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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 13517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13517 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da GA RE - Presidente - Sent. n. sez. 49/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/01/2025 TO DI TA R.G.N. 30275/2024 EMANUELA GA AB IC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: FR NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD AC;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. 1.NA FR ricorre per l’annullamento della sentenza del 4 aprile 2024 della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena principale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione irrogata con sentenza del 24 aprile 2018 del Tribunale di Padova per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale legale rappresentante della società Penale Sent. Sez. 3 Num. 13517 Anno 2025 Presidente: RE GA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/01/2025 2 FA Srl, occultava o comunque distruggeva le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il fatto è contestato come commesso in Massanzago dal mese di giugno dell’anno 2013. 1.1.Con il primo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione o l’inosservanza dell’art. 131- cod. pen. lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.non è più in contestazione (almeno in questa sede di legittimità) che, come affermano i Giudici di merito, si tratta di occultamento e non di distruzione della documentazione contabile;
3.3.secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il reato di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, n. 44510 del 11/09/2024, Presutti, non mass.; Sez. 3, n. 41422 del 17/09/2024, Stabilini, non mass.; Sez. 3, n. 33284 del 09/07/2024, Rocca, non mass.; Sez. 7, n. 29472 del 21/06/2024, Valeri, non mass.); 3.4.la Corte di appello afferma che la consumazione del reato risale al 16 marzo 2016, giorno di conclusione della verifica fiscale e di conseguente redazione del processo verbale di constatazione;
3.5.il ricorrente non contesta tale conclusione ma ne trae conseguenze sbagliate perché neglige l’art. 17, comma 1- , d.lgs. n. 74 del 2000 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto;
3 3.6.pertanto, tenuto conto degli eventi interruttivi della prescrizione, il tempo massimo necessario a prescrivere il reato è pari a dieci anni (sei anni + 1/4 = otto anni;
più 1/4 ex art. 161, secondo comma, cod. pen. = dieci anni); 3.7.il reato, dunque, anche in assenza di eventi sospensivi della prescrizione, dalla Corte di cassazione non verificati (trattandosi di accertamento superfluo), si prescrive il 16 marzo 2026; 3.8.il secondo motivo è inammissibile perché non proposto in sede di appello;
3.9.il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era punito, alla data della sua consumazione, con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
3.10.la pena edittale ostava alla applicazione dell’art. 131- cod. pen. che, nella sua originaria formulazione escludeva la speciale tenuità del fatto per i delitti puniti con pena edittale superiore a cinque anni di reclusione;
3.11.l’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2020 ha modificato il primo comma dell’art. 131- cod. pen. estendendo la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni di reclusione (tale era, come detto al § 3.9, il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 al momento della sua consumazione e prima delle ulteriori modifiche che, per effetto dell’art. 39, comma 1, lett. n, d.l. n. 124 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, hanno aumentato la pena prevedendo la reclusione da tre a sette anni); 3.12.si è invero affermato che la disposizione di cui all'art. 131- cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, Di Mento, Rv. 284606 - 01); 3.13.è stato altresì precisato che poiché le modifiche apportate all'art. 131- cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, ne deriva che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito (Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Sassano, Rv. 285408 - 01); 3.14.nel caso di specie, però, benché la modifica sia intervenuta dopo la presentazione dei motivi di appello ma prima della sentenza impugnata, nulla impediva al ricorrente di proporre motivi nuovi o di sollecitare la applicazione della norma quantomeno in sede di conclusioni scritte;
3.15.in questo senso si era già pronunciata la Corte di cassazione nell’esaminare i ricorsi proposti avverso le sentenze di appello pronunciate subito dopo l’introduzione dell’art. 131-bis cod. pen. e si era affermato che se il predetto 4 articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello la questione della sua applicazione poteva essere proposta al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado, non potendo tale questione essere proposta per la prima volta in cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01); 3.16.ma anche a voler ritenere che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131- cod. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, possa essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, è comunque necessario che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164 - 01), rilevabilità che manca nel caso in esame, non emergendo elementi a sostegno della particolare tenuità dell’offesa, non essendo sufficiente la dedotta esiguità delle somme evase tanto più a fronte di una condotta posta in essere in costanza di violazione degli obblighi dichiarativi della società sin dalla sua costituzione;
3.17.anche il terzo motivo è manifestamente infondato;
3.18.va preliminarmente dato atto che la disapplicazione della recidiva (ritenuta e applicata in primo grado) non costituiva specifico motivo di appello;
3.19.tantomeno era stata sollecitata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
3.20.né in questa sede il ricorrente articola specifiche doglianze a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti (negate in sede di merito per i precedenti penali), essendo stata la relativa richiesta formulata subordinatamente all’accoglimento della domanda di disapplicazione della recidiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di 5 inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC TO ND
udita la relazione svolta dal Consigliere LD AC;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. 1.NA FR ricorre per l’annullamento della sentenza del 4 aprile 2024 della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena principale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione irrogata con sentenza del 24 aprile 2018 del Tribunale di Padova per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale legale rappresentante della società Penale Sent. Sez. 3 Num. 13517 Anno 2025 Presidente: RE GA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/01/2025 2 FA Srl, occultava o comunque distruggeva le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il fatto è contestato come commesso in Massanzago dal mese di giugno dell’anno 2013. 1.1.Con il primo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione o l’inosservanza dell’art. 131- cod. pen. lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.non è più in contestazione (almeno in questa sede di legittimità) che, come affermano i Giudici di merito, si tratta di occultamento e non di distruzione della documentazione contabile;
3.3.secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il reato di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 282340 - 01; Sez. 3, n. 44510 del 11/09/2024, Presutti, non mass.; Sez. 3, n. 41422 del 17/09/2024, Stabilini, non mass.; Sez. 3, n. 33284 del 09/07/2024, Rocca, non mass.; Sez. 7, n. 29472 del 21/06/2024, Valeri, non mass.); 3.4.la Corte di appello afferma che la consumazione del reato risale al 16 marzo 2016, giorno di conclusione della verifica fiscale e di conseguente redazione del processo verbale di constatazione;
3.5.il ricorrente non contesta tale conclusione ma ne trae conseguenze sbagliate perché neglige l’art. 17, comma 1- , d.lgs. n. 74 del 2000 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto;
3 3.6.pertanto, tenuto conto degli eventi interruttivi della prescrizione, il tempo massimo necessario a prescrivere il reato è pari a dieci anni (sei anni + 1/4 = otto anni;
più 1/4 ex art. 161, secondo comma, cod. pen. = dieci anni); 3.7.il reato, dunque, anche in assenza di eventi sospensivi della prescrizione, dalla Corte di cassazione non verificati (trattandosi di accertamento superfluo), si prescrive il 16 marzo 2026; 3.8.il secondo motivo è inammissibile perché non proposto in sede di appello;
3.9.il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era punito, alla data della sua consumazione, con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
3.10.la pena edittale ostava alla applicazione dell’art. 131- cod. pen. che, nella sua originaria formulazione escludeva la speciale tenuità del fatto per i delitti puniti con pena edittale superiore a cinque anni di reclusione;
3.11.l’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2020 ha modificato il primo comma dell’art. 131- cod. pen. estendendo la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni di reclusione (tale era, come detto al § 3.9, il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 al momento della sua consumazione e prima delle ulteriori modifiche che, per effetto dell’art. 39, comma 1, lett. n, d.l. n. 124 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, hanno aumentato la pena prevedendo la reclusione da tre a sette anni); 3.12.si è invero affermato che la disposizione di cui all'art. 131- cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, Di Mento, Rv. 284606 - 01); 3.13.è stato altresì precisato che poiché le modifiche apportate all'art. 131- cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, ne deriva che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito (Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Sassano, Rv. 285408 - 01); 3.14.nel caso di specie, però, benché la modifica sia intervenuta dopo la presentazione dei motivi di appello ma prima della sentenza impugnata, nulla impediva al ricorrente di proporre motivi nuovi o di sollecitare la applicazione della norma quantomeno in sede di conclusioni scritte;
3.15.in questo senso si era già pronunciata la Corte di cassazione nell’esaminare i ricorsi proposti avverso le sentenze di appello pronunciate subito dopo l’introduzione dell’art. 131-bis cod. pen. e si era affermato che se il predetto 4 articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello la questione della sua applicazione poteva essere proposta al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado, non potendo tale questione essere proposta per la prima volta in cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01); 3.16.ma anche a voler ritenere che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131- cod. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, possa essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, è comunque necessario che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164 - 01), rilevabilità che manca nel caso in esame, non emergendo elementi a sostegno della particolare tenuità dell’offesa, non essendo sufficiente la dedotta esiguità delle somme evase tanto più a fronte di una condotta posta in essere in costanza di violazione degli obblighi dichiarativi della società sin dalla sua costituzione;
3.17.anche il terzo motivo è manifestamente infondato;
3.18.va preliminarmente dato atto che la disapplicazione della recidiva (ritenuta e applicata in primo grado) non costituiva specifico motivo di appello;
3.19.tantomeno era stata sollecitata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
3.20.né in questa sede il ricorrente articola specifiche doglianze a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti (negate in sede di merito per i precedenti penali), essendo stata la relativa richiesta formulata subordinatamente all’accoglimento della domanda di disapplicazione della recidiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di 5 inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC TO ND