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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1193/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100640 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed addizionali IRPEF, per l'anno 2015, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Grosseto.
La contestazione riguardava il reddito di partecipazione alla Società_1– s.r.l. società che aveva subito un controllo dell'Agenzia delle Entrate in Roma da cui era derivato un aumento del reddito relativamente agli anni 2013 e 2014. Il maggior reddito era stato ripartito tra i soci in relazione alla ristretta base azionaria.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Grosseto, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari, accoglieva nel merito il gravame.
A tal fine osservava come la vicenda poteva essere riassunta come un accertamento che partiva dal presupposto dell'accertamento definitivo nei confronti della società, accertamento induttivo con presunzioni
“super semplici” consentito per il difetto delle scritture sociali, dalla qualifica di partecipazione a base ristretta dei soci, dal ribaltamento pro quota ai soci dei redditi accertati, dalla qualifica di socio di minoranza del ricorrente, non amministratore.
Secondo il primo giudice il ricorrente ha spazio per confutare il ribaltamento automatico dei redditi pro quota nei suoi confronti.
La prova per evitare l'operare della presunzione dell'automatica distribuzione degli utili, nel caso di specie si ricaverebbe dalla circostanza della documentata cessione di quote e dal cambio di amministratore e dalla lettera di “autodenuncia” del nuovo amministratore di aver ricostruito bilanci e dichiarazioni “di fantasia” e di aver proceduto a dichiarazioni di accantonamenti di utili non corrispondenti al vero.
Appellava l'Agenzia delle Entrate premettendo che la motivazione non indicava il percorso logico e giuridico sotteso alla decisione. La prova contraria per superare la presunzione della distribuzione degli utili ai soci deve riguardare l'accantonamento dei maggiori utili o l'estraneità alla gestione societaria.
Non costituisce prova nel caso in esame la dichiarazione del nuovo amministratore la dichiarazione di aver redatto i bilanci senza alcuna contezza della reale consistenza patrimoniale ed economica della società.
Esiste il potere di controllo dei soci che consente loro di poter ottenere delle informazioni sull'andamento della gestione oltre alla possibilità di avere i documenti in consultazione.
Si costituiva in giudizio il contribuente per chiedere la reiezione dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La sentenza è correttamente motivata tanto che ha precisato in che limiti può essere richiesto all'Amministrazione di trovare la prova dell'effettiva percezione dei redditi cui si riferisce l'atto impugnato.
La vicenda in esame appare molto particolare: il nuovo amministratore subentrato nel 2016 ha dichiarato di aver presentato le dichiarazioni per il 2013 e 2014 che erano state fino ad allora omesse senza disporre delle scritture contabili, per cui anche l'accertamento in rettifica per quegli anni ha basi poco solide soprattutto se si esamina il volume di affari del 2012 l'ultimo regolarmente presentato.
Poichè si sarebbe verificato un aumento abnorme del fatturato oltretutto a fronte di costi ritenuti inesistenti dagli stessi verificatori.
In sostanza se la società fosse stata florida come la sua redditività accertata dimostrerebbe, avrebbe sicuramente impugnato l'accertamento del 2015 che era stato fatto con metodo induttivo dopo che lo stesso nuovo amministratore aveva dichiarato di aver depositato in ritardo i bilanci delle due annualità precedenti senza disporre di adeguata documentazione. In realtà è probabile che la realtà fosse diversa anche perchè diversamente l'appellato non avrebbe ceduto l'amministrazione di una realtà economica così redditizia.
Al Collegio è ben nota la granitica giurisprudenza che consente di tener conto della presunta distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria. E' un orientamento che si giustifica con la difficioltà in concreto di provare l'effettiva distribuzione di utili, ma proprio perchè si tratta di una supposizione gravida di conseguenze economiche, tutte le volte che la situazione in concreto esaminata presenta aspetti problematici
è necessario che si ponga attenzione a quelle circostanze che sottraggono pregnanza alla presunzione di distribuzione di utili fittizi.
Nel caso in esame il reddito della società accertato induttivamente è certamente non rispondente alla realtà, cosicchè presumere che gli utili siano stati distribuiti costituisce una doppia presunzione,
La particolarità della vicenda, che è dipesa anche dalla cattiva gestione da parte dell'appellato dell'amministrazione della società, consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Spese compensate.
Firenze 8 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1193/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100640 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed addizionali IRPEF, per l'anno 2015, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Grosseto.
La contestazione riguardava il reddito di partecipazione alla Società_1– s.r.l. società che aveva subito un controllo dell'Agenzia delle Entrate in Roma da cui era derivato un aumento del reddito relativamente agli anni 2013 e 2014. Il maggior reddito era stato ripartito tra i soci in relazione alla ristretta base azionaria.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Grosseto, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari, accoglieva nel merito il gravame.
A tal fine osservava come la vicenda poteva essere riassunta come un accertamento che partiva dal presupposto dell'accertamento definitivo nei confronti della società, accertamento induttivo con presunzioni
“super semplici” consentito per il difetto delle scritture sociali, dalla qualifica di partecipazione a base ristretta dei soci, dal ribaltamento pro quota ai soci dei redditi accertati, dalla qualifica di socio di minoranza del ricorrente, non amministratore.
Secondo il primo giudice il ricorrente ha spazio per confutare il ribaltamento automatico dei redditi pro quota nei suoi confronti.
La prova per evitare l'operare della presunzione dell'automatica distribuzione degli utili, nel caso di specie si ricaverebbe dalla circostanza della documentata cessione di quote e dal cambio di amministratore e dalla lettera di “autodenuncia” del nuovo amministratore di aver ricostruito bilanci e dichiarazioni “di fantasia” e di aver proceduto a dichiarazioni di accantonamenti di utili non corrispondenti al vero.
Appellava l'Agenzia delle Entrate premettendo che la motivazione non indicava il percorso logico e giuridico sotteso alla decisione. La prova contraria per superare la presunzione della distribuzione degli utili ai soci deve riguardare l'accantonamento dei maggiori utili o l'estraneità alla gestione societaria.
Non costituisce prova nel caso in esame la dichiarazione del nuovo amministratore la dichiarazione di aver redatto i bilanci senza alcuna contezza della reale consistenza patrimoniale ed economica della società.
Esiste il potere di controllo dei soci che consente loro di poter ottenere delle informazioni sull'andamento della gestione oltre alla possibilità di avere i documenti in consultazione.
Si costituiva in giudizio il contribuente per chiedere la reiezione dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La sentenza è correttamente motivata tanto che ha precisato in che limiti può essere richiesto all'Amministrazione di trovare la prova dell'effettiva percezione dei redditi cui si riferisce l'atto impugnato.
La vicenda in esame appare molto particolare: il nuovo amministratore subentrato nel 2016 ha dichiarato di aver presentato le dichiarazioni per il 2013 e 2014 che erano state fino ad allora omesse senza disporre delle scritture contabili, per cui anche l'accertamento in rettifica per quegli anni ha basi poco solide soprattutto se si esamina il volume di affari del 2012 l'ultimo regolarmente presentato.
Poichè si sarebbe verificato un aumento abnorme del fatturato oltretutto a fronte di costi ritenuti inesistenti dagli stessi verificatori.
In sostanza se la società fosse stata florida come la sua redditività accertata dimostrerebbe, avrebbe sicuramente impugnato l'accertamento del 2015 che era stato fatto con metodo induttivo dopo che lo stesso nuovo amministratore aveva dichiarato di aver depositato in ritardo i bilanci delle due annualità precedenti senza disporre di adeguata documentazione. In realtà è probabile che la realtà fosse diversa anche perchè diversamente l'appellato non avrebbe ceduto l'amministrazione di una realtà economica così redditizia.
Al Collegio è ben nota la granitica giurisprudenza che consente di tener conto della presunta distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria. E' un orientamento che si giustifica con la difficioltà in concreto di provare l'effettiva distribuzione di utili, ma proprio perchè si tratta di una supposizione gravida di conseguenze economiche, tutte le volte che la situazione in concreto esaminata presenta aspetti problematici
è necessario che si ponga attenzione a quelle circostanze che sottraggono pregnanza alla presunzione di distribuzione di utili fittizi.
Nel caso in esame il reddito della società accertato induttivamente è certamente non rispondente alla realtà, cosicchè presumere che gli utili siano stati distribuiti costituisce una doppia presunzione,
La particolarità della vicenda, che è dipesa anche dalla cattiva gestione da parte dell'appellato dell'amministrazione della società, consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Spese compensate.
Firenze 8 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -