TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. ROBERTA BETTIOLO e l'avv. LISA ANDREANI
e
-R PE
Con l'avv. MARIANGELA SEMENZATO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 29/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 220, P. 2, S. C, Anno 1998 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
03/12/2024, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale dei figli Per_1
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “
1. separazione personale I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. casa coniugale La casa coniugale sita in Chirignago (Ve), via Oriago n. 19/D, in proprietà esclusiva della signora
RS, verrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico. 3. mantenimento dei figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico-patrimoniale * mantenimento ordinario Il signor provvederà a corrispondere alla signora RS, a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
dei figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese di giugno 2024, l'importo complessivo di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat. * spese straordinarie I genitori provvederanno inoltre a ripartirsi le spese straordinarie che si rendessero necessario in favore dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia con le seguenti percentuali: 60% a carico del signor e 40% a Parte_1
carico della signora RS. Con la precisazione che le spese sanitarie relative ai figli verranno sostenute integralmente dal signor titolare di previdenza privata, e la suindicata Parte_1 ripartizione verrà pertanto applicata solo per coprire eventuali franchigie o eccedenze non coperte”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. ROBERTA BETTIOLO e l'avv. LISA ANDREANI
e
-R PE
Con l'avv. MARIANGELA SEMENZATO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 29/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 220, P. 2, S. C, Anno 1998 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
03/12/2024, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale dei figli Per_1
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “
1. separazione personale I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. casa coniugale La casa coniugale sita in Chirignago (Ve), via Oriago n. 19/D, in proprietà esclusiva della signora
RS, verrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico. 3. mantenimento dei figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico-patrimoniale * mantenimento ordinario Il signor provvederà a corrispondere alla signora RS, a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
dei figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese di giugno 2024, l'importo complessivo di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat. * spese straordinarie I genitori provvederanno inoltre a ripartirsi le spese straordinarie che si rendessero necessario in favore dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia con le seguenti percentuali: 60% a carico del signor e 40% a Parte_1
carico della signora RS. Con la precisazione che le spese sanitarie relative ai figli verranno sostenute integralmente dal signor titolare di previdenza privata, e la suindicata Parte_1 ripartizione verrà pertanto applicata solo per coprire eventuali franchigie o eccedenze non coperte”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison