Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto.
Commentario • 1
- 1. Invasione arbitraria di edifici o terreni altrui: elementi costitutiviAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 10 dicembre 2013
Il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o edifici altrui) punisce la condotta di colui che si introduce arbitrariamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. La condotta tipica del reato in questione consiste quindi nell'introduzione arbitraria (ossia senza titolo) dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cassazione, sentenza del 12 aprile 2006, n. 15610; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 25937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25937 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO SE M. - Presidente - del 17/06/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2514
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 46456/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SE, n. 19.3.1937;
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 22.6.2009;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. Febbraro G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore avv. Scorsone V. in sostituzione dell'avv. M. Cora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NI SE impugna la sentenza del tribunale di Avezzano confermativa della decisione del giudice di pace con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 633 c.p.. 2. Denuncia:
- vizio della motivazione in relazione alla ritenuta "invasione" del terreno;
assume il ricorrente come egli già avesse la detenzione del bene in qualità di subaffittuario di tale Antonini nel momento in cui la persona offesa, a causa della morosità di quest'ultimo, chiese di essere giudiziariamente reintegrata nel possesso;
- vizio della motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela;
- vizio della motivazione per la omessa considerazione, da parte di entrambi i giudici di merito, della demanialità del terreno de quo, e dunque della mancanza di legittimazione in capo alla querelante;
- mancanza della motivazione sulla doglianza formulata con l'atto di appello circa la ritualità della costituzione di parte civile.
3. Il primo motivo è fondato.
È invero principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (sez. 2, 1.12.2005, Monea, rv 233140) . Poiché nella specie 1'imputato aveva ricevuto in subaffitto il fondo altrui, ed a questo titolo vi aveva fatto legittimamente ingresso, deve escludersi la sussistenza dell'elemento materiale dell'arbitraria invasione, e ciò a prescindere dalla circostanza di fatto che egli fosse stato o meno posto al corrente che la proprietaria del fondo avesse "sfrattato" il sublocatore suo dante causa.
L'insussistenza del fatto prevale sulla improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, erroneamente disconosciuta dal giudice d'appello che ha confuso tra il termine di decorrenza della prescrizione del reato permanente ed il termine per la presentazione dell'istanza di punizione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010