CASS
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SU AR nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza EL Tribunale di Milano EL 10/04/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi ELl'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. EL Pubblico ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5042 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Milano, con ordinanza in data 26 settembre 2023, pronunciando nell'ambito di un procedimento penale riguardante un elevato numero di indagati anche per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (sodalizio, rispetto a quale il citato giudice non riteneva sussistente la gravità indiziaria) disponeva misure coercitive nei confronti di undici persone ed il sequestro di euro 225.205.697,62 in ordine ai ELitti di detenzione illegale di armi, estorsione, associazione per ELinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di stupefacenti e reati in materia fiscale. L'originaria richiesta di misure cautelari, avanzata dalla D.D.A. di Milano il giorno 3 aprile 2023, riguardava ben 154 indagati ed 86 capi di imputazione. 1.1. Con riferimento alla posizione di AR NV, il Giudice per le indagini preliminari non riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai ELitti di cui al capo 1) di detta ordinanza — vale a dire il reato ex art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa, operante prevalentemente nel territorio lombardo, in particolare, tra la città di Milano e la sua provincia, la città di Varese e la sua provincia, costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso cosa nostra, 'ndrangheta e camorra, avente struttura confederativa orizzontale, nell'ambito ELla quale, i vertici di ciascuna ELle tre componenti mafiose operano sullo stesso livello, contribuendo alla realizzazione di un sistema mafioso lombardo - e al capo 75) — vale a dire il reato ex artt. 110, 99, 512-bis, 416-bis.
1. cod. pen., per avere, in concorso con IO AS, DA AS, RR BR HA, NU IL ed NU OM, avendo di fatto la titolarità, attribuito fittiziamente la titolarità formale EL 100% ELle quote ELla società 'Chocolat s.r.l.s.' a NU IL e OM NU, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione di uno dei ELitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. Al contrario, il Giudice per le indagini preliminari, con la sopra indicata ordinanza, aveva disposto nei confronti di AR NV la misura cautelare ELla custodia in carcere con riferimento al solo ELitto sub 9) — vale a dire il 2 reato di cui agli artt. 81, 56, 110, 99, 629, comma 1 e 2, in relazione all'art. 416- bis.l. cod. pen. poiché, in concorso con DA e SC AS ed altri soggetti in corso di identificazione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, consistite dapprima nell'introdursi clandestinamente all'interno EL locale scavalcandone la recinzione, successivamente nel presentarsi presso il locale, minacciavano e picchiavano SC NE provocandogli la frattura EL setto nasale, compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere SC NE a cedere loro il locale 'Studio 54'- riqualificandolo in violenza privata aggravata dal metodo mafioso;
con successiva ordinanza EL 13 novembre 2024 la custodia cautelare in carcere era stata poi sostituita, dal medesimo Giudice, con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Contro la sopra indicata ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari, il Pubblico ministero proponeva appello ai sensi ELl'art. 310 cod. proc. pen. limitatamente ai capi 1) e 9) chiedendo l'applicazione ELla misura cautelare ELla custodia in carcere nei confronti di AR NV, in quanto nei suoi confronti sussistevano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari quale partecipe EL sodalizio mafioso (in particolare, come componente ELla famiglia mafiosa gelese dei Rinzivillo) sopra indicato ed in quanto autore ELla tentata estorsione ai danni di SC NE aggravata dal metodo mafioso. 