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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa MA ON Presidente Relatore Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 402/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. GIORDANO Parte_1 Parte_2
NC APPELLANTI contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
PP ND AN
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rappresentata e difesa dagli Avv.ti BOTTAZZOLI GIOVANNI e BRUNETTI CP_2
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) Controparte_3 Controparte_4
EL CONTUMACE
CP_5
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_6 EL CONTUMACE
All'udienza del 11.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Parte_1 Parte_2
Distaccata di Sassari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la Sentenza
pagina 1 di 16 del Tribunale di Sassari n. 894/2022 del 10.09.2022, notificata 15.09.2022, in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE
- revocare e/o riformare in pieno la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare la nullità dell'operazione e condannare alla restituzione nella misura di € Controparte_7
25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50;
- accertare la responsabilità di pronunciare la risoluzione e/o il Controparte_7 risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50;
- accertare la responsabilità di e per essa anche Controparte_8 [...]
, in concorso fra loro o secondo rispettiva competenza e gradazione, e CP_9 condannare al risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per
€ 23.812,50 IN VIA ISTRUTTORIA Visto l'art. 345 c.p.c.,:
- si formula istanza, ex art. 213 c.p.c., di richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano fascicolo mod. 21 R.G.N.R. n. 32326/2018
- e in particolare verbali gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria;
- si rinnova l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio rigettata in primo grado con incarico di indagare le caratteristiche dei valori mobiliari sottostanti e sulle modalità di negoziazione nei mercati finanziari. IN OGNI CASO oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. Per ED : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di CP_7 Controparte_1
Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, attesa la narrativa che precede, così giudicare: In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e e ogni eventuale appello Parte_1 Parte_2 incidentale formulato avverso la sentenza n. 1350/2018 emessa dal Tribunale di Como, e, per l'effetto:
- confermare la sentenza impugnata. In subordine: In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado che di seguito si
[...] trascrivono e formulano nuovamente:
- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
relativamente alle domande svolte in causa dai Ricorrenti poiché relative ad asseriti
[...] inadempimenti ascrivibili unicamente ad attività proprie degli intermediari e non di
[...] quale mero emittente della Polizza;
Controparte_1
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di e, in ogni caso, tutte CP_1 le domande proposte dai Ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- sempre in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dagli intermediari intervenuti nei confronti di;
CP_1
pagina 2 di 16 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dei Ricorrenti, accertare l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli Intermediari;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie e di condanna di al rimborso del premio pagato dalla signora CP_1 Pt_2 accertata l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli Intermediari terzi chiamati in causa, dichiarare gli stessi tenuti a mantenere totalmente (o parzialmente) indenne e per l'effetto CP_1 condannarli in via solidale tra loro alla pagamento in favore di di ogni somma che questa CP_1 dovesse versare;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dei Ricorrenti e nel denegato caso in cui venga accertata una qualche responsabilità di , dichiarare responsabili e condannare parte resistente e le terze CP_1 chiamate in causa, in via parziaria (e non solidale tra loro), ciascuna in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità;
- in ogni caso, qualora si condanni alla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto in esecuzione del contratto che dovesse essere dichiarato nullo, e/o in ipotesi di risoluzione per inadempimento e contestuale risarcimento del danno, si chiede che si tenga conto delle somme già restituite da Controparte_1
- in ogni caso emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di competenze, spese generali e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Per “Piaccia all'adita Corte di Appello di Cagliari, previo rigetto di ogni e Controparte_2 qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 894-2022 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari n. 894-2022 qui impugnata;
SUBORDINATAMENTE: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni rigettare comunque le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché prescritte, illegittime e comunque infondate nella misura in cui risulta comunque l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il grado di responsabilità della nella misura e nell'entità della CP_2 copertura assicurativa in applicazione delle condizioni di polizza tenuto conto dei massimali e della franchigia, fatto espressamente salvo il diritto di agire in separato giudizio nei confronti del soggetto e/o dei soggetti responsabili, ai sensi di polizza. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava sulle controparti, ed in particolare su per quanto concerne le difese svolte dall'esponente, per mero CP_3 tuziorismo si chiede di essere ammessi a prova per interpello del legale rappresentante di CP_3 sui seguenti capitoli di prova indicati in comparsa”.
pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sassari (di seguito ) per Controparte_1 CP_1 ottenere la nullità o la risoluzione della polizza assicurativa “ avente numero Parte_3
136299L, stipulata in data 7.2.2012, nonché il risarcimento del danno di € 25.000,00. Esponevano:
- che il 22.8.2012 la aveva ceduto i diritti alle prestazioni derivanti dalla polizza al figlio Pt_2
; Pt_1
- che la polizza era legata al rendimento di prodotti finanziari e regolata da clausole contenute nel documento “condizioni generali”, accompagnato da altre informazioni generali e dalla scheda sintetica;
- che, trattandosi di un prodotto finanziario, la società emittente non aveva garantito alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti;
- che, a partire dal 12.10.2015 e con diverse comunicazioni pubblicate sul sito internet della società, la aveva informato i ricorrenti della sospensione delle richieste di riscatto a CP_1 causa di mancanza di liquidità del gestore Emerging Asset Management Itd;
- che la compagnia aveva informato che non avrebbe rimborsato, neanche parzialmente, il capitale investito e, in seguito, non era stata più fornita alcuna notizia circa la destinazione del fondo;
- che si trattava di un prodotto finanziario puro, altamente speculativo, e non un prodotto assicurativo;
- che non erano stati rispettati gli obblighi previsti per legge, non essendo stato stipulato per iscritto alcun contratto quadro di servizi di investimento né questionario di profilature né valutata l'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente.
Si costituiva la , chiamando in causa la e la in quanto intermediarie CP_1 CP_3 CP_6 finanziarie venditrici del prodotto ai ricorrenti, ed esponendo:
- che era una società irlandese che aveva distribuito una serie di prodotti assicurativi in diversi
Paesi europei in quegli anni tramite intermediari di assicurazione regolarmente autorizzati;
- che nel febbraio 2012 la attraverso le società di intermediazione Pt_2 Controparte_10
(ora ), e tramite
[...] Controparte_6 CP_3 CP_5
(per conto della , aveva stipulato il contratto assicurativo oggetto di causa;
CP_3
- che nel modulo di proposta era stato espressamente indicato il nome del consulente per gli investimenti, la società di diritto svizzero VI AG, che aveva gestito indipendentemente gli attivi del fondo personale collegato alla polizza;
pagina 4 di 16 - che al momento della stipula la aveva ricevuto tutti i documenti relativi alla polizza, di cui Pt_2 aveva confermato la ricezione;
- che, con tale contratto, la si era impegnata a pagare il premio di 25.000,00 € e aveva Pt_2 nominato beneficiari i suoi eredi;
- che la scheda sintetica indicava che il grado di rischio era qualificabile come “medio-alto” e che l'investimento era l'allocazione del capitale in OICR non armonizzati, appartenente alla categoria degli “Hedge Fund”;
- che in parziale restituzione del capitale versato, essa aveva restituito alla la somma di € Pt_2
1.187,00;
- che in esecuzione del contratto l'Asset Manager aveva effettuato alcune transazioni finanziarie ed acquistato titoli “Go Global Opportunity Fund of Founds e Global Quality Selection Fund of
Fund EA 7%”;
- che l'8.4.2015 il aveva chiesto il riscatto totale della polizza, e che la società aveva Pt_1 comunicato ai clienti della mancanza di liquidità dei fondi.
Si costituiva la eccependo la propria estraneità al rapporto, stante la titolarità del diritto in CP_3 capo alla sola e contestando ogni altra avversa pretesa. Chiamava in causa la società CP_1 [...]
(agenzia di assicurazione) dalla quale pretendeva Controparte_11 di essere garantita da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della sua chiamata in causa CP_5 in quanto legato solo da un contratto di sub-agenzia con la società per conto della quale si era CP_3 impegnato a svolgere le attività di collocamento dei titoli. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la , evidenziando la sussistenza della copertura assicurativa nella forma CP_2
“claim made”, che copriva le sole richieste di risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell'assicurato durante il periodo della polizza e deducendo che la non aveva responsabilità. CP_3
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
Non si costituiva la e il Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_12
Previa istruzione della causa per prove documentali e testimoniali, il Giudice, con la sentenza n.
894/2022 del 10.9.2022 rigettava il ricorso e compensava le spese fra le parti.
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e lamentando: Pt_1 Pt_2
1) la erronea valutazione in merito alla natura della polizza stipulata e l'erronea applicazione dell'onere della prova;
pagina 5 di 16 2) la omessa applicazione della disciplina prevista dal TUF e la violazione, in particolare, degli artt. 23 e 25-bis TUF;
3) la omessa valutazione in merito al conflitto di interessi della VI, alla illiquidità dei titoli sui mercati finanziari e alla volatilità dell'andamento del mercato;
4) la omessa valutazione in merito ad ulteriori elementi indicatori di una attività irregolare posta in essere dalla . CP_1
Pertanto, hanno chiesto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accertare la nullità dell'operazione e condannare la alla restituzione della somma di € CP_1
23.812,50 (25.000,00 – 1.187,50);
- accertare la responsabilità della e la risoluzione e/o il risarcimento del danno per € CP_1
23.812,50 e la responsabilità in concorso di – e , e CP_1 CP_3 CP_2 CP_5 condannarli al risarcimento del danno per € 23.812,50;
- in via istruttoria, richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano e la rinnovazione della CTU con incarico di indagare le caratteristiche dei valori mobiliari sottostanti e le modalità di negoziazione nei mercati finanziari;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale CP_3 chiedendo:
- dichiarare la natura assicurativa della polizza unit linked e la non applicabilità alla stessa della disciplina di cui al D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;
- in via subordinata, rigettare tutte le domande nei confronti di CP_3
Si è costituita , contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituita la contestando ogni avversa domanda e chiedendo anch'essa il rigetto CP_2 dell'appello.
Non si è costituito , che è stato dichiarato contumace. CP_5
Gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della . CP_6
Con ordinanza del 22.5.2024 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo per la cancellazione della , società cancellata dal registro delle imprese il 16.8.2023. CP_6
Nel giudizio di riassunzione promosso da e è rimasta contumace altresì la . Pt_1 Pt_2 CP_6
Questa Corte con ordinanza del 15.1.2025 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli appellanti perché irrilevanti ai fini della decisione.
La ha dato atto che il Tribunale di MO dichiarava la liquidazione giudiziale della CP_1 CP_4
(già ed ha chiesto l'interruzione del giudizio. CP_3
pagina 6 di 16 Con ordinanza del 9.4.2025 questa Corte ha dichiarato nuovamente l'interruzione del giudizio.
In data 2.5.2025 il e la hanno proposto ricorso in riassunzione. Pt_1 Pt_2
Nel processo riassunto nessuno si è costituito per la Controparte_13
All'udienza del 11.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della (già , con venir meno, CP_4 CP_3 pertanto, delle richieste da essa fatte nella sua originaria comparsa di costituzione e dell'appello incidentale. Deve altresì darsi atto della rinuncia alla domanda fatta nei confronti della Controparte_6
.
[...]
a) Sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di e di volta alla declaratoria di CP_1 CP_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, a suo dire, l'appello è generico e tutti i motivi “sono preordinati a tentare di far credere che la causa sarebbe stata decisa in modo diverso ove fosse stata ammessa una prova del tutto generica e confliggente con quanto emergeva dalla documentazione versata in atti”.
Osserva questa Corte che nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in merito alla natura assicurativa della polizza stipulata, all'onere della prova relativa agli obblighi informativi ed alla omessa applicazione della disciplina prevista dal T.U.F.
e dai Regolamenti Consob, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
L'appello appare, pertanto, ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
Prima dell'analisi dei motivi di appello, appare opportuno chiarire il ruolo rivestito dai vari soggetti coinvolti nella vicenda processuale:
pagina 7 di 16 1) è la società emittente della polizza unit linked oggetto di causa;
CP_1
2) , ora contumace e in liquidazione, è un broker finanziario autorizzato al collocamento CP_6 dei prodotti assicurativi di , chiamata in causa dalla;
CP_1 CP_1
3) A1 LI (Asstop in liquidazione) ora contumace, è un broker finanziario che aveva agito per conto della , chiamata in causa dalla;
CP_6 CP_1
4) è la compagnia assicuratrice della chiamata in causa dalla CP_2 CP_3 CP_3 stessa;
5) svolge attività di collocamento dei titoli per conto della CP_5 CP_3
1. Sulla natura della polizza vita unit linked, sulla applicabilità del T.U.F. e sulla nullità del contratto per mancanza di un contratto quadro
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione logico-giuridica in quanto relativi alla erronea valutazione sulla natura della polizza stipulata, a loro dire meramente speculativa e non assicurativa come invece ritenuto in sentenza, e alla mancata applicazione del T.U.F. e dei Regolamenti Consob.
La Suprema Corte nella sentenza n. 6319/2019 che, a sua volta richiama la sentenza 6061/2012, dispone che: “La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.Lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked”, …, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione … Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. E, al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento di questa
Corte secondo cui “…. il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato)” (cfr. Cass. 6061/2012) […] era preciso compito della Corte territoriale pagina 8 di 16 valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”.
Infatti, l'art. 9 Regolamento ISVAP prevede: “
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. 2 Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente” (cfr. in tal senso anche l'omologo testo dell'art. 6 del Regolamento n. 29 del 2009).
Dunque, è compito del giudice di merito verificare in concreto quale sia l'allocazione del rischio nel contratto e la congruità o meno della copertura assicurativa rispetto al capitale versato così da evitare che il nomen iuris dato dagli assicuratori ai propri prodotti possa snaturare la finalità assicurativa/previdenziale propria del contratto di assicurazione sulla vita attraverso l'inserimento di una finalità meramente speculativa propria del contratto di investimento finanziario.
Sempre in quest'ottica la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10333/2018, stabilisce che:
“Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria contrattuale dell'intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa, di un'operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal giudice di merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti”.
Riportando tali principi al caso di specie, è documentalmente provata l'avvenuta stipulazione della polizza La Signature Bond Plus, collocata sul mercato dalla e venduta tramite i broker CP_1 assicurativi (oggi in liquidazione) e (oggi in liquidazione) alla contraente CP_3 CP_4 CP_6 nel febbraio del 2012 e poi da essa ceduta al figlio nell'agosto dello stesso anno (v. doc. 2 e Pt_2 Pt_1
3 del fascicolo di primo grado).
Occorre, invece, stabilire se l'oggetto del contratto sia prevalentemente assicurativo o finanziario.
L'oggetto di tale polizza si desume:
1) dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto che specifica che “la Signature Bond Plus è un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'assicurato, in conformità a quanto disposto nell'articolo 7. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo pagina 9 di 16 Personale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo Personale, la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurativo o del riscatto o del recesso ai sensi dell'articolo 3” (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado;
CP_14
2) dall'art. 7 delle medesime condizioni, il quale stabilisce che “Il valore delle prestazioni in caso di decesso dipende ed è collegato al valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del
Fondo Personale costituito dalla Società, in conformità all'Articolo 11 e allorché la Società ha ricevuto la liquidazione di tutti gli attivi” (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado;
CP_14
3) dalla scheda di informazioni generali, che specifica che “Nel caso il contratto venga stipulato sulla vita di un solo Assicurato, se questi ha meno di 75 anni alla data di conclusione del contratto del contratto (come nel caso di specie) al verificarsi dell'evento assicurato la Società pagherà un capitale pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo
Personale. Se, invece, l' ha più di 75 anni alla data di conclusione del contratto, la Parte_4
Società pagherà un capitale pari al 101% del valore di riscatto della polizza” (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado;
CP_14
4) dalla scheda sintetica nella quale si specifica che “l'Asset Manager potrebbe investire in attivi, in particolare OICR”, ossia “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, strumenti finanziari che consentono agli investitori di partecipare ad attività finanziarie (v. doc. 5, p. 5, del fascicolo di primo grado . CP_14
Dunque, risulta, da un lato, che la si era assunta un rischio demografico poco rilevante (1%), CP_1 di contro la si era accollata un rischio assai elevato vista la possibilità di perdere l'intero Pt_2 investimento in caso di incapienza dei fondi. Eventualità, tra l'altro, tutt'altro che remota dato che nella scheda sintetica il grado di rischio dell'investimento viene classificato “medio-alto” (doc. 5 fascicolo di primo grado . CP_14
Accertata, quindi, la prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa, al caso di specie si deve applicare il T.U.F. ed il “Regolamento Intermediari” adottato dalla Consob.
In ogni caso, a prescindere da ogni valutazione circa la prevalente natura assicurativa o di strumento finanziario, l'applicabilità alla polizza in oggetto quantomeno degli artt. 21 e 23 del TUF è sancita dallo stesso art. 25 bis comma 1 del TUF nella versione vigente nel 2012 (anno di stipula della polizza da parte della che così stabiliva: “Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al Pt_2 collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Inoltre, la lettera w-1bis) dell'art. 1 del TUF definisce come prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le polizze di cui ai rami III dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 pagina 10 di 16 n. 209. L'art. 2 del codice dell'assicurazione comprende nelle classificazioni del ramo vita (III) le assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento.
In tale ambito si collocano anche i contratti unit linked e, pertanto, è evidente che alla polizza stipulata dalla si debbano applicare le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo Pt_2 art. 25 bis comma 1.
Inoltre, escludere l'applicabilità degli artt. 21 e 23 del TUF per il solo fatto che la sia stata Pt_2 sollecitata all'investimento da parte di un broker anziché direttamente da o da un intermediario CP_1 finanziario contrasterebbe con tutta la normativa vigente tesa a proteggere e tutelare i contraenti deboli.
Anche per questo al caso di specie deve applicarsi il TUF.
Risulta, pertanto, applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 21 e 23 del TUF.
Quanto alla domanda di nullità per mancata predisposizione di un contratto quadro, invece, deve rilevarsi che l'art. 37 del Regolamento Consob n. 16190/2007 vigente ratione temporis non ne prevedeva la necessità nel caso di polizze unit linked. Infatti, stabiliva che il contratto quadro:
“a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52;
g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio
[…]”. pagina 11 di 16 Pertanto, ritiene questa Corte che la aveva stipulato una polizza sulla vita con caratteristiche Pt_2 prevalentemente finanziarie collegata direttamente (linked unit) alle linee di investimento del “Fondo
Personale”, il cui valore delle prestazioni dipendeva dal valore degli attivi che rappresentavano la linea di investimento stessa.
Tale contratto deve essere sottoposto alla normativa prevista dal Testo Unico della Finanza, in quanto il suo oggetto risulta essere prevalentemente finanziario;
viceversa, non appare necessaria la predisposizione di un contratto quadro, ai sensi del Regolamento Consob vigente al tempo.
Nel caso in esame risulta che la polizza in oggetto era stata regolarmente sottoscritta per iscritto, al contrario delle successive operazioni (v. doc. 1, 3 e 4 del fascicolo di primo grado . CP_14
La polizza prevedeva il versamento del premio a cui non seguivano altri contratti di investimento di un patrimonio;
se poi la avesse voluto acquistare altre polizze avrebbe dovuto sottoscrivere altri Pt_2 moduli di proposta.
“In altri termini, la sottoscrizione di una polizza unit linked non è assimilabile agli ordini di volta in volta dati all'intermediario per investire il patrimonio, nell'ambito di un più ampio mandato in tal senso” (Corte Appello Torino sent. n. 606/2021).
Ne deriva, pertanto, che la domanda principale di dichiarazione di nullità della polizza non può trovare accoglimento.
1.1. Sull'onere della prova degli obblighi informativi e sull'inadempimento
Gli appellanti si sono altresì doluti della erronea ripartizione dell'onere della prova sugli obblighi di informazione relativi ai rischi della stipulazione della polizza ed ai prodotti venduti. Oneri, a loro dire, non assolti dalla . Inoltre, hanno chiesto la risoluzione del contratto con risarcimento del danno CP_1 patito.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 26, lettera e) del Reg. Consob impone all'intermediario di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti ai clienti (la c.d.
“know your merchandise rule”); proprio quella conoscenza che l'investitore-cliente per esperienza, per cultura o diverso campo lavorativo non può acquisire autonomamente.
L'art. 28, comma 1, lettera a), Reg. Consob, impone poi all'intermediario di acquisire una serie di informazioni sulle caratteristiche e sulla propensione al rischio del cliente (la “know your costumer rule”).
Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l'intermediario deve, pertanto, chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua pagina 12 di 16 situazione finanziaria ed i suoi obbiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, dovendosi astenere dall'effettuare operazioni non adeguate a quel soggetto per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l'investitore stesso, preventivamente informato di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione, non decida di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto, in cui faccia esplicito riferimento alle informazioni ricevute (la c.d. suitability rule prevista e disciplinata dall'art. 29 commi 1 e 3, Reg.
Consob).
Nel caso di specie, dagli atti emerge che la aveva sottoscritto il modulo di proposta “La Signature Pt_2
Bond Plus” in data 7.2.2012, nel quale erano state riportare le sue generalità, l'indicazione della professione svolta (pensionata) e l'importo della sua pensione di anzianità INPS (€ 15.000,00) senza procedere ad acquisire tutte quelle informazioni che si rendono necessarie per una corretta profilatura del cliente-investitore e per la quale doveva essere redatto un apposito documento.
Tra l'altro, anche l'ammontare del premio versato pari ad € 25.000,00 appare sproporzionato rispetto alle risorse economiche della contraente, in quanto pari a quasi due annualità pensionistiche.
La violazione della “know your costumer rule” ha comportato anche la violazione del dovere di astensione (non si deve procedere con la conclusione di un investimento se non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie).
Pertanto, ritiene questa Corte, contrariamente a quanto già valutato dal primo Giudice, che la non Pt_2 sia stata debitamente informata dell'oggetto del suo acquisto, prevalentemente finanziario, come dimostrato altresì dalla volatilità, indicata fra il 3% e 8% e arrivata al 10%.
Se quindi non può essere accolta la domanda di nullità della polizza per le ragioni sopra esposte, viceversa, ben può trovare accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente condanna al risarcimento del danno, contrariamente a quanto valutato dal tribunale.
Risulta, infatti, provato il nesso causale fra l'inadempimento e il danno, atteso che, se l'intermediario si fosse astenuto dal dare corso all'operazione o avesse fornito tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell'investimento la non lo avrebbe concluso e non avrebbe perso la somma investita. Pt_2
Ne consegue che il contratto stipulato fra la (poi ceduto al ) e la deve ritenersi Pt_2 Pt_1 CP_1 risolto per inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi informativi da parte della . CP_1
Alla luce di quanto esposto appaiono irrilevanti ai fini della decisione la rinnovazione della CTU e la ammissione dell'interpello del legale rappresentante della stante anche la liquidazione CP_3 giudiziale della stessa.
pagina 13 di 16
1.2. Sul risarcimento del danno e sui legittimati passivi
Provato, quindi, il diritto al risarcimento del danno in favore degli appellanti, occorre valutare su quali soggetti gravi tale l'obbligo.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti in causa nonché dai documenti, emerge, in modo chiaro e pacifico:
1) che la per il tramite del suo agente , aveva presentano alla il CP_3 CP_5 Pt_2 prodotto emesso da;
CP_1
2) che la che aveva agito per conto della;
CP_3 CP_6
3) che era la compagnia assicuratrice di CP_2 CP_3
Quanto alla posizione della società emittente e dei brokers, nel primo grado la e la CP_1 CP_3 proponevano l'una nei confronti dell'altra reciproche domande trasversali di manleva.
Per stabilire la legittimazione processuale di è necessario ricordare i principi giuridici elaborati CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla problematica della violazione degli obblighi informativi posti specificamente a carico dell'emittente (e non solo dell'intermediario): “In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. - di fornire al contraente un'informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, c.c.” (Cass. Civ., sez. III, 24/04/2015, n. 8412).
Anche la giurisprudenza di merito prodotta dagli appellanti (v. sentenze Corte d'Appello di Torino e il
Tribunale di Torino in caso analogo) hanno affermato la responsabilità della nei confronti CP_1 dell'investitrice: “Non è condivisibile la difesa formulata da secondo cui non avrebbe avuto CP_1 alcun obbligo di informare l'appellante sul carattere dell'investimento speculativo, né che, attraverso la consegna all'investitore delle condizioni generali di polizza, abbia comunque indicato la natura finanziaria-assicurativa della polizza e l'assenza di garanzie di restituzione del premio o di rendimenti minimi, come previsto dall'art. 1 di dette condizioni generali;
secondo cui sarebbe esente da responsabilità, poiché l'art. 5 prevede che la gestione del fondo personale (nonché la scelta degli attivi dal cui andamento dipende il valore del fondo) non competa ad essa appellata, ma ad un gestore esterno - c.d. asset manager – scelto dal contraente attraverso la sottoscrizione del modulo di proposta. La Corte, alla luce della giurisprudenza richiamata, ritiene che la dizione, del tutto generica ed astratta, dell'avvertenza trascritta circa la mancata garanzia di alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato, del recesso o del riscatto, sull'ordine di acquisto non soddisfi l'obbligo legislativo gravante sulla compagnia, a fronte dell'espressa contestazione del pagina 14 di 16 cliente. La mancata comunicazione di informazioni esaurienti ed appropriate costituisce un indice dell'inadempimento della tutt'altro che trascurabile, non potendo peraltro ritenersi surrogato CP_1
l'adempimento degli obblighi informativi da notizie acquisite autonomamente. Tali considerazioni valgono ancor di più in ordine alla scheda sintetica predisposta da , sopra ricordata, poiché CP_1 le informazioni contenute circa le politiche di investimento risultano assolutamente non intellegibili per un investitore senza particolari esperienze” (sent. n. 606/2021 C.d.A. di Torino;
v. anche sent. n.
4512/2021 Trib. di Torino).
Nel caso in esame, la scheda tecnica e le condizioni generali predisposte da non paiono però CP_1 soddisfare i requisiti di un'informazione completa ed intellegibile.
Visionando la scheda tecnica si possono trovare alcune tabelle relative agli scenari di investimento del capitale versato, i profili della politica di investimento con le indicazioni degli OICR (v. p. 3).
L'esame della stessa e delle condizioni generali non permette però di capire su quali prodotti sarebbe andato ad essere investito il capitale versato, posto che la linea di investimento prevedeva degli strumenti con varie caratteristiche, ma non individuati né individuabili.
non solo aveva predisposto una documentazione poco chiara ed incompleta contravvenendo CP_1 così agli obblighi di comportamento previsti dagli art. 1175, 1337 e 1375 c.c., ma neppure si era astenuta dal concludere il contratto nonostante la mancata profilatura violando altresì l'obbligo di protezione sorto a seguito del “contatto sociale qualificato” instauratosi con la Pt_2
Per la , invece, si osserva che la domanda nei suoi confronti è stata rinunciata nel giudizio di CP_6 riassunzione ed è, comunque, improcedibile essendo attualmente la società in stato di liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione della si osserva che dagli atti di causa risulta che il Tribunale di CP_3
MO ha dichiarato la liquidazione giudiziale della (già , che il presente giudizio è CP_4 CP_3 stato interrotto e che nel processo riassunto nessuno si è costituito per la Controparte_13
Pertanto, anche la domanda nei confronti della (oggi ) è CP_3 Controparte_4 improcedibile.
Ne consegue che anche la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di CP_3 CP_2 risulta assorbita da tale statuizione.
Deve, invece, rigettarsi la ulteriore domanda di condanna formulata dagli appellanti nei confronti di
, rimasto contumace in questo grado di giudizio, atteso che dagli atti è emerso che egli CP_5
pagina 15 di 16 aveva un mero contratto di sub agenzia con la e che, pertanto, era rimasto estraneo ai rapporti CP_3 oggetto di causa.
Ne consegue che la condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata solo nei confronti della società emittente . CP_1
L'accoglimento di tali motivi di appello assorbe le ulteriori doglianze.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata la deve essere condannata al risarcimento CP_1 in favore di e della sola somma di € 23.812,50 (25.000,00 – 1.187,50 Parte_2 Parte_1 già versati), senza ulteriori importi, come richiesto nelle conclusioni sopra indicate.
Segue, infine, la condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1 giudizio in favore degli appellanti, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La improcedibilità della domanda nei confronti della oggi , determina CP_3 Controparte_4 invece la compensazione delle spese di lite sostenute dalla . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 [...]
e in riforma della sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Sassari in data 10.9.2022: Parte_1
1) condanna la al risarcimento del danno in favore Controparte_1 di e , liquidato in € 23.812,50; Parte_2 Parte_1
2) dichiara improcedibili e inammissibili le domande proposte nei confronti di CP_3
(oggi e di entrambe in liquidazione e della;
CP_4 Controparte_6 CP_2
3) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_5
4) condanna la al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio in favore di e , liquidate in € Parte_2 Parte_1
5.077,00 per il primo grado ed in € 5.809,00 per il secondo grado, per un totale di € 10.886,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5) compensa le spese di lite tra la (oggi e la . CP_3 CP_4 CP_2
Così deciso in Sassari, 18.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa MA ON Presidente Relatore Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 402/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. GIORDANO Parte_1 Parte_2
NC APPELLANTI contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
PP ND AN
EL
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BOTTAZZOLI GIOVANNI e BRUNETTI CP_2
AR EL
) Controparte_3 Controparte_4
EL CONTUMACE
CP_5
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_6 EL CONTUMACE
All'udienza del 11.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Parte_1 Parte_2
Distaccata di Sassari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la Sentenza
pagina 1 di 16 del Tribunale di Sassari n. 894/2022 del 10.09.2022, notificata 15.09.2022, in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE
- revocare e/o riformare in pieno la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare la nullità dell'operazione e condannare alla restituzione nella misura di € Controparte_7
25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50;
- accertare la responsabilità di pronunciare la risoluzione e/o il Controparte_7 risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50;
- accertare la responsabilità di e per essa anche Controparte_8 [...]
, in concorso fra loro o secondo rispettiva competenza e gradazione, e CP_9 condannare al risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per
€ 23.812,50 IN VIA ISTRUTTORIA Visto l'art. 345 c.p.c.,:
- si formula istanza, ex art. 213 c.p.c., di richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano fascicolo mod. 21 R.G.N.R. n. 32326/2018
- e in particolare verbali gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria;
- si rinnova l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio rigettata in primo grado con incarico di indagare le caratteristiche dei valori mobiliari sottostanti e sulle modalità di negoziazione nei mercati finanziari. IN OGNI CASO oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. Per ED : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di CP_7 Controparte_1
Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, attesa la narrativa che precede, così giudicare: In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e e ogni eventuale appello Parte_1 Parte_2 incidentale formulato avverso la sentenza n. 1350/2018 emessa dal Tribunale di Como, e, per l'effetto:
- confermare la sentenza impugnata. In subordine: In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado che di seguito si
[...] trascrivono e formulano nuovamente:
- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
relativamente alle domande svolte in causa dai Ricorrenti poiché relative ad asseriti
[...] inadempimenti ascrivibili unicamente ad attività proprie degli intermediari e non di
[...] quale mero emittente della Polizza;
Controparte_1
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di e, in ogni caso, tutte CP_1 le domande proposte dai Ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- sempre in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dagli intermediari intervenuti nei confronti di;
CP_1
pagina 2 di 16 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dei Ricorrenti, accertare l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli Intermediari;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie e di condanna di al rimborso del premio pagato dalla signora CP_1 Pt_2 accertata l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli Intermediari terzi chiamati in causa, dichiarare gli stessi tenuti a mantenere totalmente (o parzialmente) indenne e per l'effetto CP_1 condannarli in via solidale tra loro alla pagamento in favore di di ogni somma che questa CP_1 dovesse versare;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dei Ricorrenti e nel denegato caso in cui venga accertata una qualche responsabilità di , dichiarare responsabili e condannare parte resistente e le terze CP_1 chiamate in causa, in via parziaria (e non solidale tra loro), ciascuna in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità;
- in ogni caso, qualora si condanni alla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto in esecuzione del contratto che dovesse essere dichiarato nullo, e/o in ipotesi di risoluzione per inadempimento e contestuale risarcimento del danno, si chiede che si tenga conto delle somme già restituite da Controparte_1
- in ogni caso emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di competenze, spese generali e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Per “Piaccia all'adita Corte di Appello di Cagliari, previo rigetto di ogni e Controparte_2 qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 894-2022 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari n. 894-2022 qui impugnata;
SUBORDINATAMENTE: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni rigettare comunque le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché prescritte, illegittime e comunque infondate nella misura in cui risulta comunque l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il grado di responsabilità della nella misura e nell'entità della CP_2 copertura assicurativa in applicazione delle condizioni di polizza tenuto conto dei massimali e della franchigia, fatto espressamente salvo il diritto di agire in separato giudizio nei confronti del soggetto e/o dei soggetti responsabili, ai sensi di polizza. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava sulle controparti, ed in particolare su per quanto concerne le difese svolte dall'esponente, per mero CP_3 tuziorismo si chiede di essere ammessi a prova per interpello del legale rappresentante di CP_3 sui seguenti capitoli di prova indicati in comparsa”.
pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sassari (di seguito ) per Controparte_1 CP_1 ottenere la nullità o la risoluzione della polizza assicurativa “ avente numero Parte_3
136299L, stipulata in data 7.2.2012, nonché il risarcimento del danno di € 25.000,00. Esponevano:
- che il 22.8.2012 la aveva ceduto i diritti alle prestazioni derivanti dalla polizza al figlio Pt_2
; Pt_1
- che la polizza era legata al rendimento di prodotti finanziari e regolata da clausole contenute nel documento “condizioni generali”, accompagnato da altre informazioni generali e dalla scheda sintetica;
- che, trattandosi di un prodotto finanziario, la società emittente non aveva garantito alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti;
- che, a partire dal 12.10.2015 e con diverse comunicazioni pubblicate sul sito internet della società, la aveva informato i ricorrenti della sospensione delle richieste di riscatto a CP_1 causa di mancanza di liquidità del gestore Emerging Asset Management Itd;
- che la compagnia aveva informato che non avrebbe rimborsato, neanche parzialmente, il capitale investito e, in seguito, non era stata più fornita alcuna notizia circa la destinazione del fondo;
- che si trattava di un prodotto finanziario puro, altamente speculativo, e non un prodotto assicurativo;
- che non erano stati rispettati gli obblighi previsti per legge, non essendo stato stipulato per iscritto alcun contratto quadro di servizi di investimento né questionario di profilature né valutata l'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente.
Si costituiva la , chiamando in causa la e la in quanto intermediarie CP_1 CP_3 CP_6 finanziarie venditrici del prodotto ai ricorrenti, ed esponendo:
- che era una società irlandese che aveva distribuito una serie di prodotti assicurativi in diversi
Paesi europei in quegli anni tramite intermediari di assicurazione regolarmente autorizzati;
- che nel febbraio 2012 la attraverso le società di intermediazione Pt_2 Controparte_10
(ora ), e tramite
[...] Controparte_6 CP_3 CP_5
(per conto della , aveva stipulato il contratto assicurativo oggetto di causa;
CP_3
- che nel modulo di proposta era stato espressamente indicato il nome del consulente per gli investimenti, la società di diritto svizzero VI AG, che aveva gestito indipendentemente gli attivi del fondo personale collegato alla polizza;
pagina 4 di 16 - che al momento della stipula la aveva ricevuto tutti i documenti relativi alla polizza, di cui Pt_2 aveva confermato la ricezione;
- che, con tale contratto, la si era impegnata a pagare il premio di 25.000,00 € e aveva Pt_2 nominato beneficiari i suoi eredi;
- che la scheda sintetica indicava che il grado di rischio era qualificabile come “medio-alto” e che l'investimento era l'allocazione del capitale in OICR non armonizzati, appartenente alla categoria degli “Hedge Fund”;
- che in parziale restituzione del capitale versato, essa aveva restituito alla la somma di € Pt_2
1.187,00;
- che in esecuzione del contratto l'Asset Manager aveva effettuato alcune transazioni finanziarie ed acquistato titoli “Go Global Opportunity Fund of Founds e Global Quality Selection Fund of
Fund EA 7%”;
- che l'8.4.2015 il aveva chiesto il riscatto totale della polizza, e che la società aveva Pt_1 comunicato ai clienti della mancanza di liquidità dei fondi.
Si costituiva la eccependo la propria estraneità al rapporto, stante la titolarità del diritto in CP_3 capo alla sola e contestando ogni altra avversa pretesa. Chiamava in causa la società CP_1 [...]
(agenzia di assicurazione) dalla quale pretendeva Controparte_11 di essere garantita da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della sua chiamata in causa CP_5 in quanto legato solo da un contratto di sub-agenzia con la società per conto della quale si era CP_3 impegnato a svolgere le attività di collocamento dei titoli. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la , evidenziando la sussistenza della copertura assicurativa nella forma CP_2
“claim made”, che copriva le sole richieste di risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell'assicurato durante il periodo della polizza e deducendo che la non aveva responsabilità. CP_3
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
Non si costituiva la e il Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_12
Previa istruzione della causa per prove documentali e testimoniali, il Giudice, con la sentenza n.
894/2022 del 10.9.2022 rigettava il ricorso e compensava le spese fra le parti.
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e lamentando: Pt_1 Pt_2
1) la erronea valutazione in merito alla natura della polizza stipulata e l'erronea applicazione dell'onere della prova;
pagina 5 di 16 2) la omessa applicazione della disciplina prevista dal TUF e la violazione, in particolare, degli artt. 23 e 25-bis TUF;
3) la omessa valutazione in merito al conflitto di interessi della VI, alla illiquidità dei titoli sui mercati finanziari e alla volatilità dell'andamento del mercato;
4) la omessa valutazione in merito ad ulteriori elementi indicatori di una attività irregolare posta in essere dalla . CP_1
Pertanto, hanno chiesto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accertare la nullità dell'operazione e condannare la alla restituzione della somma di € CP_1
23.812,50 (25.000,00 – 1.187,50);
- accertare la responsabilità della e la risoluzione e/o il risarcimento del danno per € CP_1
23.812,50 e la responsabilità in concorso di – e , e CP_1 CP_3 CP_2 CP_5 condannarli al risarcimento del danno per € 23.812,50;
- in via istruttoria, richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano e la rinnovazione della CTU con incarico di indagare le caratteristiche dei valori mobiliari sottostanti e le modalità di negoziazione nei mercati finanziari;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale CP_3 chiedendo:
- dichiarare la natura assicurativa della polizza unit linked e la non applicabilità alla stessa della disciplina di cui al D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;
- in via subordinata, rigettare tutte le domande nei confronti di CP_3
Si è costituita , contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituita la contestando ogni avversa domanda e chiedendo anch'essa il rigetto CP_2 dell'appello.
Non si è costituito , che è stato dichiarato contumace. CP_5
Gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della . CP_6
Con ordinanza del 22.5.2024 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo per la cancellazione della , società cancellata dal registro delle imprese il 16.8.2023. CP_6
Nel giudizio di riassunzione promosso da e è rimasta contumace altresì la . Pt_1 Pt_2 CP_6
Questa Corte con ordinanza del 15.1.2025 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli appellanti perché irrilevanti ai fini della decisione.
La ha dato atto che il Tribunale di MO dichiarava la liquidazione giudiziale della CP_1 CP_4
(già ed ha chiesto l'interruzione del giudizio. CP_3
pagina 6 di 16 Con ordinanza del 9.4.2025 questa Corte ha dichiarato nuovamente l'interruzione del giudizio.
In data 2.5.2025 il e la hanno proposto ricorso in riassunzione. Pt_1 Pt_2
Nel processo riassunto nessuno si è costituito per la Controparte_13
All'udienza del 11.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della (già , con venir meno, CP_4 CP_3 pertanto, delle richieste da essa fatte nella sua originaria comparsa di costituzione e dell'appello incidentale. Deve altresì darsi atto della rinuncia alla domanda fatta nei confronti della Controparte_6
.
[...]
a) Sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di e di volta alla declaratoria di CP_1 CP_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, a suo dire, l'appello è generico e tutti i motivi “sono preordinati a tentare di far credere che la causa sarebbe stata decisa in modo diverso ove fosse stata ammessa una prova del tutto generica e confliggente con quanto emergeva dalla documentazione versata in atti”.
Osserva questa Corte che nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in merito alla natura assicurativa della polizza stipulata, all'onere della prova relativa agli obblighi informativi ed alla omessa applicazione della disciplina prevista dal T.U.F.
e dai Regolamenti Consob, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
L'appello appare, pertanto, ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
Prima dell'analisi dei motivi di appello, appare opportuno chiarire il ruolo rivestito dai vari soggetti coinvolti nella vicenda processuale:
pagina 7 di 16 1) è la società emittente della polizza unit linked oggetto di causa;
CP_1
2) , ora contumace e in liquidazione, è un broker finanziario autorizzato al collocamento CP_6 dei prodotti assicurativi di , chiamata in causa dalla;
CP_1 CP_1
3) A1 LI (Asstop in liquidazione) ora contumace, è un broker finanziario che aveva agito per conto della , chiamata in causa dalla;
CP_6 CP_1
4) è la compagnia assicuratrice della chiamata in causa dalla CP_2 CP_3 CP_3 stessa;
5) svolge attività di collocamento dei titoli per conto della CP_5 CP_3
1. Sulla natura della polizza vita unit linked, sulla applicabilità del T.U.F. e sulla nullità del contratto per mancanza di un contratto quadro
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione logico-giuridica in quanto relativi alla erronea valutazione sulla natura della polizza stipulata, a loro dire meramente speculativa e non assicurativa come invece ritenuto in sentenza, e alla mancata applicazione del T.U.F. e dei Regolamenti Consob.
La Suprema Corte nella sentenza n. 6319/2019 che, a sua volta richiama la sentenza 6061/2012, dispone che: “La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.Lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked”, …, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione … Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. E, al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento di questa
Corte secondo cui “…. il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato)” (cfr. Cass. 6061/2012) […] era preciso compito della Corte territoriale pagina 8 di 16 valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”.
Infatti, l'art. 9 Regolamento ISVAP prevede: “
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. 2 Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente” (cfr. in tal senso anche l'omologo testo dell'art. 6 del Regolamento n. 29 del 2009).
Dunque, è compito del giudice di merito verificare in concreto quale sia l'allocazione del rischio nel contratto e la congruità o meno della copertura assicurativa rispetto al capitale versato così da evitare che il nomen iuris dato dagli assicuratori ai propri prodotti possa snaturare la finalità assicurativa/previdenziale propria del contratto di assicurazione sulla vita attraverso l'inserimento di una finalità meramente speculativa propria del contratto di investimento finanziario.
Sempre in quest'ottica la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10333/2018, stabilisce che:
“Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria contrattuale dell'intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa, di un'operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal giudice di merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti”.
Riportando tali principi al caso di specie, è documentalmente provata l'avvenuta stipulazione della polizza La Signature Bond Plus, collocata sul mercato dalla e venduta tramite i broker CP_1 assicurativi (oggi in liquidazione) e (oggi in liquidazione) alla contraente CP_3 CP_4 CP_6 nel febbraio del 2012 e poi da essa ceduta al figlio nell'agosto dello stesso anno (v. doc. 2 e Pt_2 Pt_1
3 del fascicolo di primo grado).
Occorre, invece, stabilire se l'oggetto del contratto sia prevalentemente assicurativo o finanziario.
