Art. 4.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.