1.3. Il Tribunale di Milano, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l'appello ELla pubblica accusa e, in riforma ELla ordinanza impugnata, ha applicato nei confronti di AR NV la misura cautelare ELla custodia in carcere in relazione al ELitto di cui al capo 1), mentre ha respinto per il resto il gravame. In particolare, il Tribunale ha desunto gli elementi indizianti per il reato associativo dalla presenza ELl'odierno ricorrente in due summit ELl'associazione mafiosa sopra indicata avvenuti il 23 aprile 2021 ed il 28 aprile 2021, dal contributo che l'indagato assicurava nelle azioni di carattere estorsivo perpetrate dal gruppo e, in particolare, in quella ai danni di SC NE (capo 9), di IO RA (capo 11), dalla circostanza che il NV si era adoperato per assicurare ad uno degli indagati documentazione falsa attestante attività lavorativa da presentare all'ufficio di sorveglianza di Pavia in relazione alla libertà vigilata applicata al carico EL predetto, dall'attivismo ELl'indagato nel ricercare società compiacenti da coinvolgere ELla gestione di 3 cantieri per sfruttare in vantaggi economici EL cd. 'superbonus' EL 110% e dall'acquisizione — da parte dei AS e EL NV - di bar e ristoranti siti nell'area di Busto Arsizio. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo ELl'avv. Salvatore Arcadipane, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento EL provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ELl'art. 416-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il ELitto di partecipazione ad associazione mafiosa. In sostanza egli deduce la parziale, incompleta ed illogica valutazione degli elementi ritenuti di natura indiziaria da parte EL Tribunale. Al riguardo osserva che gli elementi indizianti rispetto alla sua contiguità con i fratelli AS sono stati desunti dalla sentenza resa nel processo 'Fire Off' nella quale, però, egli era stato assolto dall'accusa ex art 416-bis cod. pen., senza spiegare in modo logico le ragioni ELla irrilevanza ELla sua assoluzione. Inoltre, la partecipazione ai due incontri tenutisi nei giorni 23 e 28 aprile 2021, secondo il ricorrente, non dimostrerebbe nulla in quanto da tali incontri non è emerso alcun elemento a conferma ELla sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 1) ELla imputazione provvisoria, tenuto anche conto che — quanto al primo di essi - egli era stato invitato a pranzo dal padrone di casa (Giacomo Cristello suo ex cognato), era arrivato dopo gli altri presenti e si era allontanato prima degli altri commensali. Il ricorrente, poi, contesta che i contatti intercorsi tra lui e gli altri sodali, accertati per un breve periodo di soli venti giorni (dall'8 al 28 aprile 2021) siano sufficienti per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, a suo carico, per il ELitto ex art. 416-bis cod. pen. Analogamente, l'indagato contesta la sussistenza di elementi indiziari in ordine alla ritenuta acquisizione di attività di carattere economico mediante il metodo mafioso;
a tal fine riproduce, tra l'altro, l'intera conversazione intercorsa tra lui e ER La FA il 19 febbraio 2021, quella tra l'indagato e IO AS e tra quest'ultimo ed il fratello NZ rispetto all'acquisizione di appalti riguardanti il cd. 'superbonus' per smentire le conclusioni cui è pervenuto il 4 Tribunale di Milano che aveva esaminato solo parzialmente tali colloqui. Inoltre, il non avere parlato ELl'affare relativo ai cantieri nei condomini agli altri sodali dimostra, secondo il ricorrente, la insussistenza ELla ipotizzata sua appartenenza alla associazione di stampo mafioso in oggetto. L'indagato contesta anche che l'acquisizione dei locali commerciali da parte dei AS sia avvenuta mediante le minacce tipiche EL metodo mafioso e, a tal fine, riproduce le intercettazioni e quanto dichiarato dai titolari dei predetti esercizi a conferma ELla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Analogamente, egli lamenta una parziale ed illogica valutazione, ad opera EL Tribunale, degli elementi di natura indiziaria rispetto alla estorsione ai danni EL NE considerato che, sulla base di quanto dal medesimo riferito, il NV aveva esortato i AS a smettere di picchiarlo, mentre con riferimento alle estorsioni ai danni di IL e AR non sussiste, a suo dire, alcun elemento di natura indiziaria a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza ELle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), EL codice di rito;
