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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/09/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 81 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Parte_1
Sanvitale che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Massimo Sanvitale in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti di con sede in VIA BOLOGNA 5 Controparte_1
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 la signora chiedeva Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
di cui è creditrice della somma di € € 7.157,95 come da verbale di
[...]
diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA dell' CP_2 [...]
relativo alle retribuzioni stipendiali dei mesi di agosto, Controparte_3
settembre, ottobre e novembre 2023, notificata in data 04/02/2025 e relativa comunicazione di esecutività ex art. 12 c. 2 D.Lgs 124/2004 allegate al ricorso. Sebbene ritualmente evocata in giudizio con notifica della cancelleria ai sensi del comma 7° dell'art. 40 CCII in data 13/06/2025, la resistente non si è costituita né è
comparsa all'udienza del 10/07/2025 e 16/09/2025;
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di consulenza aziendale;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); considerato che la società resistente versa in stato di liquidazione volontaria onde,
secondo il costante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cassazione Civile,
Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435) la valutazione che il Tribunale deve compiere circa il suo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga,
come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità,
necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
considerato che, nella fattispecie, nell'ultimo bilancio depositato (anno 2021)
risultavano debiti pari ad € 15.518,00 che sommati a quello verso la ricorrente e ai debiti previdenziari risultanti dalla certificazione INPS (pari ad € 41.520,09) risultano superiori all'attivo patrimoniale indicato nel bilancio anzidetto al netto del credito verso soci per versamenti ancora dovuti (quand'anche ancora esistente) pari ad €
21.605,00;
considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in VIA BOLOGNA 5 Controparte_1 CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colatonio e Curatore
l'Avv. Antonella Santeusanio (C.F. ), con studio in , C.F._1 CP_1
Via Dei Sabini 102, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,
nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 15/01/2026 ore 10:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di , via Lo Feudo n. 1; CP_1
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 23/09/2025
Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Parte_1
Sanvitale che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Massimo Sanvitale in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti di con sede in VIA BOLOGNA 5 Controparte_1
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 la signora chiedeva Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
di cui è creditrice della somma di € € 7.157,95 come da verbale di
[...]
diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA dell' CP_2 [...]
relativo alle retribuzioni stipendiali dei mesi di agosto, Controparte_3
settembre, ottobre e novembre 2023, notificata in data 04/02/2025 e relativa comunicazione di esecutività ex art. 12 c. 2 D.Lgs 124/2004 allegate al ricorso. Sebbene ritualmente evocata in giudizio con notifica della cancelleria ai sensi del comma 7° dell'art. 40 CCII in data 13/06/2025, la resistente non si è costituita né è
comparsa all'udienza del 10/07/2025 e 16/09/2025;
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di consulenza aziendale;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); considerato che la società resistente versa in stato di liquidazione volontaria onde,
secondo il costante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cassazione Civile,
Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435) la valutazione che il Tribunale deve compiere circa il suo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga,
come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità,
necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
considerato che, nella fattispecie, nell'ultimo bilancio depositato (anno 2021)
risultavano debiti pari ad € 15.518,00 che sommati a quello verso la ricorrente e ai debiti previdenziari risultanti dalla certificazione INPS (pari ad € 41.520,09) risultano superiori all'attivo patrimoniale indicato nel bilancio anzidetto al netto del credito verso soci per versamenti ancora dovuti (quand'anche ancora esistente) pari ad €
21.605,00;
considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in VIA BOLOGNA 5 Controparte_1 CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colatonio e Curatore
l'Avv. Antonella Santeusanio (C.F. ), con studio in , C.F._1 CP_1
Via Dei Sabini 102, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,
nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 15/01/2026 ore 10:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di , via Lo Feudo n. 1; CP_1
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 23/09/2025
Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio