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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87 del ruolo generale per l'anno 2015, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. GENOVESE ALFREDO;
parte attrice
e
quale titolare della ditta individuale RI F.LLI GENCO DI GENCO CP_1
RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE FAIELLA nonché dall'Avv. PRISCO FAIELLA;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di accertare quanto indicato nelle fatture n. 54, 59,60,62,65 e 67 del 2014 non era dovuto a
, poiché non aveva intrattenuto alcun rapporto di fornitura con il predetto, avendo di CP_1 converso commissionato alla società i lavori di rifacimento dell'opificio industriale. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.05.2015, si è costituito CP_1 in giudizio ed ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della controparte a corrispondere la somma di €. 19.873,80 a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 54, 59,60,62,65
e 67 del 2014.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda attrice va rigettata mentre va accolta la domanda riconvenzionale.
Invero, la lettera del 24.11.2014 sconfessa la tesi attorea e dimostra che la società attrice ha avuto un rapporto diretto con il convenuto (cfr. allegato f. fascicolo parte convenuta); infatti, da questa lettera, emerge che l'unica contestazione mossa dalla società attrice riguardava “l'assoluta unilateralità dei corrispettivi indicati nelle fatture” n. 54, 59,60,62,65 e 67 del 2014 dal , con ciò dimostrando sia CP_1
l'esistenza di un rapporto diretto di fornitura che una debitoria nei confronti del convenuto. Ciò posto, la domanda riconvenzionale proposta dal trova fondamento sia nelle fatture n. 54, CP_1
59,60,62,65 e 67 del 2014 che nella richiamata lettera del 24.11.2024.
Dunque, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la società attrice ha condannata a corrispondere la somma di €. 19.873,80 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), con applicazione delle tariffe minime alla luce della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società
[...]
a corrispondere a (quale titolare della ditta Parte_1 CP_1 individuale RI F.LLI GENCO DI GENCO RAFFAELE) la somma di €. 19.873,80 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la società a corrispondere a Parte_1 CP_1
(quale titolare della ditta individuale RI F.LLI GENCO DI GENCO RAFFAELE) la somma di €. 2.540,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari delle spese di lite.
Così deciso in data 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso