Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, il divieto previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n.283 opera anche per chi detiene sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante per destinarle al commercio. È irrilevante, pertanto, che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo nel quale i prodotti antiparassitari sono stati impiegati, poiché, quale destinatario della norma, egli è tenuto ad uniformarsi alla legge ad adottare la diligenza e la prudenza che il tipo medio di venditore è tenuto ragionevolmente ad usare al fine di garantire la corrispondenza dei prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative. Pertanto il commerciante risponde a titolo di colpa in caso di non rispondenza, incombendo sullo stesso l'onere di adottare ogni cautela che le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Germano Tridico Presidente del 7.05.98
1. dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 1651
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Aldo Fiale Consigliere N. 12288/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 11.12.1997 che ha confermato la sentenza del Pretore di Ravenna con cui è stato condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni di cui all'art. 5 lett. h) e 6 legge n. 283/1962;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dr. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Enrico Falcolini, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza 11.12.1997 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Pretore di Ravenna che aveva condannato NI CI alla pena dell'arresto e dell'ammenda per avere, quale direttore responsabile della ditta Gran Frutta NI, detenuto al fine di distribuirli per il consumo, kiwi contenenti residui di clorpirifos-metile e di melidation, sostanze tossiche non ammesse dalle ordinanze ministeriali 6.06.1985 e 18.07.1990. Proponeva ricorso per Cassazione lo NI denunciando:
1. mancanza di motivazione sul punto relativo all'esonero da responsabilità poiché egli non aveva partecipato alla fase di produzione dei kiwi e, quale commerciante (o detentore per la vendita), non aveva avuto un ruolo attivo e determinante nella realizzazione del reato.
Peraltro la deperibilità dei prodotti ortofrutticoli che non presentavano vizi esterni non consentiva l'esecuzione di periodici accertamenti per verificare l'affidabilità del fornitore della partita di kiwi;
2. mancanza di motivazione sull'esclusione della responsabilità per intervenuta modifica della disciplina sanzionatoria. Con ordinanza ministeriale successiva alla contestazione del reato erano stati innalzati i livelli minimi consentiti per la concentrazione di metidation nei prodotti alimentari, sicché quelli attuali comprendevano i livelli riscontrati nei kiwi. Doveva quindi, il reato essere escluso per la sopravvenienza di una disposizione di legge più favorevole al reo, ex art. 2 comma 2 cod. pen., che riguarda non solo l'ipotesi in cui una figura criminosa sia eliminata dal sistema penale anche quelle in cui intervenga una diversa descrizione del fatto reato o sia prevista una causa di non punibilità speciale;
3. mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perché censura genericamente in punto di fatto la decisione impugnata che, invece, è basata su validi elementi e su corrette argomentazioni esenti da vizi logici.
1. In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati al l'alimentazione, il divieto previsto dall'art. 5 della legge n.283/1962 opera anche per chi detiene sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante per destinarle al commercio.
È irrilevante, pertanto, il fatto che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo nel quale i prodotti antiparassitari sono stati impiegati, poiché, quale destinatario della norma, egli è tenuto ad uniformarsi alla legge e ad adottare la diligenza e la prudenza che il tipo medio di venditore è tenuto ragionevolmente ad usare al fine di garantire la corrispondenza dei prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative. Il commerciante risponde a titolo di colpa in caso di non rispondenza incombendo sullo stesso l'onere di adottare ogni cautela che le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non pertinenti al caso in esame gli arresti giurisprudenziali secondo cui vi è esonero di responsabilità con riferimento a prodotti sfusi che non rivelino vizi e per i quali qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'incommestibilità dello stesso e nell'impossibilità di immetterlo al consumo, trattandosi, nella specie, di prodotti di normale commerciabilità che non presentavano il carattere dell'estrema deperibilità, mentre non aveva provato l'imputato di avere, per SUO conto, preso tutte le precauzioni idonee ad evitare l'immissione in commercio di prodotti alimentari sfusi non regolamentari (Cass. 20.05.1997 RV. 208208) Esauriente è la motivazione sull'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 19 della legge n. 283/1962, essendo stato accertato che lo NI aveva l'agevole possibilità di controllare la qualità e le condizioni igieniche del prodotto che non era chiuso in confezioni sigillate.
2. Anche il secondo motivo è infondato alla stregua del principio di questa Corte secondo cui "qualora venga violato il precetto contenuto nell'ari. 5 lett. h) legge 30 aprile 1962 n. 283 di non usare sostanze che portino a residui superiori ai limiti all'epoca individuati e stabiliti dall'autorità amministrativa, il reato orinai consumato non può considerarsi venuto meno a seguito di una novazione relativa a disposizione non penale, rimasta invariata, bensì solo all'ordinanza amministrativa che la completa e la specifica. Infatti, poiché l'art. 5 lett. h) legge n. 283 del 1962 costituisce una norma penale in bianco, contenente la sanzione di un precetto emanato dall'autorità amministrativa, ne deriva che, quando l'anzidetta autorità modifichi una sia precedente determinazione, non si verifica un'ipotesi di successione di legge, poiché la norma penale in bianco è rimasta assolutamente immutata nonché in vigore malgrado il variare di quei completamenti che sono previsti come mutevoli".
3. È inammissibile, perché non proposta coi motivi di appello, la doglianza relativa alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il reato, commesso l'8.11.1993, non è prescritto poiché il termine massimo della prescrizione scade l'8.05.1998.. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1998