Articolo 66 del Codice della navigazione
Articolo 65Articolo 67
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21 aprile 1942
Art. 66.
(Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti).

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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