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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
D'URSO IA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050038177875000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070317265480000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100356944986000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120171340307000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 15178/2024, depositata in segreteria il 09/12/2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, relativamente al giudizio di cui al RGR 7692/2024, non notificata, con cui è stato respinto l'impugnazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09784202400006939/001. La contestazione di parte appellante è circoscritta alle cartelle di pagamento nn. 09720050038177875000, 09720070317265480000, 09720100356944986000 e
09720120171340307000, deducendo l'omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento.
Eccepisce altresì la prescrizione-decadenza delle cartelle di pagamento contestate e prescrizione dei crediti e degli interessi e sanzioni applicati.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Risultano depositate memorie in cui si insiste con le medesime conclusioni.
Si è costituito l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 02.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure le cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate come risulta da documentazione in atti e non opposte.
Egualmente risultano notificate al domicilio fiscale del contribuente, estratto dall'Anagrafe Tributaria le intimazioni di pagamento: la cartella n. 09720050038177875000 relativa all'omesso versamento Irpef e add. anno 1998 è stata regolarmente notificata in data 13/04/2005 mediante consegna al portiere;
la cartella n. 09720070317265480000 per omesso versamento del saldo Irpef ed add. anno 2000 è stata regolarmente notificata in data 17/01/2008; la cartella n. 09720100356944986000 per omesso versamento del saldo irpef e add. anni 2005, 2006e 2007 è stata regolarmente notificata in data
27/01/2011; la cartella n. 0972012017134037000 per omesso versamento delle tasse automobilistiche anno 2019 sono state regolarmente notificate in data 19/12/2012.
La mancata tempestiva impugnazione delle medesime ha consolidato il credito tributario rendendo inammissibile ogni tardiva ed inammissibile ogni censura come del resto acclarato dal giudice di prime cure.
Egualmente risulta in atti la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e precisamente: intimazione di pagamento 09720099139992476000 notificata il 09/07/2010; intimazione di pagamento
09720169050483990000 notificata il 20/11/2016; intimazione di pagamento 09720179065039079000 notificata il 18/02/2018; intimazione di pagamento 09720199025256675000 notificata il 05/08/2019; intimazione di pagamento 09720239034113237000 notificata il 02/10/2023 .
In ogni caso, la riscossione è sospesa e con essa il termine di prescrizione e decadenza dal 01/01/2014
a 16/06/2014 ex. art. 1 comma 623 della Legge 147/13 e d.l. n.16/2014 conv. in legge n.68 del
02/05/2014. Inoltre, l'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) convertito dalla legge 69/2021 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Inoltre, l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “cura italia”), è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto
“rilancio”) e ss.mm.ii.
Conseguentemente l'appello non merita accoglimento restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Infine l'istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la (omessa indicazione) della liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, da intendersi quale sostanziale motivo di appello incidentale, deve essere accolta per motivi di economia processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il primo ed il secondo grado di giudizio per il primo grado come nella sentenza n. 15178/2024 della Corte di giustizia tributaria di Roma e per il presente grado di giudizio in euro 6.943,00 oltre oneri riflessi se dovuti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese a carico di parte appellante, liquidate come in motivazione, in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
D'URSO IA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050038177875000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070317265480000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100356944986000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120171340307000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 15178/2024, depositata in segreteria il 09/12/2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, relativamente al giudizio di cui al RGR 7692/2024, non notificata, con cui è stato respinto l'impugnazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09784202400006939/001. La contestazione di parte appellante è circoscritta alle cartelle di pagamento nn. 09720050038177875000, 09720070317265480000, 09720100356944986000 e
09720120171340307000, deducendo l'omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento.
Eccepisce altresì la prescrizione-decadenza delle cartelle di pagamento contestate e prescrizione dei crediti e degli interessi e sanzioni applicati.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Risultano depositate memorie in cui si insiste con le medesime conclusioni.
Si è costituito l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 02.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure le cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate come risulta da documentazione in atti e non opposte.
Egualmente risultano notificate al domicilio fiscale del contribuente, estratto dall'Anagrafe Tributaria le intimazioni di pagamento: la cartella n. 09720050038177875000 relativa all'omesso versamento Irpef e add. anno 1998 è stata regolarmente notificata in data 13/04/2005 mediante consegna al portiere;
la cartella n. 09720070317265480000 per omesso versamento del saldo Irpef ed add. anno 2000 è stata regolarmente notificata in data 17/01/2008; la cartella n. 09720100356944986000 per omesso versamento del saldo irpef e add. anni 2005, 2006e 2007 è stata regolarmente notificata in data
27/01/2011; la cartella n. 0972012017134037000 per omesso versamento delle tasse automobilistiche anno 2019 sono state regolarmente notificate in data 19/12/2012.
La mancata tempestiva impugnazione delle medesime ha consolidato il credito tributario rendendo inammissibile ogni tardiva ed inammissibile ogni censura come del resto acclarato dal giudice di prime cure.
Egualmente risulta in atti la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e precisamente: intimazione di pagamento 09720099139992476000 notificata il 09/07/2010; intimazione di pagamento
09720169050483990000 notificata il 20/11/2016; intimazione di pagamento 09720179065039079000 notificata il 18/02/2018; intimazione di pagamento 09720199025256675000 notificata il 05/08/2019; intimazione di pagamento 09720239034113237000 notificata il 02/10/2023 .
In ogni caso, la riscossione è sospesa e con essa il termine di prescrizione e decadenza dal 01/01/2014
a 16/06/2014 ex. art. 1 comma 623 della Legge 147/13 e d.l. n.16/2014 conv. in legge n.68 del
02/05/2014. Inoltre, l'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) convertito dalla legge 69/2021 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Inoltre, l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “cura italia”), è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto
“rilancio”) e ss.mm.ii.
Conseguentemente l'appello non merita accoglimento restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Infine l'istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la (omessa indicazione) della liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, da intendersi quale sostanziale motivo di appello incidentale, deve essere accolta per motivi di economia processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il primo ed il secondo grado di giudizio per il primo grado come nella sentenza n. 15178/2024 della Corte di giustizia tributaria di Roma e per il presente grado di giudizio in euro 6.943,00 oltre oneri riflessi se dovuti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese a carico di parte appellante, liquidate come in motivazione, in favore del difensore dichiaratosi antistatario