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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AL
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2253 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 31.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (RC) il 03/06/1983), e (cod. Parte_2
fisc.: , nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NUCERA DOMENICA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO AL, VIA PIO XI DIRAM. ALAMPI
N. 7, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 07/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 01/04/2006; -considerato che con decreto del 15.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 31.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 01/04/2006; b) dal matrimonio è nata una figlia (01.08.2007), maggiorenne non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n.
287/2022 del 02.12.2022 (dep. il 19.12.2022), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'08.11.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.11.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-rilevato che in corso di giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, pertanto, Per_1
le condizioni pattuite dai coniugi al punto c) dell'accordo possono essere espunte in quanto inerenti al regime di affido e al diritto di visita del genitore non collocatario;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 26.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
07/08/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 01/04/2006 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 29, parte 2, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“a) le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente non avendo alcun interesse in comune ed avendo comunque regolamentato i rispettivi rapporti in sede di separazione;
b) quanto al mantenimento della figlia, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
a somma di euro 200,00 (euro duecento,00) entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2
mediante bonifico bancario e/o postale sul c/c intestato alla madre, precisamente collegato al seguente IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di diritto di famiglia;
”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AL
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2253 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 31.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (RC) il 03/06/1983), e (cod. Parte_2
fisc.: , nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NUCERA DOMENICA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO AL, VIA PIO XI DIRAM. ALAMPI
N. 7, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 07/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 01/04/2006; -considerato che con decreto del 15.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 31.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 01/04/2006; b) dal matrimonio è nata una figlia (01.08.2007), maggiorenne non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n.
287/2022 del 02.12.2022 (dep. il 19.12.2022), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'08.11.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.11.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-rilevato che in corso di giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, pertanto, Per_1
le condizioni pattuite dai coniugi al punto c) dell'accordo possono essere espunte in quanto inerenti al regime di affido e al diritto di visita del genitore non collocatario;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 26.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
07/08/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 01/04/2006 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 29, parte 2, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“a) le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente non avendo alcun interesse in comune ed avendo comunque regolamentato i rispettivi rapporti in sede di separazione;
b) quanto al mantenimento della figlia, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
a somma di euro 200,00 (euro duecento,00) entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2
mediante bonifico bancario e/o postale sul c/c intestato alla madre, precisamente collegato al seguente IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di diritto di famiglia;
”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna