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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa B. Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2077/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
– C.T.O.) - Iva Parte_1 CP_1
- con sede legale in 80131 Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore rappresentante legale, Avv. Anna Iervolino, nata a [...] il [...] (cod. fisc.
), individuata con Delibera della Giunta Regionale della C.F._1
Campania n. 328 del 21.06.2022 e nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 107 del 04.08.2022, domiciliata per la carica e la funzione presso la citata sede legale dell' ed elettivamente in 80143 Pt_1
Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli (cod. fisc. – n. iscr. Albo Avvocati C.F._2
Napoli 22035), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato mediante procura speciale congiunta informaticamente al presente atto, da considerarsi apposta in calce allo stesso, ex art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, nonché in forza di Delibera Direttoriale di conferimento incarico in corso di pubblicazione, e alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 010-856.26.57, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 e le notificazioni relative al procedimento, ex artt. 136, commi 2 e 3, 137 e 170 c.p.c.
appellante
Contro
Controparte_2
Appellata
OGGETTO: Appello avversa la sentenza n. 500/2024 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in data 23.01.2024 e pubblicata il successivo 24.01.2024, all'esito del giudizio n.r.g.l. 12149/2023, celebratosi inter partes, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 premesso di Controparte_2 lavorare dalle date indicate in atti alle dipendenze della azienda ospedaliera
[...]
( – Cotugno – C.T.O.) con la qualifica di infermiera, con Pt_1 Pt_1 inquadramento riconducibile al C.C.N.L. del personale delle del Controparte_3
07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati, lamentava che nel periodo dal Gennaio 2019 ad Aprile 2023 la parte datrice non le aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che aveva sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; che non aveva mai Controparte_3 goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui aveva prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell' atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Chiedeva , pertanto di dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31 commi, 7-8, del C.C.N.L. 2016-2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, con condanna dell' a Parte_1 corrispondere in proprio favore le somme quantificate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali L' , costituitasi tempestivamente instava per il rigetto del ricorso Controparte_4 perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l' azienda ospedaliera convenuta, al pagamento della somma di euro 1.921,65 in favore della ricorrente , il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.7.2024 deducendo la Violazione e falsa applicazione artt. 113, comma 1, 115, 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione art. 9 del CCNL 20.09.2001 Comparto Sanità, riprodotto nell'art. 29, comma 6, CCNL 2016/2018 di categoria, art. 44 CCNL 01.09.1995, artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999 – Violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1363 c.c. - Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – Violazione parere ARAN prot. n. 0020036/2015 del 23/06/2015 - Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Omessa motivazione e/o erroneità della stessa. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Con le note di trattazione scritta del 10.4.2025 parte appellante dichiarava
“venir meno il proprio interesse a coltivare il presente appello, rinunciando quindi alla notifica del gravame al resistente…..dichiara di voler rinunciare all'azione, come in effetti vi rinuncia” Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, all'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Osserva il collegio che la Suprema Corte “(cfr. Cass. 20191/11, in motivazione
…… ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)” . Nella specie tuttavia non può addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché –per ammissione della stessa parte appellante – l'appello non è stato notificato. Sul punto deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18). Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” In applicazione del suddetto principio, nella presente controversia parte appellante non solo non ha prodotto l'appello notificato, ma ha anche espressamente dichiarato di non aver interesse a coltivare l'impugnazione,
“rinunciando quindi alla notifica del gravame al resistente “ Pertanto, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, deve pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità dell'appello. In mancanza di costituzione di parte appellata non si provvede in ordine alle spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla per le spese legali del grado. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa B. Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2077/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
– C.T.O.) - Iva Parte_1 CP_1
- con sede legale in 80131 Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore rappresentante legale, Avv. Anna Iervolino, nata a [...] il [...] (cod. fisc.
), individuata con Delibera della Giunta Regionale della C.F._1
Campania n. 328 del 21.06.2022 e nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 107 del 04.08.2022, domiciliata per la carica e la funzione presso la citata sede legale dell' ed elettivamente in 80143 Pt_1
Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli (cod. fisc. – n. iscr. Albo Avvocati C.F._2
Napoli 22035), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato mediante procura speciale congiunta informaticamente al presente atto, da considerarsi apposta in calce allo stesso, ex art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, nonché in forza di Delibera Direttoriale di conferimento incarico in corso di pubblicazione, e alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 010-856.26.57, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 e le notificazioni relative al procedimento, ex artt. 136, commi 2 e 3, 137 e 170 c.p.c.
appellante
Contro
Controparte_2
Appellata
OGGETTO: Appello avversa la sentenza n. 500/2024 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in data 23.01.2024 e pubblicata il successivo 24.01.2024, all'esito del giudizio n.r.g.l. 12149/2023, celebratosi inter partes, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 premesso di Controparte_2 lavorare dalle date indicate in atti alle dipendenze della azienda ospedaliera
[...]
( – Cotugno – C.T.O.) con la qualifica di infermiera, con Pt_1 Pt_1 inquadramento riconducibile al C.C.N.L. del personale delle del Controparte_3
07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati, lamentava che nel periodo dal Gennaio 2019 ad Aprile 2023 la parte datrice non le aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che aveva sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; che non aveva mai Controparte_3 goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui aveva prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell' atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Chiedeva , pertanto di dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31 commi, 7-8, del C.C.N.L. 2016-2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, con condanna dell' a Parte_1 corrispondere in proprio favore le somme quantificate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali L' , costituitasi tempestivamente instava per il rigetto del ricorso Controparte_4 perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l' azienda ospedaliera convenuta, al pagamento della somma di euro 1.921,65 in favore della ricorrente , il tutto oltre interessi legali e spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.7.2024 deducendo la Violazione e falsa applicazione artt. 113, comma 1, 115, 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione art. 9 del CCNL 20.09.2001 Comparto Sanità, riprodotto nell'art. 29, comma 6, CCNL 2016/2018 di categoria, art. 44 CCNL 01.09.1995, artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999 – Violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1363 c.c. - Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – Violazione parere ARAN prot. n. 0020036/2015 del 23/06/2015 - Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Omessa motivazione e/o erroneità della stessa. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Con le note di trattazione scritta del 10.4.2025 parte appellante dichiarava
“venir meno il proprio interesse a coltivare il presente appello, rinunciando quindi alla notifica del gravame al resistente…..dichiara di voler rinunciare all'azione, come in effetti vi rinuncia” Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, all'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Osserva il collegio che la Suprema Corte “(cfr. Cass. 20191/11, in motivazione
…… ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)” . Nella specie tuttavia non può addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché –per ammissione della stessa parte appellante – l'appello non è stato notificato. Sul punto deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18). Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” In applicazione del suddetto principio, nella presente controversia parte appellante non solo non ha prodotto l'appello notificato, ma ha anche espressamente dichiarato di non aver interesse a coltivare l'impugnazione,
“rinunciando quindi alla notifica del gravame al resistente “ Pertanto, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, deve pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità dell'appello. In mancanza di costituzione di parte appellata non si provvede in ordine alle spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla per le spese legali del grado. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.