Articolo 2 della Legge 28 giugno 1977, n. 393
Articolo 1
Versione
28 luglio 1977
Art. 2.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 luglio 1977