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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3772 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del
16.10.2025, vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Vitaliano Esposito, presso il cui studio in Sorrento (NA), Corso Italia n. 261, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per CP_2 mandato in atti, dall'avv. Cristoforo De Maio, presso il cui studio in
Sorrento (NA), via Talagnano n. 261, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
( ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Antonio Fusaro, presso il cui studio in
Napoli, via Acitillo n. 160, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 866/2020, pubblicata in data 12.6.2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 16.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data
21.3.2016, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1 tribunale di Torre Annunziata, il sito in Controparte_1
Sorrento al , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro Controparte_4 per cui è causa per specifica violazione degli obblighi di custodia e, soprattutto, di sicurezza degli ambienti;
2) per l'effetto condannare il
in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento in favore della Sig.ra
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla Parte_1 medesima subiti in occasione del sinistro per cui è causa, e quantificati nella somma complessiva di € 25.039,08, di cui € 19.404,00 (a titolo di danno non patrimoniale, nello specifico biologico, al 8% aumentato del 40% per cd. personalizzazione), € 3.840,00 (a titolo di I.T.T. al 100% per giorni quaranta), € 960,00 (a titolo di I.T.P. al 50% per giorni venti) ed € 835,08 per spese mediche documentate, ovvero di quella diversa somma, anche maggiore che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere equa e satisfattiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo all'effettivo soddisfo;
3) condannare parte convenuta, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento di spese e competenze di causa, in rigida applicazione del criterio della soccombenza”. A sostegno della pretesa, l'attrice assumeva che, in data 11.6.2015, alle ore 9:00 circa del mattino, mentre percorreva l'androne pedonale del fabbricato condominiale sito in Sorrento al , ove Controparte_4 abitava, con direzione dal portone della palazzina B verso l'uscita del parco, cadeva rovinosamente a terra, scivolando sul pavimento di marmo bianco, bagnato a seguito di lavaggio a cura del portiere dello stabile, senza che vi fosse alcuna segnalazione della situazione di pericolo; che la presenza di acqua sul pavimento, oltre a non essere segnalata, non era percepibile e/o visibile a causa della naturale lucentezza del marmo bianco;
che, in seguito al sinistro, era stata accompagnata presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, dove le era stata diagnosticata una frattura chiusa della rotula dx, tale da rendere necessari 20 giorni di prognosi, un intervento chirurgico di osteosintesi metallica della rotula e successive cure riabilitative;
che, pur non essendo clinicamente guarita, i postumi invalidanti riportati in occasione dell'evento lesivo erano pari al 7-8% di danno biologico, con un'invalidità temporanea totale (ITT) al 100%, pari a 40 giorni, ed un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 50%, pari a 20 giorni;
che si era rivelata la Pt_2 richiesta di risarcimento danni inoltrata al Condominio con del 27.6.2015. Parte_3
2 Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 4.7.2016, il Controparte_5
, chiedendo, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in
[...] causa dell' con cui aveva stipulato polizza per la CP_3 responsabilità civile n. 252149092, con conseguente fissazione di nuova udienza.
Nel merito, dopo aver eccepito la genericità della esposizione dei fatti
e l'assenza di un benché minimo elemento di prova, contestando specificamente la prospettazione attorea, concludeva per l'integrale rigetto della domanda, inammissibile e infondata, chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, di dichiarare la compagnia assicurativa tenuta a CP_3 mallevare e tenere indenne il Controparte_1
da ogni eventuale condanna di pagamento.
[...]
Vinte le spese.
Autorizzata, con ordinanza del 6.7.2016, la chiamata in causa dell' quest'ultima non si costituiva, rimanendo CP_3 contumace.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di
CTU medico-legale), la lite veniva definita con sentenza n. 866/2020, pubblicata in data 12.6.2020, con cui il tribunale di Torre Annunziata, non ritenendo adeguatamente provate le modalità del fatto storico lesivo, rigettava la domanda, compensando per metà le spese processuali, poste per la residua frazione a carico dell'attrice soccombente.
In particolare, il primo giudice, dopo aver riscontrato, a fronte delle contestazioni sollevate dal convenuto, modifiche nella CP_4 narrazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, e dopo aver sottolineato i profili di incongruenza nelle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, osservava che era “davvero difficile distinguere delle chiazze d'acqua derivanti dallo spruzzo di una pompa, rispetto a chiazze d'acqua diverse, a meno che le chiazze d'acqua, in quanto tali, possano essere generate solo dallo spruzzo di una pompa”, aggiungendo che “l'acqua, ex se, non è elemento scivoloso, ragion per cui la stessa non potrebbe mai essere stata causa esclusiva della scivolata”.
Tanto premesso, il tribunale argomentava che “dall'iniziale situazione in cui la caduta sarebbe stata causata dal lavaggio del pavimento a opera del custode o, più precisamente, dalla presenza d'acqua non segnalata (par.
3. in citazione) si “passa” al fatto che il pavimento risultava già scivoloso, probabilmente a cagione dei detergenti utilizzati dall'impresa di pulizie (1° memoria cit.)”, sostenendo che “La ricostruzione più probabile, attese le rimarcate contraddizioni è che la cadeva senza alcuna chiazza Pt_1
d'acqua da spruzzo quale causa o concausa, ma, al massimo, per la
3 pavimentazione scivolosa, per la quale sarebbe stato indispensabile effettuare una specifica ctu (meglio ancora in sede di ATP); a tutto concedere, sarebbe stato necessario provare la circostanza delle reiterate lamentele da parte dei condomini in merito alla scivolosità del pavimento, indicandoli quali testi o riferendo la relativa circostanza all'amm.re del condominio in sede d'interrogatorio formale”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 2.11.2020, proponeva appello , lamentando, Parte_1 con un unico articolato motivo di gravame, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. 112, 115 e 116 c.p.c.: errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in totale riforma della pronuncia gravata, di voler così provvedere: “accertare e dichiarare che l'evento dedotto in premessa va ascritto esclusivamente alla colpa del convenuto , in Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore e, pertanto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del medesimo nella produzione dell'evento CP_4 lesivo;
2) Per l'effetto della pronuncia di cui sopra, condannare il
in persona dell'Amministratore p.t., al Controparte_4 risarcimento, in favore dell'istante di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati (come da CTU), nella somma complessiva € 14.870,08, come qui di seguito specificata: - € 10.115,00 a titolo di danno biologico al 5% (con personalizzazione massima pari al 10%); - € 2.940,00 a titolo di I.T.T. al
100% per giorni trenta;
- € 735,00 a titolo di I.T.P. al 50% per giorni quindici;
- € 245,00 a titolo di I.T.P. al 25% per giorni dieci;
- € 835,08 per spese mediche documentate;
ovvero nella diversa somma, anche maggiore
(anche con riferimento alle quantificazioni in atti del C.T.P. Prof. Per_1
- € 25.039,08), che l'Ill.mo Giudice adito, riterrà equa e satisfattiva il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
3) estendere la condanna al risarcimento dei danni anche alla compagnia assicurativa Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito della
[...] domanda di garanzia autonomamente proposta dal convenuto
[...]
; 4) Nella denegata e non creduta Controparte_4 ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento di danno dedotto, ridurre proporzionalmente il risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c.; 5) condannare, il convenuto
, o chi per esso, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, al pagamento in favore dell'appellante di spese e competenze di causa del presente giudizio e del giudizio in primo grado, oltre ai compensi liquidati al C.T.U. (come da Decreto di Liquidazione del 11.03.2019 nonché
COPIA BONIFICO IN ATTI), il tutto oltre accessori dovuti per legge, in rigida applicazione del criterio di soccombenza;
6) Condanna il CP_4
o chi per esso, in solido con l'Avv. Cristoforo De Maio
[...] procuratore antistatario, alla restituzione dell'importo 2.372,01, in favore
4 dell'appellante, a titolo di rimborso delle spese di soccombenza pagate dalla stessa con riserva di ripetizione”.
