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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6943/2024 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
LD e dall'avv. Giacomo Lesca, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Cavour
3, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso la sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) in via istruttoria demandare al C.T. nominando d'ufficio l'accertamento del tipo e della gravità delle infermità di parte ricorrente, affinché riferisca previ gli esami specialistici che riterrà opportuni se parte ricorrente alla data della revoca del 22/06/2023 e/o successivamente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 12 L. 30.3.1971 n. 118 e all'art. 3 comma 3 L. 104/1992;
b) nel merito accertare e dichiarare che nella fattispecie sussistono a favore di parte ricorrente i requisiti medico-legali di cui all'art. 12 L. 30.3.1971 n. 118 e successive modificazioni e all'art. 3 comma 3 L.
104/1992 dalla data della revoca (22/06/2023) o dalla data successiva accertata.
Con distrazione di onorari e spese a favore dell'avv. Silvia LD antistatario.
1 Ai fini dell'applicazioni del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sulla compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza si dichiara che il reddito di parte ricorrente (come da autocertificazione prodotta in atti) non supera il tetto di reddito all'uopo previsto.
Con distrazione di onorari e spese a favore dell'avv. Silvia LD”;
Per parte convenuta: CP_
“in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande avversarie di condanna dell' di cui all'avverso ricorso introduttivo del presente giudizio siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la sig.ra a esposto: Parte_1
- di essere stata riconosciuta dalla commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile e dell'handicap invalida al 100% nonché persona con handicap con connotazione di gravità, con decorrenza dal 27.6.2022;
- che la commissione medica, in sede di revisione, ha riconosciuto uno stato di invalidità dell'80% e l'handicap senza connotazione di gravità con decorrenza dal
22.6.2023.
Contestando l'esito della visita di revisione, la sig.ra ha proposto ricorso ex art. Pt_1
445 bis c.p.c., insistendo per l'accertamento dell'invalidità del 100% e dello stato di handicap con connotazione di gravità.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU dott. ha concluso Persona_1 confermando l'esito della visita di revisione ritenendo l'insussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 12, L. 118/1971 (pensione di inabilità) e dello stato di handicap grave (Art.
3. c. 3 L. 104/1992).
Avverso tale conclusione ha proposto tempestiva opposizione ex art. 445 co. 6 c.p.c. la ricorrente con ricorso depositato in data 2.8.2024, lamentando l'errata valutazione medico legale di riduzione della percentuale di invalidità, rispetto a quella del 100% riconosciuta inizialmente (insieme alla situazione di handicap grave), a fronte di un quadro clinico non migliorato, se non peggiorato.
In particolare, la ricorrente lamenta:
1) la mancata considerazione da parte del consulente della situazione di “diffusa fibrosi midollare” contenuta nel referto della visita del 2.3.2023, in luogo di quella
2 tralaticiamente riportata nei certificati medici successivi di “iniziale evoluzione fibrotica”;
2) l'insufficiente valutazione del morbo di Ledderhose;
3) l'omessa valutazione della presenza di “una milza a livello dell'arco costale e un margine epatico a un dito dall'arco costale nella ispirazione profonda”;
4) l'omessa considerazione dell'ipertensione arteriosa, dell'esito dell'isterectomia e l'aspetto osteoarticolare legato alla lombalgia cronica in esiti di artrodesi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' opponendosi all'accoglimento del ricorso. CP_1
Poiché i motivi di ricorso non furono oggetto di osservazioni in sede di accertamento tecnico preventivo, essendo state svolte per la prima volta nel presente giudizio, all'udienza del 12.12.2025 è stata richiesta al CTU dott. l'integrazione Per_1 dell'elaborato peritale, per la replica alle osservazioni mosse in questa sede.
In data 12.4.2025 il CTU ha depositato la relazione integrativa richiesta.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
1.
Preliminarmente occorre rilevare che l'articolo 445 bis c.p.c., nel disciplinare ai commi
6 e 7 il giudizio che scaturisce dalla contestazione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dai primi commi, nulla prevede in merito al rinnovo della consulenza tecnica.
Si ritiene pertanto che lo stesso sia rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e che quest'ultimo possa e debba essere guidato dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla necessità di motivare il mancato rinnovo della CTU nel grado di appello (Trib. Torino, 17/04/2024 n. 1025).
Sulla scorta di tale giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 2004 n. 7013), ritiene questo giudice che la consulenza deve essere rinnovata quando vengano dedotte la sussistenza di una “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali” ovvero infermità nuove rispetto a quelle già esaminate nella prima fase dal primo c.t.u. o aggravamenti di queste ultime cosicché, eliminati gli errori e/o le omissioni o prese in considerazione le novità, vi sia la possibilità di giungere ad una diversa conclusione in merito alla sussistenza del requisito sanitario di cui si discute, mentre non deve essere rinnovata laddove le censure
3 si riducono ad “un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del processo logico- formale” come ad esempio una “generica critica” di sottovalutazione o sopravvalutazione delle patologie riscontrate.
Le repliche alle osservazioni svolte, per la prima volta con il ricorso in opposizione, consentono di ritenere che ci si trova, nel caso di specie proprio ad un dissenso diagnostico.
1.1
Con riferimento alla fibrosi, appare convincente la replica del CTU alle osservazioni della dott.ssa alla luce della lettura integrale del certificato medico del Per_2
2.5.2023, il quale precisa “L'esiguità del materiale e le focali alterazioni morfologiche da schiacciamento non consentono la valutazione del grado di fibrosi”. Nella sostanza, correttamente, il CTU rileva l'insussistenza di evidenze cliniche del peggioramento indicato sulla sola base della certificazione prodotta, con conseguente corretta valutazione, sul punto, delle condizioni mediche della ricorrente.
1.2
Anche con riferimento al morbo di Ledderhose il giudizio medico del CTU si fonda correttamente sull'assenza di documentazione medica che attesti una condizione patologica diversa da quella rilevata dalla scarsa documentazione in atti e dall'esame obiettivo.
1.3
In ordine alla situazione clinica degli “organi ipocondriaci” il CTU fonda le proprie condivisibili conclusioni sull'esito dell'ultimo controllo ecografico del 3.10.2023, riportato in occasione dell'ultima visita ematologica di controllo del 28.12.2023, il quale evidenzia che il fegato risultò “ai limiti superiori della norma” (quindi ANCORA nella norma) e la milza risultò “NON ingrandita” (maiuscolo sul referto originale), a dimostrazione da un lato dell'irrilevanza dell'osservazione, dall'altro il buon controllo della malattia mieloproliferativa.
1.4
Anche quanto all'ipertensione arteriosa si condivide il rilievo del CTU, secondo cui una valutazione superiore del 10% non trova fondamento in certificazione medica, risultando, al contrario l'ipertensione controllata con adeguata terapia;
evidenzia, infatti il CTU, come in occasione dell'esame Holter del 13.4.2022, la paziente risultò
“asintomatica”.
4 1.5
Quanto agli esiti dell'isterectomia, il CTU ha rilevato che l'isterectomia è tabellata in misura superiore al 10% solo in donne in età fertile, dunque non nel caso in esame.
La difesa di parte ricorrente sostiene che le linee guida dell' per l'accertamento CP_1 degli stati invalidanti, depositate nel fascicolo telematico in data 23.9.2025, imporrebbero una valutazione dell'isterectomia anche per le donne non più in età fertile compresa tra l'11 e il 25%, a seconda dell'età, ma pare corretto il rilievo dell' che CP_1 mette in evidenza come a pag. 108 delle stesse linee guida sia espressamente chiarito che “Per quanto concerne la valutazione dell'apparato genitale femminile le percentuali indicate si riferiscono a donne in età fertile (salvo diversa indicazione), nelle quali il danno anatomico spesso genera un complesso di disturbi che si ripercuotono sulla vita di relazione: alterazioni dell'umore, crisi cefalalgiche, sudorazioni, precoce osteoporosi, ecc.”.
Di eventuali ripercussioni dell'isterectomia sulle concrete condizioni di salute della ricorrente non vi è alcuna evidenza documentale, sicché appare corretta la scelta del
CTU di non valorizzare tale condizione.
In sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha altresì lamentato l'errata applicazione da parte del CTU dell'art. 5 d.l. 509/1988, sicché anche nel caso di infermità inferiore al 10% questa avrebbe dovuto essere considerata ai fini della determinazione della percentuale complessiva di invalidità.
La doglianza non appare fondata.
Ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 509/1988, “nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
La giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione di tale regola, rilevando che
“poiché le tabelle distinguono tra infermità unica e infermità plurime e, in questa seconda ipotesi, tra invalidità derivanti da menomazioni relative a infermità tabellate
e/o non tabellate in concorso funzionale o di semplice coesistenza, deve ritenersi che sussista la coesistenza in caso di menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro, mentre sono funzionalmente concorrenti le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato; e, in quest'ultima ipotesi, qualora il concorso non sia già considerato nella tabella, va valutata separatamente la
5 singola menomazione per poi procedere a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale, proporzionale a quello tariffario, per la perdita anatomo - funzionale dell'organo o apparato” (Cass. civ. sez. lav., 24/07/2004, n. 13938).
Con riferimento alla disposizione in esame, è stato poi precisato che “la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo 0 e il 10 per cento, prevista dal D.Lgs.
23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, costituisce una deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità; ne consegue che chi intenda avvalersi di tale deroga deve indicare le ragioni in base alle quali una patologia minore non sarebbe concorrente, bensì meramente
"coesistente" con le altre. La deroga è fondata su due presupposti: la misura della riduzione (da zero a dieci) e la non "concorrenza" della minorazione con altre minorazioni (l'espressione che l'introduce - "purchè" - segnala che la non concorrenza costituisce un requisito aggiuntivo per questa esclusione)” (Cass. civ. sez. lav.,
28/05/2014, n. 11987).
Gli stessi principi sono stati recepiti dall' nelle linee guida prodotte dalla parte CP_1 ricorrente a pag. 7 dove si legge:
“In caso di infermità coesistenti, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula di
ZA - IT= IP1+IP2 - (IP1xIP2) - in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l'invalidità totale finale (IT) è uguale alla somma delle invalidità parziali (IP1, IP2) diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà: (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di apposite tavole di calcolo combinato disponibili anche in formato elettronico.
Per le infermità concorrenti, in alcuni casi il concorso è direttamente indicato in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti, valutate separatamente le singole menomazioni, si procede ad una valutazione complessiva;
quest'ultima non deve mai consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale che tenga conto della globale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. A tal fine si applica la seguente formula - IT=(ST + FP):
2 - che individua una
6 percentuale intermedia tra quelle indicate: a) dalla sommatoria delle singole invalidità
(ST); b) dal risultato della formula riduzionistica proporzionale (FP). Resta fermo che
l'invalidità complessiva non potrà mai essere superiore al valore previsto per la perdita del sistema organo-funzionale interessato.
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori”.
Ora, nel non assegnare all'isterectomia alcun grado di invalidità, il CTU ha implicitamente (e coerentemente) formulato un giudizio di mera coesistenza di tale condizione con le altre patologie, che non investono lo stesso apparato, e la circostanza non risulta oggetto specifica critica da parte della ricorrente.
1.6
Analoghe considerazioni valgono per l'aspetto osteoarticolare legato alla lombalgia cronica in esiti di artrodesi, dando atto il CTU che l'intervento è stato solo riferito dalla ricorrente, obiettivamente è visibile un esito cicatriziale compatibile con un intervento chirurgico, ma nulla è stato documentato in merito e non risulta alcuna diagnosi di artrodesi lombare né nella documentazione medica prodotta, né nei verbali della
Commissione di invalidità civile.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte della ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), peraltro in larga parte senza supporto documentale, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione integrale della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789).
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna indicazione verificabile che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede
7 di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso.
2.
Le spese di lite, nonostante la soccombenza della ricorrente, vengono compensate tra le parti giusta la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU effettuate nella fase dell'accertamento tecnico preventivo sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6943/2024 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
LD e dall'avv. Giacomo Lesca, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Cavour
3, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso la sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) in via istruttoria demandare al C.T. nominando d'ufficio l'accertamento del tipo e della gravità delle infermità di parte ricorrente, affinché riferisca previ gli esami specialistici che riterrà opportuni se parte ricorrente alla data della revoca del 22/06/2023 e/o successivamente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 12 L. 30.3.1971 n. 118 e all'art. 3 comma 3 L. 104/1992;
b) nel merito accertare e dichiarare che nella fattispecie sussistono a favore di parte ricorrente i requisiti medico-legali di cui all'art. 12 L. 30.3.1971 n. 118 e successive modificazioni e all'art. 3 comma 3 L.
104/1992 dalla data della revoca (22/06/2023) o dalla data successiva accertata.
Con distrazione di onorari e spese a favore dell'avv. Silvia LD antistatario.
1 Ai fini dell'applicazioni del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sulla compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza si dichiara che il reddito di parte ricorrente (come da autocertificazione prodotta in atti) non supera il tetto di reddito all'uopo previsto.
Con distrazione di onorari e spese a favore dell'avv. Silvia LD”;
Per parte convenuta: CP_
“in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande avversarie di condanna dell' di cui all'avverso ricorso introduttivo del presente giudizio siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la sig.ra a esposto: Parte_1
- di essere stata riconosciuta dalla commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile e dell'handicap invalida al 100% nonché persona con handicap con connotazione di gravità, con decorrenza dal 27.6.2022;
- che la commissione medica, in sede di revisione, ha riconosciuto uno stato di invalidità dell'80% e l'handicap senza connotazione di gravità con decorrenza dal
22.6.2023.
Contestando l'esito della visita di revisione, la sig.ra ha proposto ricorso ex art. Pt_1
445 bis c.p.c., insistendo per l'accertamento dell'invalidità del 100% e dello stato di handicap con connotazione di gravità.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU dott. ha concluso Persona_1 confermando l'esito della visita di revisione ritenendo l'insussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 12, L. 118/1971 (pensione di inabilità) e dello stato di handicap grave (Art.
3. c. 3 L. 104/1992).
Avverso tale conclusione ha proposto tempestiva opposizione ex art. 445 co. 6 c.p.c. la ricorrente con ricorso depositato in data 2.8.2024, lamentando l'errata valutazione medico legale di riduzione della percentuale di invalidità, rispetto a quella del 100% riconosciuta inizialmente (insieme alla situazione di handicap grave), a fronte di un quadro clinico non migliorato, se non peggiorato.
In particolare, la ricorrente lamenta:
1) la mancata considerazione da parte del consulente della situazione di “diffusa fibrosi midollare” contenuta nel referto della visita del 2.3.2023, in luogo di quella
2 tralaticiamente riportata nei certificati medici successivi di “iniziale evoluzione fibrotica”;
2) l'insufficiente valutazione del morbo di Ledderhose;
3) l'omessa valutazione della presenza di “una milza a livello dell'arco costale e un margine epatico a un dito dall'arco costale nella ispirazione profonda”;
4) l'omessa considerazione dell'ipertensione arteriosa, dell'esito dell'isterectomia e l'aspetto osteoarticolare legato alla lombalgia cronica in esiti di artrodesi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' opponendosi all'accoglimento del ricorso. CP_1
Poiché i motivi di ricorso non furono oggetto di osservazioni in sede di accertamento tecnico preventivo, essendo state svolte per la prima volta nel presente giudizio, all'udienza del 12.12.2025 è stata richiesta al CTU dott. l'integrazione Per_1 dell'elaborato peritale, per la replica alle osservazioni mosse in questa sede.
In data 12.4.2025 il CTU ha depositato la relazione integrativa richiesta.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
1.
Preliminarmente occorre rilevare che l'articolo 445 bis c.p.c., nel disciplinare ai commi
6 e 7 il giudizio che scaturisce dalla contestazione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dai primi commi, nulla prevede in merito al rinnovo della consulenza tecnica.
Si ritiene pertanto che lo stesso sia rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e che quest'ultimo possa e debba essere guidato dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla necessità di motivare il mancato rinnovo della CTU nel grado di appello (Trib. Torino, 17/04/2024 n. 1025).
Sulla scorta di tale giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 2004 n. 7013), ritiene questo giudice che la consulenza deve essere rinnovata quando vengano dedotte la sussistenza di una “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali” ovvero infermità nuove rispetto a quelle già esaminate nella prima fase dal primo c.t.u. o aggravamenti di queste ultime cosicché, eliminati gli errori e/o le omissioni o prese in considerazione le novità, vi sia la possibilità di giungere ad una diversa conclusione in merito alla sussistenza del requisito sanitario di cui si discute, mentre non deve essere rinnovata laddove le censure
3 si riducono ad “un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del processo logico- formale” come ad esempio una “generica critica” di sottovalutazione o sopravvalutazione delle patologie riscontrate.
Le repliche alle osservazioni svolte, per la prima volta con il ricorso in opposizione, consentono di ritenere che ci si trova, nel caso di specie proprio ad un dissenso diagnostico.
1.1
Con riferimento alla fibrosi, appare convincente la replica del CTU alle osservazioni della dott.ssa alla luce della lettura integrale del certificato medico del Per_2
2.5.2023, il quale precisa “L'esiguità del materiale e le focali alterazioni morfologiche da schiacciamento non consentono la valutazione del grado di fibrosi”. Nella sostanza, correttamente, il CTU rileva l'insussistenza di evidenze cliniche del peggioramento indicato sulla sola base della certificazione prodotta, con conseguente corretta valutazione, sul punto, delle condizioni mediche della ricorrente.
1.2
Anche con riferimento al morbo di Ledderhose il giudizio medico del CTU si fonda correttamente sull'assenza di documentazione medica che attesti una condizione patologica diversa da quella rilevata dalla scarsa documentazione in atti e dall'esame obiettivo.
1.3
In ordine alla situazione clinica degli “organi ipocondriaci” il CTU fonda le proprie condivisibili conclusioni sull'esito dell'ultimo controllo ecografico del 3.10.2023, riportato in occasione dell'ultima visita ematologica di controllo del 28.12.2023, il quale evidenzia che il fegato risultò “ai limiti superiori della norma” (quindi ANCORA nella norma) e la milza risultò “NON ingrandita” (maiuscolo sul referto originale), a dimostrazione da un lato dell'irrilevanza dell'osservazione, dall'altro il buon controllo della malattia mieloproliferativa.
1.4
Anche quanto all'ipertensione arteriosa si condivide il rilievo del CTU, secondo cui una valutazione superiore del 10% non trova fondamento in certificazione medica, risultando, al contrario l'ipertensione controllata con adeguata terapia;
evidenzia, infatti il CTU, come in occasione dell'esame Holter del 13.4.2022, la paziente risultò
“asintomatica”.
4 1.5
Quanto agli esiti dell'isterectomia, il CTU ha rilevato che l'isterectomia è tabellata in misura superiore al 10% solo in donne in età fertile, dunque non nel caso in esame.
La difesa di parte ricorrente sostiene che le linee guida dell' per l'accertamento CP_1 degli stati invalidanti, depositate nel fascicolo telematico in data 23.9.2025, imporrebbero una valutazione dell'isterectomia anche per le donne non più in età fertile compresa tra l'11 e il 25%, a seconda dell'età, ma pare corretto il rilievo dell' che CP_1 mette in evidenza come a pag. 108 delle stesse linee guida sia espressamente chiarito che “Per quanto concerne la valutazione dell'apparato genitale femminile le percentuali indicate si riferiscono a donne in età fertile (salvo diversa indicazione), nelle quali il danno anatomico spesso genera un complesso di disturbi che si ripercuotono sulla vita di relazione: alterazioni dell'umore, crisi cefalalgiche, sudorazioni, precoce osteoporosi, ecc.”.
Di eventuali ripercussioni dell'isterectomia sulle concrete condizioni di salute della ricorrente non vi è alcuna evidenza documentale, sicché appare corretta la scelta del
CTU di non valorizzare tale condizione.
In sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha altresì lamentato l'errata applicazione da parte del CTU dell'art. 5 d.l. 509/1988, sicché anche nel caso di infermità inferiore al 10% questa avrebbe dovuto essere considerata ai fini della determinazione della percentuale complessiva di invalidità.
La doglianza non appare fondata.
Ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 509/1988, “nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
La giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione di tale regola, rilevando che
“poiché le tabelle distinguono tra infermità unica e infermità plurime e, in questa seconda ipotesi, tra invalidità derivanti da menomazioni relative a infermità tabellate
e/o non tabellate in concorso funzionale o di semplice coesistenza, deve ritenersi che sussista la coesistenza in caso di menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro, mentre sono funzionalmente concorrenti le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato; e, in quest'ultima ipotesi, qualora il concorso non sia già considerato nella tabella, va valutata separatamente la
5 singola menomazione per poi procedere a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale, proporzionale a quello tariffario, per la perdita anatomo - funzionale dell'organo o apparato” (Cass. civ. sez. lav., 24/07/2004, n. 13938).
Con riferimento alla disposizione in esame, è stato poi precisato che “la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo 0 e il 10 per cento, prevista dal D.Lgs.
23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, costituisce una deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità; ne consegue che chi intenda avvalersi di tale deroga deve indicare le ragioni in base alle quali una patologia minore non sarebbe concorrente, bensì meramente
"coesistente" con le altre. La deroga è fondata su due presupposti: la misura della riduzione (da zero a dieci) e la non "concorrenza" della minorazione con altre minorazioni (l'espressione che l'introduce - "purchè" - segnala che la non concorrenza costituisce un requisito aggiuntivo per questa esclusione)” (Cass. civ. sez. lav.,
28/05/2014, n. 11987).
Gli stessi principi sono stati recepiti dall' nelle linee guida prodotte dalla parte CP_1 ricorrente a pag. 7 dove si legge:
“In caso di infermità coesistenti, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula di
ZA - IT= IP1+IP2 - (IP1xIP2) - in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l'invalidità totale finale (IT) è uguale alla somma delle invalidità parziali (IP1, IP2) diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà: (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di apposite tavole di calcolo combinato disponibili anche in formato elettronico.
Per le infermità concorrenti, in alcuni casi il concorso è direttamente indicato in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti, valutate separatamente le singole menomazioni, si procede ad una valutazione complessiva;
quest'ultima non deve mai consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale che tenga conto della globale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. A tal fine si applica la seguente formula - IT=(ST + FP):
2 - che individua una
6 percentuale intermedia tra quelle indicate: a) dalla sommatoria delle singole invalidità
(ST); b) dal risultato della formula riduzionistica proporzionale (FP). Resta fermo che
l'invalidità complessiva non potrà mai essere superiore al valore previsto per la perdita del sistema organo-funzionale interessato.
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori”.
Ora, nel non assegnare all'isterectomia alcun grado di invalidità, il CTU ha implicitamente (e coerentemente) formulato un giudizio di mera coesistenza di tale condizione con le altre patologie, che non investono lo stesso apparato, e la circostanza non risulta oggetto specifica critica da parte della ricorrente.
1.6
Analoghe considerazioni valgono per l'aspetto osteoarticolare legato alla lombalgia cronica in esiti di artrodesi, dando atto il CTU che l'intervento è stato solo riferito dalla ricorrente, obiettivamente è visibile un esito cicatriziale compatibile con un intervento chirurgico, ma nulla è stato documentato in merito e non risulta alcuna diagnosi di artrodesi lombare né nella documentazione medica prodotta, né nei verbali della
Commissione di invalidità civile.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte della ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), peraltro in larga parte senza supporto documentale, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione integrale della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789).
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna indicazione verificabile che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede
7 di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso.
2.
Le spese di lite, nonostante la soccombenza della ricorrente, vengono compensate tra le parti giusta la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU effettuate nella fase dell'accertamento tecnico preventivo sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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