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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ON SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3252/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 0020035537000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964248381764 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5124/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdER di Caserta nonché contro la Regione Campania avverso la Cartella di pagamento n. 02820250020035537000 emessa da AdER
e notificata in data 26/05/2025 con cui si chiedeva il pagamento di € 250,40 per Tassa automobilistica 2019.
La ricorrente eccepisce la intervenuta decadenza dell'Ufficio per assenza di tempestiva notifica entro il termine triennale di ogni atto presupposto alla Cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'Atto impugnato.
Si è costituita l' AdER per far rilevare la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa soltanto
Ente riscossore e non Ufficio impositore chiede, pertanto, di essere manlevata da eccezioni che non riguardino la propria attività.
Non risulta costituita la regione Campania.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va accolto.
La Cartella di pagamento impugnata rimanda ad un presupposto Avviso di Accertamento n. 964248381764 che sarebbe stato notificato alla ricorrente in data 24/09/2022. Di tale atto presupposto l'Ente impositore non ha provato la eventuale notifica, ciò da cui consegue la intervenuta decadenza dall'esercitare la pretesa tributaria da parte delle stesso Ente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 200,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre IVA e CP, in favore della ricorrente con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ON SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3252/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 0020035537000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964248381764 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5124/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdER di Caserta nonché contro la Regione Campania avverso la Cartella di pagamento n. 02820250020035537000 emessa da AdER
e notificata in data 26/05/2025 con cui si chiedeva il pagamento di € 250,40 per Tassa automobilistica 2019.
La ricorrente eccepisce la intervenuta decadenza dell'Ufficio per assenza di tempestiva notifica entro il termine triennale di ogni atto presupposto alla Cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'Atto impugnato.
Si è costituita l' AdER per far rilevare la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa soltanto
Ente riscossore e non Ufficio impositore chiede, pertanto, di essere manlevata da eccezioni che non riguardino la propria attività.
Non risulta costituita la regione Campania.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va accolto.
La Cartella di pagamento impugnata rimanda ad un presupposto Avviso di Accertamento n. 964248381764 che sarebbe stato notificato alla ricorrente in data 24/09/2022. Di tale atto presupposto l'Ente impositore non ha provato la eventuale notifica, ciò da cui consegue la intervenuta decadenza dall'esercitare la pretesa tributaria da parte delle stesso Ente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 200,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre IVA e CP, in favore della ricorrente con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.