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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/08/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8157/2023 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Parte_1 Parte_2
Ciccarese come da mandato in atti, attori
E
convenuto contumace Controparte_1 avente ad oggetto: usucapione immobili
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 27 gennaio 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.11.2023 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: - dichiarare l'attore Controparte_1
- previo frazionamento della superficie di circa 760 metri quadrati delle Parte_1 particelle nn. 29 e 142 del Foglio 104 del N.C.E.U. del Comune di AR per come indicato nella planimetria allegata sub 6- proprietario per intervenuta usucapione di detta frazione di terreno in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
- dichiarare l'attore proprietario per intervenuta usucapione della restante superficie di Parte_2 terreno censito nel N.C.E.U. di AR al foglio 104, particelle nn. 29 e 142 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
- conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Esponevano: - che era proprietario a far data dall'11.10.2010 (per Parte_1 donazione dal dante causa ) di un fabbricato rurale sito in AR località Persona_1
“Cenate Vecchie”, contraddistinto in Catasto del medesimo Comune al foglio 104, p.lla 31 sub 1 con annessi terreni (censiti alla p.lla 506 stesso foglio) e confinante con due particelle di terreno, la n. 29 e la n. 142 sempre del Foglio 104, intestate a;
- che le Controparte_1 particelle di proprietà , sebbene su un lato fossero prospicienti la strada Cariddi, CP_1 erano da sempre inaccessibili dalla stessa per la presenza di un muro di cinta lungo l'intero fronte;
- che l'accesso alle stesse era possibile solo attraverso la proprietà , Parte_1 regolarmente recintata e munita di cancello chiuso con serratura;
- che da oltre 20 anni
(e, prima di lui, il suo dante causa ) avevano sempre Parte_1 Persona_1 provveduto alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ed alla coltivazione di una porzione di terreno di circa 760 mq. prospicente la proprietà e meglio evidenziata in giallo Parte_1 nella planimetria allegata la fascicolo attoreo, ma formalmente facente minima parte delle particelle intestate al Dott. ; – che la restante superficie delle suddette particelle CP_1
(circa 14.050 mq) da altrettanti anni era manutenuta, pulita e coltivata da Parte_2
, che aveva accesso a detti terreni attraverso la proprietà di e su
[...] Parte_1 sua autorizzazione al transito, ovvero attraverso altri terreni limitrofi (ossia, attraverso le particelle 33, 137, 204 e 203 del foglio 104), all'attualità di proprietà di Parte_1 ed in passato condotti da;
- che il sig. , dunque, aveva vissuto e Parte_2 Parte_1 viveva nella casa di sua proprietà, godendo del terreno limitrofo descritto e annesso all'immobile sin dall'età infantile, quando vi abitava unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie o stragiudiziali;
- che essi attori ancora all'attualità godevano dei suddetti beni in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio agrario, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali unici ed esclusivi proprietari;
- che essi, pertanto, avevano maturato per usucapione ventennale il diritto di proprietà su detti terreni, per ciò che concerneva Parte_1 per la superfice di circa 760 mq. come evidenziata nella planimetria allegata al proprio fascicolo di parte e per quanto concerneva per tutta la superficie restante Parte_2 di dette particelle, pari a circa mq. 14.050; - che, esperita istanza di mediazione ante giudizio, essa non aveva sortito esito alcuno.
Rimasto non costituito in giudizio il convenuto espletata la Controparte_1 prova testimoniale ammessa;
nell'udienza del 27.01.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 17.03.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di reso Controparte_1 ritualmente destinatario della notifica dell'atto di citazione e rimasto non costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento, atteso che gli attori hanno provato tutti i presupposti dell'acquisto per usucapione degli immobili indicati nell'atto di citazione.
In particolare, che i sigg.ri e si siano Parte_1 Parte_2
comportati rispettivamente in ordine ai terreni da ciascuno indicati nell'atto introduttivo come proprietari da circa trent'anni e comunque almeno dall'anno 2000 in modo pubblico, pacifico, continuo, esclusivo e non interrotto è dimostrato dalle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dai testi indifferenti e Testimone_1 Tes_2
secondo quanto da essi dichiarato in giudizio, infatti, i terreni in questione erano
[...]
stati sempre utilizzati e coltivati separatamente da ciascuno degli attori, che avevano provveduto anche a pagare le maestranze da ognuno incaricate;
attività materiali evidentemente non occulte e sicuramente incompatibili con l'altrui diritto, oltre a non essere state giammai contestate od osteggiate da alcuno.
Deve pertanto concludersi che, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. e a causa della protrazione per oltre 20 anni di un'idonea situazione possessoria, abbia acquistato per usucapione ventennale la proprietà del Parte_1
terreno esteso circa 760 metri quadri facente parte delle più ampie particelle 29 e 142 del foglio 104 del NCEU del Comune di AR (i cui confini sono distinti e contrassegnati da quattro x nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024) e che Pt_2
abbia acquistato per usucapione ventennale la proprietà della restante parte del
[...]
terreno censito in N.C.E.U. dal Comune di AR al foglio 104 particelle 29 e 142, estesa circa 14.050 mq. (i cui confini esterni sono distinti e contrassegnati dalle lettere A e B nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024).
In conseguenza di tanto, va ordinato al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità e all'UTE di procedere alle necessarie annotazioni.
Nulla per le spese di lite, considerata la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte e ogni altra rigettando, così provvede:
1) dichiara esclusivo proprietario per maturata usucapione Parte_1
ventennale della porzione di terreno esteso circa 760 metri quadri facente parte delle più ampie particelle 29 e 142 del foglio 104 del NCEU del Comune di AR
(i cui confini sono distinti e contrassegnati da quattro x nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024);
2) dichiara esclusivo proprietario per maturata usucapione Parte_2
ventennale della restante parte del terreno censito in NCEU dal Comune di
AR al foglio 104 particelle 29 e 142, estesa circa 14.050 metri quadri (i cui confini esterni sono distinti e contrassegnati dalle lettere A e B nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024);
3) per l'effetto, previa presentazione da parte degli attori della relativa pratica di frazionamento catastale ai competenti organi, dispone a cura degli stessi la trascrizione della presente sentenza nei RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce
– ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da responsabilità al riguardo;
4) nulla per le spese e competenze di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8157/2023 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Parte_1 Parte_2
Ciccarese come da mandato in atti, attori
E
convenuto contumace Controparte_1 avente ad oggetto: usucapione immobili
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 27 gennaio 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.11.2023 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: - dichiarare l'attore Controparte_1
- previo frazionamento della superficie di circa 760 metri quadrati delle Parte_1 particelle nn. 29 e 142 del Foglio 104 del N.C.E.U. del Comune di AR per come indicato nella planimetria allegata sub 6- proprietario per intervenuta usucapione di detta frazione di terreno in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
- dichiarare l'attore proprietario per intervenuta usucapione della restante superficie di Parte_2 terreno censito nel N.C.E.U. di AR al foglio 104, particelle nn. 29 e 142 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
- conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Esponevano: - che era proprietario a far data dall'11.10.2010 (per Parte_1 donazione dal dante causa ) di un fabbricato rurale sito in AR località Persona_1
“Cenate Vecchie”, contraddistinto in Catasto del medesimo Comune al foglio 104, p.lla 31 sub 1 con annessi terreni (censiti alla p.lla 506 stesso foglio) e confinante con due particelle di terreno, la n. 29 e la n. 142 sempre del Foglio 104, intestate a;
- che le Controparte_1 particelle di proprietà , sebbene su un lato fossero prospicienti la strada Cariddi, CP_1 erano da sempre inaccessibili dalla stessa per la presenza di un muro di cinta lungo l'intero fronte;
- che l'accesso alle stesse era possibile solo attraverso la proprietà , Parte_1 regolarmente recintata e munita di cancello chiuso con serratura;
- che da oltre 20 anni
(e, prima di lui, il suo dante causa ) avevano sempre Parte_1 Persona_1 provveduto alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ed alla coltivazione di una porzione di terreno di circa 760 mq. prospicente la proprietà e meglio evidenziata in giallo Parte_1 nella planimetria allegata la fascicolo attoreo, ma formalmente facente minima parte delle particelle intestate al Dott. ; – che la restante superficie delle suddette particelle CP_1
(circa 14.050 mq) da altrettanti anni era manutenuta, pulita e coltivata da Parte_2
, che aveva accesso a detti terreni attraverso la proprietà di e su
[...] Parte_1 sua autorizzazione al transito, ovvero attraverso altri terreni limitrofi (ossia, attraverso le particelle 33, 137, 204 e 203 del foglio 104), all'attualità di proprietà di Parte_1 ed in passato condotti da;
- che il sig. , dunque, aveva vissuto e Parte_2 Parte_1 viveva nella casa di sua proprietà, godendo del terreno limitrofo descritto e annesso all'immobile sin dall'età infantile, quando vi abitava unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie o stragiudiziali;
- che essi attori ancora all'attualità godevano dei suddetti beni in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio agrario, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali unici ed esclusivi proprietari;
- che essi, pertanto, avevano maturato per usucapione ventennale il diritto di proprietà su detti terreni, per ciò che concerneva Parte_1 per la superfice di circa 760 mq. come evidenziata nella planimetria allegata al proprio fascicolo di parte e per quanto concerneva per tutta la superficie restante Parte_2 di dette particelle, pari a circa mq. 14.050; - che, esperita istanza di mediazione ante giudizio, essa non aveva sortito esito alcuno.
