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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Corinna Daini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8/4/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore (28/5/2016), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti Per_1 condizioni:
“1) il figlio è affidato ad entrambi i genitori e manterrà la residenza abituale presso il padre, Per_1 in Cascina (PI), via Garzella n. 155, nella casa familiare di proprietà di entrambi i genitori al 50%.
1 Le parti hanno convenuto che nel periodo in cui il signor vivrà nella casa familiare, e Parte_2 sino alla scadenza del mutuo (ottobre 2028), sosterrà integralmente il pagamento della rata mensile del mutuo, accollandosi pertanto il 50% della quota di competenza della signora , Parte_1 avendo quest'ultima reperiro autonoma sistemazione in Cascina (PI), Via Palestro n. 19, per la quale corrisponde un canone di locazione. I ricorrenti concordano altresì che al momento della cessazione del contratto di mutuo, ovvero a partire dal novembre 2028, metteranno in vendita la casa familiare.
Nelle more della vendita, se il signor continuerà ad abitare nella casa familiare, Parte_2 corrisponderà alla signora il canone di locazione relativo alla quota di Parte_1 proprietà di quest'ultima (50%).
2) i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dello stesso, verranno assunte di comune accordo tra
i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Quanto all'esercizio del diritto di visita, considerato che la signora svolge ad Parte_1 oggi impiego su turnazione e che l'orario lavorativo mensile le viene comunicato dal datore di lavoro entro il termine del mese precedente, i genitori potranno accordarsi tra loro al fine di alternare la frequentazione con il minore, tendenzialmente in pari misura tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. La frequentazione dovrà essere quindi concordata mensilmente tra i genitori, tenendo conto del seguente schema settimanale:
- tre pomeriggi infrasettimali con un genitore;
- due pomeriggi infrasettimanali + sabato e domenica con l'altro genitore;
e così via a settimane alterne. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà al seguente schema che prevede esatti tempi paritetici di frequentazione:
- I settimana: lunedì/martedì/venerdì con la madre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con il padre;
- II settimana: lunedì/martedì/venerdì con il padre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con la madre;
e così via a settimane alterne.
Per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all'uscita di scuola nel giorno di loro competenza e lo riacompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l'altro genitore. Quanto alle festività i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze di Natale (secondo alternanza 24/31.12 o 1/6.1), tre giorni durante le vacanze di
2 Pasqua (alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta), 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso nonché della sua volontà, salvaguardando altresì il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di pernottamento del bambino c/o parenti e/o amici, ciascun genitore si impegna a darne preventiva notizia all'altro specificando anche il luogo ed i tempi di permanenza.
4) Con riferimento al mantenimento del figlio minore, ciascun genitore contribuirà direttamente alle spese ordinarie necessarie per i tempi di propria spettanza, mentre, in relazione alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di svago, nonché per abbigliamento e calzature) saranno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le suddette spese dovranno essere documentate da parte del genitore che le sostiene e concordate tra i coniugi se di rilevante entità. Il rimborso delle spese straordinarie al coniuge che le ha anticipate dovrà avvenire entro un mese dalla presentazione all'altro coniuge della documentazione attestante la spesa.
L'assegno unico per i figli sarà ripartito al 50% tra i genitori.
5) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto
e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti dei coniugi”. Persona_2
2. All'udienza del 21/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei Sig.ri e deve essere accolto, in quanto Parte_1 Parte_2 le condizioni ivi indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente del figlio minore, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
3 - dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con residenza abituale presso il Per_1 padre , in Cascina (PI), via Garzella n. 155, nella casa familiare di proprietà di Parte_2 entrambi i genitori al 50%;
- prende atto che:
▪ le parti hanno convenuto che nel periodo in cui vivrà nella casa familiare, e sino Parte_2 alla scadenza del mutuo (ottobre 2028), sosterrà integralmente il pagamento della rata mensile del mutuo, accollandosi pertanto il 50% della quota di competenza di , Parte_1 avendo quest'ultima reperito autonoma sistemazione in Cascina (PI), Via Palestro n. 19, per la quale corrisponde un canone di locazione;
▪ i ricorrenti concordano altresì che al momento della cessazione del contratto di mutuo, ovvero a partire dal novembre 2028, metteranno in vendita la casa familiare. Nelle more della vendita, se continuerà ad abitare nella casa familiare, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
il canone di locazione relativo alla quota di proprietà di quest'ultima (50%);
[...]
