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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4168/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110107775430000 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3844/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229050056888000, notificata il 19/10/2022, da
AdER, a seguito del mancato pagamento della cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 per IRES/ritenute IRPEF 2007 dell'importo di Euro 7.049,94, deducendo l'illegittimità della pretesa sia per la mancata notifica della cartella (che nell'atto è indicato come avvenuta il 30/12/2011) sia per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, contrastando le avverse eccezioni, producendo la documentazione comprovante la notifica della cartella presupposta e ritenendo non maturata la prescrizione decennale (ritenendo che, con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non
è più possibile scorporare le singole voci originarie) sul presupposto che in quanto occorre tenere conto della sospensione dei termini prescrizionali per l'emergenza COVID19 dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020 così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La C.G.T. di primo grado di ROMA dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il contribuente alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00, osservando come il termine di prescrizione fosse quello decennale e non quinquennale e richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 23397/2016 e come, in difetto di impugnazione del ruolo portato dalla cartella presupposta, il credito si fosse cristallizzato e non fosse più impugnabile. Ricorrente_1La società s.r.l., quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello -illustrato da memoria- del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata ribadendo l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta e comunque l'intervenuta prescrizione essendo trascorsi oltre dieci anni tra l'asserita notifica della cartella (30/12/2011) e quella dell'avviso di intimazione qui gravato
(19/10/2022).
Si è costituita in questo grado l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo sull'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice
Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vanno ad esporre.
2. Innanzitutto va precisato come la cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 sia stata regolarmente notificata con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva.
2.1 L'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile ratione temporis (dal 31/05/2010 al 02/03/2012), stante il richiamo operato dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973, infatti, dispone che “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
2.1.1 La Suprema Corte (sez. V, 02/10/2025, n. 26548) “ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”, Cass. sez. V, 12.1.2025, n. 781 (conf. Cass. sez. V, 24.5.2024, n. 14658)” non senza “segnalare che l'art.
145 cod. proc. civ. prevede solo la possibilità della notificazione degli atti indirizzati alla società presso il suo legale rappresentante”, semprechè nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dell'ente (art. 145 c.p.c.).
2.2 Sulla scorta dei principi di cui sopra va evidenziato come la cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 sia stata regolarmente notificata secondo il seguente iter:
- in data 12/04/2011 è stata inviata la raccomandata A.R. di tentato recapito presso la sede sociale in Nettuno - Indirizzo_1 che è stata restituita dalle poste il 25/05/2011 con l'annotazione “sconosciuta all'indirizzo” (doc. 5 AdER in primo grado);
- in data 14/12/2011 vi è la relata negativa del messo per l'assenza di persone previste dall'art. 139 c.p.c. presso la sede sociale ( Indirizzo_1“14/12/2011 Nettuno ore 16.50 la
Ricorrente_1ditta società s.r.l. risulta sconosciuta come dichiarato condomino sig. Cresce” - doc. 4 AdER in primo grado) anche sulla scorta della visura CCIAA dd. 03/11/2011 che confermava la sede sociale in Nettuno – Indirizzo_1;
- in data 29/12/2011 vi è stato il deposito della cartella presso il Comune di Nettuno e contestuale affissione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale (doc. 7 AdER in primo grado);
- con raccomandata in data 30/12/2011 è stato dato avviso dell'avvenuto deposito presso il Comune di Nettuno e la stessa è stata restituita dalle poste in data 31/01/2012 con l'annotazione “sconosciuto all'indirizzo” (doc. 6-9-10 AdER in primo grado).
2.2.1 Incidentalmente va pure rilevato come le ricerche del notificatore appaiano adeguate anche perchè non risultanti da un modello prestampato (bensì da un'annotazione in calce alla relata - cfr. doc. 4 AdER in primo grado) ed univocamente convergenti con le risultanze sia dell'agente postale che -mesi prima- aveva tentato di recapitare la raccomandata (doc. 5
AdER in primo grado) che delle risultanze della visura camerale dd. 03/11/2011 (doc. 8
AdER in primo grado).
3. La contribuente ha eccepito, inoltre, la prescrizione della pretesa tributaria essendo trascorso -a suo dire- il termine di prescrizione decennale tra la notifica della cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 (notificata il 30/12/2011 per quanto detto precedentemente) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 09720229050056888000 -qui impugnata-, notificata il 19/10/2022.
3.1 Al riguardo va premesso che, per quanto riguarda i crediti tributari consolidati di cui alla cartella di pagamento presupposta per cui è causa, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI, 03/03/2021, n. 5739).
3.2 Va, altresì, premesso che nel computo del termine prescrizionale occorre altresì tener conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/20, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni.
3.3 La pretesa tributaria afferisce a tributi erariali, riguardando IRES/ritenute IRPEF 2007, cosicchè la stessa soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, ma non per quanto concerne le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l' "actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120):
“in materia di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali deve riaffermarsi il costante principio -erroneamente inteso dalla sentenza impugnata- secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397).
Tanto premesso, i tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass.
n.32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948,
n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297).
I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019).
In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che
«Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
10547 del 15/04/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.
Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, [i quali] integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)”.
3.4 In relazione a quanto precede si è certamente consumata la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni ed interessi mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il termine prescrizionale decennale del tributo: alla data di notifica della cartella di pagamento presupposta (30/12/2011), va aggiunto il richiamato periodo di sospensione dei termini per effetto della pandemia da COVID19 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni cosicchè la prescrizione decennale sarebbe decorsa il 22/06/2023 con conseguente efficacia -anche ai fini interruttivi- dell'intimazione di pagamento qui impugnata notificata il 19/10/2022 che, pertanto non è maturata.
3.5 In conclusione l'appello va accolto in relazione all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni portati dalla cartella di pagamento presupposta, mentre va rigettato in relazione ai tributi cosicchè l'impugnata intimazione di pagamento è legittima per gli importi derivanti dai tributi e va annullata per quanto concerne le pretese di sanzioni ed interessi.
4. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Ricorrente_1- accoglie parzialmente l'appello della società s.r.l. e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in relazione ai soli ruoli relativi ai tributi portati dall'impugnata cartella di pagamento sottesa mentre dichiara prescritte le pretese relative ai ruoli portati afferenti le sanzioni e gli interessi;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4168/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110107775430000 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3844/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229050056888000, notificata il 19/10/2022, da
AdER, a seguito del mancato pagamento della cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 per IRES/ritenute IRPEF 2007 dell'importo di Euro 7.049,94, deducendo l'illegittimità della pretesa sia per la mancata notifica della cartella (che nell'atto è indicato come avvenuta il 30/12/2011) sia per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, contrastando le avverse eccezioni, producendo la documentazione comprovante la notifica della cartella presupposta e ritenendo non maturata la prescrizione decennale (ritenendo che, con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non
è più possibile scorporare le singole voci originarie) sul presupposto che in quanto occorre tenere conto della sospensione dei termini prescrizionali per l'emergenza COVID19 dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020 così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La C.G.T. di primo grado di ROMA dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il contribuente alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00, osservando come il termine di prescrizione fosse quello decennale e non quinquennale e richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 23397/2016 e come, in difetto di impugnazione del ruolo portato dalla cartella presupposta, il credito si fosse cristallizzato e non fosse più impugnabile. Ricorrente_1La società s.r.l., quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello -illustrato da memoria- del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata ribadendo l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta e comunque l'intervenuta prescrizione essendo trascorsi oltre dieci anni tra l'asserita notifica della cartella (30/12/2011) e quella dell'avviso di intimazione qui gravato
(19/10/2022).
Si è costituita in questo grado l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo sull'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice
Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vanno ad esporre.
2. Innanzitutto va precisato come la cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 sia stata regolarmente notificata con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva.
2.1 L'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile ratione temporis (dal 31/05/2010 al 02/03/2012), stante il richiamo operato dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973, infatti, dispone che “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
2.1.1 La Suprema Corte (sez. V, 02/10/2025, n. 26548) “ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”, Cass. sez. V, 12.1.2025, n. 781 (conf. Cass. sez. V, 24.5.2024, n. 14658)” non senza “segnalare che l'art.
145 cod. proc. civ. prevede solo la possibilità della notificazione degli atti indirizzati alla società presso il suo legale rappresentante”, semprechè nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dell'ente (art. 145 c.p.c.).
2.2 Sulla scorta dei principi di cui sopra va evidenziato come la cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 sia stata regolarmente notificata secondo il seguente iter:
- in data 12/04/2011 è stata inviata la raccomandata A.R. di tentato recapito presso la sede sociale in Nettuno - Indirizzo_1 che è stata restituita dalle poste il 25/05/2011 con l'annotazione “sconosciuta all'indirizzo” (doc. 5 AdER in primo grado);
- in data 14/12/2011 vi è la relata negativa del messo per l'assenza di persone previste dall'art. 139 c.p.c. presso la sede sociale ( Indirizzo_1“14/12/2011 Nettuno ore 16.50 la
Ricorrente_1ditta società s.r.l. risulta sconosciuta come dichiarato condomino sig. Cresce” - doc. 4 AdER in primo grado) anche sulla scorta della visura CCIAA dd. 03/11/2011 che confermava la sede sociale in Nettuno – Indirizzo_1;
- in data 29/12/2011 vi è stato il deposito della cartella presso il Comune di Nettuno e contestuale affissione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale (doc. 7 AdER in primo grado);
- con raccomandata in data 30/12/2011 è stato dato avviso dell'avvenuto deposito presso il Comune di Nettuno e la stessa è stata restituita dalle poste in data 31/01/2012 con l'annotazione “sconosciuto all'indirizzo” (doc. 6-9-10 AdER in primo grado).
2.2.1 Incidentalmente va pure rilevato come le ricerche del notificatore appaiano adeguate anche perchè non risultanti da un modello prestampato (bensì da un'annotazione in calce alla relata - cfr. doc. 4 AdER in primo grado) ed univocamente convergenti con le risultanze sia dell'agente postale che -mesi prima- aveva tentato di recapitare la raccomandata (doc. 5
AdER in primo grado) che delle risultanze della visura camerale dd. 03/11/2011 (doc. 8
AdER in primo grado).
3. La contribuente ha eccepito, inoltre, la prescrizione della pretesa tributaria essendo trascorso -a suo dire- il termine di prescrizione decennale tra la notifica della cartella di pagamento presupposta n. 09720110107775430000 (notificata il 30/12/2011 per quanto detto precedentemente) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 09720229050056888000 -qui impugnata-, notificata il 19/10/2022.
3.1 Al riguardo va premesso che, per quanto riguarda i crediti tributari consolidati di cui alla cartella di pagamento presupposta per cui è causa, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI, 03/03/2021, n. 5739).
3.2 Va, altresì, premesso che nel computo del termine prescrizionale occorre altresì tener conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/20, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni.
3.3 La pretesa tributaria afferisce a tributi erariali, riguardando IRES/ritenute IRPEF 2007, cosicchè la stessa soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, ma non per quanto concerne le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l' "actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120):
“in materia di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali deve riaffermarsi il costante principio -erroneamente inteso dalla sentenza impugnata- secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397).
Tanto premesso, i tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass.
n.32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948,
n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297).
I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019).
In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che
«Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
10547 del 15/04/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.
Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, [i quali] integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)”.
3.4 In relazione a quanto precede si è certamente consumata la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni ed interessi mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il termine prescrizionale decennale del tributo: alla data di notifica della cartella di pagamento presupposta (30/12/2011), va aggiunto il richiamato periodo di sospensione dei termini per effetto della pandemia da COVID19 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni cosicchè la prescrizione decennale sarebbe decorsa il 22/06/2023 con conseguente efficacia -anche ai fini interruttivi- dell'intimazione di pagamento qui impugnata notificata il 19/10/2022 che, pertanto non è maturata.
3.5 In conclusione l'appello va accolto in relazione all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni portati dalla cartella di pagamento presupposta, mentre va rigettato in relazione ai tributi cosicchè l'impugnata intimazione di pagamento è legittima per gli importi derivanti dai tributi e va annullata per quanto concerne le pretese di sanzioni ed interessi.
4. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Ricorrente_1- accoglie parzialmente l'appello della società s.r.l. e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in relazione ai soli ruoli relativi ai tributi portati dall'impugnata cartella di pagamento sottesa mentre dichiara prescritte le pretese relative ai ruoli portati afferenti le sanzioni e gli interessi;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI