TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17009 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64651/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale in persona del Giudice dott.ssa TA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64651 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 09.07.2025, all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA in persona del legale rappresentante, Presidente Cda, Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pagani del Foro di Mantova, giusta procura in atti, con domicilio eletto in Mantova, Via della Conciliazione, 15, presso lo studio del difensore
OPPONENTE
E
Controparte_1
(già , in persona del Responsabile della Funzione “Affari
[...] Controparte_2
Legali e Societari” Avv. Pasquale Ambrogio, in virtù di procura speciale del 2.3.2020 a rogito Notaio in Roma (rep. 1174, rog. 519), rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari, elettivamente Persona_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
pagina 1 di 15 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15892 del 9.9.2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, notificato il 13 e 14 settembre 2022 (N. R.G. 49910/2022), per recupero somme a seguito di provvedimento di revoca di contributi pubblici.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 03 e 07 luglio 2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
La con atto di citazione notificato il 21.10.2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso dal Tribunale di Roma indicato in epigrafe con cui le era ingiunto il pagamento - in favore dell'
[...]
(di seguito per brevità Controparte_3
) - di euro 122.630,87, di cui euro per interessi 12.836,87, oltre interessi di revoca maturandi a CP_4 decorrere dal 25.5.2022 al tasso contrattualmente previsto fino al pagamento (come da domanda) e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo versato nell'ambito di un finanziamento concesso giusta delibera del 20.4.2020, in dipendenza di investimenti legati all'emergenza pandemica da c.d. Covid – 19.
Nel ricorso monitorio -dopo avere richiamato la normativa di riferimento introdotta a seguito CP_4 dell''insorgenza della nota pandemia (D.L. n. 18/2020, poi convertito in legge n.27/2020, c.d. Decreto “Cura
Italia”), che aveva previsto all'art. 5 del D.L. 18/2020 una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, da realizzare con modalità compatibili con la normativa europea, nonché all'art. 15 del D.L. 18/2020, la possibilità di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (marchio CE) secondo un iter di validazione dettagliatamente descritto - deduceva che, in data 1.4.2020, la società aveva Parte_1 presentato ad la domanda di ammissione alle agevolazioni, per la realizzazione nel Comune di Campi CP_4
SE (FI) di un programma d'investimento volto alla riconversione di una unità produttiva esistente per la realizzazione di mascherine chirurgiche. Precisava che nella domanda di ammissione si era impegnata a Pt_1 mettere a disposizione del Commissario Straordinario, e su sua richiesta, i dispositivi medici facciali prodotti nella quantità dichiarata di 7.200 al giorno, iniziando la produzione entro 15 giorni dalla ammissione del progetto. Svolto l'iter istruttorio, la società con delibera del 20.4.2020 era stata ammessa alla agevolazione.
pagina 2 di 15 erogava alla con valuta del 30.4.2020, la prima quota delle agevolazioni per l'importo di CP_4 Parte_1 euro 109.794,00, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse. Successivamente, la Guardia di
Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze, nell'ambito di una ispezione relativa alla corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate, con l'informativa prot. n. 0082896/2022 del 11.03.2022, comunicava l'esito dell'attività ispettiva e le irregolarità riscontrate nelle gestione delle risorse pubbliche oggetto del finanziamento, con l'invio del rapporto sugli accertamenti svolti alla Procura della Repubblica di
Firenze per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis c.p. Conseguentemente, ricorrendo le cause previste dall'ordinanza commissariale n. 4/2020 e dal provvedimento di concessione delle agevolazioni del 20.4.2020,
aveva provveduto a revocare le agevolazioni concesse, con recupero della quota erogata, pari ad Euro CP_4
109.794,00, oltre interessi come da delibera di ammissione ed il disimpegno della quota a saldo non erogata.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la eccepiva: - il difetto di giurisdizione del Tribunale Pt_1 ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice amministrativo, come indicato nello stesso provvedimento di revoca, - la pendenza del giudizio dinanzi al TAR – Lazio, per avere la società già impugnato dinanzi a tale giudice il provvedimento di revoca;
- la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 cpc nell'attesa della definizione di quello pendente dinanzi in Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma
(N. 7466/2022 RG ). Nel merito, deduceva l'insussistenza degli inadempimenti e degli illeciti contestati a
[...]
Pt_1
In particolare, assumeva che la società aveva rispettato la normativa di riferimento, l'ordinanza commissariale e gli obblighi assunti con la concessione del provvedimento agevolativo. Evidenziava che la società aveva dichiarato e comunicato sui moduli predisposti da di avere intrapreso l'attività di produzione delle CP_4 mascherine in data 06.05.2020 e di avere avviato, in data 03.05.2020, l'iter autorizzativo per la produzione e la commercializzazione dei dispositivi medici/dispositivi di protezione individuale. Deduceva in sostanza che il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'Ordinanza 4/2020 del Commissario si era concluso in data 6.5.2020, avendo dichiarato “che tutti gli impianti e macchinari da installare presso l'unità operativa interessata dal programma sono stati correttamente installati presso la medesima autorità unità operativa e sono perfettamente funzionanti” (doc. 13). Aggiungeva che le dichiarate circostanze corrispondevano a verità, atteso che la consegna delle macchine lineari taglia e cuci era terminata il 04 maggio pagina 3 di 15 e lo stesso giorno le stesse erano state messe in funzione. Le mascherine prodotte dagli addetti erano state poi trasmesse al confezionamento, tramite una apposita confezionatrice consegnata il 06.05 (e nello stesso giorno collegata all'impianto elettrico già esistente) e collaudata l'08.05. Deduceva altresì che era stato comunicato l'inizio della produzione all'Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 4 DL 18/2020, il quale aveva rilasciato il nulla osta alla produzione e solo il 24.7.2020, a seguito di un riesame della situazione, aveva comunicato il parere non favorevole a fronte di rilevate criticità. A seguito di una ulteriore richiesta da parte della veniva tuttavia emesso il provvedimento di autorizzazione alla produzione in data 19.11.2020, Pt_1 notificato nel dicembre 2020. Precisava che la commercializzazione sul mercato delle mascherine non era mai avvenuta, in quanto “ad oggi non sono pervenuti ordinativi di sorta da parte di , nonostante le CP_4 molteplici sollecitazioni in tal senso”.
Deduceva che il provvedimento di revoca era stato pronunciato in mancanza delle cause di revoca del beneficio
(previste dall'art. 13 dell'ordinanza commissariale n. 4/2020). Precisava che l'Amministrazione non aveva provato alcun addebito, ma si era limitata ad aderire alle affermazioni della Guardia di Finanza sull'esito irregolare dell'ispezione.
Nel provvedimento di ammissione (par. 4 del doc. 10) non era previsto alcun termine per l'avvio della produzione, ma solo il termine massimo di completamento del programma di investimento, indicato dall'art 5 comma 2 lettera b) dell'Ordinanza 4/2020 che prevedeva che “per data di completamento si intende la data dell'ultimo capitolo di spesa dichiarato ammissibile”. Anche nel paragrafo 8 sulla revoca delle agevolazioni
(doc. A), il mancato e/o ritardato avvio della realizzazione delle mascherine certificate non era previsto quale causa di revoca delle agevolazioni concesse. Non erano mai stata richiesta la conversione del finanziamento in contributo a fondo perduto, tanto che la somma oggetto del finanziamento era stata sempre appostata nei bilanci di esercizio come debito.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale di rito a. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio – Roma o altro ritenuto di giustizia); b. in subordine per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, sospendersi il procedimento sino alla definizione del giudizio introdotto con il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione descritto
pagina 4 di 15 in premessa dinanzi il TAR Lazio di Roma notificato in data 6.06.2022 ed allegato al presente atto sub 2 (pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, pendente sotto il n. 7466/2022 RG), ex artt. 295 e segg. cpc;
In via preliminare Se richiesta denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione basata su prova scritta e, comunque, all'evidenza fondata;
Nel merito in via principale
- per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria da Controparte_1 (già , nei confronti di e accertarsi e dichiararsi che nulla è
[...] Controparte_2 Parte_1 dovuto da all'ingiungente opposta, per le ragioni in premessa;
Parte_1 In ogni caso
- per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, dichiararsi nulli e/o inefficaci e/o annullarsi e/o disapplicarsi, in quanto non conformi a legge, e/o comunque ritenersi privi di valenza o effetto, i seguenti provvedimenti amministrativi: a) provvedimento di revoca a firma del Dirigente responsabile dell'Area “Grandi investimenti e sviluppo imprese” Dott. con il quale “assume il provvedimento di revoca per le motivazioni sopra Persona_2 indicate nei confronti del progetto presentato dalla Beneficiaria e contraddistinto dal prot. CIT_0386, con conseguente: disimpegno delle agevolazioni concesse e non erogate, pari a complessivi Euro 73.196,00; cancellazione dei relativi codici COR e CUP attribuiti;
recupero della quota erogata, pari a Euro 109.794,00 maggiorata degli interessi di mora maturati e maturandi nel periodo compreso dalla data di erogazione delle agevolazioni (30/4/2020) alla data di effettivo soddisfo”, allegata quale doc. A alla presente citazione (e quale doc. 15 al ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto); b) comunicazione di revoca delle agevolazioni a firma del Dirigente responsabile dell'Area “Grandi investimenti e sviluppo imprese” Dott. trasmessa a mezzo pec in data 7 aprile 2022 al Persona_2 commercialista Dott. e in data 11 aprile 2022 alla Società ricorrente, allegata quale doc. B Controparte_5 alla presente citazione (e quale doc. 16 al ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto);
- respingersi ogni domanda proposta da Controparte_1 (già , nei confronti di in quanto inammissibile e/o infondata
[...] Controparte_2 Parte_1 per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate;
- dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi il Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma – Giudice Dott. Giacomo Ebner, n. 15892/2022 del 09/09/2022 (RG n. 49910/2022) qui opposto e allegato sub 1, per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, nonché per ogni altra ragione di giustizia;
- condannarsi controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”. Si costituiva , contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_4
Deduceva che: - non sussistevano i presupposti per dichiarare la giurisdizione del G.A. non attenendo la presente controversia alla fase procedimentale antecedente alla concessione della agevolazione, bensì alla fase esecutiva del rapporto di concessione, essendovi inadempimento del beneficiario alle condizioni della pagina 5 di 15 erogazione e lo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato;
- la società era risultata inadempiente a numerose obbligazioni, come riscontrato dalla Guardia di Finanza nel rapporto sugli accertamenti eseguiti;
- non erano sono state osservate le previsioni indicate con la domanda di partecipazione, né gli impegni oggetto delle integrazioni alla domanda del 15 e 16 aprile 2020, in quanto nella domanda era stata prevista l'entrata in produzione, dopo il completamento degli investimenti entro 15 giorni dalla notifica della delibera di ammissione con la produzione di 7.200 mascherine al giorno e nelle integrazioni era stato esposto un programma del tutto disatteso, con l'entrata in produzione, dopo il completamento degli investimenti, come prescritto dall'art. 5 comma 2 lett. b) dell'ordinanza commissariale entro l'8 maggio 2020; - il parere favorevole alla produzione dell'Istituto Superiore di Sanità era stato rilasciato alla in data Pt_1
24.11.2020 ed il parere favorevole alla commercializzazione in data 10.12.2020; - l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione era avvenuta pertanto in un termine non solo successivo a quello cui la si era obbligata, ma anche a quello di 180 giorni previsto come termine massimo dalla ordinanza Pt_1 commissariale e dalla delibera di ammissione, non essendo successivamente più necessarie, per l'emergenza, le mascherine prodotte in deroga al marchio CE.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita mediante produzione documentale e prova per testi e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Pregiudizialmente deve ricordarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato – tanto del giudice ordinario che amministrativo – secondo cui i destinatari di contributi o di sovvenzioni pubbliche hanno nei confronti della pubblica amministrazione una posizione di interesse legittimo con riguardo alla fase procedimentale finalizzata alla concessione del contributo ovvero nel caso in cui il provvedimento concessorio sia stato annullato per contrasto con l'interesse pubblico;
diversamente essi hanno una posizione giuridica di diritto soggettivo in ordine alle controversie relative alla fase successiva alla erogazione del contributo ed in particolare - per quanto in questa sede interessa - in caso di ritiro di detti benefici con provvedimenti di revoca,
o più correttamente di decadenza per inadempimento o per fatti sopravvenuti alla concessione (cfr Cass.
07.05.2014, n.9826; Cass. 11.07.2014, n. 15941; Cass. 01.12.2009, n. 25261; Consiglio di Stato 6277/2013,
5617/2003, nonche' C. Stato, sez. V, 10-11-2010, n. 7994).
pagina 6 di 15 Sulla base di tali principi l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento di revoca e l'avvenuta impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di revoca è priva di rilevanza, trattandosi di controversia che rientra nell'alveo di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, avendo la pretesa del privato – di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti della revoca del contributo – consistenza di diritto soggettivo ed incombendo tale accertamento al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca o decadenza, con possibilità di disapplicare l'atto amministrativo eventualmente ritenuto illegittimo.
Nel caso di specie, trattandosi di revoca di un beneficio già riconosciuto e di un atto che interviene nella fase esecutiva del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il beneficio è stato revocato sul presupposto dell'inadempimento da parte della società agevolata agli obblighi assunti. Invero, non si evince dal provvedimento di revoca allegato in atti che lo stesso sia stato emesso per irregolarità relative alla fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o per vizi di legittimità di quest'ultimo o ancora per contrasto iniziale con l'interesse pubblico. Al contrario risulta dal provvedimento di revoca che esso è stato emesso all'esito dell'attività ispettiva volta ad accertare “la corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate” e quindi l'adempimento da parte della società opponente agli obblighi assunti.
Ancora deve aggiungersi che nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per la sospensione richiesta ex art. 295 cpc. (a fronte della pendenza del giudizio amministrativo instaurato da parte opponente avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa), né i presupposti dell'istituto della litispendenza destinato ad operare nel caso di contemporanea pendenza radicata presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario. Nella ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione
(come nel caso in oggetto), il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (art. 362 cod. proc. civ.) (cfr. Cass. n.18100/2013).
Parte attrice censura il provvedimento di revoca, contestandone la legittimità per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
pagina 7 di 15 Al riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto. Il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire della
P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi del provvedimento amministrativo (come quelli nel caso di specie dianzi indicati), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi all'Autorità Amministrativa e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto.
I vizi meramente formali del provvedimento amministrativo, dunque, non comportano di per sé ed automaticamente la insussistenza della pretesa restitutoria vantata dall'amministrazione, potendo tuttavia rilevare sotto il profilo sostanziale (ad es. l'eventuale inadeguatezza motivazionale del provvedimento amministrativo può successivamente rilevare sotto il profilo dell'inadeguata deduzione delle ragioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento di revoca-decadenza). Deve quindi essere valutato se in concreto le irregolarità e le criticità evidenziate dall'amministrazione, e poste a fondamento del provvedimento di revoca, sussistano e se le stesse giustifichino una tale decisione.
ha posto a fondamento del ricorso monitorio il provvedimento di revoca del contributo (emesso da CP_4
cfr. doc. 15 del fascicolo monitorio), in virtù di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale CP_4
n.4/2020 “PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” (le cui disposizioni e condizioni erano conosciute ed erano state accettate dalla società al momento in cui è stata presentata la domanda per l'ammissione al contributo). Il mantenimento del finanziamento e l'erogazione del saldo è condizionato all'adempimento di specifici obblighi indicati all'art.5, comma 2 dell'ordinanza commissariale secondo cui i programmi di investimento ammessi al finanziamento “devono:
pagina 8 di 15 a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)”.
L'ordinanza commissariale disciplina all'art. 7 le “Agevolazioni concedibili”, prevedendo il finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili (da restituire senza interessi secondo un determinato piano di ammortamento) La stessa disposizione prevede la possibilità di uno sconto anche del 100 % dell'importo oggetto del finanziamento, correlata al momento dell'entrata in produzione (che doveva essere sempre successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito all'art. 5 comma 2 lett. b).
In sostanza, per potere usufruire dello sconto totale, l'entrata in produzione doveva avvenire entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Se l'entrata in produzione avveniva entro 30 giorni lo sconto era del 50 % del finanziamento da restituire;
entro 60% giorni lo sconto era del 25%.
Oltre i 60 giorni ed entro i 180 giorni il finanziamento doveva essere restituito per intero.
Nel caso di specie parte opponente sostiene di non avere chiesto alcuno sconto, ma è evidente che, a fronte della dichiarazione pacificamente resa dalla società attrice, in merito all'entrata in produzione come avvenuta il
06.05.2020 (ovvero 15 giorni dopo la notifica del provvedimento di ammissione, cfr. doc. 12 del fascicolo di parte opponente), il contributo si sia trasformato da mutuo agevolato, in contributo a fondo perduto, tanto che non risulta che la società abbia provveduto al pagamento di nessuna rata di mutuo. Del resto, lo stesso amministratore delegato della società ha riferito agli operanti che si trattava di un contributo a fondo perduto di circa 182.990, aggiungendo di avere ricevuto solo la prima trance di euro 109.000 (cfr. p. 13 doc. 19 del fascicolo monitorio).
pagina 9 di 15 Deve precisarsi che gli obblighi assunti dalla società ammessa al beneficio non possono che essere valutati in relazione all'art. 2 della stessa Ordinanza commissariale n.4 del 2020 la quale, nel definire “l'Ambito di applicazione e finalità dell'intervento”, richiama l'art. 5 d.l.n.18/2028 che autorizza il
[...]
ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché Parte_3 finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi “Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19”. Il fine dell'operazione era quello di assicurare la tempestiva produzione e fornitura dei dispositivi di protezione, a fronte dell'inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid. E ciò è evidente, tenuto conto che l'art. 15 del d.l. cit. consentiva di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (marchio CE). La Disposizione precisava che i produttori, che intendevano avvalersi della deroga, dovevano seguire un certo iter, ovvero “inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. (8)
3. I produttori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva CP_6 responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all ogni elemento utile alla validazione dei CP_6 dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L , nel termine di 3 giorni dalla ricezione di CP_6 quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti”.
pagina 10 di 15 4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione”.
Nella domanda di agevolazione la società si era impegnata (art.
4. Obbligazioni della Beneficiaria, cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio) “….b) a realizzare il programma d'investimento entro il termine indicato in domanda
e comunque entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”
Nella domanda di ammissione (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) si legge che “la società si propone di convertire l'impianto di cucitura capi d'abbigliamento per la realizzazione di DPI nella forma di mascherine lavabili per la protezione da droplets ovvero per abbattere le goccioline prodotte dalla respirazione. Per organizzare la produzione sarà necessario integrare le linee produttive inserendo camere sterili climatizzate, impianto lavaggio ad acqua, lavasecco senza acido, impianto controllo umidità ed impiantistica”.
Si legge ancora che “La società dichiara di aver avviato gli investimenti per i quali richiede le agevolazioni successivamente al 17 / 03 / 2020 e prevede di concludere gli investimenti ed avviare la produzione entro 15 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni”. La Società si impegnava poi a produrre 7.200 mascherine al giorno. Si impegnava altresì “a mettere a disposizione i dispositivi prodotti in favore del al fine della relativa acquisizione, ai valori di Parte_3 mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della Protezione Civile. L'acquisizione potrà avvenire, anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e, su richiesta dal
Commissario, includere la consegna dei dispositivi ad opera dell'impresa beneficiaria”.
Giova precisare che, come evincibile anche dalle istruzioni operative fornite da (cfr. doc.2 del CP_4 fascicolo monitorio) l'impresa per potere usufruire dello sconto doveva dimostrare di avere avviato la produzione nei tempi previsti nell'ordinanza (non prima di avere concluso il programma agevolato) e di avere formalizzato, se non ancora in possesso, le relative richieste di autorizzazione e validazione agli enti preposti Par necessarie per la commercializzazione dei dispositivi (nel caso di specie , trattandosi di mascherine chirurgiche). Le richieste di autorizzazione dovevano essere complete di tutta la documentazione tecnica pagina 11 di 15 necessaria per la loro validazione e dovevano essere inviate agli enti preposti prima della dichiarazione di entrata in produzione ad . Il diritto a beneficiare di tale sconto, nonché l'erogazione del saldo della CP_4 quota di investimenti era quindi subordinata al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione dei dispositivi.
E' pacifico che in virtù del provvedimento di ammissione al finanziamento la società opponente ha ricevuto la prima quota delle agevolazioni per l'importo di euro 109.794,00, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse (doc. 12 del fascicolo monitorio), di cui parte opposta ha chiesto la restituzione con il ricorso monitorio, oltre agli interessi.
, con provvedimento comunicato al commercialista incaricato dalla il 7.4.2022 ed alla società in CP_4 Pt_1 data 11.4.2022 (docc. 15, 16, 17, 18 del fascicolo monitorio) provvedeva alla revoca del beneficio. I motivi della revoca, censurati in questa sede dalla società opponente, si fondano esclusivamente sugli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Firenze (cfr. docc. 15 e 18 del fascicolo monitorio). Gli operanti nel rapporto
(doc. 19 cit.) rilevano che:
1.la società non aveva rispettato gli impegni assunti riguardo alla data di inizio della regolare produzione nel termine indicato nella domanda di partecipazione e sue integrazioni, con violazione dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n.4/2020. E ciò sia riguardo al termine di minimo di 15 giorni, sia a quello massimo di 180 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione (in quanto solo la seconda istanza di validazione, Par presentata a novembre 2020, era stata accolta dall' il 10.12.2020);
2. aveva dichiarato fatti non corrispondenti a verità, in quanto aveva attivato la produzione finalizzata alla Par commercializzazione, in mancanza del parere favorevole dell' . Quest'ultimo, in mancanza della necessaria documentazione tecnica richiesta, aveva dato parere negativo alla commercializzazione e, solo a seguito della nuova istanza di validazione presentata da il 18.11.2020, aveva dato parere positivo (il 10.12.2020); Pt_1
3. la società, in violazione degli obblighi assunti con la domanda di partecipazione, aveva attivato la produzione di dispositivi che erano commercializzati a terzi senza la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità.
Quanto al punto n. 1, la società opponente ha dato particolare rilevanza alle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale, in sede di indagini difensive ex art. 291 bis c.p.p. dalla sig.ra escussa Persona_3 anche in udienza su alcune rilevanti circostanze. La teste ha riferito di avere provveduto, già la prima Per_3
pagina 12 di 15 settimana di aprile 2020, a ricercare e acquistare i macchinari per la produzione di mascherine, consegnate il
04.05.2020 e messe in funzione lo stesso giorno. Tali circostanze sono state contradette dal teste sig. Tes_1
, sentito dagli operanti, e anche in udienza (il quale ha riferito di avere eseguito i necessari lavori di
[...] collegamento all'alimentazione di energia elettrica delle macchine tra 4/05/2020 e il 19/06/2020).
Il teste ha riferito che “senza i lavori da me eseguiti tutte le macchine per le mascherine non erano Tes_1 utilizzabili in difetto di alimentazione di energia elettrica;
adr voglio precisare che le prese già esistenti nello stabilimento non erano in prossimità della macchina. Io sono intervenuto appunto per collegare le macchine alla linea;
adr il funzionamento della macchina poteva avvenire solo in violazione della normativa tramite dei fili elettrici volanti e, da quello che so, non vi era nessuno che potesse fare un tale collegamento”.
La Teste ha al contrario riferito che anche prima dei lavori posti in essere dall'elettricista sig. Per_3 Tes_1
“le nuove macchine sono state messe in funzione e collaudate tramite collegamento all'impianto
[...] elettrico già esistente che alimentava le macchine già utilizzate per la maglieria. Adr del Giudice: questo spostamento poteva essere fatto senza ausilio dell'elettricista? Alla domanda il teste risponde: no, era necessario l'ausilio dell'elettricista e infatti questo spostamento è stato fatto dal sig. con Tes_1
l'ausilio dei nostri “ragazzi”. Adr le nuove macchine sono state posizionate fin dall'inizio “nella stessa postazione”, al posto delle macchine per la maglieria (le quali sono state spostate e collegate all'alimentazione elettrica dal sig. )”. Tes_1
In tale controversa situazione, e pure volendo ritenere che la produzione sia iniziata il 04.05.2020, si evince dalla documentazione acquisita in sede di indagini dalla Guardia di finanza che la società non ha rispettato gli obblighi assunti (il cui adempimento era indispensabile per assicurare una regolare produzione delle mascherine diretta a una tempestiva commercializzazione del prodotto nel periodo emergenziale).
E' infatti documentato il carente avvio del processo di certificazione, che in base all'art. 5 del d.l. cit. dell'ordinanza commissariale e del provvedimento di ammissione al beneficio doveva avvenire prima della entrata in produzione. La Guardia di Finanza ha dato atto che la nella documentazione dalla stessa Pt_1 prodotta (e allegata anche al fascicolo di parte) ha dichiarato 4 date diverse di avvio del processo di certificazione (cfr. p. 11 doc. 19 cit) -oltre a due date diverse riguardo all'avvio della produzione -, ovvero il
31.03.2020, 08.04.2020, il 06.05.2020, il 03.12.2020, il 06.2020, il 3.12.2020. La stessa pure avendo Pt_1
pagina 13 di 15 presentato una istanza di validazione il 03.05.2020 (ricevendo il parere favorevole alla produzione nell'immediatezza, il 09.05.2020) ha trasmesso documentazione incompleta “e quella inviata non è rispondente alle specifiche” (cfr. p. 12 del doc. 19 cit.).
Lo stesso amministratore della società ha poi dichiarato agli operanti che si trattava di un contributo a fondo perduto (cfr. p. 13 doc. 19 cit) e che non era stato mai comunicato a il divieto di commercializzazione, CP_4
Par in mancanza delle autorizzazioni dell' .
E' accertato, altresì, che prima della (dichiarata) entrata in produzione del 06.05.2020 la società non aveva Par ancora inviato all' i test di laboratorio (inviati solo il 21.07.2020), con la conseguenza che quelle prodotte fino al 10.12.2020 (e indicate come commercializzate, in violazione degli obblighi assunti, dallo stesso amministratore della società) non erano conformi ai requisiti di legge (cfr. p. 14 e 6 del doc.19 cit.).
In altre parole, la società doveva iniziare l'iter autorizzatorio per la validazione, prima dell'entrata in Pt_1 produzione, osservando evidentemente l'iter previsto dall'ordinanza commissariale e dal provvedimento ammissivo del beneficio. Risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza che la validazione richiesta a maggio, dopo il rilascio di un temporaneo nulla osta, è stata negata, in mancanza di documentazione tecnica
(non prodotta dall'istante) necessaria per verificare la conformità delle mascherine alle norme vigenti. Solo a fronte della successiva istanza del novembre 2020, è stata concessa la validazione, decorso il termine lungo di
180 giorni previsto dalla ordinanza commissariale e dal provvedimento ammissivo dell'agevolazione.
A prescindere dai rilievi penali della vicenda (da accertarsi in altra sede), non si tratta di inadempimenti lievi, ma di rilevante gravità, in quanto hanno inciso sulla tempistica della commercialità, e quindi utilizzabilità dei dispositivi che, nel contesto emergenziale, costituiva la causa e lo scopo essenziale del finanziamento.
Peraltro, il provvedimento di revoca è legittimo, atteso che - come evidenziato da parte opposta - alla “data del
6.5.2020 per il completamento degli investimenti con l'ultimo titolo di spesa ammissibile non è stata osservata.
