CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2019 depositato il 18/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CEra - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2010
- ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso vinte le spese.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di CEra impugnando i seguenti atti: ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2010 nonchè ATTO ING FISC.
n.
2-2018 TARSU/TIA 2011
A sostegno del ricorso il ricorrente esponeva i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione dell'atto
2)nel merito eccepiva l'insussistenza dell tassa richiesta.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Non si costituiva nel giudizio il Comune di CEra .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso deve essere dichiarato estinto.
Infatti dopa la comunicazione dell'avvenuto decesso del ricorrente che l'emanazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento n ma il medesimo giudizio non è stato riassunto nei termini di legge.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Dichiara estinto il procedimento per mancata riassunzione dopo ordinanza di interruzione.
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026. Il Presidente rel
TO de CE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2019 depositato il 18/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CEra - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2010
- ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso vinte le spese.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di CEra impugnando i seguenti atti: ATTO ING FISC. n.
2-2018 TARSU/TIA 2010 nonchè ATTO ING FISC.
n.
2-2018 TARSU/TIA 2011
A sostegno del ricorso il ricorrente esponeva i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione dell'atto
2)nel merito eccepiva l'insussistenza dell tassa richiesta.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Non si costituiva nel giudizio il Comune di CEra .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso deve essere dichiarato estinto.
Infatti dopa la comunicazione dell'avvenuto decesso del ricorrente che l'emanazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento n ma il medesimo giudizio non è stato riassunto nei termini di legge.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Dichiara estinto il procedimento per mancata riassunzione dopo ordinanza di interruzione.
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026. Il Presidente rel
TO de CE