al riguardo osserva che il Tribunale ha confermato le esigenze cautelari omettendo di valutare la regolare condotta serbata dal NV in libertà, il fatto che egli non ha cercato di avvicinare in alcun modo le presunte vittime ELle estorsioni e che l'ultimo precedente penale a suo carico risale ormai all'anno 2008. 3. Il procedimento camerale è stato trattato con modalità cartolare stante la mancata richiesta, nei termini di legge, di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto va evidenziato che, secondo la valutazione di questa Corte, l'odierno ricorrente non ha specificamente censurato il capo ELla ordinanza EL 5 Tribunale di Milano che ha ritenuto configurabile l'associazione di cui al capo 1) ELla rubrica provvisoria e che nulla ha dedotto rispetto alla appartenenza ad essa dei fratelli AS, di talché tali profili, che il Tribunale ha ricostruito alla stregua di una pluralità di elementi non contestati in termini tali da incrinare la tenuta logica EL percorso argomentativo, non sono oggetto EL presente procedimento. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione ELl'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto ELle ragioni che l'hanno convinto ELla sussistenza o meno ELla gravità EL quadro indiziario a carico ELl'indagato e a verificare la congruenza ELla motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento ELle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa ELla misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. 2.2. Inoltre, al fine ELl'adozione ELla misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità ELl'indagato» in ordine ai reati addebitati;
in altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Non va poi dimenticato che per la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica ELla gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa EL fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n.30415 EL 25/09/2020, Rv. 279789 - 01). 6 3. Passando all'esame ELle censure sollevate dal ricorrente, va ricordato il condivisibile principio secondo cui in materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza ELl'organigramma e ELla struttura organizzativa ELle cosche ELla zona, ELl'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 EL 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254915 - 01). Deve poi ribadirsi che egli non contesta in modo specifico le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale rispetto alla sussistenza ed alla configurabilità ELl'associazione di cui al capo 1) ELla imputazione provvisoria, avendo dedotto la inesistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla sua partecipazione ad essa. 3.1. Con riferimento al primo motivo, si rileva che — al contrario di quanto sostenuto dall'indagato — il Tribunale di Milano, con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici, ha indicato le ragioni per quali ha ritenuto l'esistenza dei sopra indicati gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AR NV. In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo avere diffusamente argomentato circa la sussistenza ELl'associazione ex art 416-bis cod. pen., (questione, come detto, non oggetto ELla presente impugnazione e che, quindi, non deve essere esaminata in questa sede) per poi evidenziare tutti gli elementi dai quali ha desunto il rapporto esistente tra il ricorrente e gli altri indagati. Il Tribunale ELl'appello ex art. 310 cod. proc. pen. ha dato risalto alla partecipazione ELl'indagato alla riunione EL 23 aprile 2021, nel corso ELla quale era state conferite cariche e doti ai vari sodali ed a quella EL 28 aprile ELlo stesso anno destinata a comporre una controversia di natura economica tra alcuni appartenenti al medesimo sodalizio;
la suddetta partecipazione ELl'indagato a tali incontri, visto a cosa essi erano destinati, non poteva essere spiegata se non con la sua appartenenza all'associazione mafiosa oggetto ELla imputazione provvisoria. Al riguardo si osserva che le deduzioni difensive circa il fatto che, al primo incontro, l'odierno ricorrente sia arrivato e poi andato via da solo non consentono, per la loro oggettiva irrilevanza, di far ritenere illogico quanto indicato nell'ordinanza. 7 Inoltre, il NV si era adoperato per fare ottenere ad uno degli indagati una falsa attestazione di lavoro in vista di una udienza avanti il magistrato di sorveglianza di Pavia per l'applicazione ELla misura di sicurezza ELla libertà vigilata;
il Tribunale ha poi dato risalto alle intercettazioni dalle quali era emerso il ruolo di rilievo svolto dall'odierno ricorrente nella individuazione di imprese che potessero consentire l'ottenimento EL c.d. ‘superbonus' EL 110% per le ristrutturazioni edilizie, sino ad arrivare al controllo di ben 60 cantieri, solo formalmente attribuiti ad altre società per evitare eventuali sospetti (vedi, in particolare, la conversazione tra il NV ed il CE EL 19 febbraio 2021, nel corso ELla quale il secondo rappresentava che un appalto andava assegnato ad un soggetto terzo al fine di evitare rilievi da parte EL consorzio, fermo restando che la gestione sarebbe rimasta in capo all'indagato). Infine, sempre in modo congruo e non contraddittorio, nell'ordinanza EL Tribunale viene dato atto ELl'attività svolta dall'indagato per l'acquisizione di attività commerciali (soprattutto bar e ristoranti) nella zona di Busto Arsizio nonché il suo coinvolgimento nella più volte citata violenza privata (aggravata dal metodo mafioso) in danno EL NE. 3.2. Pertanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, l'indagato sollecita a questa Corte una inammissibile valutazione alternativa degli elementi di natura indiziaria, rispetto a quella svolta coerentemente dal giudice a quo per accogliere l'appello ELla pubblica accusa. 4. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato;
come noto, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati EL ELitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza ELle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento ELla sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, EL codice di rito (Sez. 2, n. 24515 EL 19/01/2023, Rv. 284857 - 01). Il giudice, quindi, non deve dimostrare la ricorrenza dei 'pericula libertatis' ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione EL legame EL soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto 8 ELla presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura ELla custodia in carcere. Nel caso in esame il Tribunale, in modo non manifestamente illogico, ha dato rilievo alla operatività ELl'associazione, evidenziando l'attualità ELl'operatività EL sodalizio, la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio ed i numerosi e gravi precedenti penali di AR NV (violazione ELla legge armi, lesioni, estorsione, associazione per ELinquere ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) ed il pericolo di inquinamento ELle prove in ragione EL potere intimidatorio EL sodalizio (e ELlo stesso ricorrente) sulla comunità. Ne consegue che, anche rispetto a tali profili, l'indagato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza EL disposto ELl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento ELle spese processuali e ELla somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione EL ricorso (Corte Cost. n. 186 EL 2000); la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi ELl'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. EL Pubblico ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5042 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Milano, con ordinanza in data 26 settembre 2023, pronunciando nell'ambito di un procedimento penale riguardante un elevato numero di indagati anche per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (sodalizio, rispetto a quale il citato giudice non riteneva sussistente la gravità indiziaria) disponeva misure coercitive nei confronti di undici persone ed il sequestro di euro 225.205.697,62 in ordine ai ELitti di detenzione illegale di armi, estorsione, associazione per ELinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di stupefacenti e reati in materia fiscale. L'originaria richiesta di misure cautelari, avanzata dalla D.D.A. di Milano il giorno 3 aprile 2023, riguardava ben 154 indagati ed 86 capi di imputazione. 1.1. Con riferimento alla posizione di AR NV, il Giudice per le indagini preliminari non riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai ELitti di cui al capo 1) di detta ordinanza — vale a dire il reato ex art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa, operante prevalentemente nel territorio lombardo, in particolare, tra la città di Milano e la sua provincia, la città di Varese e la sua provincia, costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso cosa nostra, 'ndrangheta e camorra, avente struttura confederativa orizzontale, nell'ambito ELla quale, i vertici di ciascuna ELle tre componenti mafiose operano sullo stesso livello, contribuendo alla realizzazione di un sistema mafioso lombardo - e al capo 75) — vale a dire il reato ex artt. 110, 99, 512-bis, 416-bis.