Con comparsa del 14.3.2021, si costituiva in giudizio CP_3 concludendo per l'integrale rigetto dell'appello, infondato e pretestuoso, con vittoria di spese e con condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria.
Costituitosi in giudizio, con comparsa del 17.3.2021, il
[...] contestava nel merito l'avverso gravame, concludendo CP_1 per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 16.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, ridotto a trenta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
********
I. L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la domanda attorea per difetto di prova, ignorando … completamente tutti gli elementi probatori raccolti durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado, dai quali, a suo dire, sarebbe emersa una responsabilità del convenuto dovuta alla generazione e mancata eliminazione della situazione di pericolo occulto, rappresentata da acqua sulla pavimentazione dell'androne condominiale, non asciugata o segnalata, a seguito dell'innaffiamento degli alberi operato dal portiere dello stabile.
Assume, in particolare, di aver allegato e provato, tramite la documentazione medica e le dichiarazioni dei testimoni escussi, i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e, nello specifico, la circostanza di essersi trovata a percorrere l'androne pedonale del fabbricato nel giorno e nell'ora indicati, l'esistenza CP_7 dell'insidia (chiazze d'acqua) presente sul pavimento in marmo, non visibile e in alcun modo segnalata, dovuta alla condotta colposa ed imperita del portiere dello stabile, nonché le lesioni riportate in seguito al sinistro.
Aggiunge che le rimarcate contraddizioni, rilevate dal tribunale per l'intervenuta modifica nella narrazione dei fatti, riguardavano unicamente la precisazione fatta dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, cpc, primo termine, con la quale, infatti, nel riferire ulteriormente della presenza dell'acqua sul pavimento, precisava che il portiere a seguito dell'innaffiamento degli alberi presenti lungo il viale condominiale e "nel bagnare la parte asfaltata dello stesso con un apposito tubo di irrigazione che distende lungo tutto il viale,
5 su parte del pavimento in marmo senza Parte_4 provvedere alla sua immediata asciugatura e/o segnalazione", evidenziando che, in assenza di prova del caso fortuito, a carico del convenuto, il tribunale “avrebbe dovuto comunque ritenere provato che al momento del sinistro vi era acqua, non visibile, non rimossa ne' tantomeno segnalata e, dunque, una insidia” che aveva determinato la caduta, indipendentemente dalla circostanza che l'acqua si trovasse lì per il precedente lavaggio ad opera del portiere ovvero per il precedente innaffiamento operato sempre dal portiere.
Contesta, altresì, al tribunale di non aver considerato la CTU medico- legale e la perizia di parte, a firma del dott. entrambe Persona_2 attestanti la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica dell'incidente, nonché di aver ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, che, al contrario, risultavano univoche, precise e concordanti, oltre che idonee e sufficienti a provare i fatti per cui è causa, avendo entrambi i testimoni confermato che: “1) l'incidente per cui è causa avveniva nel 2015, in estate, in Sorrento, nell'adrone condominiale del 2) che la Controparte_4 pavimentazione ove cadde la Sig.ra era bagnata e che, in Pt_1 particolare, v'erano delle chiazze d'acqua; 3) non vi erano segnali di pericolo o di presenza d'acqua”, risultando dimostrata perfino la presenza della pompa con la quale il portiere aveva da poco annaffiato.
Lamenta, infine, che la difesa del , che aveva evidenziato CP_4 la disattenzione dell' nel percorrere, in condizioni di Parte_5 perfetta visibilità, un luogo dalla stessa perfettamente conosciuto, in considerazione delle segnalazioni, peraltro, effettuate da altri condomini nei giorni precedenti al sinistro, appariva ininfluente e comunque inidonea ad escludere la responsabilità dell'ente, in quanto, semmai, il portiere del avrebbe dovuto essere più CP_4 diligente e, se non asciugare, quantomeno segnalare l'acqua sulla pavimentazione dell'androne in marmo bianco.
§. L'articolata censura è infondata.
Osserva innanzitutto la corte che nel giudizio risarcitorio, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie concreta nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., è sempre necessario che l'attore-danneggiato assolva all'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità e del danno ingiusto, a cui si aggiunge la prova della imputabilità soggettiva, nel caso in cui si invochi l'art. 2043 c.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte, con specifico riguardo al danno cagionato da cose in custodia, “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
6 causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode” (Cass., Sez. Unite, n. 20942/2022;
Cass. n. 11152/2023), con l'ulteriore precisazione che: “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. 2660/2013; Cass.
21212/2015).
Ebbene, nella specie, è proprio la dinamica del sinistro ad essere rimasta oltremodo fumosa, atteso che le concrete modalità di accadimento del fatto storico lesivo, alla luce delle quali va vagliato il nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni subite, nonché lo stesso comportamento assunto dalla vittima, non risultano ben individuate dalla nell'originario atto introduttivo, né tanto Pt_1 meno univocamente chiarite nella memoria primo termine ex art. 183, comma VI, cpc.
Legittimamente, pertanto, il tribunale, dopo aver valutato gli elementi probatori raccolti, rigettava la domanda risarcitoria, rilevando che
“manca la prova che la sia caduta per responsabilità del Pt_1
, sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 20[51] c.c.”. CP_4
Decisum che va qui confermato ove si consideri che l'attrice, nell'originario atto di citazione, ed ancor prima nella raccomandata di messa in mora del 26.6.2015, indirizzata all'amministratore condominiale, rappresentava che, nel varcare l'androne condominiale, era scivolata sul pavimento di marmo bianco, che risultava bagnato per effetto di un precedente lavaggio eseguito dal portiere dello stabile.
Dinamica prontamente contestata dal convenuto, che, CP_4 nella comparsa di costituzione, prendendo specifica posizione sull'avversa ricostruzione dei fatti, deduceva: “Inoltre, essendosi la caduta verificata in pieno giorno, le condizioni di visibilità dovevano essere perfette, a maggior ragione se si considera che il viale – androne in cui
l'attrice riferisce di essere scivolata, è coperto, per cui, anche se il pavimento risulta composto da marmo bianco, la sua lucentezza viene mitigata dalla circostanza, appunto, di essere coperto. Anche la riferita presenza di acqua sul viale condominiale a causa, come riferito da parte attrice, di un precedente lavaggio, appare quantomeno improbabile, dal
7 momento che il viale viene solitamente lavato nelle ore pomeridiane e non dalla portiera dello stabile”.
Di poi, solo a fronte di tale contestazione, l'attrice, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, cpc, precisava che: “Il sinistro di cui è causa è avvenuto nell'androne pedonale del fabbricato che va dal portone al viale, in quel punto il pavimento è ricoperto di marmo bianco il quale, nonostante si trovi in una zona coperta (porticato), è per sua natura lucido.
Detta caratteristica viene poi accentuata dalla luce solare che inevitabilmente arriva dall'area esterna. Pertanto in quelle condizioni di tempo e di luogo, non si può di certo affermare che la lucentezza del marmo sia "mitigata" anzi, il colonnato e la luce che lo attraversa creano giochi di luce che accentuano la percezione di lucentezza del pavimento”, allegando, inoltre, che “in quella circostanza, così come avviene spesso nei periodi estivi, il portiere dello stabile, nell'innaffiare gli alberi presenti lungo il viale e nel bagnare la parte asfaltata dello stesso con un apposito tubo da irrigazione che distende lungo tutto il viale, schizzava acqua su parte del pavimento in marmo senza provvedere alla sua immediata asciugatura e/o segnalazione”, infine aggiungendo che una “segnalazione … sarebbe stata doverosa dopo le ripetute lamentele dei condomini dei giorni precedenti in quanto lo stesso pavimento risultava già scivoloso, probabilmente per l'utilizzo di particolari - e diversi - detergenti utilizzati da parte dell'impresa di pulizie”.