Neppure nei 180 giorni dalla notifica della delibera di ammissione alla agevolazione (21 ottobre 2020) il completamento degli investimenti con la prova di tutti i titoli di acquisto dei nuovi macchinari è stato dimostrato in assenza della domanda di saldo contenente tutta la formale documentazione richiesta ai fini del suo controllo, per il versamento del residuo della agevolazione”.
pagina 14 di 15 In conclusione, stante l'accertata sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di revoca che, in virtù delle superiori considerazioni, deve ritenersi legittimamente disposto, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n.147/2022 (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 04.12.2025
Il Giudice
TA AN
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale in persona del Giudice dott.ssa TA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64651 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 09.07.2025, all'esito della scadenza del termine concesso per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA in persona del legale rappresentante, Presidente Cda, Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pagani del Foro di Mantova, giusta procura in atti, con domicilio eletto in Mantova, Via della Conciliazione, 15, presso lo studio del difensore
OPPONENTE
E
Controparte_1
(già , in persona del Responsabile della Funzione “Affari
[...] Controparte_2
Legali e Societari” Avv. Pasquale Ambrogio, in virtù di procura speciale del 2.3.2020 a rogito Notaio in Roma (rep. 1174, rog. 519), rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari, elettivamente Persona_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
pagina 1 di 15 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15892 del 9.9.2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, notificato il 13 e 14 settembre 2022 (N. R.G. 49910/2022), per recupero somme a seguito di provvedimento di revoca di contributi pubblici.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 03 e 07 luglio 2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
La con atto di citazione notificato il 21.10.2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso dal Tribunale di Roma indicato in epigrafe con cui le era ingiunto il pagamento - in favore dell'
[...]
(di seguito per brevità Controparte_3
) - di euro 122.630,87, di cui euro per interessi 12.836,87, oltre interessi di revoca maturandi a CP_4 decorrere dal 25.5.2022 al tasso contrattualmente previsto fino al pagamento (come da domanda) e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo versato nell'ambito di un finanziamento concesso giusta delibera del 20.4.2020, in dipendenza di investimenti legati all'emergenza pandemica da c.d. Covid – 19.
Nel ricorso monitorio -dopo avere richiamato la normativa di riferimento introdotta a seguito CP_4 dell''insorgenza della nota pandemia (D.L. n. 18/2020, poi convertito in legge n.27/2020, c.d. Decreto “Cura
Italia”), che aveva previsto all'art. 5 del D.L. 18/2020 una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, da realizzare con modalità compatibili con la normativa europea, nonché all'art. 15 del D.L. 18/2020, la possibilità di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (marchio CE) secondo un iter di validazione dettagliatamente descritto - deduceva che, in data 1.4.2020, la società aveva Parte_1 presentato ad la domanda di ammissione alle agevolazioni, per la realizzazione nel Comune di Campi CP_4
SE (FI) di un programma d'investimento volto alla riconversione di una unità produttiva esistente per la realizzazione di mascherine chirurgiche. Precisava che nella domanda di ammissione si era impegnata a Pt_1 mettere a disposizione del Commissario Straordinario, e su sua richiesta, i dispositivi medici facciali prodotti nella quantità dichiarata di 7.200 al giorno, iniziando la produzione entro 15 giorni dalla ammissione del progetto. Svolto l'iter istruttorio, la società con delibera del 20.4.2020 era stata ammessa alla agevolazione.
pagina 2 di 15 erogava alla con valuta del 30.4.2020, la prima quota delle agevolazioni per l'importo di CP_4 Parte_1 euro 109.794,00, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse. Successivamente, la Guardia di
Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze, nell'ambito di una ispezione relativa alla corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate, con l'informativa prot. n. 0082896/2022 del 11.03.2022, comunicava l'esito dell'attività ispettiva e le irregolarità riscontrate nelle gestione delle risorse pubbliche oggetto del finanziamento, con l'invio del rapporto sugli accertamenti svolti alla Procura della Repubblica di
Firenze per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis c.p. Conseguentemente, ricorrendo le cause previste dall'ordinanza commissariale n. 4/2020 e dal provvedimento di concessione delle agevolazioni del 20.4.2020,
aveva provveduto a revocare le agevolazioni concesse, con recupero della quota erogata, pari ad Euro CP_4
109.794,00, oltre interessi come da delibera di ammissione ed il disimpegno della quota a saldo non erogata.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la eccepiva: - il difetto di giurisdizione del Tribunale Pt_1 ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice amministrativo, come indicato nello stesso provvedimento di revoca, - la pendenza del giudizio dinanzi al TAR – Lazio, per avere la società già impugnato dinanzi a tale giudice il provvedimento di revoca;
- la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 cpc nell'attesa della definizione di quello pendente dinanzi in Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma
(N. 7466/2022 RG ). Nel merito, deduceva l'insussistenza degli inadempimenti e degli illeciti contestati a
[...]
Pt_1
In particolare, assumeva che la società aveva rispettato la normativa di riferimento, l'ordinanza commissariale e gli obblighi assunti con la concessione del provvedimento agevolativo. Evidenziava che la società aveva dichiarato e comunicato sui moduli predisposti da di avere intrapreso l'attività di produzione delle CP_4 mascherine in data 06.05.2020 e di avere avviato, in data 03.05.2020, l'iter autorizzativo per la produzione e la commercializzazione dei dispositivi medici/dispositivi di protezione individuale. Deduceva in sostanza che il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'Ordinanza 4/2020 del Commissario si era concluso in data 6.5.2020, avendo dichiarato “che tutti gli impianti e macchinari da installare presso l'unità operativa interessata dal programma sono stati correttamente installati presso la medesima autorità unità operativa e sono perfettamente funzionanti” (doc. 13). Aggiungeva che le dichiarate circostanze corrispondevano a verità, atteso che la consegna delle macchine lineari taglia e cuci era terminata il 04 maggio pagina 3 di 15 e lo stesso giorno le stesse erano state messe in funzione. Le mascherine prodotte dagli addetti erano state poi trasmesse al confezionamento, tramite una apposita confezionatrice consegnata il 06.05 (e nello stesso giorno collegata all'impianto elettrico già esistente) e collaudata l'08.05. Deduceva altresì che era stato comunicato l'inizio della produzione all'Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 4 DL 18/2020, il quale aveva rilasciato il nulla osta alla produzione e solo il 24.7.2020, a seguito di un riesame della situazione, aveva comunicato il parere non favorevole a fronte di rilevate criticità. A seguito di una ulteriore richiesta da parte della veniva tuttavia emesso il provvedimento di autorizzazione alla produzione in data 19.11.2020, Pt_1 notificato nel dicembre 2020. Precisava che la commercializzazione sul mercato delle mascherine non era mai avvenuta, in quanto “ad oggi non sono pervenuti ordinativi di sorta da parte di , nonostante le CP_4 molteplici sollecitazioni in tal senso”.
Deduceva che il provvedimento di revoca era stato pronunciato in mancanza delle cause di revoca del beneficio
(previste dall'art. 13 dell'ordinanza commissariale n. 4/2020). Precisava che l'Amministrazione non aveva provato alcun addebito, ma si era limitata ad aderire alle affermazioni della Guardia di Finanza sull'esito irregolare dell'ispezione.
Nel provvedimento di ammissione (par. 4 del doc. 10) non era previsto alcun termine per l'avvio della produzione, ma solo il termine massimo di completamento del programma di investimento, indicato dall'art 5 comma 2 lettera b) dell'Ordinanza 4/2020 che prevedeva che “per data di completamento si intende la data dell'ultimo capitolo di spesa dichiarato ammissibile”. Anche nel paragrafo 8 sulla revoca delle agevolazioni
(doc. A), il mancato e/o ritardato avvio della realizzazione delle mascherine certificate non era previsto quale causa di revoca delle agevolazioni concesse. Non erano mai stata richiesta la conversione del finanziamento in contributo a fondo perduto, tanto che la somma oggetto del finanziamento era stata sempre appostata nei bilanci di esercizio come debito.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale di rito a. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio – Roma o altro ritenuto di giustizia); b. in subordine per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, sospendersi il procedimento sino alla definizione del giudizio introdotto con il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione descritto
pagina 4 di 15 in premessa dinanzi il TAR Lazio di Roma notificato in data 6.06.2022 ed allegato al presente atto sub 2 (pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, pendente sotto il n. 7466/2022 RG), ex artt. 295 e segg. cpc;
In via preliminare Se richiesta denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione basata su prova scritta e, comunque, all'evidenza fondata;
Nel merito in via principale
- per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria da Controparte_1 (già , nei confronti di e accertarsi e dichiararsi che nulla è
[...] Controparte_2 Parte_1 dovuto da all'ingiungente opposta, per le ragioni in premessa;
Parte_1 In ogni caso
- per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, dichiararsi nulli e/o inefficaci e/o annullarsi e/o disapplicarsi, in quanto non conformi a legge, e/o comunque ritenersi privi di valenza o effetto, i seguenti provvedimenti amministrativi: a) provvedimento di revoca a firma del Dirigente responsabile dell'Area “Grandi investimenti e sviluppo imprese” Dott. con il quale “assume il provvedimento di revoca per le motivazioni sopra Persona_2 indicate nei confronti del progetto presentato dalla Beneficiaria e contraddistinto dal prot. CIT_0386, con conseguente: disimpegno delle agevolazioni concesse e non erogate, pari a complessivi Euro 73.196,00; cancellazione dei relativi codici COR e CUP attribuiti;
recupero della quota erogata, pari a Euro 109.794,00 maggiorata degli interessi di mora maturati e maturandi nel periodo compreso dalla data di erogazione delle agevolazioni (30/4/2020) alla data di effettivo soddisfo”, allegata quale doc. A alla presente citazione (e quale doc. 15 al ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto); b) comunicazione di revoca delle agevolazioni a firma del Dirigente responsabile dell'Area “Grandi investimenti e sviluppo imprese” Dott. trasmessa a mezzo pec in data 7 aprile 2022 al Persona_2 commercialista Dott. e in data 11 aprile 2022 alla Società ricorrente, allegata quale doc. B Controparte_5 alla presente citazione (e quale doc. 16 al ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto);
- respingersi ogni domanda proposta da Controparte_1 (già , nei confronti di in quanto inammissibile e/o infondata
[...] Controparte_2 Parte_1 per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate;
- dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi il Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma – Giudice Dott. Giacomo Ebner, n. 15892/2022 del 09/09/2022 (RG n. 49910/2022) qui opposto e allegato sub 1, per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, nonché per ogni altra ragione di giustizia;
- condannarsi controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”. Si costituiva , contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_4
Deduceva che: - non sussistevano i presupposti per dichiarare la giurisdizione del G.A. non attenendo la presente controversia alla fase procedimentale antecedente alla concessione della agevolazione, bensì alla fase esecutiva del rapporto di concessione, essendovi inadempimento del beneficiario alle condizioni della pagina 5 di 15 erogazione e lo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato;
- la società era risultata inadempiente a numerose obbligazioni, come riscontrato dalla Guardia di Finanza nel rapporto sugli accertamenti eseguiti;
- non erano sono state osservate le previsioni indicate con la domanda di partecipazione, né gli impegni oggetto delle integrazioni alla domanda del 15 e 16 aprile 2020, in quanto nella domanda era stata prevista l'entrata in produzione, dopo il completamento degli investimenti entro 15 giorni dalla notifica della delibera di ammissione con la produzione di 7.200 mascherine al giorno e nelle integrazioni era stato esposto un programma del tutto disatteso, con l'entrata in produzione, dopo il completamento degli investimenti, come prescritto dall'art. 5 comma 2 lett. b) dell'ordinanza commissariale entro l'8 maggio 2020; - il parere favorevole alla produzione dell'Istituto Superiore di Sanità era stato rilasciato alla in data Pt_1
24.11.2020 ed il parere favorevole alla commercializzazione in data 10.12.2020; - l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione era avvenuta pertanto in un termine non solo successivo a quello cui la si era obbligata, ma anche a quello di 180 giorni previsto come termine massimo dalla ordinanza Pt_1 commissariale e dalla delibera di ammissione, non essendo successivamente più necessarie, per l'emergenza, le mascherine prodotte in deroga al marchio CE.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita mediante produzione documentale e prova per testi e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Pregiudizialmente deve ricordarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato – tanto del giudice ordinario che amministrativo – secondo cui i destinatari di contributi o di sovvenzioni pubbliche hanno nei confronti della pubblica amministrazione una posizione di interesse legittimo con riguardo alla fase procedimentale finalizzata alla concessione del contributo ovvero nel caso in cui il provvedimento concessorio sia stato annullato per contrasto con l'interesse pubblico;
diversamente essi hanno una posizione giuridica di diritto soggettivo in ordine alle controversie relative alla fase successiva alla erogazione del contributo ed in particolare - per quanto in questa sede interessa - in caso di ritiro di detti benefici con provvedimenti di revoca,
o più correttamente di decadenza per inadempimento o per fatti sopravvenuti alla concessione (cfr Cass.
07.05.2014, n.9826; Cass. 11.07.2014, n. 15941; Cass. 01.12.2009, n. 25261; Consiglio di Stato 6277/2013,
5617/2003, nonche' C. Stato, sez. V, 10-11-2010, n. 7994).
pagina 6 di 15 Sulla base di tali principi l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento di revoca e l'avvenuta impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di revoca è priva di rilevanza, trattandosi di controversia che rientra nell'alveo di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, avendo la pretesa del privato – di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti della revoca del contributo – consistenza di diritto soggettivo ed incombendo tale accertamento al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca o decadenza, con possibilità di disapplicare l'atto amministrativo eventualmente ritenuto illegittimo.
Nel caso di specie, trattandosi di revoca di un beneficio già riconosciuto e di un atto che interviene nella fase esecutiva del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il beneficio è stato revocato sul presupposto dell'inadempimento da parte della società agevolata agli obblighi assunti. Invero, non si evince dal provvedimento di revoca allegato in atti che lo stesso sia stato emesso per irregolarità relative alla fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o per vizi di legittimità di quest'ultimo o ancora per contrasto iniziale con l'interesse pubblico. Al contrario risulta dal provvedimento di revoca che esso è stato emesso all'esito dell'attività ispettiva volta ad accertare “la corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate” e quindi l'adempimento da parte della società opponente agli obblighi assunti.
Ancora deve aggiungersi che nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per la sospensione richiesta ex art. 295 cpc. (a fronte della pendenza del giudizio amministrativo instaurato da parte opponente avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa), né i presupposti dell'istituto della litispendenza destinato ad operare nel caso di contemporanea pendenza radicata presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario. Nella ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione
(come nel caso in oggetto), il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (art. 362 cod. proc. civ.) (cfr. Cass. n.18100/2013).
Parte attrice censura il provvedimento di revoca, contestandone la legittimità per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
pagina 7 di 15 Al riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto. Il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire della
P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi del provvedimento amministrativo (come quelli nel caso di specie dianzi indicati), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi all'Autorità Amministrativa e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto.
I vizi meramente formali del provvedimento amministrativo, dunque, non comportano di per sé ed automaticamente la insussistenza della pretesa restitutoria vantata dall'amministrazione, potendo tuttavia rilevare sotto il profilo sostanziale (ad es. l'eventuale inadeguatezza motivazionale del provvedimento amministrativo può successivamente rilevare sotto il profilo dell'inadeguata deduzione delle ragioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento di revoca-decadenza). Deve quindi essere valutato se in concreto le irregolarità e le criticità evidenziate dall'amministrazione, e poste a fondamento del provvedimento di revoca, sussistano e se le stesse giustifichino una tale decisione.
ha posto a fondamento del ricorso monitorio il provvedimento di revoca del contributo (emesso da CP_4
cfr. doc. 15 del fascicolo monitorio), in virtù di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale CP_4
n.4/2020 “PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” (le cui disposizioni e condizioni erano conosciute ed erano state accettate dalla società al momento in cui è stata presentata la domanda per l'ammissione al contributo). Il mantenimento del finanziamento e l'erogazione del saldo è condizionato all'adempimento di specifici obblighi indicati all'art.5, comma 2 dell'ordinanza commissariale secondo cui i programmi di investimento ammessi al finanziamento “devono:
pagina 8 di 15 a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)”.
L'ordinanza commissariale disciplina all'art. 7 le “Agevolazioni concedibili”, prevedendo il finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili (da restituire senza interessi secondo un determinato piano di ammortamento) La stessa disposizione prevede la possibilità di uno sconto anche del 100 % dell'importo oggetto del finanziamento, correlata al momento dell'entrata in produzione (che doveva essere sempre successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito all'art. 5 comma 2 lett. b).
In sostanza, per potere usufruire dello sconto totale, l'entrata in produzione doveva avvenire entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Se l'entrata in produzione avveniva entro 30 giorni lo sconto era del 50 % del finanziamento da restituire;
entro 60% giorni lo sconto era del 25%.
Oltre i 60 giorni ed entro i 180 giorni il finanziamento doveva essere restituito per intero.
Nel caso di specie parte opponente sostiene di non avere chiesto alcuno sconto, ma è evidente che, a fronte della dichiarazione pacificamente resa dalla società attrice, in merito all'entrata in produzione come avvenuta il
06.05.2020 (ovvero 15 giorni dopo la notifica del provvedimento di ammissione, cfr. doc. 12 del fascicolo di parte opponente), il contributo si sia trasformato da mutuo agevolato, in contributo a fondo perduto, tanto che non risulta che la società abbia provveduto al pagamento di nessuna rata di mutuo. Del resto, lo stesso amministratore delegato della società ha riferito agli operanti che si trattava di un contributo a fondo perduto di circa 182.990, aggiungendo di avere ricevuto solo la prima trance di euro 109.000 (cfr. p. 13 doc. 19 del fascicolo monitorio).
pagina 9 di 15 Deve precisarsi che gli obblighi assunti dalla società ammessa al beneficio non possono che essere valutati in relazione all'art. 2 della stessa Ordinanza commissariale n.4 del 2020 la quale, nel definire “l'Ambito di applicazione e finalità dell'intervento”, richiama l'art. 5 d.l.n.18/2028 che autorizza il
[...]
ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché Parte_3 finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi “Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19”. Il fine dell'operazione era quello di assicurare la tempestiva produzione e fornitura dei dispositivi di protezione, a fronte dell'inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid. E ciò è evidente, tenuto conto che l'art. 15 del d.l. cit. consentiva di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (marchio CE). La Disposizione precisava che i produttori, che intendevano avvalersi della deroga, dovevano seguire un certo iter, ovvero “inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. (8)
3. I produttori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva CP_6 responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all ogni elemento utile alla validazione dei CP_6 dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L , nel termine di 3 giorni dalla ricezione di CP_6 quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti”.
pagina 10 di 15 4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione”.
Nella domanda di agevolazione la società si era impegnata (art.
4. Obbligazioni della Beneficiaria, cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio) “….b) a realizzare il programma d'investimento entro il termine indicato in domanda
e comunque entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”
Nella domanda di ammissione (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) si legge che “la società si propone di convertire l'impianto di cucitura capi d'abbigliamento per la realizzazione di DPI nella forma di mascherine lavabili per la protezione da droplets ovvero per abbattere le goccioline prodotte dalla respirazione. Per organizzare la produzione sarà necessario integrare le linee produttive inserendo camere sterili climatizzate, impianto lavaggio ad acqua, lavasecco senza acido, impianto controllo umidità ed impiantistica”.
Si legge ancora che “La società dichiara di aver avviato gli investimenti per i quali richiede le agevolazioni successivamente al 17 / 03 / 2020 e prevede di concludere gli investimenti ed avviare la produzione entro 15 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni”. La Società si impegnava poi a produrre 7.200 mascherine al giorno. Si impegnava altresì “a mettere a disposizione i dispositivi prodotti in favore del al fine della relativa acquisizione, ai valori di Parte_3 mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della Protezione Civile. L'acquisizione potrà avvenire, anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e, su richiesta dal
Commissario, includere la consegna dei dispositivi ad opera dell'impresa beneficiaria”.
Giova precisare che, come evincibile anche dalle istruzioni operative fornite da (cfr. doc.2 del CP_4 fascicolo monitorio) l'impresa per potere usufruire dello sconto doveva dimostrare di avere avviato la produzione nei tempi previsti nell'ordinanza (non prima di avere concluso il programma agevolato) e di avere formalizzato, se non ancora in possesso, le relative richieste di autorizzazione e validazione agli enti preposti Par necessarie per la commercializzazione dei dispositivi (nel caso di specie , trattandosi di mascherine chirurgiche). Le richieste di autorizzazione dovevano essere complete di tutta la documentazione tecnica pagina 11 di 15 necessaria per la loro validazione e dovevano essere inviate agli enti preposti prima della dichiarazione di entrata in produzione ad . Il diritto a beneficiare di tale sconto, nonché l'erogazione del saldo della CP_4 quota di investimenti era quindi subordinata al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione dei dispositivi.
E' pacifico che in virtù del provvedimento di ammissione al finanziamento la società opponente ha ricevuto la prima quota delle agevolazioni per l'importo di euro 109.794,00, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse (doc. 12 del fascicolo monitorio), di cui parte opposta ha chiesto la restituzione con il ricorso monitorio, oltre agli interessi.
, con provvedimento comunicato al commercialista incaricato dalla il 7.4.2022 ed alla società in CP_4 Pt_1 data 11.4.2022 (docc. 15, 16, 17, 18 del fascicolo monitorio) provvedeva alla revoca del beneficio. I motivi della revoca, censurati in questa sede dalla società opponente, si fondano esclusivamente sugli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Firenze (cfr. docc. 15 e 18 del fascicolo monitorio). Gli operanti nel rapporto
(doc. 19 cit.) rilevano che:
1.la società non aveva rispettato gli impegni assunti riguardo alla data di inizio della regolare produzione nel termine indicato nella domanda di partecipazione e sue integrazioni, con violazione dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n.4/2020. E ciò sia riguardo al termine di minimo di 15 giorni, sia a quello massimo di 180 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione (in quanto solo la seconda istanza di validazione, Par presentata a novembre 2020, era stata accolta dall' il 10.12.2020);
2. aveva dichiarato fatti non corrispondenti a verità, in quanto aveva attivato la produzione finalizzata alla Par commercializzazione, in mancanza del parere favorevole dell' . Quest'ultimo, in mancanza della necessaria documentazione tecnica richiesta, aveva dato parere negativo alla commercializzazione e, solo a seguito della nuova istanza di validazione presentata da il 18.11.2020, aveva dato parere positivo (il 10.12.2020); Pt_1
3. la società, in violazione degli obblighi assunti con la domanda di partecipazione, aveva attivato la produzione di dispositivi che erano commercializzati a terzi senza la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità.
Quanto al punto n. 1, la società opponente ha dato particolare rilevanza alle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale, in sede di indagini difensive ex art. 291 bis c.p.p. dalla sig.ra escussa Persona_3 anche in udienza su alcune rilevanti circostanze. La teste ha riferito di avere provveduto, già la prima Per_3
pagina 12 di 15 settimana di aprile 2020, a ricercare e acquistare i macchinari per la produzione di mascherine, consegnate il
04.05.2020 e messe in funzione lo stesso giorno. Tali circostanze sono state contradette dal teste sig. Tes_1
, sentito dagli operanti, e anche in udienza (il quale ha riferito di avere eseguito i necessari lavori di
[...] collegamento all'alimentazione di energia elettrica delle macchine tra 4/05/2020 e il 19/06/2020).
Il teste ha riferito che “senza i lavori da me eseguiti tutte le macchine per le mascherine non erano Tes_1 utilizzabili in difetto di alimentazione di energia elettrica;
adr voglio precisare che le prese già esistenti nello stabilimento non erano in prossimità della macchina. Io sono intervenuto appunto per collegare le macchine alla linea;
adr il funzionamento della macchina poteva avvenire solo in violazione della normativa tramite dei fili elettrici volanti e, da quello che so, non vi era nessuno che potesse fare un tale collegamento”.
La Teste ha al contrario riferito che anche prima dei lavori posti in essere dall'elettricista sig. Per_3 Tes_1
“le nuove macchine sono state messe in funzione e collaudate tramite collegamento all'impianto
[...] elettrico già esistente che alimentava le macchine già utilizzate per la maglieria. Adr del Giudice: questo spostamento poteva essere fatto senza ausilio dell'elettricista? Alla domanda il teste risponde: no, era necessario l'ausilio dell'elettricista e infatti questo spostamento è stato fatto dal sig. con Tes_1
l'ausilio dei nostri “ragazzi”. Adr le nuove macchine sono state posizionate fin dall'inizio “nella stessa postazione”, al posto delle macchine per la maglieria (le quali sono state spostate e collegate all'alimentazione elettrica dal sig. )”. Tes_1
In tale controversa situazione, e pure volendo ritenere che la produzione sia iniziata il 04.05.2020, si evince dalla documentazione acquisita in sede di indagini dalla Guardia di finanza che la società non ha rispettato gli obblighi assunti (il cui adempimento era indispensabile per assicurare una regolare produzione delle mascherine diretta a una tempestiva commercializzazione del prodotto nel periodo emergenziale).
E' infatti documentato il carente avvio del processo di certificazione, che in base all'art. 5 del d.l. cit. dell'ordinanza commissariale e del provvedimento di ammissione al beneficio doveva avvenire prima della entrata in produzione. La Guardia di Finanza ha dato atto che la nella documentazione dalla stessa Pt_1 prodotta (e allegata anche al fascicolo di parte) ha dichiarato 4 date diverse di avvio del processo di certificazione (cfr. p. 11 doc. 19 cit) -oltre a due date diverse riguardo all'avvio della produzione -, ovvero il
31.03.2020, 08.04.2020, il 06.05.2020, il 03.12.2020, il 06.2020, il 3.12.2020. La stessa pure avendo Pt_1
pagina 13 di 15 presentato una istanza di validazione il 03.05.2020 (ricevendo il parere favorevole alla produzione nell'immediatezza, il 09.05.2020) ha trasmesso documentazione incompleta “e quella inviata non è rispondente alle specifiche” (cfr. p. 12 del doc. 19 cit.).
Lo stesso amministratore della società ha poi dichiarato agli operanti che si trattava di un contributo a fondo perduto (cfr. p. 13 doc. 19 cit) e che non era stato mai comunicato a il divieto di commercializzazione, CP_4
Par in mancanza delle autorizzazioni dell' .
E' accertato, altresì, che prima della (dichiarata) entrata in produzione del 06.05.2020 la società non aveva Par ancora inviato all' i test di laboratorio (inviati solo il 21.07.2020), con la conseguenza che quelle prodotte fino al 10.12.2020 (e indicate come commercializzate, in violazione degli obblighi assunti, dallo stesso amministratore della società) non erano conformi ai requisiti di legge (cfr. p. 14 e 6 del doc.19 cit.).
In altre parole, la società doveva iniziare l'iter autorizzatorio per la validazione, prima dell'entrata in Pt_1 produzione, osservando evidentemente l'iter previsto dall'ordinanza commissariale e dal provvedimento ammissivo del beneficio. Risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza che la validazione richiesta a maggio, dopo il rilascio di un temporaneo nulla osta, è stata negata, in mancanza di documentazione tecnica
(non prodotta dall'istante) necessaria per verificare la conformità delle mascherine alle norme vigenti. Solo a fronte della successiva istanza del novembre 2020, è stata concessa la validazione, decorso il termine lungo di
180 giorni previsto dalla ordinanza commissariale e dal provvedimento ammissivo dell'agevolazione.
A prescindere dai rilievi penali della vicenda (da accertarsi in altra sede), non si tratta di inadempimenti lievi, ma di rilevante gravità, in quanto hanno inciso sulla tempistica della commercialità, e quindi utilizzabilità dei dispositivi che, nel contesto emergenziale, costituiva la causa e lo scopo essenziale del finanziamento.
Peraltro, il provvedimento di revoca è legittimo, atteso che - come evidenziato da parte opposta - alla “data del
6.5.2020 per il completamento degli investimenti con l'ultimo titolo di spesa ammissibile non è stata osservata.
Neppure nei 180 giorni dalla notifica della delibera di ammissione alla agevolazione (21 ottobre 2020) il completamento degli investimenti con la prova di tutti i titoli di acquisto dei nuovi macchinari è stato dimostrato in assenza della domanda di saldo contenente tutta la formale documentazione richiesta ai fini del suo controllo, per il versamento del residuo della agevolazione”.
pagina 14 di 15 In conclusione, stante l'accertata sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di revoca che, in virtù delle superiori considerazioni, deve ritenersi legittimamente disposto, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n.147/2022 (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 04.12.2025
Il Giudice
TA AN
pagina 15 di 15