Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7193
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, il divieto previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n.283 opera anche per chi detiene sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante per destinarle al commercio. È irrilevante, pertanto, che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo nel quale i prodotti antiparassitari sono stati impiegati, poiché, quale destinatario della norma, egli è tenuto ad uniformarsi alla legge ad adottare la diligenza e la prudenza che il tipo medio di venditore è tenuto ragionevolmente ad usare al fine di garantire la corrispondenza dei prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative. Pertanto il commerciante risponde a titolo di colpa in caso di non rispondenza, incombendo sullo stesso l'onere di adottare ogni cautela che le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7193
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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