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza;
- dispone, considerato che svolge impiego su turnazione e che l'orario Parte_1 lavorativo mensile le viene comunicato dal datore di lavoro entro il termine del mese precedente, che i genitori potranno accordarsi tra loro al fine di alternare la frequentazione con il minore, tendenzialmente in pari misura tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. La frequentazione dovrà essere quindi concordata mensilmente tra i genitori, tenendo conto del seguente schema settimanale:
▪ tre pomeriggi infrasettimali con un genitore;
▪ due pomeriggi infrasettimanali e sabato e domenica con l'altro genitore;
e così via a settimane alterne;
▪ nell'ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà al seguente schema che prevede esatti tempi paritetici di frequentazione:
- I settimana: lunedì/martedì/venerdì con la madre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con il padre;
- II settimana: lunedì/martedì/venerdì con il padre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con la madre;
e così via a settimane alterne.
4 ▪ per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all'uscita di scuola nel giorno di loro competenza e lo riaccompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l'altro genitore;
▪ quanto alle festività i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze di Natale
(secondo alternanza 24/31.12 o 1/6.1), tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta), 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso nonché della sua volontà, salvaguardando altresì il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ in caso di pernottamento del bambino c/o parenti e/o amici, ciascun genitore si impegna a darne preventiva notizia all'altro specificando anche il luogo ed i tempi di permanenza;
- dispone che il mantenimento del minore è posto direttamente a carico di ciascun genitore nel proprio periodo di competenza;
- pone le spese straordinarie (mediche, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di svago, nonché per abbigliamento e calzature) a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le suddette spese dovranno essere documentate da parte del genitore che le sostiene e concordate tra i coniugi se di rilevante entità. Il rimborso delle spese straordinarie al coniuge che le ha anticipate dovrà avvenire entro un mese dalla presentazione all'altro coniuge della documentazione attestante la spesa;
- dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito al 50% da ciascun genitore;
- da atto che i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti dei coniugi;
Persona_2
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Corinna Daini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8/4/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore (28/5/2016), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti Per_1 condizioni:
“1) il figlio è affidato ad entrambi i genitori e manterrà la residenza abituale presso il padre, Per_1 in Cascina (PI), via Garzella n. 155, nella casa familiare di proprietà di entrambi i genitori al 50%.
1 Le parti hanno convenuto che nel periodo in cui il signor vivrà nella casa familiare, e Parte_2 sino alla scadenza del mutuo (ottobre 2028), sosterrà integralmente il pagamento della rata mensile del mutuo, accollandosi pertanto il 50% della quota di competenza della signora , Parte_1 avendo quest'ultima reperiro autonoma sistemazione in Cascina (PI), Via Palestro n. 19, per la quale corrisponde un canone di locazione. I ricorrenti concordano altresì che al momento della cessazione del contratto di mutuo, ovvero a partire dal novembre 2028, metteranno in vendita la casa familiare.
Nelle more della vendita, se il signor continuerà ad abitare nella casa familiare, Parte_2 corrisponderà alla signora il canone di locazione relativo alla quota di Parte_1 proprietà di quest'ultima (50%).
2) i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dello stesso, verranno assunte di comune accordo tra
i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Quanto all'esercizio del diritto di visita, considerato che la signora svolge ad Parte_1 oggi impiego su turnazione e che l'orario lavorativo mensile le viene comunicato dal datore di lavoro entro il termine del mese precedente, i genitori potranno accordarsi tra loro al fine di alternare la frequentazione con il minore, tendenzialmente in pari misura tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. La frequentazione dovrà essere quindi concordata mensilmente tra i genitori, tenendo conto del seguente schema settimanale:
- tre pomeriggi infrasettimali con un genitore;
- due pomeriggi infrasettimanali + sabato e domenica con l'altro genitore;
e così via a settimane alterne. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà al seguente schema che prevede esatti tempi paritetici di frequentazione:
- I settimana: lunedì/martedì/venerdì con la madre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con il padre;
- II settimana: lunedì/martedì/venerdì con il padre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con la madre;
e così via a settimane alterne.
