Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 28
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata regolarmente notificata secondo la procedura prevista dall'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, indicando le ricerche effettuate dal messo notificatore e la convergenza con le risultanze dell'agente postale e della visura camerale.

  • Altro
    Prescrizione pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, considerando la sospensione dei termini prescrizionali per l'emergenza COVID-19 (1 anno, 5 mesi e 23 giorni), la prescrizione decennale per i tributi non fosse maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, ha riconosciuto la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Rigetto appello per tributi

    La Corte ha rigettato l'appello in relazione ai tributi, ritenendo l'intimazione di pagamento legittima per gli importi derivanti dai tributi.

  • Accolto
    Accoglimento appello per sanzioni e interessi

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello, dichiarando prescritte le pretese relative alle sanzioni e agli interessi portati dalla cartella di pagamento presupposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 28
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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