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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3090/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Guglielmo Li Calzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'avv. Diego Giarratana, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA –
, nata a [...] il giorno 1.1.1964, residente a [...]in Controparte_2
TR UL
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: servitù di passaggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di una servitù di passaggio in favore del suo appezzamento di terreno, sito nel territorio di Canicattì, censito in catasto al foglio 40, particelle 325/333, che ha allegato essere intercluso, sul confinante terreno di proprietà delle convenute e quindi, per l'effetto l'emissione della sentenza costitutiva del diritto della servitù di passaggio con contestuale determinazione della indennità in favore delle convenute.
La convenuta nel costituirsi in giudizio in via preliminare ha eccepito l' CP_1 improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Nel merito ha allegato l'infondatezza della domanda per non essersi mai opposta alla creazione della servitù di passaggio tanto che le parti, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, erano pervenute ad un accordo sul tracciato della servitù di passaggio conformemente al quale i rispettivi tecnici di fiducia avevano individuato la stradella da realizzare sulle particelle 341
e 345 di proprietà delle convenute a servizio del fondo di proprietà dell'attrice, tracciato che non veniva accettato da quest'ultima che pur essendosi accordata per la realizzazione di una stradella larga metri tre veniva a pretenderne la realizzazione per la maggiore larghezza di mt
5. La convenuta, pertanto, ha contestato detta richiesta per l'eccessivo aggravio che avrebbe comportato per il proprio fondo rispetto a quanto necessario alle esigenze della controparte che avrebbe financo rifiutato la proposta delle convenute di consentire l'accesso alla mietitrebbia da un altro e diverso accesso. Indi, ha chiesto di “ accertare e dichiarare che la servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di , da costituirsi sul Parte_1 fondo di proprietà delle convenute, debba avere una lunghezza non superiore a venti metri lineari e una larghezza non superiore a tre metri lineari, e, pertanto, una superficie complessiva di sessanta metri quadrati, per come richiesto da parte attrice e per come le parti si erano accordate.;” e la determinazione della indennità per la servitù di passaggio.
Orbene, preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la Controparte_2 quale sebbene convenuta in giudizio con l'atto di citazione notificatole il 7.12.2023 non si è costituita.
In ordine al merito va rilevato che, successivamente al deposito della relazione tecnica d'ufficio - disposta ai fini della individuazione, previo accertamento dello stato di interclusione del fondo dell'attrice, del tracciato dell'accesso carrabile al fondo intercluso recante il minor nocumento possibile per i fondi serventi, nonché della quantificazione dell'indennità per la costituzione della servitù coattiva di passaggio - le parti in causa hanno depositato il 13.10.2025 l'atto, sottoscritto congiuntamente dai rispettivi procuratori, con il quale il procuratore dell'attrice ha dichiarato “di rinunciare alle domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a seguito di accordo transattivo con le convenute e ” e il procuratore della convenuta CP_1 Controparte_2 CP_1 dichiarato di “ accettare la rinuncia dell'attrice alle domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio, a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti.” Entrambi i difensori hanno, altresì, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Orbene, la dichiarata rinuncia da parte del procuratore di parte attrice alle domande introdotte con l'atto di citazione per l'intervenuta definizione transattiva della lite, rinuncia alla quale il procuratore risulta facultato dai poteri allo stesso conferiti con la procura in atti, impone la pronuncia della declaratoria della cessazione della materia del contendere non potendo farsi luogo alla definizione del giudizio per la espressa rinuncia alla pretesa sostanziale e quindi per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, declaratoria che può avvenire anche d'ufficio senza necessità di accettazione della controparte. La contestuale richiesta di entrambi i difensori di disporre la compensazione delle spese di lite esime dalla delibazione nel merito delle domande non dovendosi procedere alla liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa tra le parti costituite le spese del giudizio e dichiara irripetibili quelle nei confronti della convenuta contumace, pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite i compensi già liquidati al CTU con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3090/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Guglielmo Li Calzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'avv. Diego Giarratana, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA –
, nata a [...] il giorno 1.1.1964, residente a [...]in Controparte_2
TR UL
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: servitù di passaggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di una servitù di passaggio in favore del suo appezzamento di terreno, sito nel territorio di Canicattì, censito in catasto al foglio 40, particelle 325/333, che ha allegato essere intercluso, sul confinante terreno di proprietà delle convenute e quindi, per l'effetto l'emissione della sentenza costitutiva del diritto della servitù di passaggio con contestuale determinazione della indennità in favore delle convenute.
La convenuta nel costituirsi in giudizio in via preliminare ha eccepito l' CP_1 improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Nel merito ha allegato l'infondatezza della domanda per non essersi mai opposta alla creazione della servitù di passaggio tanto che le parti, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, erano pervenute ad un accordo sul tracciato della servitù di passaggio conformemente al quale i rispettivi tecnici di fiducia avevano individuato la stradella da realizzare sulle particelle 341
e 345 di proprietà delle convenute a servizio del fondo di proprietà dell'attrice, tracciato che non veniva accettato da quest'ultima che pur essendosi accordata per la realizzazione di una stradella larga metri tre veniva a pretenderne la realizzazione per la maggiore larghezza di mt
5. La convenuta, pertanto, ha contestato detta richiesta per l'eccessivo aggravio che avrebbe comportato per il proprio fondo rispetto a quanto necessario alle esigenze della controparte che avrebbe financo rifiutato la proposta delle convenute di consentire l'accesso alla mietitrebbia da un altro e diverso accesso. Indi, ha chiesto di “ accertare e dichiarare che la servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di , da costituirsi sul Parte_1 fondo di proprietà delle convenute, debba avere una lunghezza non superiore a venti metri lineari e una larghezza non superiore a tre metri lineari, e, pertanto, una superficie complessiva di sessanta metri quadrati, per come richiesto da parte attrice e per come le parti si erano accordate.;” e la determinazione della indennità per la servitù di passaggio.
Orbene, preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la Controparte_2 quale sebbene convenuta in giudizio con l'atto di citazione notificatole il 7.12.2023 non si è costituita.
In ordine al merito va rilevato che, successivamente al deposito della relazione tecnica d'ufficio - disposta ai fini della individuazione, previo accertamento dello stato di interclusione del fondo dell'attrice, del tracciato dell'accesso carrabile al fondo intercluso recante il minor nocumento possibile per i fondi serventi, nonché della quantificazione dell'indennità per la costituzione della servitù coattiva di passaggio - le parti in causa hanno depositato il 13.10.2025 l'atto, sottoscritto congiuntamente dai rispettivi procuratori, con il quale il procuratore dell'attrice ha dichiarato “di rinunciare alle domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a seguito di accordo transattivo con le convenute e ” e il procuratore della convenuta CP_1 Controparte_2 CP_1 dichiarato di “ accettare la rinuncia dell'attrice alle domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio, a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti.” Entrambi i difensori hanno, altresì, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Orbene, la dichiarata rinuncia da parte del procuratore di parte attrice alle domande introdotte con l'atto di citazione per l'intervenuta definizione transattiva della lite, rinuncia alla quale il procuratore risulta facultato dai poteri allo stesso conferiti con la procura in atti, impone la pronuncia della declaratoria della cessazione della materia del contendere non potendo farsi luogo alla definizione del giudizio per la espressa rinuncia alla pretesa sostanziale e quindi per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, declaratoria che può avvenire anche d'ufficio senza necessità di accettazione della controparte. La contestuale richiesta di entrambi i difensori di disporre la compensazione delle spese di lite esime dalla delibazione nel merito delle domande non dovendosi procedere alla liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa tra le parti costituite le spese del giudizio e dichiara irripetibili quelle nei confronti della convenuta contumace, pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite i compensi già liquidati al CTU con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò