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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2527/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3166/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 0 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 gennaio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV01690 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per complessivi € 21.446,00 per l'anno di imposta 2018, deducendo l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 6 giugno 2022 n. 3166/7/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo l'insussistenza del benché minimo elemento probatorio circa il fatto che la percezione dei contributi Società_1 fosse riconducibile alla falsa dichiarazione concernente i terreni per il quali l'affitto era cessato nell'anno 2015.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo l'illecita percezione dei contributi Società_1 da parte dello Stracuzzi.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, non è contestato che, come rilevato nel p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, Resistente_1 ha presentato domande finalizzate all'indebito ottenimento dei contributi agricoli utilizzando contratti di locazione sia già cessati (come quello citato nella sentenza di primo grado cessato al 31 dicembre 2015) sia per i quali i contraenti avevano disconosciuto le proprie firme e la reale esistenza dei medesimi.
Da ciò l'avviso di accertamento che, dunque, nei suoi dati fattuali non è stato sostanzialmente contestato se non in maniera del tutto generica e inidonea a inficiare la riscontrata mendacità delle dichiarazioni a mezzo delle quali sono stati ottenuti i contributi.
Sotto tale profilo, pertanto, le doglianze dell'appellante sono fondate e devono essere accolte, nulla, peraltro, avendo opposto l'appellato che neppure, infatti, si è costituito nel presente giudizio di appello.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3166/7/22 resa in data 6 giugno 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV01690 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2527/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3166/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 0 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01690 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 gennaio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV01690 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per complessivi € 21.446,00 per l'anno di imposta 2018, deducendo l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 6 giugno 2022 n. 3166/7/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo l'insussistenza del benché minimo elemento probatorio circa il fatto che la percezione dei contributi Società_1 fosse riconducibile alla falsa dichiarazione concernente i terreni per il quali l'affitto era cessato nell'anno 2015.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo l'illecita percezione dei contributi Società_1 da parte dello Stracuzzi.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, non è contestato che, come rilevato nel p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, Resistente_1 ha presentato domande finalizzate all'indebito ottenimento dei contributi agricoli utilizzando contratti di locazione sia già cessati (come quello citato nella sentenza di primo grado cessato al 31 dicembre 2015) sia per i quali i contraenti avevano disconosciuto le proprie firme e la reale esistenza dei medesimi.
Da ciò l'avviso di accertamento che, dunque, nei suoi dati fattuali non è stato sostanzialmente contestato se non in maniera del tutto generica e inidonea a inficiare la riscontrata mendacità delle dichiarazioni a mezzo delle quali sono stati ottenuti i contributi.
Sotto tale profilo, pertanto, le doglianze dell'appellante sono fondate e devono essere accolte, nulla, peraltro, avendo opposto l'appellato che neppure, infatti, si è costituito nel presente giudizio di appello.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3166/7/22 resa in data 6 giugno 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX01EV01690 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E. 900,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente