Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 352
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili

    Il Tribunale ha rilevato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che non vi è possibilità di ricostituzione della comunione coniugale. Ha altresì preso atto che la figlia è divenuta maggiorenne e che le condizioni pattuite al punto c) dell'accordo (inerenti al regime di affido e al diritto di visita) possono essere espunte. Sono stati ravvisati i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII della stessa legge, come modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74 e dalla Legge 06.05.2015 n. 55.

  • Accolto
    Condizioni economiche e di mantenimento

    Il Tribunale ha recepito le condizioni pattuite dalle parti, disponendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: a) le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente; b) il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra Parte_1 la somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre spese straordinarie al 50% ciascuno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 352
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 352
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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