Rimasto non costituito in giudizio il convenuto espletata la Controparte_1 prova testimoniale ammessa;
nell'udienza del 27.01.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 17.03.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di reso Controparte_1 ritualmente destinatario della notifica dell'atto di citazione e rimasto non costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento, atteso che gli attori hanno provato tutti i presupposti dell'acquisto per usucapione degli immobili indicati nell'atto di citazione.
In particolare, che i sigg.ri e si siano Parte_1 Parte_2
comportati rispettivamente in ordine ai terreni da ciascuno indicati nell'atto introduttivo come proprietari da circa trent'anni e comunque almeno dall'anno 2000 in modo pubblico, pacifico, continuo, esclusivo e non interrotto è dimostrato dalle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dai testi indifferenti e Testimone_1 Tes_2
secondo quanto da essi dichiarato in giudizio, infatti, i terreni in questione erano
[...]
stati sempre utilizzati e coltivati separatamente da ciascuno degli attori, che avevano provveduto anche a pagare le maestranze da ognuno incaricate;
attività materiali evidentemente non occulte e sicuramente incompatibili con l'altrui diritto, oltre a non essere state giammai contestate od osteggiate da alcuno.
Deve pertanto concludersi che, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. e a causa della protrazione per oltre 20 anni di un'idonea situazione possessoria, abbia acquistato per usucapione ventennale la proprietà del Parte_1
terreno esteso circa 760 metri quadri facente parte delle più ampie particelle 29 e 142 del foglio 104 del NCEU del Comune di AR (i cui confini sono distinti e contrassegnati da quattro x nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024) e che Pt_2
abbia acquistato per usucapione ventennale la proprietà della restante parte del
[...]
terreno censito in N.C.E.U. dal Comune di AR al foglio 104 particelle 29 e 142, estesa circa 14.050 mq. (i cui confini esterni sono distinti e contrassegnati dalle lettere A e B nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024).
In conseguenza di tanto, va ordinato al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità e all'UTE di procedere alle necessarie annotazioni.
Nulla per le spese di lite, considerata la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte e ogni altra rigettando, così provvede:
1) dichiara esclusivo proprietario per maturata usucapione Parte_1
ventennale della porzione di terreno esteso circa 760 metri quadri facente parte delle più ampie particelle 29 e 142 del foglio 104 del NCEU del Comune di AR
(i cui confini sono distinti e contrassegnati da quattro x nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024);
2) dichiara esclusivo proprietario per maturata usucapione Parte_2
ventennale della restante parte del terreno censito in NCEU dal Comune di
AR al foglio 104 particelle 29 e 142, estesa circa 14.050 metri quadri (i cui confini esterni sono distinti e contrassegnati dalle lettere A e B nell'allegato fotografico al verbale di udienza del 29.05.2024);
3) per l'effetto, previa presentazione da parte degli attori della relativa pratica di frazionamento catastale ai competenti organi, dispone a cura degli stessi la trascrizione della presente sentenza nei RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce
– ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da responsabilità al riguardo;
4) nulla per le spese e competenze di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)