettata dalla venditrice in data 08/02/2017, non è suffragata dall'indispensabile riscontro documentale”.
In particolare, a detta dell'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in un
“errore di percezione”, avendo posto come prova documentale a fondamento della sua decisione la copia fotostatica della proposta di acquisto, sottoscritta appunto su carta copiativa: in tale formato, si legge in sentenza, la firma della sarebbe risultata così poco leggibile da apparire inesistente. Parte_2
Di contro, sostiene l'appellante che “esibendo l'originale e/o producendo una copia fotostatica con maggiore contrasto non può essere posta in dubbio la sottoscrizione, cioè l'apposizione della firma della parte venditrice,
e, quindi la sua accettazione. La sottoscrizione della Persona_2
è così visibile e riscontrabile sulla proposta immobiliare che versa Parte_2
in atti” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Nel prosieguo dell'atto di appello, lo censura la decisione Parte_1
laddove si afferma che “la domanda non può trovare accoglimento neppure limitatamente alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00 (…) non essendo stata fornita una prova idonea dell'avvenuta corresponsione di tale somma”
(cfr. sentenza). All'opposto, evidenzia che al punto 2 della proposta di acquisto in esame era previsto il versamento del ridetto importo
“contestualmente” alla firma della proposta mediante assegno da consegnare
8 alla “ad avvenuta conoscenza” da parte del proponente Parte_2
dell'accettazione della medesima proposta;
tanto basterebbe, secondo la sua tesi, ad affermare che la aveva incassato l'assegno non trasferibile Parte_2
e a lei intestato, avendolo ricevuto dall'agente immobiliare di , CP_1
secondo quanto previsto dalla stessa proposta di acquisto.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1. Giova rammentare che “I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di
trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.” (Cassazione civile sez. II - 10/10/2019, n. 25539).
Invero, “ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle
parti al fine specifico di manifestare tale volontà.” (Cassazione civile sez. II -
30/03/2012, n. 5158).
3.2.Venendo al caso in esame, non convincono le argomentazioni poste dal Giudice alla base della sua decisione, poiché a parere della Corte, come argomenta l'appellante, “non può essere posto in dubbio la sottoscrizione,
cioè l'apposizione della firma della parte venditrice, e, Parte_2
9 quindi, la sua accettazione” : deve, cioè, ritenersi dimostrata l'accettazione in forma scritta della proposta da parte della Parte_2
Difatti, sulla copia cartacea della proposta di acquisto firmata il 25 gennaio 2017 da si apprezza chiaramente, ictu oculi, la Parte_1
sottoscrizione della presente nella sezione “Accettazione del Parte_2
venditore” alla voce “Firma del VENDITORE” accanto alla quale si legge la firma di “ ” in data 8 febbraio 2017. Parte_2
Inoltre, a riprova dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo contrattuale in oggetto, come emerge dall'assegno n. 3046631577-10 non trasferibile (cfr. copia assegno in atti), la al momento della Parte_2
sottoscrizione della proposta ebbe a ricevere la somma di €5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria versata da mediante il suddetto assegno Parte_1
secondo quanto previsto nello stesso accordo.
Da tutto ciò discende la piena efficacia vincolante della citata proposta di acquisto nei confronti dello , proponente acquirente, e della Parte_1
promittente venditrice. Parte_2
Ciò nondimeno, a parere di chi scrive, va riconosciuto l' inadempimento della venditrice agli impegni contrattuali assunti.
Infatti, risulta documentato che la a fronte delle Parte_2
raccomandate n. 15310532746-9 del 4 aprile 2017, 15310532747-0 del 3
luglio 2017 non offriva al promissario acquirente nessun riscontro, né si presentava nella data convenuta, ovvero il 19 ottobre 2017, presso lo studio
10 del Notaio , ancorché fosse stata formalmente diffidata a Persona_1
a recarvisi per la stipula del contratto di compravendita. In tal senso si è espressa la stessa testa , notaio designato per il rogito, Persona_1
che in sede di istruttoria affermava: “Sì, è vero. Ricordo che la sig.ra
il giorno 19/10/2017 non si presentò (…)” (cfr. verbale Parte_2
udienza 13 gennaio 2020).
In aggiunta, va rilevato che, come emerso dalla visura storica dell'immobile, il 3 luglio 2017 la ben tre mesi prima della stipula Parte_2
del contratto, trasferiva la proprietà dello stesso immobile oggetto della proposta di acquisto in oggetto ad , così violando obblighi di Controparte_3
conservazione dell'immobile e di messa a disposizione dello stesso a favore dello , previsti dal suddetto negozio (cfr. doc. all.). Parte_1
Dunque, alla luce di quanto esposto, risulta accertato l'inadempimento contrattuale da parte della Parte_2
A tale proposito, si rammenta che lo ha proposto (recte Parte_1
riproposto) in grado di appello domanda di accertamento della “conseguente
risoluzione contrattuale della proposta di acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, co. 2 c.c. (…)” e di condanna della “al pagamento Parte_2
dell'importo di euro diciassettemila (€17.000,00)” a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da parte della predetta convenuta, di cui “euro 10.000,00, pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385,
comma 2, cod. civ.” versata e ricevuta dalla al momento della Parte_2
accettazione della proposta (cfr. assegno all.) ed “euro 7.000,00 per le competenze immobiliari, , sito in Napoli alla via Duomo n. Controparte_4
11 132/134, o in subordine, a quella diversa somma che la Corte d'Appello individuerà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 19/10/2017, -data in cui la convenuta doveva comparire innanzi al Notaio, Dott.ssa , per la stipula del contratto di Persona_1
compravendita,- al soddisfo” (cfr. atto di appello).
Come chiarito da univoca giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: cioè recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa) – avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso – oppure chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art.1223 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/02/2022, n. 4467, nonché Cass. 20.9.2004, n. 18850). Alla luce di ciò, i rimedi della risoluzione con risarcimento del danno ordinario e del recesso con domanda di restituzione del doppio della caparra sono alternativi e non cumulabili tra loro, ponendosi le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo (cfr. Cass. civ.
12 Sez. Unite, 14/01/2009, n. 553; v. anche Cass. civ. Sez. II, 09/06/2008, n.
15198; Cass. civ. Sez. I, 13/03/2015, n. 5095).
Nello specifico, “In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia
avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha
giustificato il recesso.” (Cass. civ. n. 26206/2017).
In altre parole, “Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in
contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere)” (Cass. Civ. 10131/2025).
Pertanto, “La domanda di risoluzione del contratto non costituisce
domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra
13 confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.”
(Cass. Civ. 21317/2024).
In applicazione di tale orientamento, nel caso di specie, la domanda di accertamento della “conseguente risoluzione contrattuale” proposta in grado di appello non costituisce, dunque, domanda nuova rispetto a quella avanzata in primo grado ai sensi dell'art. 1385 co.2 c.c., risultando pertanto ammissibile.
A bene vedere, infatti, l'attore ha sostanzialmente chiesto la restituzione del doppio della caparra (il versamento della caparra di € 5.000,00 da parte dello trova riscontro nell'assegno n. 3046631572-10 non trasferibile Parte_1
la cui copia è allegata al fascicolo cartaceo, consegnato, come sopra emerso, alla al momento della sottoscrizione, secondo quanto previsto al Parte_2
punto 2) della proposta di acquisto), così come emerge dal richiamo nelle domande proposte sia in primo sia in secondo grado proprio all'art. 1385 co.2 c.c: il che comporta l'impossibilità di accogliere la pretesa alla restituzione dell'ulteriore somma di € 7000,00, a titolo di provvigione versata all'agenzia . CP_1
Per quanto detto, va dichiarata la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. con condanna della alla restituzione in favore di del doppio della Parte_2 Parte_1
caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione della proposta di acquisto,
pari ad € 10.000, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
14 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto,
tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
5.201,00 fino ad € 26.000,00 , sulla base del decisum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM
55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli, n. 276/2021 , pubblicata il 13 aprile 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di Parte_2
15 B) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta l'inadempimento contrattuale di nei confronti di Parte_2
alla proposta di acquisto sottoscritta l'8 febbraio 2017, Parte_1
e per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dello Parte_2
RC della somma di € 10.000,00, ai sensi dell'art. 1385 co.2, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
C) condanna a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €
5.077,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado di giudizio in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1919/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 276/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Corrado (codice fiscale e ON RC (codice fiscale C.F._2
, in virtù della procura in atti C.F._3
-appellante 1 E
(2) (codice fiscale ), residente a Parte_2 C.F._4
Napoli in via Argine n. 491
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 30 novembre 2021, regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo quanto Parte_2
segue.
In data 25 novembre 2017, tramite l' , Controparte_1
l'attore aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto per l'unità immobiliare sita in Napoli, al Vico Melofioccolo n.15, piano 2°, part. 143 sub 75
e in tale occasione aveva depositato la caparra confirmatoria corrispondente ad
€ 5.000,00, versando il predetto importo a mezzo assegno bancario n.
3046631574-12 non trasferibile, tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro e intestato a Tale assegno, in particolare, veniva rilasciato Parte_2
all'Agente Immobiliare in servizio presso la perché fosse poi CP_1
consegnato alla all'accettazione della proposta di acquisto, con Parte_2
detrazione di tale importo dal prezzo pattuito per l'immobile.
Il giorno 8 febbraio 2017 la aveva accettato la proposta di Parte_2
acquisto sottoscrivendola ed aveva incassato l'assegno consegnatole dall'agente immobiliare, impegnandosi a liberare l'immobile da cose e persone, oneri reali, vincoli, gravami, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e pesi edilizi entro il 2 termine di 120 giorni. A sua volta, lo il 10 febbraio 2017 aveva Parte_1
sottoscritto il ritiro della proposta di acquisto accettata e si era impegnato a mantenere ferma a proposta per un periodo di 180 giorni.
Tale proposta di acquisto prevedeva, inoltre, che l'atto notarile di compravendita dovesse essere stipulato in data 27 aprile 2017.
Nel frattempo, lo stesso aveva corrisposto al Parte_1 Controparte_2
a titolo di provvigione per l'intermediazione immobiliare per
[...]
l'acquisto del ridetto immobile €7.000,00, di cui €2.000,00 in contanti ed
€5.000,00 a mezzo assegno bancario n. 304663157412.
Ebbene, nonostante i reiterati solleciti inoltrati dallo alla Parte_1
affinché quest'ultima provvedesse all'adempimento dei suddetti Parte_2
obblighi contrattuali, la convenuta non eseguiva quanto pattuito. Sicché, il 10 agosto 2017 lo RC intimava la a comparire innanzi al Notaio Parte_2
Dr.ssa alle ore 16:00 del 19 ottobre 2017 per la stipula del Persona_1
contratto di compravendita in oggetto. Tuttavia, tale invito a comparire restava privo di riscontro da parte della che non compariva innanzi al Notaio Parte_2
nel giorno fissato. Peraltro, dalla visura storica emergeva che il 3 luglio 2017 con atto di compravendita n. 14805.5 la suddetta aveva trasferito la Parte_2
proprietà dello stesso immobile oggetto della proposta di acquisto (sito in Napoli,
Vico Melofioccolo n. 15, piano 2, part. 143 sub75) ad . Controparte_3
Sulla scorta di ciò, il 6 novembre 2017 lo aveva inviato una Parte_1
raccomandata alla con invito a stipulare una negoziazione assistita Parte_2
per inadempimento contrattuale relativo alla proposta di acquisto su citata, non
3 ricevendo neanche in tal caso alcun riscontro dalla suddetta promittente venditrice.
Tanto premesso, lo citava in giudizio la chiedendo al Parte_1 Parte_2
Giudice di “accertare che la sig. ra aveva accettato la proposta di Parte_2
acquisto del sig. relativamente all'unità immobiliare sita in Parte_1
Napoli, al Vico Melofioccolo n. 15, particella sub. 75;
accertare l'inadempimento contrattuale della sig.ra nei Parte_2
confronti del sig. relativamente alla proposta di acquisto, Parte_1
dalla prima accettata in data 08/02/2017 e relativa all'unità immobiliare sita in
Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75.
Per l'effetto condannare la sig. ra al pagamento Parte_2
dell'importo di euro diciassettemila (€17.000,00) e cioè euro diecimila
(€10.000,00), pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 co. II, c.c., ed euro settemila (€7.000,00) per le competenze corrisposte all'Agente immobiliare
(…) oltre interessi e valutazione monetaria (…)”. (cfr. Atto di citazione).
I.3 non si costituiva in giudizio e alla udienza dell'1 Parte_2
ottobre 2018 veniva dichiarata contumace.
I.4. Espletata la istruttoria ed escussi i testi, alla udienza del 19 ottobre
2020 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alla parte attrice del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con la sentenza n. 276/2021, pubblicata in data 13 gennaio 2021, il Tribunale
di Napoli così decideva: “a) rigetta la domanda;
b) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 30 novembre
2011, notificata il 23 aprile 2021 - proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
”Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“ - Accertare che la sig. sottoscriveva e accettava la Parte_2
proposta di acquisto del sig. in data 08/02/2017, Parte_1
relativamente all'unità immobiliare, sita in Napoli, al Vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75, e riceveva assegno bancario, a lei intestato, n.
3046631572-10, a titolo di caparra confirmatoria, concludendo di fatto e
perfezionando l'accordo contrattuale, vincolando le parti al rispetto di quanto contenuto nella proposta accettata.
- Accertare l'inadempimento contrattuale di parte venditrice, cioè di
, nei confronti di , appellante, e Parte_2 Parte_1
quindi, la conseguente risoluzione contrattuale della proposta di acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, co. 2 c.c., dalla prima
accettata e sottoscritta in data 08/02/2017, relativa all'unità immobiliare, sita in Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub. 75;
- Per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 17.000,00 e, cioè, euro 10.000 pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 3, cod. civ. ed euro 7.000 per le
competenze immobiliari, , sito in Napoli, alla via Controparte_4
5 duomo, n. 132/134, o, in subordine, a quella diversa somma che la
Corte d'Appello individuerà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, con decorrenda dal 19/10/2017,- data in cui la convenuta doveva comparire innanzi al Notaio, Dott.ssa Per_1
, per la stipula del contratto di compravendita,- al soddisfo.
[...]
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
II.2. Non si costituiva l'appellata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 2 ottobre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte riservava la causa in decisione assegnando il termine di giorni 50 all'appellante ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Alla scadenza, depositato lo scritto defensionale conclusivo ad opera della sola parte appellante, unica costituita, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non Parte_2
costituitasi nel presente giudizio ancorché regolarmente citata dall'appellante con citazione ex art. 143 c.p.c. del 23 aprile 2021.
2.Il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande proposte da nei confronti di al fine di Parte_1 Parte_2
6 ottenere l'accertamento dell'accettazione della proposta di acquisto relativa
“all'unità immobiliare sita in Napoli, al vico Melofioccolo n. 15, particella 143, sub 75” da parte della e dell'inadempimento di quest'ultima con Parte_2
conseguente condanna della stessa “al pagamento dell'importo di €10.000,00,
pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 co. II, c.c., e di €7.000,00 per le competenze corrisposte all'agente immobiliare , oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria (…)” (cfr. sentenza).
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che la circostanza secondo cui la proposta irrevocabile in questione sarebbe stata accettata dalla
“non è suffragata dall'indispensabile riscontro documentale, atteso Parte_2
che il modulo della contenente la suindicata proposta non risulta CP_1
sottoscritto per accettazione dalla promittente venditrice, né agli atti di causa vi
è altra prova scritta di detta accettazione.” Pertanto, secondo il
Tribunale, “alcun contratto preliminare” si è perfezionato, poiché “il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per il perfezionamento dell'accordo preliminare avente ad oggetto diritti reali immobiliari, può ritenersi soddisfatto
solo in presenza di proposta ed accettazione redatte entrambe per iscritto.”
Inoltre, ha rilevato che “la domanda non può trovare accoglimento neppure limitatamente alla restituzione dell'importo di €5.000,00” corrispondente all'importo versato dallo al momento della Parte_1
sottoscrizione della proposta di acquisto, “non essendo stata fornita una prova
idonea dell'avvenuta corresponsione di tale somma.”
7 3. Con un unico articolato motivo di appello - rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.” - Parte_1
lamenta che la sentenza del Tribunale di Napoli risulti viziata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che “la proposta irrevocabile di
acquisto (…) che sarebbe stata accettata dalla venditrice in data 08/02/2017, non è suffragata dall'indispensabile riscontro documentale”.
In particolare, a detta dell'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in un
“errore di percezione”, avendo posto come prova documentale a fondamento della sua decisione la copia fotostatica della proposta di acquisto, sottoscritta appunto su carta copiativa: in tale formato, si legge in sentenza, la firma della sarebbe risultata così poco leggibile da apparire inesistente. Parte_2
Di contro, sostiene l'appellante che “esibendo l'originale e/o producendo una copia fotostatica con maggiore contrasto non può essere posta in dubbio la sottoscrizione, cioè l'apposizione della firma della parte venditrice,
e, quindi la sua accettazione. La sottoscrizione della Persona_2
è così visibile e riscontrabile sulla proposta immobiliare che versa Parte_2
in atti” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Nel prosieguo dell'atto di appello, lo censura la decisione Parte_1
laddove si afferma che “la domanda non può trovare accoglimento neppure limitatamente alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00 (…) non essendo stata fornita una prova idonea dell'avvenuta corresponsione di tale somma”
(cfr. sentenza). All'opposto, evidenzia che al punto 2 della proposta di acquisto in esame era previsto il versamento del ridetto importo
“contestualmente” alla firma della proposta mediante assegno da consegnare
8 alla “ad avvenuta conoscenza” da parte del proponente Parte_2
dell'accettazione della medesima proposta;
tanto basterebbe, secondo la sua tesi, ad affermare che la aveva incassato l'assegno non trasferibile Parte_2
e a lei intestato, avendolo ricevuto dall'agente immobiliare di , CP_1
secondo quanto previsto dalla stessa proposta di acquisto.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1. Giova rammentare che “I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di
trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.” (Cassazione civile sez. II - 10/10/2019, n. 25539).
Invero, “ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle
parti al fine specifico di manifestare tale volontà.” (Cassazione civile sez. II -
30/03/2012, n. 5158).
3.2.Venendo al caso in esame, non convincono le argomentazioni poste dal Giudice alla base della sua decisione, poiché a parere della Corte, come argomenta l'appellante, “non può essere posto in dubbio la sottoscrizione,
cioè l'apposizione della firma della parte venditrice, e, Parte_2
9 quindi, la sua accettazione” : deve, cioè, ritenersi dimostrata l'accettazione in forma scritta della proposta da parte della Parte_2
Difatti, sulla copia cartacea della proposta di acquisto firmata il 25 gennaio 2017 da si apprezza chiaramente, ictu oculi, la Parte_1
sottoscrizione della presente nella sezione “Accettazione del Parte_2
venditore” alla voce “Firma del VENDITORE” accanto alla quale si legge la firma di “ ” in data 8 febbraio 2017. Parte_2
Inoltre, a riprova dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo contrattuale in oggetto, come emerge dall'assegno n. 3046631577-10 non trasferibile (cfr. copia assegno in atti), la al momento della Parte_2
sottoscrizione della proposta ebbe a ricevere la somma di €5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria versata da mediante il suddetto assegno Parte_1
secondo quanto previsto nello stesso accordo.
Da tutto ciò discende la piena efficacia vincolante della citata proposta di acquisto nei confronti dello , proponente acquirente, e della Parte_1
promittente venditrice. Parte_2
Ciò nondimeno, a parere di chi scrive, va riconosciuto l' inadempimento della venditrice agli impegni contrattuali assunti.
Infatti, risulta documentato che la a fronte delle Parte_2
raccomandate n. 15310532746-9 del 4 aprile 2017, 15310532747-0 del 3
luglio 2017 non offriva al promissario acquirente nessun riscontro, né si presentava nella data convenuta, ovvero il 19 ottobre 2017, presso lo studio
10 del Notaio , ancorché fosse stata formalmente diffidata a Persona_1
a recarvisi per la stipula del contratto di compravendita. In tal senso si è espressa la stessa testa , notaio designato per il rogito, Persona_1
che in sede di istruttoria affermava: “Sì, è vero. Ricordo che la sig.ra
il giorno 19/10/2017 non si presentò (…)” (cfr. verbale Parte_2
udienza 13 gennaio 2020).