Per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all'uscita di scuola nel giorno di loro competenza e lo riacompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l'altro genitore. Quanto alle festività i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze di Natale (secondo alternanza 24/31.12 o 1/6.1), tre giorni durante le vacanze di
2 Pasqua (alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta), 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso nonché della sua volontà, salvaguardando altresì il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di pernottamento del bambino c/o parenti e/o amici, ciascun genitore si impegna a darne preventiva notizia all'altro specificando anche il luogo ed i tempi di permanenza.
4) Con riferimento al mantenimento del figlio minore, ciascun genitore contribuirà direttamente alle spese ordinarie necessarie per i tempi di propria spettanza, mentre, in relazione alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di svago, nonché per abbigliamento e calzature) saranno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le suddette spese dovranno essere documentate da parte del genitore che le sostiene e concordate tra i coniugi se di rilevante entità. Il rimborso delle spese straordinarie al coniuge che le ha anticipate dovrà avvenire entro un mese dalla presentazione all'altro coniuge della documentazione attestante la spesa.
L'assegno unico per i figli sarà ripartito al 50% tra i genitori.
5) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto
e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti dei coniugi”. Persona_2
2. All'udienza del 21/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei Sig.ri e deve essere accolto, in quanto Parte_1 Parte_2 le condizioni ivi indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente del figlio minore, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
3 - dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con residenza abituale presso il Per_1 padre , in Cascina (PI), via Garzella n. 155, nella casa familiare di proprietà di Parte_2 entrambi i genitori al 50%;
- prende atto che:
▪ le parti hanno convenuto che nel periodo in cui vivrà nella casa familiare, e sino Parte_2 alla scadenza del mutuo (ottobre 2028), sosterrà integralmente il pagamento della rata mensile del mutuo, accollandosi pertanto il 50% della quota di competenza di , Parte_1 avendo quest'ultima reperito autonoma sistemazione in Cascina (PI), Via Palestro n. 19, per la quale corrisponde un canone di locazione;
▪ i ricorrenti concordano altresì che al momento della cessazione del contratto di mutuo, ovvero a partire dal novembre 2028, metteranno in vendita la casa familiare. Nelle more della vendita, se continuerà ad abitare nella casa familiare, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
il canone di locazione relativo alla quota di proprietà di quest'ultima (50%);
[...]
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza;
- dispone, considerato che svolge impiego su turnazione e che l'orario Parte_1 lavorativo mensile le viene comunicato dal datore di lavoro entro il termine del mese precedente, che i genitori potranno accordarsi tra loro al fine di alternare la frequentazione con il minore, tendenzialmente in pari misura tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. La frequentazione dovrà essere quindi concordata mensilmente tra i genitori, tenendo conto del seguente schema settimanale:
▪ tre pomeriggi infrasettimali con un genitore;
▪ due pomeriggi infrasettimanali e sabato e domenica con l'altro genitore;
e così via a settimane alterne;
▪ nell'ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà al seguente schema che prevede esatti tempi paritetici di frequentazione:
- I settimana: lunedì/martedì/venerdì con la madre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con il padre;
- II settimana: lunedì/martedì/venerdì con il padre;
mercoledì/giovedì/sabato e domenica con la madre;
e così via a settimane alterne.
4 ▪ per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all'uscita di scuola nel giorno di loro competenza e lo riaccompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l'altro genitore;
▪ quanto alle festività i bambini trascorreranno una settimana durante le vacanze di Natale
(secondo alternanza 24/31.12 o 1/6.1), tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta), 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso nonché della sua volontà, salvaguardando altresì il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ in caso di pernottamento del bambino c/o parenti e/o amici, ciascun genitore si impegna a darne preventiva notizia all'altro specificando anche il luogo ed i tempi di permanenza;
- dispone che il mantenimento del minore è posto direttamente a carico di ciascun genitore nel proprio periodo di competenza;
- pone le spese straordinarie (mediche, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di svago, nonché per abbigliamento e calzature) a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le suddette spese dovranno essere documentate da parte del genitore che le sostiene e concordate tra i coniugi se di rilevante entità. Il rimborso delle spese straordinarie al coniuge che le ha anticipate dovrà avvenire entro un mese dalla presentazione all'altro coniuge della documentazione attestante la spesa;
- dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito al 50% da ciascun genitore;
- da atto che i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti dei coniugi;
Persona_2
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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