1. cod. pen., per avere, in concorso con IO AS, DA AS, RR BR HA, NU IL ed NU OM, avendo di fatto la titolarità, attribuito fittiziamente la titolarità formale EL 100% ELle quote ELla società 'Chocolat s.r.l.s.' a NU IL e OM NU, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione di uno dei ELitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. Al contrario, il Giudice per le indagini preliminari, con la sopra indicata ordinanza, aveva disposto nei confronti di AR NV la misura cautelare ELla custodia in carcere con riferimento al solo ELitto sub 9) — vale a dire il 2 reato di cui agli artt. 81, 56, 110, 99, 629, comma 1 e 2, in relazione all'art. 416- bis.l. cod. pen. poiché, in concorso con DA e SC AS ed altri soggetti in corso di identificazione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, consistite dapprima nell'introdursi clandestinamente all'interno EL locale scavalcandone la recinzione, successivamente nel presentarsi presso il locale, minacciavano e picchiavano SC NE provocandogli la frattura EL setto nasale, compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere SC NE a cedere loro il locale 'Studio 54'- riqualificandolo in violenza privata aggravata dal metodo mafioso;
con successiva ordinanza EL 13 novembre 2024 la custodia cautelare in carcere era stata poi sostituita, dal medesimo Giudice, con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Contro la sopra indicata ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari, il Pubblico ministero proponeva appello ai sensi ELl'art. 310 cod. proc. pen. limitatamente ai capi 1) e 9) chiedendo l'applicazione ELla misura cautelare ELla custodia in carcere nei confronti di AR NV, in quanto nei suoi confronti sussistevano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari quale partecipe EL sodalizio mafioso (in particolare, come componente ELla famiglia mafiosa gelese dei Rinzivillo) sopra indicato ed in quanto autore ELla tentata estorsione ai danni di SC NE aggravata dal metodo mafioso. 1.3. Il Tribunale di Milano, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l'appello ELla pubblica accusa e, in riforma ELla ordinanza impugnata, ha applicato nei confronti di AR NV la misura cautelare ELla custodia in carcere in relazione al ELitto di cui al capo 1), mentre ha respinto per il resto il gravame. In particolare, il Tribunale ha desunto gli elementi indizianti per il reato associativo dalla presenza ELl'odierno ricorrente in due summit ELl'associazione mafiosa sopra indicata avvenuti il 23 aprile 2021 ed il 28 aprile 2021, dal contributo che l'indagato assicurava nelle azioni di carattere estorsivo perpetrate dal gruppo e, in particolare, in quella ai danni di SC NE (capo 9), di IO RA (capo 11), dalla circostanza che il NV si era adoperato per assicurare ad uno degli indagati documentazione falsa attestante attività lavorativa da presentare all'ufficio di sorveglianza di Pavia in relazione alla libertà vigilata applicata al carico EL predetto, dall'attivismo ELl'indagato nel ricercare società compiacenti da coinvolgere ELla gestione di 3 cantieri per sfruttare in vantaggi economici EL cd. 'superbonus' EL 110% e dall'acquisizione — da parte dei AS e EL NV - di bar e ristoranti siti nell'area di Busto Arsizio. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo ELl'avv. Salvatore Arcadipane, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento EL provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ELl'art. 416-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il ELitto di partecipazione ad associazione mafiosa. In sostanza egli deduce la parziale, incompleta ed illogica valutazione degli elementi ritenuti di natura indiziaria da parte EL Tribunale. Al riguardo osserva che gli elementi indizianti rispetto alla sua contiguità con i fratelli AS sono stati desunti dalla sentenza resa nel processo 'Fire Off' nella quale, però, egli era stato assolto dall'accusa ex art 416-bis cod. pen., senza spiegare in modo logico le ragioni ELla irrilevanza ELla sua assoluzione. Inoltre, la partecipazione ai due incontri tenutisi nei giorni 23 e 28 aprile 2021, secondo il ricorrente, non dimostrerebbe nulla in quanto da tali incontri non è emerso alcun elemento a conferma ELla sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 1) ELla imputazione provvisoria, tenuto anche conto che — quanto al primo di essi - egli era stato invitato a pranzo dal padrone di casa (Giacomo Cristello suo ex cognato), era arrivato dopo gli altri presenti e si era allontanato prima degli altri commensali. Il ricorrente, poi, contesta che i contatti intercorsi tra lui e gli altri sodali, accertati per un breve periodo di soli venti giorni (dall'8 al 28 aprile 2021) siano sufficienti per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, a suo carico, per il ELitto ex art. 416-bis cod. pen. Analogamente, l'indagato contesta la sussistenza di elementi indiziari in ordine alla ritenuta acquisizione di attività di carattere economico mediante il metodo mafioso;
a tal fine riproduce, tra l'altro, l'intera conversazione intercorsa tra lui e ER La FA il 19 febbraio 2021, quella tra l'indagato e IO AS e tra quest'ultimo ed il fratello NZ rispetto all'acquisizione di appalti riguardanti il cd. 'superbonus' per smentire le conclusioni cui è pervenuto il 4 Tribunale di Milano che aveva esaminato solo parzialmente tali colloqui. Inoltre, il non avere parlato ELl'affare relativo ai cantieri nei condomini agli altri sodali dimostra, secondo il ricorrente, la insussistenza ELla ipotizzata sua appartenenza alla associazione di stampo mafioso in oggetto. L'indagato contesta anche che l'acquisizione dei locali commerciali da parte dei AS sia avvenuta mediante le minacce tipiche EL metodo mafioso e, a tal fine, riproduce le intercettazioni e quanto dichiarato dai titolari dei predetti esercizi a conferma ELla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Analogamente, egli lamenta una parziale ed illogica valutazione, ad opera EL Tribunale, degli elementi di natura indiziaria rispetto alla estorsione ai danni EL NE considerato che, sulla base di quanto dal medesimo riferito, il NV aveva esortato i AS a smettere di picchiarlo, mentre con riferimento alle estorsioni ai danni di IL e AR non sussiste, a suo dire, alcun elemento di natura indiziaria a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza ELle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), EL codice di rito;
al riguardo osserva che il Tribunale ha confermato le esigenze cautelari omettendo di valutare la regolare condotta serbata dal NV in libertà, il fatto che egli non ha cercato di avvicinare in alcun modo le presunte vittime ELle estorsioni e che l'ultimo precedente penale a suo carico risale ormai all'anno 2008. 3. Il procedimento camerale è stato trattato con modalità cartolare stante la mancata richiesta, nei termini di legge, di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto va evidenziato che, secondo la valutazione di questa Corte, l'odierno ricorrente non ha specificamente censurato il capo ELla ordinanza EL 5 Tribunale di Milano che ha ritenuto configurabile l'associazione di cui al capo 1) ELla rubrica provvisoria e che nulla ha dedotto rispetto alla appartenenza ad essa dei fratelli AS, di talché tali profili, che il Tribunale ha ricostruito alla stregua di una pluralità di elementi non contestati in termini tali da incrinare la tenuta logica EL percorso argomentativo, non sono oggetto EL presente procedimento. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione ELl'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto ELle ragioni che l'hanno convinto ELla sussistenza o meno ELla gravità EL quadro indiziario a carico ELl'indagato e a verificare la congruenza ELla motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento ELle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa ELla misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. 2.2. Inoltre, al fine ELl'adozione ELla misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità ELl'indagato» in ordine ai reati addebitati;
in altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Non va poi dimenticato che per la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica ELla gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa EL fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n.30415 EL 25/09/2020, Rv. 279789 - 01). 6 3. Passando all'esame ELle censure sollevate dal ricorrente, va ricordato il condivisibile principio secondo cui in materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza ELl'organigramma e ELla struttura organizzativa ELle cosche ELla zona, ELl'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 EL 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254915 - 01). Deve poi ribadirsi che egli non contesta in modo specifico le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale rispetto alla sussistenza ed alla configurabilità ELl'associazione di cui al capo 1) ELla imputazione provvisoria, avendo dedotto la inesistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla sua partecipazione ad essa. 3.1. Con riferimento al primo motivo, si rileva che — al contrario di quanto sostenuto dall'indagato — il Tribunale di Milano, con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici, ha indicato le ragioni per quali ha ritenuto l'esistenza dei sopra indicati gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AR NV. In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo avere diffusamente argomentato circa la sussistenza ELl'associazione ex art 416-bis cod. pen., (questione, come detto, non oggetto ELla presente impugnazione e che, quindi, non deve essere esaminata in questa sede) per poi evidenziare tutti gli elementi dai quali ha desunto il rapporto esistente tra il ricorrente e gli altri indagati. Il Tribunale ELl'appello ex art. 310 cod. proc. pen. ha dato risalto alla partecipazione ELl'indagato alla riunione EL 23 aprile 2021, nel corso ELla quale era state conferite cariche e doti ai vari sodali ed a quella EL 28 aprile ELlo stesso anno destinata a comporre una controversia di natura economica tra alcuni appartenenti al medesimo sodalizio;
la suddetta partecipazione ELl'indagato a tali incontri, visto a cosa essi erano destinati, non poteva essere spiegata se non con la sua appartenenza all'associazione mafiosa oggetto ELla imputazione provvisoria. Al riguardo si osserva che le deduzioni difensive circa il fatto che, al primo incontro, l'odierno ricorrente sia arrivato e poi andato via da solo non consentono, per la loro oggettiva irrilevanza, di far ritenere illogico quanto indicato nell'ordinanza. 7 Inoltre, il NV si era adoperato per fare ottenere ad uno degli indagati una falsa attestazione di lavoro in vista di una udienza avanti il magistrato di sorveglianza di Pavia per l'applicazione ELla misura di sicurezza ELla libertà vigilata;
il Tribunale ha poi dato risalto alle intercettazioni dalle quali era emerso il ruolo di rilievo svolto dall'odierno ricorrente nella individuazione di imprese che potessero consentire l'ottenimento EL c.d. ‘superbonus' EL 110% per le ristrutturazioni edilizie, sino ad arrivare al controllo di ben 60 cantieri, solo formalmente attribuiti ad altre società per evitare eventuali sospetti (vedi, in particolare, la conversazione tra il NV ed il CE EL 19 febbraio 2021, nel corso ELla quale il secondo rappresentava che un appalto andava assegnato ad un soggetto terzo al fine di evitare rilievi da parte EL consorzio, fermo restando che la gestione sarebbe rimasta in capo all'indagato). Infine, sempre in modo congruo e non contraddittorio, nell'ordinanza EL Tribunale viene dato atto ELl'attività svolta dall'indagato per l'acquisizione di attività commerciali (soprattutto bar e ristoranti) nella zona di Busto Arsizio nonché il suo coinvolgimento nella più volte citata violenza privata (aggravata dal metodo mafioso) in danno EL NE. 3.2. Pertanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, l'indagato sollecita a questa Corte una inammissibile valutazione alternativa degli elementi di natura indiziaria, rispetto a quella svolta coerentemente dal giudice a quo per accogliere l'appello ELla pubblica accusa. 4. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato;
come noto, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati EL ELitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza ELle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento ELla sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, EL codice di rito (Sez. 2, n. 24515 EL 19/01/2023, Rv. 284857 - 01). Il giudice, quindi, non deve dimostrare la ricorrenza dei 'pericula libertatis' ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione EL legame EL soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto 8 ELla presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura ELla custodia in carcere. Nel caso in esame il Tribunale, in modo non manifestamente illogico, ha dato rilievo alla operatività ELl'associazione, evidenziando l'attualità ELl'operatività EL sodalizio, la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio ed i numerosi e gravi precedenti penali di AR NV (violazione ELla legge armi, lesioni, estorsione, associazione per ELinquere ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) ed il pericolo di inquinamento ELle prove in ragione EL potere intimidatorio EL sodalizio (e ELlo stesso ricorrente) sulla comunità. Ne consegue che, anche rispetto a tali profili, l'indagato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza EL disposto ELl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento ELle spese processuali e ELla somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione EL ricorso (Corte Cost. n. 186 EL 2000); la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.