In aggiunta, va rilevato che, come emerso dalla visura storica dell'immobile, il 3 luglio 2017 la ben tre mesi prima della stipula Parte_2
del contratto, trasferiva la proprietà dello stesso immobile oggetto della proposta di acquisto in oggetto ad , così violando obblighi di Controparte_3
conservazione dell'immobile e di messa a disposizione dello stesso a favore dello , previsti dal suddetto negozio (cfr. doc. all.). Parte_1
Dunque, alla luce di quanto esposto, risulta accertato l'inadempimento contrattuale da parte della Parte_2
A tale proposito, si rammenta che lo ha proposto (recte Parte_1
riproposto) in grado di appello domanda di accertamento della “conseguente
risoluzione contrattuale della proposta di acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, co. 2 c.c. (…)” e di condanna della “al pagamento Parte_2
dell'importo di euro diciassettemila (€17.000,00)” a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da parte della predetta convenuta, di cui “euro 10.000,00, pari al doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385,
comma 2, cod. civ.” versata e ricevuta dalla al momento della Parte_2
accettazione della proposta (cfr. assegno all.) ed “euro 7.000,00 per le competenze immobiliari, , sito in Napoli alla via Duomo n. Controparte_4
11 132/134, o in subordine, a quella diversa somma che la Corte d'Appello individuerà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 19/10/2017, -data in cui la convenuta doveva comparire innanzi al Notaio, Dott.ssa , per la stipula del contratto di Persona_1
compravendita,- al soddisfo” (cfr. atto di appello).
Come chiarito da univoca giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: cioè recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa) – avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso – oppure chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art.1223 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/02/2022, n. 4467, nonché Cass. 20.9.2004, n. 18850). Alla luce di ciò, i rimedi della risoluzione con risarcimento del danno ordinario e del recesso con domanda di restituzione del doppio della caparra sono alternativi e non cumulabili tra loro, ponendosi le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo (cfr. Cass. civ.
12 Sez. Unite, 14/01/2009, n. 553; v. anche Cass. civ. Sez. II, 09/06/2008, n.
15198; Cass. civ. Sez. I, 13/03/2015, n. 5095).
Nello specifico, “In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia
avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha
giustificato il recesso.” (Cass. civ. n. 26206/2017).
In altre parole, “Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in
contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere)” (Cass. Civ. 10131/2025).
Pertanto, “La domanda di risoluzione del contratto non costituisce
domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra
13 confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.”
(Cass. Civ. 21317/2024).
In applicazione di tale orientamento, nel caso di specie, la domanda di accertamento della “conseguente risoluzione contrattuale” proposta in grado di appello non costituisce, dunque, domanda nuova rispetto a quella avanzata in primo grado ai sensi dell'art. 1385 co.2 c.c., risultando pertanto ammissibile.
A bene vedere, infatti, l'attore ha sostanzialmente chiesto la restituzione del doppio della caparra (il versamento della caparra di € 5.000,00 da parte dello trova riscontro nell'assegno n. 3046631572-10 non trasferibile Parte_1
la cui copia è allegata al fascicolo cartaceo, consegnato, come sopra emerso, alla al momento della sottoscrizione, secondo quanto previsto al Parte_2
punto 2) della proposta di acquisto), così come emerge dal richiamo nelle domande proposte sia in primo sia in secondo grado proprio all'art. 1385 co.2 c.c: il che comporta l'impossibilità di accogliere la pretesa alla restituzione dell'ulteriore somma di € 7000,00, a titolo di provvigione versata all'agenzia . CP_1
Per quanto detto, va dichiarata la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. con condanna della alla restituzione in favore di del doppio della Parte_2 Parte_1
caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione della proposta di acquisto,
pari ad € 10.000, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
14 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto,
tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
5.201,00 fino ad € 26.000,00 , sulla base del decisum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM
55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli, n. 276/2021 , pubblicata il 13 aprile 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di Parte_2
15 B) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta l'inadempimento contrattuale di nei confronti di Parte_2
alla proposta di acquisto sottoscritta l'8 febbraio 2017, Parte_1
e per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dello Parte_2
RC della somma di € 10.000,00, ai sensi dell'art. 1385 co.2, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
C) condanna a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €
5.077,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado di giudizio in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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