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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
NO CASAVOLA - Presidente
AT RI - GI
NA CARBONARA - GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2680/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO ARIANNA, come Parte_1 da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI CRIPPA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 08/08/2025, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio Controparte_1 in Pakistan in data 20/01/2013, che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
il 31/05/2014 a Monza (Mb) e Persona_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
l'11/07/2021 a Garbagnate Milanese (Mi), e che in data 13/04/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 06/10/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/04/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 08/08/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/01/2013 in
Pakistan da , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato del Pakistan;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente
NO LA
Il GI est.
NA RA
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
NO CASAVOLA - Presidente
AT RI - GI
NA CARBONARA - GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2680/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO ARIANNA, come Parte_1 da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI CRIPPA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 08/08/2025, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio Controparte_1 in Pakistan in data 20/01/2013, che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
il 31/05/2014 a Monza (Mb) e Persona_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
l'11/07/2021 a Garbagnate Milanese (Mi), e che in data 13/04/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 06/10/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/04/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 08/08/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/01/2013 in
Pakistan da , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato del Pakistan;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente
NO LA
Il GI est.
NA RA
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