L'oggetto di tale polizza si desume:
1) dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto che specifica che “la Signature Bond Plus è un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'assicurato, in conformità a quanto disposto nell'articolo 7. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo pagina 9 di 16 Personale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo Personale, la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurativo o del riscatto o del recesso ai sensi dell'articolo 3” (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado;
CP_14
2) dall'art. 7 delle medesime condizioni, il quale stabilisce che “Il valore delle prestazioni in caso di decesso dipende ed è collegato al valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del
Fondo Personale costituito dalla Società, in conformità all'Articolo 11 e allorché la Società ha ricevuto la liquidazione di tutti gli attivi” (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado;
CP_14
3) dalla scheda di informazioni generali, che specifica che “Nel caso il contratto venga stipulato sulla vita di un solo Assicurato, se questi ha meno di 75 anni alla data di conclusione del contratto del contratto (come nel caso di specie) al verificarsi dell'evento assicurato la Società pagherà un capitale pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo
Personale. Se, invece, l' ha più di 75 anni alla data di conclusione del contratto, la Parte_4
Società pagherà un capitale pari al 101% del valore di riscatto della polizza” (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado;
CP_14
4) dalla scheda sintetica nella quale si specifica che “l'Asset Manager potrebbe investire in attivi, in particolare OICR”, ossia “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, strumenti finanziari che consentono agli investitori di partecipare ad attività finanziarie (v. doc. 5, p. 5, del fascicolo di primo grado . CP_14
Dunque, risulta, da un lato, che la si era assunta un rischio demografico poco rilevante (1%), CP_1 di contro la si era accollata un rischio assai elevato vista la possibilità di perdere l'intero Pt_2 investimento in caso di incapienza dei fondi. Eventualità, tra l'altro, tutt'altro che remota dato che nella scheda sintetica il grado di rischio dell'investimento viene classificato “medio-alto” (doc. 5 fascicolo di primo grado . CP_14
Accertata, quindi, la prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa, al caso di specie si deve applicare il T.U.F. ed il “Regolamento Intermediari” adottato dalla Consob.
In ogni caso, a prescindere da ogni valutazione circa la prevalente natura assicurativa o di strumento finanziario, l'applicabilità alla polizza in oggetto quantomeno degli artt. 21 e 23 del TUF è sancita dallo stesso art. 25 bis comma 1 del TUF nella versione vigente nel 2012 (anno di stipula della polizza da parte della che così stabiliva: “Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al Pt_2 collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Inoltre, la lettera w-1bis) dell'art. 1 del TUF definisce come prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le polizze di cui ai rami III dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 pagina 10 di 16 n. 209. L'art. 2 del codice dell'assicurazione comprende nelle classificazioni del ramo vita (III) le assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento.
In tale ambito si collocano anche i contratti unit linked e, pertanto, è evidente che alla polizza stipulata dalla si debbano applicare le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo Pt_2 art. 25 bis comma 1.
Inoltre, escludere l'applicabilità degli artt. 21 e 23 del TUF per il solo fatto che la sia stata Pt_2 sollecitata all'investimento da parte di un broker anziché direttamente da o da un intermediario CP_1 finanziario contrasterebbe con tutta la normativa vigente tesa a proteggere e tutelare i contraenti deboli.
Anche per questo al caso di specie deve applicarsi il TUF.
Risulta, pertanto, applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 21 e 23 del TUF.
Quanto alla domanda di nullità per mancata predisposizione di un contratto quadro, invece, deve rilevarsi che l'art. 37 del Regolamento Consob n. 16190/2007 vigente ratione temporis non ne prevedeva la necessità nel caso di polizze unit linked. Infatti, stabiliva che il contratto quadro:
“a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52;
g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio
[…]”. pagina 11 di 16 Pertanto, ritiene questa Corte che la aveva stipulato una polizza sulla vita con caratteristiche Pt_2 prevalentemente finanziarie collegata direttamente (linked unit) alle linee di investimento del “Fondo
Personale”, il cui valore delle prestazioni dipendeva dal valore degli attivi che rappresentavano la linea di investimento stessa.
Tale contratto deve essere sottoposto alla normativa prevista dal Testo Unico della Finanza, in quanto il suo oggetto risulta essere prevalentemente finanziario;
viceversa, non appare necessaria la predisposizione di un contratto quadro, ai sensi del Regolamento Consob vigente al tempo.
Nel caso in esame risulta che la polizza in oggetto era stata regolarmente sottoscritta per iscritto, al contrario delle successive operazioni (v. doc. 1, 3 e 4 del fascicolo di primo grado . CP_14
La polizza prevedeva il versamento del premio a cui non seguivano altri contratti di investimento di un patrimonio;
se poi la avesse voluto acquistare altre polizze avrebbe dovuto sottoscrivere altri Pt_2 moduli di proposta.
“In altri termini, la sottoscrizione di una polizza unit linked non è assimilabile agli ordini di volta in volta dati all'intermediario per investire il patrimonio, nell'ambito di un più ampio mandato in tal senso” (Corte Appello Torino sent. n. 606/2021).
Ne deriva, pertanto, che la domanda principale di dichiarazione di nullità della polizza non può trovare accoglimento.
1.1. Sull'onere della prova degli obblighi informativi e sull'inadempimento
Gli appellanti si sono altresì doluti della erronea ripartizione dell'onere della prova sugli obblighi di informazione relativi ai rischi della stipulazione della polizza ed ai prodotti venduti. Oneri, a loro dire, non assolti dalla . Inoltre, hanno chiesto la risoluzione del contratto con risarcimento del danno CP_1 patito.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 26, lettera e) del Reg. Consob impone all'intermediario di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti ai clienti (la c.d.
“know your merchandise rule”); proprio quella conoscenza che l'investitore-cliente per esperienza, per cultura o diverso campo lavorativo non può acquisire autonomamente.
L'art. 28, comma 1, lettera a), Reg. Consob, impone poi all'intermediario di acquisire una serie di informazioni sulle caratteristiche e sulla propensione al rischio del cliente (la “know your costumer rule”).
Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l'intermediario deve, pertanto, chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua pagina 12 di 16 situazione finanziaria ed i suoi obbiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, dovendosi astenere dall'effettuare operazioni non adeguate a quel soggetto per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l'investitore stesso, preventivamente informato di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione, non decida di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto, in cui faccia esplicito riferimento alle informazioni ricevute (la c.d. suitability rule prevista e disciplinata dall'art. 29 commi 1 e 3, Reg.
Consob).
Nel caso di specie, dagli atti emerge che la aveva sottoscritto il modulo di proposta “La Signature Pt_2
Bond Plus” in data 7.2.2012, nel quale erano state riportare le sue generalità, l'indicazione della professione svolta (pensionata) e l'importo della sua pensione di anzianità INPS (€ 15.000,00) senza procedere ad acquisire tutte quelle informazioni che si rendono necessarie per una corretta profilatura del cliente-investitore e per la quale doveva essere redatto un apposito documento.
Tra l'altro, anche l'ammontare del premio versato pari ad € 25.000,00 appare sproporzionato rispetto alle risorse economiche della contraente, in quanto pari a quasi due annualità pensionistiche.
La violazione della “know your costumer rule” ha comportato anche la violazione del dovere di astensione (non si deve procedere con la conclusione di un investimento se non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie).
Pertanto, ritiene questa Corte, contrariamente a quanto già valutato dal primo Giudice, che la non Pt_2 sia stata debitamente informata dell'oggetto del suo acquisto, prevalentemente finanziario, come dimostrato altresì dalla volatilità, indicata fra il 3% e 8% e arrivata al 10%.
Se quindi non può essere accolta la domanda di nullità della polizza per le ragioni sopra esposte, viceversa, ben può trovare accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente condanna al risarcimento del danno, contrariamente a quanto valutato dal tribunale.
Risulta, infatti, provato il nesso causale fra l'inadempimento e il danno, atteso che, se l'intermediario si fosse astenuto dal dare corso all'operazione o avesse fornito tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell'investimento la non lo avrebbe concluso e non avrebbe perso la somma investita. Pt_2
Ne consegue che il contratto stipulato fra la (poi ceduto al ) e la deve ritenersi Pt_2 Pt_1 CP_1 risolto per inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi informativi da parte della . CP_1
Alla luce di quanto esposto appaiono irrilevanti ai fini della decisione la rinnovazione della CTU e la ammissione dell'interpello del legale rappresentante della stante anche la liquidazione CP_3 giudiziale della stessa.
pagina 13 di 16
1.2. Sul risarcimento del danno e sui legittimati passivi
Provato, quindi, il diritto al risarcimento del danno in favore degli appellanti, occorre valutare su quali soggetti gravi tale l'obbligo.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti in causa nonché dai documenti, emerge, in modo chiaro e pacifico:
1) che la per il tramite del suo agente , aveva presentano alla il CP_3 CP_5 Pt_2 prodotto emesso da;
CP_1
2) che la che aveva agito per conto della;
CP_3 CP_6
3) che era la compagnia assicuratrice di CP_2 CP_3
Quanto alla posizione della società emittente e dei brokers, nel primo grado la e la CP_1 CP_3 proponevano l'una nei confronti dell'altra reciproche domande trasversali di manleva.
Per stabilire la legittimazione processuale di è necessario ricordare i principi giuridici elaborati CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla problematica della violazione degli obblighi informativi posti specificamente a carico dell'emittente (e non solo dell'intermediario): “In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. - di fornire al contraente un'informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, c.c.” (Cass. Civ., sez. III, 24/04/2015, n. 8412).
Anche la giurisprudenza di merito prodotta dagli appellanti (v. sentenze Corte d'Appello di Torino e il
Tribunale di Torino in caso analogo) hanno affermato la responsabilità della nei confronti CP_1 dell'investitrice: “Non è condivisibile la difesa formulata da secondo cui non avrebbe avuto CP_1 alcun obbligo di informare l'appellante sul carattere dell'investimento speculativo, né che, attraverso la consegna all'investitore delle condizioni generali di polizza, abbia comunque indicato la natura finanziaria-assicurativa della polizza e l'assenza di garanzie di restituzione del premio o di rendimenti minimi, come previsto dall'art. 1 di dette condizioni generali;
secondo cui sarebbe esente da responsabilità, poiché l'art. 5 prevede che la gestione del fondo personale (nonché la scelta degli attivi dal cui andamento dipende il valore del fondo) non competa ad essa appellata, ma ad un gestore esterno - c.d. asset manager – scelto dal contraente attraverso la sottoscrizione del modulo di proposta. La Corte, alla luce della giurisprudenza richiamata, ritiene che la dizione, del tutto generica ed astratta, dell'avvertenza trascritta circa la mancata garanzia di alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato, del recesso o del riscatto, sull'ordine di acquisto non soddisfi l'obbligo legislativo gravante sulla compagnia, a fronte dell'espressa contestazione del pagina 14 di 16 cliente. La mancata comunicazione di informazioni esaurienti ed appropriate costituisce un indice dell'inadempimento della tutt'altro che trascurabile, non potendo peraltro ritenersi surrogato CP_1
l'adempimento degli obblighi informativi da notizie acquisite autonomamente. Tali considerazioni valgono ancor di più in ordine alla scheda sintetica predisposta da , sopra ricordata, poiché CP_1 le informazioni contenute circa le politiche di investimento risultano assolutamente non intellegibili per un investitore senza particolari esperienze” (sent. n. 606/2021 C.d.A. di Torino;
v. anche sent. n.
4512/2021 Trib. di Torino).
Nel caso in esame, la scheda tecnica e le condizioni generali predisposte da non paiono però CP_1 soddisfare i requisiti di un'informazione completa ed intellegibile.
Visionando la scheda tecnica si possono trovare alcune tabelle relative agli scenari di investimento del capitale versato, i profili della politica di investimento con le indicazioni degli OICR (v. p. 3).
L'esame della stessa e delle condizioni generali non permette però di capire su quali prodotti sarebbe andato ad essere investito il capitale versato, posto che la linea di investimento prevedeva degli strumenti con varie caratteristiche, ma non individuati né individuabili.
non solo aveva predisposto una documentazione poco chiara ed incompleta contravvenendo CP_1 così agli obblighi di comportamento previsti dagli art. 1175, 1337 e 1375 c.c., ma neppure si era astenuta dal concludere il contratto nonostante la mancata profilatura violando altresì l'obbligo di protezione sorto a seguito del “contatto sociale qualificato” instauratosi con la Pt_2
Per la , invece, si osserva che la domanda nei suoi confronti è stata rinunciata nel giudizio di CP_6 riassunzione ed è, comunque, improcedibile essendo attualmente la società in stato di liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione della si osserva che dagli atti di causa risulta che il Tribunale di CP_3
MO ha dichiarato la liquidazione giudiziale della (già , che il presente giudizio è CP_4 CP_3 stato interrotto e che nel processo riassunto nessuno si è costituito per la Controparte_13
Pertanto, anche la domanda nei confronti della (oggi ) è CP_3 Controparte_4 improcedibile.
Ne consegue che anche la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di CP_3 CP_2 risulta assorbita da tale statuizione.
Deve, invece, rigettarsi la ulteriore domanda di condanna formulata dagli appellanti nei confronti di
, rimasto contumace in questo grado di giudizio, atteso che dagli atti è emerso che egli CP_5
pagina 15 di 16 aveva un mero contratto di sub agenzia con la e che, pertanto, era rimasto estraneo ai rapporti CP_3 oggetto di causa.
Ne consegue che la condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata solo nei confronti della società emittente . CP_1
L'accoglimento di tali motivi di appello assorbe le ulteriori doglianze.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata la deve essere condannata al risarcimento CP_1 in favore di e della sola somma di € 23.812,50 (25.000,00 – 1.187,50 Parte_2 Parte_1 già versati), senza ulteriori importi, come richiesto nelle conclusioni sopra indicate.
Segue, infine, la condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1 giudizio in favore degli appellanti, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La improcedibilità della domanda nei confronti della oggi , determina CP_3 Controparte_4 invece la compensazione delle spese di lite sostenute dalla . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 [...]
e in riforma della sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Sassari in data 10.9.2022: Parte_1
1) condanna la al risarcimento del danno in favore Controparte_1 di e , liquidato in € 23.812,50; Parte_2 Parte_1
2) dichiara improcedibili e inammissibili le domande proposte nei confronti di CP_3
(oggi e di entrambe in liquidazione e della;
CP_4 Controparte_6 CP_2
3) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_5
4) condanna la al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio in favore di e , liquidate in € Parte_2 Parte_1
5.077,00 per il primo grado ed in € 5.809,00 per il secondo grado, per un totale di € 10.886,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5) compensa le spese di lite tra la (oggi e la . CP_3 CP_4 CP_2
Così deciso in Sassari, 18.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa MA ON
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