Condivisibilmente, pertanto, il giudice di prime cure si chiedeva:
<<…perché non riferire immediatamente la “corretta” versione dei fatti?
Ovvero che l'evento sarebbe accaduto a causa dell'innaffiamento degli alberi e dell'acqua “schizzata” a cagione dello stesso e non per il lavaggio? La risposta più ovvia è quella riportata dal , ossia che il custode era CP_4 solito effettuare il lavaggio della pavimentazione di pomeriggio e non al mattino. E da qui la diversa allegazione storica del fatto che va valutata in maniera assolutamente negativa per quanto sopra riportato sub 1.>>, avendo, difatti, il tribunale precedentemente evidenziato che la vicenda in esame: <si inserisce in quel novero di cause cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (..), non potendo ovviamente
“portare” testi a confutazione del fatto storico come allegato da parte attrice: similmente a quanto accade nelle liti riguardanti lesioni derivanti da auto pirata o cagionate da una buca sul marciapiede, occultata da foglie, giornali o ricoperta d'acqua. In tali casi, la parte convenuta può aspirare, tutt'al più, a porre in evidenza alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116 cpc e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutando l'intero materiale probatorio con la dovuta precisione>>.
Orbene, ritiene la corte che, effettivamente, le riscontrate incongruenze fanno sorgere legittimi dubbi sulle reali modalità di accadimento del fatto storico lesivo, minando all'origine la credibilità della dinamica narrata, dalla quale, in ogni caso, emergerebbe la
8 sussistenza di una prassi, praticata nel nel Controparte_1 periodo estivo, consistente nell'attività, ripetuta ogni mattina, di innaffiare le piante e la parte asfaltata del vialetto, circostanza, questa, confermata anche dalla testimone escussa , anch'essa Testimone_1 condomina, che riferiva: “nel periodo estivo il portiere dello stabile è solito innaffiare l'area con una pompa per rinfrescare […] preciso che il portiere è solito innaffiare l'asfalto con una pompa d'acqua ivi installata, ed anche quella mattina ho visto il portiere innaffiare come prassi nel periodo estivo”.
Appare evidente, dunque, che, come correttamente osservato dal tribunale, la situazione di potenziale pericolo, da ritenersi nota e prevedibile dall'attrice, poteva essere da lei superata attraverso l'adozione delle normali cautele ragionevolmente attese in relazione allo stato dei luoghi (abitualmente frequentati dalla danneggiata, in quanto spazi esterni alla propria abitazione), vieppiù se si considera che nei giorni antecedenti al sinistro diversi condomini avevano denunciato la scivolosità in sé del pavimento.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione
e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per
l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
9 più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” (così, in motivazione, Cass. 21675/2013; cfr., altresì, Cass. 12663/2024 e Cass. 22242/2025).
Peraltro, anche a voler ritenere che la scivolosità del pavimento non sia stata ben gestita per la mancata adozione di misure di sicurezza e/o accorgimenti idonei in relazione alla superficie marmorea dell'androne comune, non può non rilevarsi come l'attrice/odierna appellante, abitando nello stabile condominiale e conoscendo, dunque, le criticità di quegli ambienti, non potesse esimersi dal prendere le ordinarie ed opportune cautele (prestando una maggiore attenzione nell'attraversamento dell'area) per evitare di subirne le conseguenze dannose.
Inoltre, dal materiale fotografico versato in atti, emerge che l'androne in cui è avvenuta la caduta, pur essendo ricoperto da pavimento marmoreo di colore chiaro, è situato sotto un porticato, sicché la sua lucidità, sebbene intensificata, come riferito dall'attrice, dalla luce solare presente al momento del sinistro, ben poteva essere attenuata dall'ombra generata dalla superficie muraria di sostegno nel lato superiore, tanto più che l'attrice ha dichiarato che il sinistro si è verificato d'estate, in pieno giorno, in tempo verosimilmente stabile e, dunque, in perfette condizioni di visibilità.
