Articolo 8 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 marzo 2003
Art. 8. Contratti individuali dei dirigenti incaricati
presso i collegi di revisione degli enti pubblici 1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.
Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-9. (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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