Né assumono rilevanza decisiva le dichiarazioni rese dai due testi escussi e la relazione di CTU medico-legale espletata in prime cure, che piuttosto confermano la (già) riscontrata situazione di incertezza probatoria.
Nello specifico, entrambi i testimoni riferiscono la presenza di chiazze
d'acqua sul pavimento dell'androne (in particolare, il teste Tes_2
raccontava: “avvicinandomi vidi che nei pressi in cui la sig.ra
[...] era caduta c'erano delle chiazze d'acqua come lo spruzzo di una pompa
[…] ho anche potuto constatare la presenza di una pompa gialla lungo il viale”, mentre la teste dichiarava: “mi sono avvicinata Testimone_1 alla Sig.ra per prestarle soccorso, insieme a me si è avvicinato Pt_1 anche un altro ragazzo, in quell'occasione ho potuto notare la presenza di chiazze d'acqua sul pavimento dove è caduta la Sig.ra ”), senza però Pt_1 precisarne la quantità riversata, rendendo arduo comprendere l'estensione dell'ingombro e, dunque, la praticabilità di altri spazi sufficienti - pur sempre all'interno dell'ampia area pavimentata (cfr. riproduzione fotografica in atti, confermata dai testi) - per consentire l'attraversamento dell'androne fino a raggiungere l'uscita dal parco.
Inoltre, la circostanza che la pompa fosse ancora visibile in loco appare oltremodo generica, in quanto non dimostra la riferibilità
10 eziologica dell'evento alla condotta negligente del portiere dello stabile, richiedendo piuttosto l'adozione di maggiore cautela e prudenza da parte della , conoscitrice dei luoghi e delle Pt_1 abitudini ivi esercitate.
A ciò va aggiunto che, con riguardo alla prova del fatto storico lesivo e del nesso causale, neanche può soccorrere la consulenza tecnica d'ufficio, che si limita ad accertare la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica riferita dalla , senza potersi da essa Pt_1 desumere il reale evolversi degli accadimenti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettava all'attrice danneggiata provare.
Com'è noto, infatti, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (così, in motivazione, Cass. 19631/2020; nello stesso senso, cfr. Cass.
31886/2019, Cass. 13736/2020 e Cass. 8498/2025).
Altrettanto inconferente, ai fini di cui si discute, per le medesime ragioni appena indicate, risulta il richiamo alla perizia medico-legale a firma del dott. che offre un riscontro in ordine ai Persona_2 danni registrati, limitandosi anch'essa ad affermare genericamente la compatibilità “con la dinamica dell'incidente riferita dall'infortunata, quindi con caduta accidentale al suolo”, senza nulla provare in ordine alla ricostruzione del sinistro.
Conclusivamente, dunque, in tale fumoso ed incerto quadro probatorio, originato proprio dalla diversa allegazione del fatto storico compiuta in corso di causa dall'attrice/odierna appellante, permanendo seri dubbi sulla reale dinamica dell'evento lesivo, la domanda attorea non poteva e non può che essere disattesa, restando pertanto esclusa la responsabilità del invocata ai sensi della previsione sia CP_4 dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
L'appello, pertanto, va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata con le su indicate precisazioni.
II. Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria avanzata dall' per carenza dei relativi CP_3 presupposti, non ravvisandosi nella specie un abuso dello strumento processuale.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a
11 differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.,
Sez. Unite, 9912/2018; cfr., altresì, Cass. 19948/2023).
Nel caso in esame, la compagnia assicurativa non ha fornito, sotto il profilo soggettivo, concreta prova della colpa o mala fede della controparte soccombente e, pertanto, la domanda di danni per lite temeraria va respinta, con la precisazione che: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass.
18036/2022).
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in considerazione della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il condominio appellato, in favore dell'avv. Cristoforo De Maio, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3772 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 866/2020, pubblicata in
12 data 12.6.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano: 1) in favore del in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, in complessivi €
2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristoforo De Maio, dichiaratosi antistatario;
2) in favore dell' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, in complessivi € 2.905,000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 11.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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